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Decisione

31.2005.9

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni

4 maggio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati artt. 14 cpv. 1 LAVS e 34ss OAVS stabiliscono che i contributi

del reddito proveniente da attività lucrativa dipendente siano dedotti da ogni

paga e debbano essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al

suo contributo. L’obbligo di conteggio e versamento dei contributi da parte del

datore di lavoro costituisce, come visto, un compito imposto dal diritto pubblico

la cui disattenzione costituisce una violazione di prescrizione ai sensi

dell’art. 52 LAVS (DTF 118 V 195);

-

dagli atti risulta che, per ammissione (incontestata)

della cassa medesima, a far tempo dal 1995 per la FA 1 è stato applicato il sistema di incasso annuale dei contributi effettivi (XX/1 e 2); stante

quindi un periodo di pagamento (e di conteggio) annuale, i contributi dovuti

per il 1999 venivano a scadenza il 31 dicembre di tale anno e dovevano essere

pagati entro i 10 giorni che seguivano tale termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS e

cifre marg. 2032ss, 2039 delle Direttive sulla riscossione dei contributi [DRC]

AVS/AI/IPG, in vigore nel periodo in esame);

-

per giurisprudenza federale un organo non può

essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato pagamento dei

contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni (DTF 126 V 61; RCC

1992 p. 259; cfr. anche RCC 1983 p. 472 e Nussbaumer, cit., in:

AJP p. 1081);

Considerandi

-

ne discende che RI 1, uscito dalla società il 22 novembre 1999, non può

essere ritenuto responsabile del mancato versamento dei contributi concernenti

il 1999, calcolati sulla massa salariale relativa a tale anno (cfr. conteggio di

cui al doc. 12 inc. Cassa; cfr. distinta salari di cui al doc. 27 inc. Cassa;

cfr. conteggio di revisione 9 luglio 2002 di cui al doc. 18-19 inc. Cassa.

Giova al riguardo sottolineare come anche le retribuzioni riconosciute a __________

rientravano comunque nella massa salariale ed erano quindi soggette a

contribuzione da parte della FA 1, __________ essendo stato assunto -

contrariamente alle tesi sostenuta nel gravame - quale dipendente della FA 1 [segnatamente

quale direttore dell’esercizio pubblico “__________” in __________] e ciò in

virtù del contratto di lavoro [il cui testo originale è contenuto nel

richiamato incarto dell’UF di __________ relativo al fallimento n. __________

della FA 1] sottoscritto il 15 febbraio 1999; cfr. al proposito anche i fogli

di registrazione di cassa in cui sono registrati i versamenti di “stipendi” tra

cui quelli di __________ relativi ai mesi di novembre e dicembre 1999, sub.

doc. F). Detti contributi sono divenuti esigibili dalla scadenza del

periodo di pagamento, ossia il 31 dicembre 1999 (anche il relativo conteggio avrebbe

dovuto essere trasmesso alla Cassa entro date termine, cfr. DRC cifre marg.

2041ss), ed erano da versare, come detto, entro 10 giorni da questa data, in un

momento quindi in cui l’insorgente non era più in carica quale presidente della

società e non poteva quindi in nessun modo influenzarne i pagamenti, ritenuto

per il resto che non sono ravvisabili all’inserto elementi che

permettano di ipotizzare che l’insorgente abbia causato per grave negligenza

l’insolvenza della società, dichiarata fallita l’8 maggio 2002, rendendo impossibile il pagamento dei debiti societari (in

argomento cfr. DTF 112 V 5; RCC 1985 p. 602).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La decisione 26 aprile 2005 della CO 1 é annullata.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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