31.2005.9
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni
4 maggio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
31.2005.9
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, TCA
Titolo:
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
art. 34 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.9
rg/td
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile
2005 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS (in relazione
alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - la
FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________) è stata iscritta a
RC del Distretto di __________ il 3 febbraio 1999;
- in
seno a detta società RI 1 dal 1. marzo al 22 novembre 1999 (data incontestata
delle sue dimissioni) ha ricoperto la carica di presidente del CdA con diritto
di firma collettiva a due;
-
la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di
lavoro dal 1° gennaio 1991 e sino al 11 giugno 2002;
- l’8
maggio 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento
della FA 1. Con decreto 11 giugno 2002 la procedura fallimentare è stata
sospesa per mancanza di attivo. Il fallimento è stato chiuso il 1. luglio 2002
non avendo nessun creditore richiesto la continuazione della procedura
anticipando le spese di rito. La ragione sociale è stata quindi radiata
d’ufficio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
- dopo
aver comunicato, nel gennaio 1995 - momento a partire dal quale fu (incontestatamente)
adottato il sistema d’incasso annuale dei contributi effettivi (XX) - di non
più occupare personale (doc. XX/2), nel dicembre 2000 la società ha notificato
alla Cassa la distinta dei salari erogati nel 1999 per un importo complessivo
di fr. 62'621.20 (doc. 27 inc. Cassa), rispettivamente, nel marzo 2002,
la distinta dei salari erogati nel 2000 per complessivi fr. 156'401.15 (doc. 25
inc. Cassa);
- in
occasione del controllo effettuato nel giugno 2002, la Cassa ha accertato che -
per quanto qui interessa - nel 1999 la FA 1, oltre agli stipendi sopra
menzionati, aveva erogato salari in ragione di fr. 82'810.--, nonché versato onorari
al membro del CdA __________ per fr. 1'819.-- (cfr. rapporto revisione 9 luglio
2002, doc. 18-21 inc. Cassa);
- per
decisione 26 maggio 2003 la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 23'200.70 per contributi paritetici non pagati dalla FA
1 nel periodo marzo-novembre 1999. Con decisione su opposizione 26 aprile 2005
la Cassa ha confermato la richiesta di risarcimento nei confronti di RI 1
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, chiedendo
l’annullamento della stessa e riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni
esposte in sede di opposizione. Egli contesta anzitutto di essere responsabile
del danno subito dalla Cassa, evidenziando di non essere mai stato incaricato
dall’”amministrazione vera e propria” della FA 1 di occuparsi degli aspetti
contributivi AVS, né delle questioni concernenti gli stipendi, l’assunzione del
personale ecc.. Egli richiama al riguardo una dichiarazione rilasciata nel
giugno 2003 dai due ex azionisti della FA 1 (__________e __________), i quali
si sarebbero riconosciuti unici debitori dell’intero debito risarcitorio e
avrebbero essi stessi gestito, sulla base di una procura generale, tutti gli
affari della società senza mai coinvolgere i presidenti e i membri
dell’esecutivo, ai quali non sarebbero mai stati trasmessi i bilanci relativi
agli anni 1999-2000. A mente dell’insorgente i due amministratori avrebbero
reso impossibile ogni suo controllo e verifica della società, motivo per cui
egli avrebbe quindi reso le sue proprie dimissioni quale presidente del CdA a
distanza di soli 9 mesi dalla sua entrata in carica. L’insorgente sostiene
altresì di non aver avuto la possibilità di contestare il conteggio di
revisione datato 9 luglio 2002 (in cui, come visto, sono stati ripresi
relativamente al 1999 salari per fr. 84'629.--), essendo esso stato rilasciato
dopo il fallimento della __________. Per quanto attiene alla quantificazione
del danno, __________ contesta in particolare gli importi ripresi dalla Cassa
quali stipendi erogati a favore di __________, il quale in realtà non sarebbe
stato un dipendente della FA 1 bensì di altra società (la __________), la quale
fatturava le prestazioni del citato alla FA 1. Conclude precisando che in ogni
caso una sua eventuale responsabilità deve essere limitata al risarcimento di
fr. 2'288.25, importo corrispondente agli oneri AVS dovuti per il periodo di 9
mesi durante il quale egli è rimasto in carica;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame. Riconfermandosi
nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in
particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili
in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a
liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Quo
all’ammontare del danno, essa evidenzia come anche le retribuzioni riconosciute
a __________ siano soggette a contribuzione essendo stato egli un dipendente
della FA 1 e i cui stipendi risultano essere stati iscritti come tali nei
registri contabili;
- pendente
lite il TCA ha richiamato dall’Ufficio fallimenti di __________ l’incarto relativo
alla fallita __________ ed ha inoltre invitato la Cassa a voler fornire alcuni
chiarimenti in merito alla procedura di riscossione dei contributi applicata
nel caso concreto e a produrre la relativa documentazione. Alle parti è quindi
stata data la facoltà di prender visione e di esprimersi sugli atti contenuti
nell’incarto fallimentare e ad RI 1 di pronunciarsi sulle chieste informazioni
e sull’ulteriore documentazione presentate dalla Cassa;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
-
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20).
Generalmente questo è il caso quando la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative
à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve
essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
-
si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);
-
il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da
un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di
lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI
1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi,
il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il
prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt.
34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique
VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione
di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e
192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente
menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi
paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione
alla cassa con la necessaria attenzione;
-
RI 1, come visto, ha ricoperto la carica di presidente del CdA della FA 1 dal 1. marzo
al 22 novembre 1999. Nella decisione impugnata la Cassa lo ha ritenuto responsabile
del mancato versamento dei contributi paritetici relativamente al periodo
marzo-novembre 1999 per un ammontare complessivo di fr. 23'200.70, corrispondente
all’ammontare dei contributi (e spese) non soluti e calcolati sui salari
notificati dalla FA 1 e su quelli ripresi in occasione del controllo eseguito a
fine giugno 2002 dalla __________ per conto della Cassa;
-
Fatti
i combinati artt. 14 cpv. 1 LAVS e 34ss OAVS stabiliscono che i contributi
del reddito proveniente da attività lucrativa dipendente siano dedotti da ogni
paga e debbano essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al
suo contributo. L’obbligo di conteggio e versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro costituisce, come visto, un compito imposto dal diritto pubblico
la cui disattenzione costituisce una violazione di prescrizione ai sensi
dell’art. 52 LAVS (DTF 118 V 195);
-
dagli atti risulta che, per ammissione (incontestata)
della cassa medesima, a far tempo dal 1995 per la FA 1 è stato applicato il sistema di incasso annuale dei contributi effettivi (XX/1 e 2); stante
quindi un periodo di pagamento (e di conteggio) annuale, i contributi dovuti
per il 1999 venivano a scadenza il 31 dicembre di tale anno e dovevano essere
pagati entro i 10 giorni che seguivano tale termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS e
cifre marg. 2032ss, 2039 delle Direttive sulla riscossione dei contributi [DRC]
AVS/AI/IPG, in vigore nel periodo in esame);
-
per giurisprudenza federale un organo non può
essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato pagamento dei
contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni (DTF 126 V 61; RCC
1992 p. 259; cfr. anche RCC 1983 p. 472 e Nussbaumer, cit., in:
AJP p. 1081);
Considerandi
-
ne discende che RI 1, uscito dalla società il 22 novembre 1999, non può
essere ritenuto responsabile del mancato versamento dei contributi concernenti
il 1999, calcolati sulla massa salariale relativa a tale anno (cfr. conteggio di
cui al doc. 12 inc. Cassa; cfr. distinta salari di cui al doc. 27 inc. Cassa;
cfr. conteggio di revisione 9 luglio 2002 di cui al doc. 18-19 inc. Cassa.
Giova al riguardo sottolineare come anche le retribuzioni riconosciute a __________
rientravano comunque nella massa salariale ed erano quindi soggette a
contribuzione da parte della FA 1, __________ essendo stato assunto -
contrariamente alle tesi sostenuta nel gravame - quale dipendente della FA 1 [segnatamente
quale direttore dell’esercizio pubblico “__________” in __________] e ciò in
virtù del contratto di lavoro [il cui testo originale è contenuto nel
richiamato incarto dell’UF di __________ relativo al fallimento n. __________
della FA 1] sottoscritto il 15 febbraio 1999; cfr. al proposito anche i fogli
di registrazione di cassa in cui sono registrati i versamenti di “stipendi” tra
cui quelli di __________ relativi ai mesi di novembre e dicembre 1999, sub.
doc. F). Detti contributi sono divenuti esigibili dalla scadenza del
periodo di pagamento, ossia il 31 dicembre 1999 (anche il relativo conteggio avrebbe
dovuto essere trasmesso alla Cassa entro date termine, cfr. DRC cifre marg.
2041ss), ed erano da versare, come detto, entro 10 giorni da questa data, in un
momento quindi in cui l’insorgente non era più in carica quale presidente della
società e non poteva quindi in nessun modo influenzarne i pagamenti, ritenuto
per il resto che non sono ravvisabili all’inserto elementi che
permettano di ipotizzare che l’insorgente abbia causato per grave negligenza
l’insolvenza della società, dichiarata fallita l’8 maggio 2002, rendendo impossibile il pagamento dei debiti societari (in
argomento cfr. DTF 112 V 5; RCC 1985 p. 602).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§ La decisione 26 aprile 2005 della CO 1 é annullata.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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