31.2006.11
Il dividendo proveniente dal fallimento di una società datrice di lavoro dev'essere computato sui contributi paritetici scaduti secondo il principio del debito più vecchio stabilito dall'art. 87 CO.
5 febbraio 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2006.11
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, TCA
Titolo:
Il dividendo proveniente dal fallimento di una società datrice di lavoro dev'essere computato sui contributi paritetici scaduti secondo il principio del debito più vecchio stabilito dall'art. 87 CO.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 87 CO
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.11
BS/td
Lugano
5 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2006 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 AVS
FA 1
ritenuto, in
fatto
1.1. La
ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del
Distretto di __________ il 26 marzo 1996 (in precedenza: __________, __________),
come risulta dalla pubblicazione FUSC 4 aprile 1996. La società ha poi
trasferito la sede a __________ (FUSC 12.10.1999).
Lo
scopo sociale della società consisteva nell’importazione, il commercio al
dettaglio e all’ingrosso ed il noleggio di abbigliamento, biancheria e
suppellettili domestici.
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 4 aprile 1996 (data di
pubblicazione nel FUSC) sino alle dimissioni presentate all’assemblea generale
straordinaria del 23 aprile 2003 (doc. 3/A).
1.2. La
ditta FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1996 al 30 aprile 2004.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 1997 e precettarla dal mese di
giugno 1998 (cfr. doc. 3/B – B4).
Con
decreti del 30 aprile 2004 e 18 maggio 2004 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento, rispettivamente la liquidazione
dello stesso mediante procedura sommaria (pubblicazioni FUSC 7.05.2004 e
1.06.2004).
La
Cassa ha insinuato all’UEF del Distretto di __________ il proprio credito di
fr. 120'814,70 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti
per gli anni dal 2000 al 2004, quest’ultimo dopo controllo del datore di lavoro
(doc. 3/C).
A
procedura fallimentare conclusa, l’UEF ha versato l’8 giugno 2005 un dividendo
pari a fr. 50'359,08 (doc. C).
Di
conseguenza, il danno subito dalla Cassa ammonta ora a fr. 70'455,62.
1.3. Costatato
di avere subito un danno, per decisione 28 ottobre 2005 la Cassa ha
chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.
45'766,47 relativi ai contributi paritetici non versati per il periodo 2000 –
2002, in via solidale con __________ __________ per analogo periodo ed importo
(doc. 1).
1.4. Contro
la succitata decisione l’ex amministratore unico ha presentato opposizione
sostenendo che al momento della sue dimissioni (23 aprile 2003) la società
fallita disponeva di attivi in grado di pagare i contributi AVS arretrati. In
via subordinata egli ha contestato la ripartizione del dividendo da fallimento
effettuata dalla Cassa sui contributi arretrati.
1.5. Con
decisione 28 febbraio 2006 la Cassa ha respinto l’opposizione e confermato la
richiesta risarcitoria di fr. 45'766,47, osservando:
" Il
signor RI 1, dimissionando dalla carica di amministratore unico il 23 aprile
2003, impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento dei contributi
paritetici sino al 31 marzo 2003.
Tuttavia, ritenuto che
l'acconto per il I. trimestre 2003 è stato regolato con il versamento del
dividendo della procedura fallimentare (doc. D), la sua responsabilità è
limitata ai contributi non soluti e scaduti al 31 dicembre 2002, pari a fr.
45'766.47, come risulta dalla ricapitolazione allegata alla decisione
risarcitoria.
Pertanto, se, come
asserito dal signor RI 1, al società al momento delle sue dimissioni avrebbe
avuto la disponibilità finanziaria per pagare i contributi scoperti, egli
avrebbe dovuto, con la diligenza richiesta ad una persona con specifica
formazione contabile, provvedere al pagamento degli stessi prima di lasciare il
CdA e non tentare di attribuire la responsabilità del mancato pagamento dei
contributi al nuovo amministratore unico __________ che, peraltro, è
responsabile in via solidale con l'opponente per l'analogo periodo ed
importo." (Doc. 3)
Per
quel che concerne l’imputazione del dividendo risultante dal fallimento della FA
1 sul danno ex art. 52 LAVS, l’amministrazione ha precisato:
" Da
ultimo, l'opponente contesta la ripartizione effettuata dalla Cassa del
dividendo in percentuale sui contributi insoluti dalla società nel fallimento,
anziché l'accredito dello stesso sugli scoperti contributivi più arretrati.
Nella circostanza, il
dividendo di fr. 50'359.08 (doc. D), versato dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti in data 8 giugno 2005, è stato imputato proporzionalmente sui debiti
contemporaneamente scaduti dalla fallita di fr. 120'814.70, come risulta
dall'insinuazione di credito all'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
dell'8 ottobre 2004 (doc. C), e ciò in conformità all'art. 87 cpv. 2 CO.
Pertanto, la
contestata ripartizione del dividendo invocata dall'opponente non trova
fondamento, per cui la Cassa conferma l'importo tenuto a risarcire dal signor RI
1 in fr. 45'766.47." (Doc. 3)
1.6. RI
1 ha interposto il presente ricorso, facendo presente:
" Si
ritiene che il dividendo versato dall'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti
ammontante a Fr. 50.359,08 debba essere imputato non proporzionalmente ai
debiti ma, come da prassi commerciale, a pagamento dei contributi più
arretrati.
Nella fattispecie,
considerato che la Cassa CO 1 considera, nella procedura di risanamento danni,
Fatti
i contributi a mio carico, non pagati per il 2000, 2001 e 2002, per un totale
di Fr. 78.495,80, da questo importo devono essere dedotti Fr. 50.359,08 e
pertanto l'importo che sari tenuto a versare alla Cassa CO 1, in via solidale
con il Signor __________, ammonta a Fr. 28.136,72." (Doc. I)
1.7. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata, ribadendo che il dividendo di fr. 50'359,08
andava imputato, in conformità dell’art. 87 cpv. 2 CO, proporzionalmente sui
debiti contemporaneamente scaduti della fallita.
in
diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa
di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel
caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Nella
caso di una società anonima, la nozione d'organo responsabile secondo l'art. 52
LAVS è di principio identica a quella che si deduce dall'art. 754 cpv. 1 CO
(STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid.
6.1). La responsabilità incombe ai membri del consiglio di amministrazione e a
tutte quelle persone che si occupano della gestione o della liquidazione, ossia
a quelle che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi o
che provvedono alla gestione, concorrendo quindi in modo determinante alla
formazione della volontà sociale (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442
consid. 2b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01,
consid. 6.2). In quest'ultima eventualità è necessario però che la persona in
questione abbia avuto la possibilità di causare il danno o d'impedirlo, in
altri termini d'esercitare effettivamente un'influenza sull'andamento degli
affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442 consid. 2b; STFA
dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.2).
Il
TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
2.2 Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA
del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,
consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.
687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza
e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.5. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha assunto la carica di
amministratore unico della FA 1 dal 4 aprile 1996 sino alle dimissioni
presentate durante l’assemblea generale straordinaria del 23 aprile 2003 (doc.
3/A).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua
responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o
dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da
quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della
ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996
pag. 308; DTF 112 V 1 conisd. 3b e 3 c).
Ne
consegue che in casu l’ex amministratore unico impegna la propria
responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali scaduti e non
soluti sino al 31 marzo 2003.
Non
contestato è il danno totale subito dalla Cassa di fr. 120'814,70 -
corrispondenti ai contributi paritetici rimasti impagati per gli anni dal 2000
al 2004, quest’ultimo sino al mese di aprile, dopo controllo del datore di
lavoro -, risultante, fra l’altro, dall’insinuazione 8 ottobre 2004 all’UEF di __________
avente il seguente tenore:
" con
riferimento alla pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale n. 43 del
28.05.2004 ci permettiamo, con la presente, insinuare nell'apertura di
fallimento in via sommaria, il seguente nostro credito:
2000 - vedi conteggio allegato fr. 17'667.40
2001 - vedi conteggio allegato fr. 26'194.50
2002 - vedi conteggio allegato fr. 34'633.90
2003 - vedi conteggio allegato fr. 34'209.45
2004 (01-04) - vedi conteggio allegato fr. 8'109.45
fr. 120'814.70
Insinuazione definitiva
che modifica quella del 02.06.2004.
Si rileva che il
credito in questione è privilegiato, ai sensi dell'art. 219 cpv. 4, lettera b,
LEF, e va iscritto in 2a classe." (Doc. B1)
L’ammontare
contributivo è del resto comprovato dalle distinte dei salari compilate dalla
fallita sulle quali sono stati fissati i contributi e dallo specchietto
riassuntivo riguardante i versamenti eseguiti (doc. 1 e doc. 3/B – B4).
Altrettanto
pacifico risulta il fatto che la Cassa ha ricevuto dal fallimento della FA 1 un
dividendo di
fr.
50'359,08, versato in data 8 giugno 2005 (cfr. attestato di carenza beni 20
aprile 2004; doc. C). L’amministrazione ha in seguito computato tale somma
proporzionalmente sui debiti contributivi contemporaneamente scaduti ai sensi
dell’art. 87 cpv. 2 CO. Concretamente, costituendo il dividendo da fallimento
(fr. 50'359,08) il 41,683% del credito insinuato (fr. 120’814,70), la Cassa ha
imputato tale percentuale su ogni singolo anno contributivo. Con tale
operazione l’acconto del I° trimestre 2003 risulta essere coperto dal dividendo
(doc. 3/B4), motivo per cui l’attore è stato ritenuto responsabile del mancato
pagamento dei contributi paritetici unicamente per gli anni 2000, 2001 e 2002
per complessivi fr. 45'776,47, (deduzione del dividendo compresa), così come
risulta dal seguente conteggio datato 25 luglio 2005 (sub doc. 1):
" Ricapitolazione
contributi scoperti dal 2000 al 2002
Contributi dovuti 2000
2000 fr. 17'667,40
2001 fr. 26'194,50
2002 fr. 34'633,90 fr.
78'495,80
Dividendo versato dall’Ufficio fallimento in data 8.08.2005 fr. 32'719,33*
Totale contributi scoperti fr. 45'776,47
* Dividendo per gli anni 2002 al 2000, 41’683% di fr. 78'495,80."
(sub doc. 1)
L’ex
amministratore unico contesta tale modo di ripartizione, sostenendo che prima
devono essere coperti i contributi scaduti più vecchi e quindi a suo carico
resterebbero fr. 28'136,72 (fr. 78'495,80 di contributi per gli anni 2000, 2001
e 2002 da cui dedurre fr. 50'359,08 di dividendo), così come prevede l’art. 87
cpv. 1 CO.
2.6. Conformemente
all’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di
soddisfare (cpv.1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento
si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il
debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).
A
sua volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione
circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il
pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per
cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito
scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà
una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il
pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie
(cpv. 3).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, nell’ambito della procedura di versamento dei
contributi AVS, vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti
arretrati vengono imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK
1988 pag. 602; SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito
il diritto di dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono
ostacolati i legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica
consistono unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi
(SVR 2000 AHV nr. 13 pag. 43; cfr. anche STFA inedita 30 gennaio 2006 nella
causa R, H 118/05, consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H
232/04, consid. 2.2).
L’art. 87 CO non è invece applicabile in caso di ripartizione del ricavato da
un’esecuzione da pignoramento (STFA inedita 8 ottobre 2004 nella causa C, H
244/03, consid. 3.2).
Tuttavia,
in una sentenza pubblicata in DTF 119 V 389, il TFA, applicando l’art. 87 CO,
ha espressamente stabilito che il dividendo da fallimento è da computare al debito
contributivo scaduto prima (“Vielmehr ist die Konkursdividende nach der
Regel des Art. 87 OR auf die früher fällig gewordenen Beitragsverbindlichkeiten
anzurechnen”: DTF 119 V 400 consid. 6c). In quella fattispecie si trattava
di responsabilità di amministratori per i debiti contributivi trasferiti
nell’ambito di un trapasso di attivi e passivi da una società in nome
collettivo a una società anonima. Facendo presente come il debito contributivo
è trasmissibile anche in caso di acquisizione di società, nel caso esaminato
l’Alta Corte ha stabilito che il dividendo risultante dal fallimento della
società anonima doveva essere primariamente computato per il debito contributo
dovuto dalla precedente società in nome collettivo. Sulla scorta della
suesposta giurisprudenza, secondo questa Corte la Cassa ha erroneamente
ritenuto i debiti contributivi contemporaneamente scaduti, motivo per cui
l’imputazione proporzionale secondo l’art. 87 cpv. 2 CO non è corretta.
L’amministrazione
avrebbe infatti dovuto computare il dividendo sui contributi paritetici scaduti
e rimasti insoluti, partendo dal 2000. Per quel che concerne l’attore si ha
quindi la seguente situazione:
Saldo
contributi del 2000: fr. 17'667,40
Saldo
contributi del 2001: fr. 26'194,50
Saldo
contributi del 2002: fr. 34'633,90
Contributi
I trim. 2003: fr. 9’277,75
Totale
fr. 87'773,55
./.
dividendo da fallimento fr. 50'359,08
totale
contributi scoperti fr. 37'414,47
Ne
consegue che l’ammontare del danno (derivante dai contributi non versati dalla
fallita) da risarcire corrisponde a fr. 37'414,47.
La
somma di fr. 28'136,72 calcolata dall’attore non può essere confermata. Egli
parte dall’erroneo presupposto che deve risarcire i contributi non pagati per
gli anni 2000, 2001 e 2002. Tuttavia va ricordato che la Cassa aveva stralciato
il 2003 (limitatamente al primo trimestre) essendo stati i contributi insoluti
coperti dal dividendo e questo conformemente al metodo di computo proporzionale
ex art. 87 cpv. 2 CO. Dovendo tuttavia l’amministrazione ripartire quanto
ottenuto dal fallimento della FA 1 per coprire i debiti contributivi più
vecchi, la liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS del I° trimestre 2003
non è giustificata.
Infine,
rilevato che dal mese di aprile 1997 la Cassa ha iniziato a diffidare la
società per il pagamento dei contributi e precettarla da giugno 1998, l’eluso
versamento non può nella specie dirsi dovuto a difficoltà momentanee ai sensi
della giurisprudenza sopra ricordata. Non risulta segnatamente che la scelta di
differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione
ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società;
e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili della società potessero
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di
compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. la giurisprudenza succitata;
sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11
gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non
avendo inoltre l’attore adotto particolari motivi di giustificazione o di
discolpa, egli è tenuto a risarcire alla Cassa l’importo di fr. 37'414,47.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare
alla Cassa CO 1, a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, l’importo
complessivo di fr. 37'414,47, in via solidale con __________.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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