Lexipedia

Decisione

31.2006.11

Il dividendo proveniente dal fallimento di una società datrice di lavoro dev'essere computato sui contributi paritetici scaduti secondo il principio del debito più vecchio stabilito dall'art. 87 CO.

5 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi a mio carico, non pagati per il 2000, 2001 e 2002, per un totale

di Fr. 78.495,80, da questo importo devono essere dedotti Fr. 50.359,08 e

pertanto l'importo che sari tenuto a versare alla Cassa CO 1, in via solidale

con il Signor __________, ammonta a Fr. 28.136,72." (Doc. I)

1.7. Con

la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la

conferma della decisione impugnata, ribadendo che il dividendo di fr. 50'359,08

andava imputato, in conformità dell’art. 87 cpv. 2 CO, proporzionalmente sui

debiti contemporaneamente scaduti della fallita.

in

diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Nella

caso di una società anonima, la nozione d'organo responsabile secondo l'art. 52

LAVS è di principio identica a quella che si deduce dall'art. 754 cpv. 1 CO

(STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid.

6.1). La responsabilità incombe ai membri del consiglio di amministrazione e a

tutte quelle persone che si occupano della gestione o della liquidazione, ossia

a quelle che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi o

che provvedono alla gestione, concorrendo quindi in modo determinante alla

formazione della volontà sociale (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442

consid. 2b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01,

consid. 6.2). In quest'ultima eventualità è necessario però che la persona in

questione abbia avuto la possibilità di causare il danno o d'impedirlo, in

altri termini d'esercitare effettivamente un'influenza sull'andamento degli

affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442 consid. 2b; STFA

dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.2).

Il

TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

2.2 Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA

del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

2.3. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza

e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.5. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha assunto la carica di

amministratore unico della FA 1 dal 4 aprile 1996 sino alle dimissioni

presentate durante l’assemblea generale straordinaria del 23 aprile 2003 (doc.

3/A).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua

responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o

dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da

quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della

ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996

pag. 308; DTF 112 V 1 conisd. 3b e 3 c).

Ne

consegue che in casu l’ex amministratore unico impegna la propria

responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali scaduti e non

soluti sino al 31 marzo 2003.

Non

contestato è il danno totale subito dalla Cassa di fr. 120'814,70 -

corrispondenti ai contributi paritetici rimasti impagati per gli anni dal 2000

al 2004, quest’ultimo sino al mese di aprile, dopo controllo del datore di

lavoro -, risultante, fra l’altro, dall’insinuazione 8 ottobre 2004 all’UEF di __________

avente il seguente tenore:

" con

riferimento alla pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale n. 43 del

28.05.2004 ci permettiamo, con la presente, insinuare nell'apertura di

fallimento in via sommaria, il seguente nostro credito:

2000 - vedi conteggio allegato fr. 17'667.40

2001 - vedi conteggio allegato fr. 26'194.50

2002 - vedi conteggio allegato fr. 34'633.90

2003 - vedi conteggio allegato fr. 34'209.45

2004 (01-04) - vedi conteggio allegato fr. 8'109.45

fr. 120'814.70

Insinuazione definitiva

che modifica quella del 02.06.2004.

Si rileva che il

credito in questione è privilegiato, ai sensi dell'art. 219 cpv. 4, lettera b,

LEF, e va iscritto in 2a classe." (Doc. B1)

L’ammontare

contributivo è del resto comprovato dalle distinte dei salari compilate dalla

fallita sulle quali sono stati fissati i contributi e dallo specchietto

riassuntivo riguardante i versamenti eseguiti (doc. 1 e doc. 3/B – B4).

Altrettanto

pacifico risulta il fatto che la Cassa ha ricevuto dal fallimento della FA 1 un

dividendo di

fr.

50'359,08, versato in data 8 giugno 2005 (cfr. attestato di carenza beni 20

aprile 2004; doc. C). L’amministrazione ha in seguito computato tale somma

proporzionalmente sui debiti contributivi contemporaneamente scaduti ai sensi

dell’art. 87 cpv. 2 CO. Concretamente, costituendo il dividendo da fallimento

(fr. 50'359,08) il 41,683% del credito insinuato (fr. 120’814,70), la Cassa ha

imputato tale percentuale su ogni singolo anno contributivo. Con tale

operazione l’acconto del I° trimestre 2003 risulta essere coperto dal dividendo

(doc. 3/B4), motivo per cui l’attore è stato ritenuto responsabile del mancato

pagamento dei contributi paritetici unicamente per gli anni 2000, 2001 e 2002

per complessivi fr. 45'776,47, (deduzione del dividendo compresa), così come

risulta dal seguente conteggio datato 25 luglio 2005 (sub doc. 1):

" Ricapitolazione

contributi scoperti dal 2000 al 2002

Contributi dovuti 2000

2000 fr. 17'667,40

2001 fr. 26'194,50

2002 fr. 34'633,90 fr.

78'495,80

Dividendo versato dall’Ufficio fallimento in data 8.08.2005 fr. 32'719,33*

Totale contributi scoperti fr. 45'776,47

* Dividendo per gli anni 2002 al 2000, 41’683% di fr. 78'495,80."

(sub doc. 1)

L’ex

amministratore unico contesta tale modo di ripartizione, sostenendo che prima

devono essere coperti i contributi scaduti più vecchi e quindi a suo carico

resterebbero fr. 28'136,72 (fr. 78'495,80 di contributi per gli anni 2000, 2001

e 2002 da cui dedurre fr. 50'359,08 di dividendo), così come prevede l’art. 87

cpv. 1 CO.

2.6. Conformemente

all’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di

dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di

soddisfare (cpv.1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento

si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il

debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).

A

sua volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione

circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il

pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per

cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito

scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà

una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il

pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie

(cpv. 3).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, nell’ambito della procedura di versamento dei

contributi AVS, vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti

arretrati vengono imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK

1988 pag. 602; SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito

il diritto di dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono

ostacolati i legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica

consistono unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi

(SVR 2000 AHV nr. 13 pag. 43; cfr. anche STFA inedita 30 gennaio 2006 nella

causa R, H 118/05, consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H

232/04, consid. 2.2).

L’art. 87 CO non è invece applicabile in caso di ripartizione del ricavato da

un’esecuzione da pignoramento (STFA inedita 8 ottobre 2004 nella causa C, H

244/03, consid. 3.2).

Tuttavia,

in una sentenza pubblicata in DTF 119 V 389, il TFA, applicando l’art. 87 CO,

ha espressamente stabilito che il dividendo da fallimento è da computare al debito

contributivo scaduto prima (“Vielmehr ist die Konkursdividende nach der

Regel des Art. 87 OR auf die früher fällig gewordenen Beitragsverbindlichkeiten

anzurechnen”: DTF 119 V 400 consid. 6c). In quella fattispecie si trattava

di responsabilità di amministratori per i debiti contributivi trasferiti

nell’ambito di un trapasso di attivi e passivi da una società in nome

collettivo a una società anonima. Facendo presente come il debito contributivo

è trasmissibile anche in caso di acquisizione di società, nel caso esaminato

l’Alta Corte ha stabilito che il dividendo risultante dal fallimento della

società anonima doveva essere primariamente computato per il debito contributo

dovuto dalla precedente società in nome collettivo. Sulla scorta della

suesposta giurisprudenza, secondo questa Corte la Cassa ha erroneamente

ritenuto i debiti contributivi contemporaneamente scaduti, motivo per cui

l’imputazione proporzionale secondo l’art. 87 cpv. 2 CO non è corretta.

L’amministrazione

avrebbe infatti dovuto computare il dividendo sui contributi paritetici scaduti

e rimasti insoluti, partendo dal 2000. Per quel che concerne l’attore si ha

quindi la seguente situazione:

Saldo

contributi del 2000: fr. 17'667,40

Saldo

contributi del 2001: fr. 26'194,50

Saldo

contributi del 2002: fr. 34'633,90

Contributi

I trim. 2003: fr. 9’277,75

Totale

fr. 87'773,55

./.

dividendo da fallimento fr. 50'359,08

totale

contributi scoperti fr. 37'414,47

Ne

consegue che l’ammontare del danno (derivante dai contributi non versati dalla

fallita) da risarcire corrisponde a fr. 37'414,47.

La

somma di fr. 28'136,72 calcolata dall’attore non può essere confermata. Egli

parte dall’erroneo presupposto che deve risarcire i contributi non pagati per

gli anni 2000, 2001 e 2002. Tuttavia va ricordato che la Cassa aveva stralciato

il 2003 (limitatamente al primo trimestre) essendo stati i contributi insoluti

coperti dal dividendo e questo conformemente al metodo di computo proporzionale

ex art. 87 cpv. 2 CO. Dovendo tuttavia l’amministrazione ripartire quanto

ottenuto dal fallimento della FA 1 per coprire i debiti contributivi più

vecchi, la liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS del I° trimestre 2003

non è giustificata.

Infine,

rilevato che dal mese di aprile 1997 la Cassa ha iniziato a diffidare la

società per il pagamento dei contributi e precettarla da giugno 1998, l’eluso

versamento non può nella specie dirsi dovuto a difficoltà momentanee ai sensi

della giurisprudenza sopra ricordata. Non risulta segnatamente che la scelta di

differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione

ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società;

e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili della società potessero

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di

compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. la giurisprudenza succitata;

sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11

gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non

avendo inoltre l’attore adotto particolari motivi di giustificazione o di

discolpa, egli è tenuto a risarcire alla Cassa l’importo di fr. 37'414,47.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare

alla Cassa CO 1, a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, l’importo

complessivo di fr. 37'414,47, in via solidale con __________.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster