31.2006.12
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Estromissione di fatto di un socio gerente dalla gestione di una SAGL.
26 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
31.2006.12
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Estromissione di fatto di un socio gerente dalla gestione di una SAGL.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 565 CO
art. 810 CO
art. 814 CO
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.12
rg/sc
Lugano
26 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su
opposizione del 16 marzo 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di
art. 52 LAVS
(in relazione
alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 - affiliata quale datrice
di lavoro alla Cassa CO 1 - a far tempo dal 30 gennaio 2002. In data 15 maggio 2003 egli ha rassegnato le
sue dimissioni dalla carica di gerente;
- a
fronte del mancato pagamento da parte della società - dopo l’invio di diffide e
l’avvio di procedure esecutive - dei contributi paritetici relativi (per
quanto qui interessa) agli anni 2002 e 2003, pronunciato il fallimento della
medesima in data 2 aprile 2004 e decretata la sospensione della procedura per
mancanza di attivi l’8 giugno 2004, con decisione 18 novembre 2005, confermata
con decisione su opposizione 16 marzo 2006, la Cassa ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via solidale
con __________, per contributi (con spese e interessi) non saldati per complessivi
fr. 5'968.05 relativamente agli anni 2002 e 2003, per quest’ul-timo anno - le
dimissioni dalla carica di gerente essendo state presentate il 15 maggio 2003 -
sino al 31 marzo;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, insorge
al TCA. Riproponendo in sostanza i medesimi argomenti esposti in sede d’opposi-zione,
respinge l’addebito di negligenza grave asserendo anzitutto di essere stato
estromesso da ogni sua carica effettiva a far tempo dal 7 marzo 2003 momento a
partire dal quale egli non avrebbe più avuto alcuna facoltà di controllo
sull’attività della società. Da tale momento - e non da quello delle sue
dimissioni rassegnate il 15 maggio 2003 - egli deve quindi essere esonerato da
ogni responsabilità ex art. 52 LAVS. Evidenzia inoltre, illustrando i difficili
e tesi suoi rapporti con l’altro socio gerente __________, di aver il 26 marzo
2003 depositato presso il rappresentante di quest’ultimo la somma di fr.
15'230.-- sostenendo che tale importo era destinato (e sarebbe bastato) al pagamento
dei contributi sociali, ciò che non è tuttavia avvenuto per inadempienze sia di
__________ che, prima ancora, del suo rappresentante;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come le circostanze
ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una
sua responsabilità ex art. 52 LAVS per i contributi non soluti dalla FA 1 sino
(e compreso) il mese di marzo 2003;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave;
-
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.
20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire
sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il
caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società
datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163). In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il
problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI pp. 79ss);
-
il soci gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento
dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il
gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società
anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito
della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H
95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa
J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA
14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9);
- il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto
o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di
lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI
1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico
(Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF
111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se
ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve
preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne
consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della
cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se
non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);
-
la cassa di compensazione che constata di aver subito
un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14
LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno
sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., in RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo
determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo
colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus,
cit. p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V
193);
- nella
fattispecie l’insorgente sostiene anzitutto di dover essere liberato da responsabilità
a partire dal 7 marzo 2003, momento in cui sostiene di essere stato “estromesso”
da ogni sua carica effettiva, e non - come ritiene invece la cassa - dal 15
maggio 2003 momento in cui ha rassegnato le sue (incontestate) dimissioni;
- secondo
la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo
della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro di commercio)
egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima
(DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF
112 V 1 consid. 3c e 3b; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a. Vedi anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H
201 + 207/98]). Determinante ai fini dell'accertamento
della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento
dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa
S. [H 282/01], consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso
di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF
126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla
gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca
formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p.
114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua
responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua
uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472
consid. 6). Spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni,
rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA 13
febbraio 1995 nella causa W., P., S., B.);
- i
soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della
società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto
a rappresentare (art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des Gesellschaftsrechts, 1993, p. 355; Montavon, Droit et
pratique de la SARL, 1996, p. 327). La revoca della facoltà di gestione e di
rappresentanza soggiace, per quanto riguarda i soci, alle norme dettate
per la società in nome collettivo (art. 814 cpv. 2 CO; DTF
81 II p 544). Giusta l’art. 565 CO tale facoltà può
essere revocata per motivi gravi. Competente a decidere la revoca è l’assemblea
dei soci (che non può delegare tale competenza ad altri organi), rispettivamente
il giudice nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo (art. 810 cifra 2 CO,
565 cpv. 2 CO; Von Steiger, Commentario zurighese, ad art. 814 n. 13);
-
nella fattispecie una decisione di revoca in entrambe le summenzionate
ipotesi (e forme) che privasse validamente RI 1 dei poteri di gestione non
risulta essere stata in nessun modo resa, l’insorgente essendosi d’altronde
limitato ad asserire di essere stato in data 7 marzo 2003 estromesso dalla
gestione della società, senza produrre né chiedere l’assun-zione di eventuali
mezzi probatori atti a comprovare l’eventuale esistenza di un siffatto valido
atto di revoca. Egli non sostiene d’altronde neppure di aver avuto
l’intenzione, né tanto meno di averla comunicata a chicchessia, di dimissionare
dalla carica di gerente prima del 15 maggio 2003 (doc. A). In simili
circostanze, pur ammettendo una sua esclusione di fatto - che l’insorgente fa
risalire al 7 marzo 2003 - dalla gestione della società e nella misura in cui
ciò abbia comportato l’impossibilità oggettiva di influenzare e controllare gli
affari della società e quindi di esercitare la sua funzione di gerente, a RI 1,
quale organo formale ancora validamente in carica, non rimaneva altro che rassegnare
immediatamente le sue dimissioni (in argomento STCA 13 febbraio 1995
nella causa W., P., S. B.; STFA 21 dicembre 1993 nella causa M., T., S.,
STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. H 38/01, STFA 15
dicembre 1993 nella causa N.);
- l’insorgente
sostiene inoltre di essersi liberato da una sua responsabilità per il fatto di
aver depositato, il 26 marzo 2003, presso l’allora rappresentante di __________
la somma di fr. 15'230.-- (doc. D), destinata (anche - per quanto è dato di capire)
al pagamento degli oneri sociali. L’argomento non ha pregio. Il fatto di aver
depositato tale somma non può segnatamente assurgere a motivo di liberazione
dall’obbligo di risarcire, ritenuto che nella sua veste di socio gerente ancora
in carica e munito di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato, agli
atti), stante l’assenza di valida revoca dei suoi poteri gestionali, egli
avrebbe potuto e dovuto a quel momento adoperarsi affinché tale somma fosse
effettivamente utilizzata per saldare il debito contributivo. Facendo uso dei
suoi poteri avrebbe potuto - dopo essersi informato presso la Cassa circa
l’entità dello scoperto contributivo - addirittura provvedere,
trattandosi di denaro della società (incassi relativi ai mesi di novembre,
dicembre 2002 e gennaio 2003, doc. D), a versare direttamente all’ente
assicurativo quanto di sua spettanza;
- stante
quanto sopra, essendo integrati gli estremi di una negligenza
grave di RI 1, egli dovrà risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'968.05
(non contestata in quanto tale), corrispondente ai contributi (e spese)
relativi agli anni 2002 e 2003, scaduti e non soluti dalla FA
1 al 31 marzo 2003 (doc. B, C);
- con
il gravame il patrocinatore di RI 1 si è dichiarato disposto ad essere sentito
come teste. La documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel
merito della presente vertenza, non si rende necessario assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
124 V 94, 122 II 469, 122 III 223).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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