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Decisione

31.2006.12

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Estromissione di fatto di un socio gerente dalla gestione di una SAGL.

26 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF

111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se

ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne

consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della

cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se

non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);

-

la cassa di compensazione che constata di aver subito

un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14

LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno

sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., in RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,

cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo

determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo

colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus,

cit. p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193);

- nella

fattispecie l’insorgente sostiene anzitutto di dover essere liberato da responsabilità

a partire dal 7 marzo 2003, momento in cui sostiene di essere stato “estromesso”

da ogni sua carica effettiva, e non - come ritiene invece la cassa - dal 15

maggio 2003 momento in cui ha rassegnato le sue (incontestate) dimissioni;

- secondo

la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo

della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro di commercio)

egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima

(DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF

112 V 1 consid. 3c e 3b; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a. Vedi anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches

Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H

201 + 207/98]). Determinante ai fini dell'accertamento

della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento

dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa

S. [H 282/01], consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso

di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla

gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca

formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p.

114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua

responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua

uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472

consid. 6). Spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni,

rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA 13

febbraio 1995 nella causa W., P., S., B.);

- i

soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della

società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto

a rappresentare (art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO; Meier-Hayoz/Forstmoser,

Grundriss des Gesellschaftsrechts, 1993, p. 355; Montavon, Droit et

pratique de la SARL, 1996, p. 327). La revoca della facoltà di gestione e di

rappresentanza soggiace, per quanto riguarda i soci, alle norme dettate

per la società in nome collettivo (art. 814 cpv. 2 CO; DTF

81 II p 544). Giusta l’art. 565 CO tale facoltà può

essere revocata per motivi gravi. Competente a decidere la revoca è l’assemblea

dei soci (che non può delegare tale competenza ad altri organi), rispettivamente

il giudice nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo (art. 810 cifra 2 CO,

565 cpv. 2 CO; Von Steiger, Commentario zurighese, ad art. 814 n. 13);

-

nella fattispecie una decisione di revoca in entrambe le summenzionate

ipotesi (e forme) che privasse validamente RI 1 dei poteri di gestione non

risulta essere stata in nessun modo resa, l’insorgente essendosi d’altronde

limitato ad asserire di essere stato in data 7 marzo 2003 estromesso dalla

gestione della società, senza produrre né chiedere l’assun-zione di eventuali

mezzi probatori atti a comprovare l’eventuale esistenza di un siffatto valido

atto di revoca. Egli non sostiene d’altronde neppure di aver avuto

l’intenzione, né tanto meno di averla comunicata a chicchessia, di dimissionare

dalla carica di gerente prima del 15 maggio 2003 (doc. A). In simili

circostanze, pur ammettendo una sua esclusione di fatto - che l’insorgente fa

risalire al 7 marzo 2003 - dalla gestione della società e nella misura in cui

ciò abbia comportato l’impossibilità oggettiva di influenzare e controllare gli

affari della società e quindi di esercitare la sua funzione di gerente, a RI 1,

quale organo formale ancora validamente in carica, non rimaneva altro che rassegnare

immediatamente le sue dimissioni (in argomento STCA 13 febbraio 1995

nella causa W., P., S. B.; STFA 21 dicembre 1993 nella causa M., T., S.,

STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. H 38/01, STFA 15

dicembre 1993 nella causa N.);

- l’insorgente

sostiene inoltre di essersi liberato da una sua responsabilità per il fatto di

aver depositato, il 26 marzo 2003, presso l’allora rappresentante di __________

la somma di fr. 15'230.-- (doc. D), destinata (anche - per quanto è dato di capire)

al pagamento degli oneri sociali. L’argomento non ha pregio. Il fatto di aver

depositato tale somma non può segnatamente assurgere a motivo di liberazione

dall’obbligo di risarcire, ritenuto che nella sua veste di socio gerente ancora

in carica e munito di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato, agli

atti), stante l’assenza di valida revoca dei suoi poteri gestionali, egli

avrebbe potuto e dovuto a quel momento adoperarsi affinché tale somma fosse

effettivamente utilizzata per saldare il debito contributivo. Facendo uso dei

suoi poteri avrebbe potuto - dopo essersi informato presso la Cassa circa

l’entità dello scoperto contributivo - addirittura provvedere,

trattandosi di denaro della società (incassi relativi ai mesi di novembre,

dicembre 2002 e gennaio 2003, doc. D), a versare direttamente all’ente

assicurativo quanto di sua spettanza;

- stante

quanto sopra, essendo integrati gli estremi di una negligenza

grave di RI 1, egli dovrà risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'968.05

(non contestata in quanto tale), corrispondente ai contributi (e spese)

relativi agli anni 2002 e 2003, scaduti e non soluti dalla FA

1 al 31 marzo 2003 (doc. B, C);

- con

il gravame il patrocinatore di RI 1 si è dichiarato disposto ad essere sentito

come teste. La documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, non si rende necessario assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

124 V 94, 122 II 469, 122 III 223).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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