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31.2006.14

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5 luglio 2007Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti stigmatizzano inoltre il fatto che l’amministrazione non abbia mai

proceduto contro __________, nonostante che, nell’ambito della procedura penale

aperta nei confronti di quest’ultimo, siano stati sequestrati beni per svariati

milioni di franchi e di aver iniziato con grave tardività la procedura

d’incasso forzato degli oneri sociali scoperti.

Infine, invocano una parità di trattamento con la problematica che ha coinvolto

gli ex membri del __________ (inc. 31.2006.19).

·

con ricorso 23 maggio 2006 RI 6, per il tramite

dell’avv. RA 3, contesta una sua responsabilità riguardo al mancato versamento

dei contributi, evidenziando al proposito l’assenza di irregolarità - nonostante

le malversazioni e le contraffazioni operate da __________ - accertata dai

controlli effettuati durante l’attività di FA 1. Anch’egli evidenzia la non

tempestività della Cassa nel recupero dei contributi scaduti, costitutiva di

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno, nonché la manifesta disparità

di trattamento rispetto a quanto deciso in relazione al caso __________ (inc.

31.2006.20).

·

RI 7, con ricorso

24 maggio 2006 sostiene fra l’altro che sino all’invio dei primi precetti

esecutivi alla FA 1 (maggio 2002) non era a conoscenza del mancato pagamento

dei contributi e delle truffe perpetrate da __________. Inoltre, il direttore RI

1 avrebbe nascosto agli altri membri del consiglio di amministrazione, mesi

prima dell’arresto del contabile (maggio 2002), l’operato truffaldino di quest’ultimo.

Essa respinge quindi qualsiasi addebito di negligenza, non ritenendosi responsabile

del danno subito dalla Cassa (inc. 31.2006.21).

·

con ricorso 26 maggio 2006, rappresentato

dall’avv. RA 4, RI 8 contesta qualsiasi addebito di colpa e di negligenza per

il mancato versamento dei contributi. Egli evidenzia inoltre come le truffe perpetrate

dal contabile __________ siano interruttive del nesso causale adeguato tra la presunta

grave negligenza addebitatagli dalla Cassa ed il danno conseguito dalla stessa.

Il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non essere stata solerte nella

riscossione dei contributi arretrati, incorrendo quindi in un comportamento

colposo (inc. 31.2006.22).

1.5. Con singole

risposte di causa datate 16 agosto 2006 la Cassa chiede la reiezione dei

ricorsi.

Confermando

la validità delle decisioni impugnate, l’amministrazione ribadisce che le

argomentazioni esposte dai ricorrenti - ossia che la FA 1 era sottoposta a regolari

controlli e che non erano emerse irregolarità, come pure l’eventuale ruolo di

amministratore di fatto assunto da __________ – non sono sufficienti per

liberarli da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo gli stessi

ottemperato al loro obbligo di vigilanza e controllo imposto dalla legge. Essa contesta

inoltre sia una sua negligenza nella riscossione dei contributi che una

violazione della parità di trattamento, essendo il caso __________ diverso da

quello in esame.

1.6. I ricorrenti

hanno in seguito notificato i mezzi di prova da assumere; alcuni di essi hanno

presentato una replica (__________: doc.VII e XIII, inc. 31.2006.14; __________:

doc. VII, inc. 31.2006.17; RI 3: doc. VII, inc. 32.2006.18; __________: doc.

IX, inc. 31.2006.19-20; RI 7: doc. VII, inc. 31.2006. 21; RI 8, doc. VII, inc.

31.2006.22).

1.7. Con decreto

20 dicembre 2006 il Vicepresidente del TCA, sentito il parere delle parti, ha proceduto

alla congiunzione delle cause (doc. XVIII, inc. 31.2006.14).

Nell’ambito

dell’istruttoria, questa Corte ha richiamato dalla Cassa la documentazione

riguardante l’incasso dei contributi dovuti dalla FA 1 (doc. XXI, inc. 31.2006.14).

Autorizzato

dalla CRP, in data 19 febbraio 2007 il TCA ha estratto delle copie di documenti,

facenti parte del procedimento penale aperto nei confronti di __________,

ritenuti rilevanti ai fini del giudizio e non già contenuti negli atti prodotti

dalle parti (doc. XXII, inc. 31.2006. 14).

A

conclusione del processo penale celebrato l’8 marzo 2007 contro __________, lo

scrivente Tribunale ha richiamato dal presidente della Corte delle assise

correzionali di Lugano la sentenza condannatoria (doc. XXXIV, inc. 31.2006.14).

Con

scritto 9 marzo 2007 l’avv. RA 3, per conto dei suoi assistiti, ha rilevato

come il giudice penale abbia confermato il sequestro di due importanti opere

d’arte, il cui controvalore servirebbe a coprire i debiti e le pretese risarcitorie

consecutive all’illecito agire dell’ex contabile della FA 1, tra cui la pretesa

ex art. 52 LAVS. Di conseguenza egli ha chiesto, a nome e per conto dei suoi

assistiti, la sospensione della procedura sino a quando la posizione di __________

e le pretesa della Cassa siano definite (doc. XXV, inc. 31.2006.14).

Le altre

parti ricorrenti hanno aderito alla chiesta sospensione, mentre la Cassa si è

rimessa al giudizio del Tribunale.

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La richiesta

di sospensione della causa, nella misura in cui riguarda RI 2, RI 3, RI 4 e RI

5, RI 6, RI 7 e RI 8, risulta essere priva d’interesse non sussistendo

nei loro confronti, come verrà ampiamente spiegato nel consid. 2.11, alcuna

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Per quel

che concerne RI 1, ritenuto da questa Corte responsabile del danno subito alla

Cassa limitatamente a fr. 57'237,60 (cfr. consid. 2.12),

la presente procedura non necessita di essere sospesa sino alla definizione

della posizione di __________ nei confronti della Cassa.

Va infatti

fatto rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, alla cassa di

compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di

solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o

soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la cassa ometta di procedere contro

uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo

posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

Questa

circostanza non impedisce tuttavia alla Cassa di far valere il credito risarcitorio,

così come auspicato dai ricorrenti, nei confronti di __________, ritenendo quest’ultimo

amministratore di fatto della FA 1. Al riguardo, l’amministrazione ha informato

il TCA che nei confronti del succitato il 9 agosto 2006 è stata notificata una

decisione formale, impugnata con opposizione 13 settembre 2006 e tuttora al

vaglio del Servizio giuridico (doc. XXXVIII, inc. 31.2006.14).

Spetta

inoltre all’amministrazione decidere se far valere in altra sede, segnatamente

penale, le proprie pretese nei confronti di __________ (con il giudizio penale

8 marzo 2007 l’ex contabile della FA 1 è stato prosciolto dal reato di

violazione della LAVS, motivo per cui la Cassa non è stata riconosciuta quale

parte civile e di conseguenza la relativa pretesa è stata stralciata; cfr. dispositivo

no. 6), invocando, come sostenuto il 21 marzo e 18 aprile 2007 dal

rappresentante di RI 2 (doc. XXXI e doc. XXXVII, inc. 31.2006.14), l’art. 73

cpv. 1 lett. c del nuovo CP, norma di legge che, a detta della ricorrente,

conferisce a chiunque abbia subito un danno la facoltà di chiedere

l’assegnazione dei beni confiscati o del ricavo della loro realizzazione, a

prescindere dalla qualifica o meno quale parte civile.

Nel

merito

2.2. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements

récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

2.3. Si ha un

danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del

18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard,

La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances

sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid.

4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi

moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata

in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995

pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Bottinelli, Soldati

e Tresconi Rossetti, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa

T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.

5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel caso

in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc.

XXI/51-55 inc. 31.2006.14), dagli estratti conto relativi ai

contributi dovuti nel periodo 1998 – 2002, determinati sulla base delle

dichiarazioni dei salari (doc. 1, inc. 31.2006.14), risulta che gli oneri

sociali (con interessi e spese) non soluti nel succitato periodo ammontano

complessivamente a fr. 884'307,40, importo che è stato tra l’altro regolarmente

insinuato all’UF di __________ nell’ambito del fallimento di FA 1 (doc. 8). La

Cassa non ha tuttavia indicato il motivo per cui, facendo riferimento allo

stesso succitato periodo di contribuzione, abbia chiesto solidalmente ai

ricorrenti, tranne al presidente di FA 1 (egli è stato ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS per i contributi non pagati dalla cooperativa dal 1998 al 2001), fr.

741'484,65. Verosimilmente il motivo di tale differenza risiede nel fatto che

nei conteggi del 14 settembre 2005 (doc. 1, inc. 31.2006.14), trasmessi ai

ricorrenti, non sono stati inclusi gli interessi di mora, ciò che è stato invece

il caso per i conteggi allestiti il 17 gennaio 2007 (doc. XXI/51-55, inc.

31.2006.14).

Se da una

parte gli interessi di mora per la riscossione dei contributi arretrati fanno

parte del danno, calcolati fino alla data del fallimento o del rilascio

dell’attestato di carenza beni (DTF 98 V 26 consid.4; RDAT II 1995 pag. 370; Dieterle/Kieser,

Der Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG; in der Schweizer Treuhändler 1995,

pag. 657; Frésard RSA 1987 pag. 8s, Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076), dall’altra,

non vi sono motivi in concreto per aumentare il danno riscarcitorio fatto

valere dalla Cassa – ciò potrebbe significare una reformatio in pejus delle

decisioni contestate (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA) - poiché, come verrà

spiegato dettagliatamente nel prosieguo, secondo questa Corte non sono

ravvisabili gli estremi per un condanna ex art. 52 LAVS dei ricorrenti; eccezion

fatta per RI 1, il quale è tenuto a risarcire un importo (fr. 57'237,60), comprensivo degli interessi di mora (cfr. consid. 2.12), comunque

inferiore a quello posto in giudizio (fr. 690'516,90).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre -

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della

Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche

se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid.

5b).

2.5. La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento

dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di

difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,

op. cit., pag. 54; Frésard RSA 1987, pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura

della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che

si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di

lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit.,

pag. 53).

I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.

3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel caso

di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. Nella

fattispecie in esame, il TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti può essere

imputata una violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici intenzionale

o per negligenza grave.

I

ricorrenti rilevano innanzitutto che, nell’ambito della ripartizione delle

competenze, gli aspetti gestionali erano principalmente di spettanza del

presidente RI 1 (la cui posizione verrà esaminata separatamente), mentre la

contabilità era affidata a __________.

Al

riguardo occorre premettere che ai sensi dell’art. 902 cpv. 1 CO

all’amministrazione della società cooperativa spetta l’obbligo di

dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace

all’incremento di questa. In particolare essa deve vigilare sulle persone

incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la

legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi

ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari (art. 902 cpv. 2 cifra 2 b

CO).

Trattandosi degli stessi

obblighi di vigilanza e di controllo spettanti ad un membro del CdA di una

società anonima (cfr. Basler Kommentar zum Privatrecht, Basilea 2002, art. art.

900 CO, nota 2 ss., pag. 1616), fa stato la giurisprudenza sviluppatasi attorno

agli obblighi di un organo di una SA.

In

generale, l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione

alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti

della ditta (cura in eligiendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo)

e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid.

3a; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).

Inoltre giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5

CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità.

Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S.

[H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989

p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente

è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art.

52 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella

causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003

nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]).

In tale

prospettiva non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con

funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, H

272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I

pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01).

Questo

principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non

pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. 31.96.29-30, dove un

amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze

tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non

aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla

legge. Inoltre, l'Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata

sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era

amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30

dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96).

Anche

l’assunto di aver ricoperto la carica di amministratore per motivi onorifici

non ha alcuna influenza sulla responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 18 aprile

2005 nella causa O. e M. H 235/04, consid. 5.2; trattavasi di presidente e

segretario/cassiere di una cooperativa).

Tuttavia,

va evidenziato che nel caso in cui il reale amministratore di una

società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della

società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro

funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di

pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno

cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del

30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA

inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non vi è parimenti colpa

degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato,

intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti

degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma

affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita

del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine, qualora

l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di

rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei

contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave

negligenza (STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e

del 7 febbraio 2006, H 152/05).

2.8. Nel caso in

esame, al fine di inquadrare meglio la fattispecie, occorre brevemente esporre

le modalità operative della FA 1.

Detta società

cooperativa, quale ente organizzatore di misure attive per il reinserimento di disoccupati

nel mercato del lavoro, aveva beneficiato dei sussidi da parte del __________,

e per esso, della __________ (__________, dal luglio 1999; prima __________

rispettivamente __________). A livello cantonale, l’__________ (__________; denominato

sino al 31 dicembre 2001 __________, __________), in stretta collaborazione con

gli Uffici __________, prepara l’attuazione dei provvedimenti di mercato del

lavoro previsti dalla LADI, in particolare i programmi di occupazione

temporanea e i corsi di perfezionamento e riqualifica professionale; ne

verifica la qualità e ne valuta i risultati (art. 19 L-rilocc; RL 10.1.4.1).

In questo

contesto, FA 1 elaborava dei progetti occupazionali, comprensivi del relativo

preventivo in cui erano esposti gli stipendi e gli oneri sociali degli

impiegati fissi della cooperativa, nonché il budget delle spese per la

realizzazione del progetto, sottoponendoli per approvazione al __________.

Dopo di

che, come confermato dal presidente di FA 1, “l’__________ (ora __________ n.d.r.),

sulla base del preavviso del cantone, liberava inizialmente il 40% del budget,

a metà del progetto liberava un ulteriore 40%. A progetto concluso si elaborava

un consuntivo corredato da pezze giustificative e dopo le dovute verifiche, sia

cantonali che federali (questo avveniva dopo circa 7-8 mesi dalla fine del

progetto), l’__________ trasmetteva il saldo corrispondente al rimanente 20% “

(verbale d’interrogatorio di polizia 6 giugno 2002 di RI 1, pag. 3; doc. XXII/1,

inc. 31.2006.14).

Dagli atti

risulta inoltre che l’attività 1996 e 1997 della FA 1 è stata analizzata da un

apposito gruppo di contabili (Gruppo “__________”), diretto da un responsabile

della __________ e dall’allora capo dell’Ufficio del __________, da cui era

emersa una gestione caotica della cooperativa (cfr. lettera 17 giugno 2002

dell’__________ al PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17)

Allora,

la FA 1 decideva di assumere un contabile competente, al quale nel 1998 subentrava

__________, il quale in precedenza (1996) aveva lavorato in un programma occupazionale

organizzato dalla cooperativa (cfr. verbale RI 1 citato, pagg. 2 e 3).

Inoltre, su

richiesta dell’autorità cantonale, la FA 1 aveva fatto capo ad un revisore

esterno nella persona di __________, titolare dell’omonimo studio commerciale e

fiduciario (cfr. citata lettera 17 giugno 2002 dell’__________ al PP __________;

doc. L, inc. 31.2006.17).

La FA 1 aveva

così continuato la propria attività, non riscontrando alcuna problematica

d’ordine organizzativo, contabile e finanziario. Il revisore esterno aveva

infatti potuto accertare la regolarità della tenuta contabile (doc.Q, inc.

31.2006.17). Lo stesso dicasi per l’__________ (nel periodo marzo 1999 - giugno

2001 aveva effettuato quattro visite di controllo; cfr. doc. M-P inc.

31.2006.17). Nella citata lettera 17 giugno 2002, il capo dell’__________ aveva

al proposito osservato che “nel caso della FA 1, dal 1988 ad oggi non

abbiamo constatato alcuna irregolarità riguardo ai conti presentati. In

particolare per i versamenti dei contributi AVS sono stati puntualmente

controllati i giustificativi dei pagamenti registrati nella contabilità.”

Tutto

questo nonostante che, come verrà ampiamente esposto nel prossimo considerando,

__________ avesse sistematicamente perpetrato delle malversazioni, falsificando

non solamente numerose pezze giustificative, ma anche il bilancio ed il conto

economico, circostanze che hanno tratto in inganno, in ordine di tempo, la FA 1,

il __________ rispettivamente l’__________ ed il __________.

A seguito

dei precetti inviati dalla Cassa nel maggio 2002, il presidente di FA 1 aveva

convocato il contabile, il quale, ammettendo le malversazioni, si era poi

costituito all’autorità penale (cfr. verbale 13 gennaio 2005 __________, pag.

3, doc. XXII/4, 31.2006.14).

2.9. Con sentenza

8 aprile 2007, cresciuta in giudicato, il Presidente delle Assise correzionali

di __________ ha condannato __________, fra l’altro, per truffa aggravata,

appropriazione indebita e falsità in documenti.

In merito

all’ammontare dell’illecito, il giudice penale, confermando sostanzialmente l’atto

di accusa 15 dicembre 2005, ha evidenziato:

"

che ben presto egli (__________, n.d.r.) ha

iniziato a commettere in danno della datrice di lavoro (FA 1, n.d.r) gli

importanti illeciti descritti nell’atto di accusa per un ammontare di poco

inferiore a fr. 2 milioni; e questo sull’arco di circa 3 anni e mezzo e

all’egoistico fine di mantenere un tenore di vita manifestamente superiore alle

sue possibilità;

che la Corte ha operato modifiche di dettaglio all’atto di accusa, ritenendo

configurato il reato di appropriazione indebita per circa fr. 113'000.- e

l’ascritto reato di truffa aggravata per quasi fr. 1'870'000.- sino alla data

decisione del 30 novembre 2001, oltre (omissis)."

(sentenza 8 aprile 2007 pag. 15)

Quanto

alla manovre truffaldine, nell’atto di accusa, con riferimento al requisito

dell’inganno astuto configurante la truffa aggravata per mestiere, il PP __________

ha così descritto il comportamento di __________:

" • nell’aver

approfittato delle mansioni attribuitegli presso la Cooperativa “FA 1” fra i

cui compiti rientravano il pagamento delle fatture e l’allestimento della

contabilità, nonché della propria esperienza ventennale di contabile;

• nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia con il direttore della Cooperativa,

RI 1, così come le scarse conoscenze contabili e informatiche di quest’ultimo,

al fine di eseguire - a sua insaputa - illeciti prelevamenti dai conti bancari

della Cooperativa (tramite falsificazioni di autorizzazioni scritte e utilizzo

improprio del sistema elettronico “Telebanking”);

• nell’aver messo in atto tutta una serie di artifizi contabili tali che il

citato direttore RI 1 non sarebbe stato in grado di eseguire le opportune

verifiche e in tutti i casi confidando - stante l’esistenza del sopraccitato

rapporto di fiducia - che lo stesso si sarebbe astenuto dall’eseguire

verifiche, artifizi contabili peraltro finalizzati anche ad impedire

l’evidenziazione degli illeciti ai revisori esterni;

• nell’aver falsificato le autorizzazioni scritte rilasciate dal direttore finalizzate

all’effettuazione di prelevamenti di denaro contante dai conti bancari della Cooperativa

sui quali l’accusato deteneva diritto di firma collettiva a due con il citato

direttore;

• nell’aver modificato - dopo che il direttore aveva apposto la sua firma - gli

importi menzionati sui diversi ordini di prelevamento, importi che venivano

maggiorati dall’accusato;

• nell’aver eseguito operazioni di pagamento bancarie (addebiti di conti della __________

e accrediti del suo conto personale presso __________) utilizzando

indebitamente il sistema elettronico “Telebanking” del quale l’accusato

conosceva la “password”, ritenuto che la conferma del pagamento avveniva in

ogni caso successivamente ad opera del direttore mediante l’inserimento della

propria “password” dopo che l’accusato sottoponeva a quest’ultimo l’elenco dei

pagamenti da effettuare, elenco che però non riportava gli importi accreditati

a proprio favore;

• nell’aver creato una complessa ragnatela di schede contabili, sulle quali

l’accusato poteva agire indisturbato, in particolare registrando operazioni a

suo beneficio, atteso che all’interno dell’azienda nessuno era tecnicamente in

grado di verificare la correttezza di tali registrazioni;

• nell’aver contabilmente aumentato fittiziamente i costi, rispettivamente le

poste dell’attivo e contemporaneamente diminuito le poste del passivo, al fine

di celare le proprie malversazioni;

•nell’aver falsificato il bilancio e il conto perdite e

profitti per gli anni 1998 e 1999, al fine di occultare le malversazioni

commesse, rispettivamente per potersi assicurare ulteriori illeciti prelievi;

•nell’aver creato la necessaria liquidità che gli

avrebbe permesso di proseguire nei propri illeciti falsificando gli avvisi di

addebito bancari attestanti, contrariamente al vero, l’avvenuto pagamento alla Cassa

CO 1 delle relative trattenute sui salari pagati dalla Cooperativa." (doc.

XXII/4 pagg. 2 e 3; inc. 31.2006.14)

Per quel che concerne i

contributi paritetici, così come rettamente rilevato dal legale di RI 2, dagli

atti penali è emerso che:

·

__________ eseguiva dei pagamenti fittizi, falsificando le

relative schede contabili (“ Mi ricordo che eseguivo ad esempio

registrazioni fittizie attestanti pagamenti di oneri sociali, in particolare

AVS. Anche in questo caso ho falsificato le relative schede contabili… “;

verbale __________ 17 novembre 2003, pag. 4; doc. H, inc. 31.2006.17 );

·

__________ utilizzava schede contabili false (“1050 – debitori”;

“1063- debitori”), riportando in avere cifre false riferite all’AVS, in modo da

pareggiare il corrispondente conto creditori AVS (cfr. verbale __________ 29

maggio 2002 pag. 5: doc. K, inc. 31.2006.17);

·

__________ ha anche falsificato la scheda contabile 2011 “sospesi

AVS/AD 1999”, facendo risultare interamente saldati i contributi AVS per quell’anno

(cfr. rapporto __________ 23 settembre 2003, pag. 21; doc. G, inc. 31.2006.17);

·

__________ ha allestito nove avvisi di addebito bancari falsi,

attestanti pagamenti a favore della Cassa AVS per fr. 472'808,25 (cfr. rapporto

__________ 23 settembre 2003, pagg. 20/21; doc. G, inc. 31.2006.17). Sulle

modalità di falsificazione, __________ ha fatto presente che” … ammetto,

come ho già fatto innanzi alla polizia giudiziaria, di aver falsificato tali

documenti, nel senso che prendevo un avviso di addebito vero e con la tecnica

del taglia e incolla applicavo quello che volevo far figurare, vale a dire la CO

1 AVS come beneficiario e per importi da me inventati arbitrariamente,

versamenti che in realtà non sono mai avvenuti…” (verbale __________ 17

novembre 2003 pag. 5; doc. I, inc. 31.2006.17).

Questi artifici contabili

sono stati congeniati, come ammesso dallo stesso __________, per trarre in

inganno il revisore esterno __________ (cfr. verbale __________ 17 novembre

2003 pag. 5, 6; doc. I, inc. 31.2006.14 e verbale __________ 4 giugno 2002,

pag. 8 ; doc. F, inc. 31.2006.14) e di riflesso l’__________ e, naturalmente,

anche la __________.

Va poi

aggiunto che, in occasione dell’interrogatorio 13 gennaio 2005 davanti al PP __________,

presenti anche i rappresentanti della Cassa, __________, oltre a confermare la

falsità dei citati nove avvisi di addebito relativi al versamento di contributi

AVS, ha ammesso di aver versato, contrariamente alle indicazioni ricevute dal

direttore RI 1, solo una parte degli oneri sociali, occultando di conseguenza i

richiami di pagamento inviati dalla Cassa. Al riguardo egli ha deposto:

"

A domanda dell'avv. __________ rispondo che le fatture dei creditori di FA 1, e quindi anche i

conteggi contributi oneri sociali da pagare, giungevano sul tavolo del dir. RI

1. Era lui il direttore ed era lui che riceveva quindi la corrispondenza. La

stessa veniva poi smistata ai collaboratori. Le fatture da pagare venivano date

a me siccome ero il contabile. Il dir. RI 1 non aveva bisogno di dirmi per ogni

singola fattura come dovevo procedere. Era implicito che le fatture venivano

pagate secondo la loro scadenza. È però vero quello che ho detto in occasione

del verbale del 17.11.2003, vale a dire che in seguito decidevo poi io quale

fattura pagare e quale no.

Evidentemente in seguito ho poi scelto io di

nascondere alcune fatture nel mio cassetto, specie quelle relative ai

contributi oneri sociali, che non ho provveduto a pagare interamente. I

richiami di questi pagamenti per oneri sociali li nascondevo nel cassetto della

mia scrivania, per non correre rischio che il dir. RI 1 o qualche altro

collaboratore li vedesse. Non li ho mai distrutti però fisicamente. Questi

documenti sono sempre rimasti nel mio cassetto.

(…)

D: Cosa succedeva ai richiami di pagamento degli

oneri sociali che la CCC inviava alla cooperativa FA 1? Venivano da lei

occultati/distrutti o altro?

R: ho già detto prima che effettivamente i

richiami di pagamento li riceveva il sottoscritto tramite il dir. RI 1. lo in

parte provvedevo a pagare qualcosa e in parte occultavo questi richiami di

pagamento. Di solito provvedevo sempre a pagare i contributi che venivano

richiesti mensilmente, mentre lasciavo scoperto il conguaglio finale."

(Doc. XXII/3, inc. 31.2006.14)

2.10. Va qui ricordato

che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non

è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per

quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene alla

valutazione della colpa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03,

consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).

Tuttavia,

egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora

i fatti stabiliti in sede penale e la loro qualificazione giuridica non siano

convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive

di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V

242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C.,

H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid

4b).

Nella

fattispecie in esame, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle costatazioni

operate dal giudice penale, fondate sulle risultanze dibattimentali, a loro

volta frutto di una lunga, complessa ed approfondita istruzione sia davanti

agli organi di polizia che ai due procuratori pubblici succedutisi.

Il

giudice delle assicurazione sociali è comunque autonomo per quel che concerne

l’apprezzamento giuridico di tali fatti.

2.11. Da un attento esame della

documentazione agli atti, questo Tribunale non può ritenere RI 2, RI 3, __________ (e per esso: RI 4 e RI 5), RI 6, RI 7 e RI 8, responsabili

ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi AVS da parte della

cooperativa FA 1.

In tale

contesto va ricordato che occorre valutare l’effettiva posizione del singolo

organo in seno alla società, soprattutto se di grandi dimensioni e nel caso in

cui le singole competenze siano ripartite su più persone (DTF 103 V 120 consid.

6, 108 V 199 consid. 3b).

Dalle

dichiarazioni dei salari risulta che la FA 1 impiegava, oltre al personale

fisso, centinaia di disoccupati beneficiari dei numerosi programmi di

reinserimento lavorativo. Nel 1998 la massa salariale ammontava a 6'502'673,90,

scesa nel 1999 a fr. 4’619895,90; nel 2000 e 2001 i salari versati sono stati drasticamente

ridotti a 795'229 rispettivamente a fr. 727'458 (doc. 1, inc. 31.2006.14).

All’interno

del consiglio di amministrazione era il suo presidente e direttore, RI 1 ad

occuparsi della conduzione e gestione amministrativa, coadiuvato dal contabile __________.

Gli altri membri avevano invece mansioni organizzative all’interno dei diversi

programmi occupazionali.

A

garanzia del pagamento degli oneri sociali, vi erano i regolari controlli da

parte dell’__________ /__________ (“In particolare per i versamenti dei

contributi AVS sono stati puntualmente controllati i giustificativi dei

pagamenti registrati nella contabilità”; lettera 17 giugno 2002 dell’__________

all'allora PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17), le verifiche operate

dall’organo di revisione esterno e, non da ultimo, la conclamata autorevolezza

di __________ nel disbrigo della contabilità.

Viste le dimensioni

della società, non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse

puntigliosi e dettagliati controlli contabili. Nel suo atto di ricorso RI 7 ha

peraltro fatto presente di essersi sempre tenuta informata sulla situazione

finanziaria della società chiedendo direttamente delucidazioni sia al

presidente di __________ che al suo contabile (pag. 3).

Decisiva,

secondo questo Tribunale è invece la circostanza che, come appena visto, gli

amministratori erano rassicurati dell’assolvimento da parte della società degli

obblighi di contribuzione. In numerosi controlli e verifiche, non avevano

infatti evidenziato alcuna irregolarità.

In queste

particolari circostanze gli amministratori non avevano pertanto motivo d’informarsi

direttamente presso la Cassa.

Del

resto, nella STFA 25 luglio 2000 (H 318/99) citata al consid. 2.7 in fine, l’Alto

Tribunale aveva qualificato come negligenza lieve, non suscettibile di fondare

una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. RDAT 1995 II pag. 384), il fatto che

l’amministratore, tratto in inganno dal suo contabile, non aveva verificato

presso la Cassa l’effettivo pagamento degli oneri sociali e questo nonostante

che quest’ultimo fosse stato precedentemente invitato ad allestire in modo

corretto la contabilità, in particolare quella relativa ai debiti societari.

A

differenza del citato caso, nell’evenienza concreta l’agire di __________, risultato

illegale solo con il suo arresto nel maggio 2002, non aveva destato alcun

sospetto e quindi per i responsabili di __________ non era necessaria una

diretta verifica presso la Cassa.

Va poi evidenziato

il comportamento di RI 1, di cui si parlerà diffusamente nei prossimi considerandi,

il quale nel mese di novembre 2001, scoprendo le malversazioni di __________,

non aveva avvertito i colleghi membri del consiglio di amministrazione. Al

riguardo occorre ricordare che nel caso in cui il reale amministratore di una

società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della

società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro

funzioni e le rispettive responsabilità - segnatamente per questione di prestigio

o di pudore - quest’ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno

alla Cassa (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9

maggio 1994 nella causa T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 nella causa

re W.W. e T, consid. 2.7).

Infine,

volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli amministratori non abbiano

fatto uso del loro obbligo di vigilanza, gli stessi non possono essere comunque

ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi, non

sussistendo il nesso di causalità adeguata tra l’eventuale grave negligenza ed

il danno subito dalla Cassa o per lo meno essendo lo stesso stato interrotto.

Secondo la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da

considerare idoneo a provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 199 V

406 consid. 4a, 118 V 290 consid. 1c con riferimenti).

Con

riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso

causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il

danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081; Dieterle/Kieser

op. cit., pag. 660).

In casu, se i ricorrenti avessero assolto i loro doveri di vigilanza quali amministratori,

ciò non avrebbe comunque impedito il subentrare del danno. Essi non si

sarebbero accorti delle malversazioni di __________, come delle reiterate

falsificazioni contabili non si sono accorti sia il revisore esterno che il __________.

I ricorrenti avrebbero appurato che contabilmente i contributi erano stati

versati, senza rendersi conto che in effetti tali pagamenti erano fittizi.

Tenuto

conto dell’esito della vertenza, appare inoltre superfluo entrare nel merito

delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.

2.12 Diversa, come

già anticipato, è invece la posizione di RI 1.

Sentito

il 6 giugno 2002 dall’ispettore di polizia in merito alle irregolarità commesse

da __________, emerse a seguito dell’arresto di quest’ultimo (maggio 2002), egli

ha dichiarato:

" Mi si chiede quando io ho saputo dell'esistenza di

irregolarità, rispettivamente di malversazioni commesse nell'ambito della

contabilità FA 1.

Verso la fine del mese di novembre del 2001,

ricevetti una lettera dalla __________, la quale mi comunicava

che la linea di credito di CHF 100'000.00 era stata interamente utilizzata ed inoltre vi era un

sorpasso della stessa di circa CHF 10'000.00. Da parte mia chiesi immediate

spiegazioni al nostro contabile __________.

Egli mi

disse che probabilmente vi era un errore da parte della banca e

che avrebbe subito controllato. lo nel frattempo telefonai alla banca (non

ricordo con chi ho parlato) per avere conferma del saldo che appariva sulla

lettera, ricevendo conferma che i soldi erano stati utilizzati e che il saldo

era corretto. Decisi quindi di riconvocare __________ e chiedergli ulteriori

spiegazioni. A questo punto __________ mi confessò di essersi appropriato

indebitamente della somma

di circa CHF 160'000.00 / 180'000.00.

Sorpreso, dissi a __________ come intendeva affrontare il

problema, in considerazione

del fatto che dovevamo ancora pagare gli stipendi del mese di novembre che sui

conti non v'era più la necessaria liquidità.

Rolando mi disse che aveva bisogno di tempo e che avrebbe

provveduto a far rientrare i soldi facendo capo a un suo conoscente di Basilea

e alla sua ex moglie. -Aggiunse che avrebbe provveduto già il lunedì successivo

a versare una somma sufficiente per pagare gli stipendi di novembre e che il

rimanente lo avrebbe versato nel corso del mese di dicembre.

Mi si chiede se io ho chiesto a __________, la modalità con

la quale ha preso i soldi.

A me interessavano i soldi che entravano alla FA 1, perchè per me l'esigenza

primaria era quella di pagare gli stipendi dei miei collaboratori. Non chiesi a __________

molte spiegazioni su come egli aveva fatto a prendere questi soldi però ricordo

che egli mi accennò al fatto che aggiungeva delle cifre davanti agli importi

che io lo autorizzavo a prelevare in banca. Ossia se io autorizzavo un prelievo

di CHF 1'000.00 egli aggiungeva davanti alla cifra "1", ad esempio

una cifra °2", trasformando l'autorizzazione di prelievo da CHF 1'000.00 a

CHF 21'000.00.

Poiché, come ripeto a me interessava poter pagare gli stipendi dei

miei collaboratori, cercai con __________ di trovare una soluzione bonale al

problema nel senso che se

l'avessi licenziato immediatamente e denunciato alte autorità competenti

sicuramente egli non avrebbe rifuso quanto indebitamente prelevato dai conti

della FA 1.

Come si può verificare dall'estratto conto bancario della banca __________

__________, __________ il 03.12.2001 versò CHF 62'000.00 cifra che corrisponde

più meno alla massa salariale di novembre della FA 1. Non ricordo- se questa

versamento l'abbia fatto lui personalmente oppure se egli mi abbia consegnato

una busta e poi io sia

andato personalmente in banca ad effettuare tale versamento.

Inoltre il 20.12.2001 __________ effettuò un ulteriore versamento

di CHF 60'000.00 anch'esso verificabile dall'estratto conto bancario della __________.

Considerandi

II 21.12.2001 riscontro sull'estratto bancario un ulteriore versamento di CHF 7'500.00

che ritengo siano fondi di __________ che stava restituendo.

Mi viene chiesto se alla fine del mese di dicembre 2001 il signor __________

le ha consegnato brevi manu CHF 30'000.00 per il pagamento di fatture diverse

della FA 1.

Non ricordo di questa consegna dì CHF 30'000.00 ma nel contempo

non la posso escludere. Ritengo che se sono state pagate delle fatture alla

fine di dicembre, in considerazione del fatto che non v'erano più fondi, ciò é

stato possibile unicamente grazie a questi CHF 30'000.00 che __________ mi

avrebbe restituito alla fine dell'anno. lo non ho mai tenuto alcun conteggio dettagliato

di quanto effettivamente aveva sottratto __________ e da quanto lui stava o

aveva già restituito, quindi oggi non sono In grado di dire se egli abbia

restituito interamente la somma di CHF 180'000.00 cui lui mi aveva riferito. lo

avevo chiesto a più riprese a __________ di redigermi un conteggio di quanto

lui aveva preso, ma egli non me lo ha mai consegnato. In questo conteggio doveva

apparire il capitale da lui sottratto unitamente al calcolo degli interessi

passivi che la FA 1 doveva pagare sul conto corrente bancario passivo in __________.

Mi si chiede se al momento in cui ho saputo da __________ cos'era

successo, ho informato qualcuno, in particolare altri collaboratori

Dichiaro che non ho detto nulla a nessuno e con questo intendo

dire neanche ai membri del CdA, poiché a mio avviso non era possibile

ipotizzare un rimborso a breve termine da parte di __________ poiché il suo

inevitabile arresto non gli avrebbe più permesso di farlo. Inoltre se il fatto

veniva reso pubblico, __________ avrebbe rimandato il versamento degli stipendi

al mese di gennaio 2002 comportando inevitabilmente delle difficoltà economiche

per i collaboratori della FA 1." (Doc. XXII/1, inc. 31.2006.14)

Il giorno

successivo (7 giugno 2002), davanti all'allora PP __________, __________ ha

sostanzialmente confermato quanto sopra, precisando tuttavia:

" Il PP rileva che appare quanto meno strano che il

presidente e direttore della società FA 1, appreso il fatto che io avevo

malversato, non mi ha denunciato né tantomeno licenziato.

Il PP mi chiede come spiego il comportamento di RI

1.

nei miei confronti.

Rilevo in primo luogo che RI 1 è una brava

persona. Quando gli ho comunicato che avevo

preso quei soldi RI 1 si è meravigliato.

Abbiamo subito intavolato io e lui un discorso

sul fatto che se fosse emersa questa cosa la FA 1 avrebbe cessato di esistere

con la conseguenza di lasciare a casa tutti i dipendenti

fissi (una decina di persone).

Siccome non c'erano

già più le liquidità per fare gli stipendi io ho detto a RI 1 che c'erano delle persone disposte ad aiutarmi a rimborsare la cifra che gli

avevo comunicato come

sottratta di fr. 220/230'000.-.

Al ché RI 1 mi ha

detto che se avessi restituito l'importo in questione lui sarebbe stato tranquillo verso tutti (verso di

me, verso la società e verso le autorità). ADR che non

abbiamo fatto nessun accordo scritto. Ci siamo accordati verbalmente. Questi

fatti sono successi venerdì 30 novembre 2001 (al

pomeriggio). Dopo aver comunicato a RI

1.

queste cose sono andato a casa e discutendo con mia moglie la stessa mi disse che c'era nostro cognato

disposto a prestarci fr.

50'000.-, lo avevo già

informato mia moglie sul mezzogiorno di quanto succedeva. La mattina del 30.11.2001 era infatti arrivata una

lettera della __________ sul quale si diceva che avevo superato il credito di fr. 10'000.-, in ragione di ciò mi vedevo costretto ad informare RI 1 di quanto succedeva.

Arrivando a casa a mezzogiorno ho dunque informato di ciò mia moglie e per telefono mio

fratello. Entrambi si sono dunque subito messi in movimento per cercare i soldi da

restituire e in particolare per poter fare gli stipendi del mese di novembre.

ADR che l'ammontare

degli stipendi di novembre era di circa fr. 62'000.-.

Lunedì 3.12.2001 mio

fratello mi ha dato fr. 12'000.- e mio cognato mi ha consegnato

(per il tramite di sua

moglie - sorella di mia moglie) fr. 50'000.-. Dopo di che ci siamo incontrati all'__________ con il sig. RI

1, il quale ha versato sul conto della FA 1 i fr. 62'000.-

per poter far fronte al pagamento degli stipendi che viene eseguito tramite

Tele banking.

Verso metà dicembre

dovevamo pagare i salari di dicembre e anche in tal caso non c'erano i soldi. Vendendo degli orologi

che avevo sono riuscito a versare sul conto fr. 60'000.-. Ciò è avvenuto il 20.12.2001.

Il 21.12.2001

versai altri fr. 7'500.-.

Fr. 30'000.- li ho

consegnati per contanti in uffici al sig. RI 1 il 31.12.2001 e sono stati

utilizzati per pagare due fatture urgenti e a restituire degli anticipi che

aveva fatto RI 1.

Con i versamenti da

me eseguiti, rispetto agli importi sottratti che avevo indicato a RI 1 in fr. 220/230'000.-

ne mancavano ancora fr. 61/71'000.-. RI 1 mi disse di fare tutto il possibile per rientrare anche di quella cifra ma io

non sono stato in grado di rimborsarli.

Devo evidenziare -che già nel corso del mese di

maggio 2001 io avevo riversato alla FA 1 fr. 68'550.- in

quanto c'era già allora una mancanza di liquidità. Il sig. RI 1 non era al corrente di questo ammanco e di questa mancanza di

liquidità." (Doc. XXII/2, inc. 31.2006.14)

Quindi, nel novembre 2001

il ricorrente ha saputo delle malversazioni operate dal suo contabile, avendo

del resto ricevuto conferma dalla banca dell’esistenza di un saldo negativo,

rispettivamente del superamento della linea di credito.

Egli non

ha ritenuto di denunciarlo, poiché una volta arrestato non avrebbe rifuso

quanto indebitamente prelevato. Oltre a questo vi sarebbe stato un ritardo del

versamento dei sussidi federali per gli stipendi di gennaio 2002, ciò che

avrebbe causato problemi di liquidità alla società cooperativa.

Inoltre,

egli si è preoccupato di trovare una soluzione affinché la __________ avesse di

nuovo la liquidità sufficiente per potere versare gli stipendi, convenendo con __________

le modalità per la restituzione di quanto sottratto.

Orbene, quanto

riportato sopra non costituisce un valido motivo giustificante il mancato

pagamento dei contributi sociali.

Vista la

situazione venutasi a creare, RI 1 avrebbe innanzitutto dovuto accertarsi se

effettivamente i contributi sociali erano stati integralmente liquidati, ciò

che egli invece ha fatto per la liquidazione delle fatture di dicembre 2001.

Egli

avrebbe così scoperto la vera entità del debito contributivo di diverse centinaia

di migliaia di franchi. Il suo ruolo di presidente e direttore della FA 1,

nonché di responsabile della gestione e dell’amministrazione della società

stessa, gli imponeva di vegliare sull’operato del contabile.

È vero

che il ricorrente ha agito in questo modo al fine di salvare la società gravemente

compromessa nella propria liquidità a seguito delle sottrazioni di averi da

parte di __________. Ciononostante, questo non può andare a detrimento della

Cassa.

Infatti, tale

omissione ha fatto sì che il contabile abbia continuato a sottrarre liquidità con

conseguente aumento del debito contributivo.

In

conclusione, per gli stessi motivi indicati al consid. 2.11, fino al novembre

2001.

il ricorrente poteva ritenere pagati i contributi paritetici. Non avendo

in seguito adottato le necessarie e doverose misure del caso, al presidente di FA

1.

deve essere di conseguenza imputata una violazione delle prescrizioni per

negligenza grave per quanto riguarda i contributi rimasti insoluti a partire dall’esigibilità

dell’acconto di dicembre 2001 (gli acconti di gennaio – novembre 2001 sono

stati versati), divenuto esigibile al 10 dicembre 2001 (art. 34 cpv. 3 OAVS),

sino alle dimissioni presentate il 12 giugno 2002.

Infatti

secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato

dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato

quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione

del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo

sull’attività della medesima (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid.

4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,

A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 27 febbraio 2002 nella

causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c

e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht,

Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).

Determinante ai fini dell'accertamento della durata

della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva

del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere

alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid.

4a e 4b).

L’importo

del danno che RI 1 deve risarcire alla Cassa corrisponde a fr. 57'237,60 suddiviso,

secondo i dati dei conteggi 17 gennaio 2007 (doc. XXI/53 e 54, inc. 31.2006.14,

come segue:

2001.

acconto dicembre 2001 fr. 4'448,75

conteggio

chiusura 2001 fr. 45'025,75

diffide fr.

220.

interessi

di mora fino ACB fr. 7'198,60

spese

esecutive fr. 344,50

totale fr.

57'237,60

2002.

fr. 0 : gli

acconti mensili da gennaio a luglio 2002 sono stati integralmente saldati.

2.13

RI 1 ha

inoltre evidenziato che “dal 1997 al 2002 non si sono mai verificate

sollecitazioni tali dall’AVS per contributi rimasti non pagati dall’FA 1 da

provocare la rassegna delle proprie dimissioni peri i membri del CdA”.

Dallo

specchietto 17 gennaio 2007 relativo all’evoluzione dei pagamenti dei

contributi, corrobate dalle pezze giustificate richieste dal TCA (doc. XXI/51 –

55, inc. 31.2006.14), risulta chiaramente come la Cassa abbia sistematicamente

diffidato la FA 1. Per i contributi del 1998 la prima diffida risale al 10

dicembre 1999 e concerne il conteggio finale di quell’anno. Nel 1999 la Cassa

ha diffidato gli acconti per i mesi di maggio – settembre, e,nel maggio 2001, i

rimanenti mesi del 1999, nonché il relativo conteggio finale. Anche per i

contributi 2000, 2001 e 2002 numerose sono state le diffide di pagamento (doc.

XXI/ 51-55, inc. 31.2006.14).

Il primo

precetto è stato invece intimato il 22 maggio 2002 e concerneva i contributi

1998,1999 e 2000 (doc. XXII/39, 40 e 42, inc. 31.2006.14); il secondo, il 15

gennaio 2003 per i contributi 2001 (doc.XXII/41, inc. 31.2006.14).

Va poi rilevato che il 15 maggio, 8 agosto e 12 ottobre 2000, nonché il 13

gennaio 2001 __________, a nome della FA 1, ha chiesto delle dilazioni per il

pagamento dei contributi arretrati, motivate dal ritardo dell’erogazione dei

sussidi da parte del __________. Le stesse sono state concesse dalla Cassa in

data 16 maggio 2000 per i contributi del 1998, con proroga sino al 31 luglio

2000; il 9 agosto 2000 per i contributi 1999 con scadenza di pagamento al 31

dicembre 2000 ed ulteriore dilazione del termine di versamento al 30 settembre

2000.

del conguaglio 1998; il 13 ottobre 2000, con nuova concessione di

dilazione al 31 dicembre 2000, per gli oneri sociali del 1998. L’ultima proroga

sino al 30 giugno 2001 è stata approvata dalla Cassa il 22 maggio 2001 e concerneva

i conguagli 1998, 1999, 2000 e gli acconti marzo ed aprile 2001 (doc. 6, inc.

31.2006

).

In queste

circostanze va quindi evidenziato che dall’ultimo termine per il pagamento dei

conguagli 1998 -2000 (30 giugno 2001) l’amministrazione ha atteso quasi un anno

prima di spiccare il primo dei due precetti esecutivi intimati il 15 maggio

2002.

(XXI/39, inc. 31.2006.14) concernenti il 1998; quelli del 1999 sono stati

invece diffidati, oltre sei mesi dopo, il 10 gennaio 2002 (XXI/18, inc.

31.2006

) e, anch’essi, precettati il 15 maggio 2002 (XXI/ 40, inc. 31.2006.14).

La Cassa ha diffidato in data 10 gennaio e 8 novembre 2002 il pagamento del

conguaglio relativo all’anno 2000 (XXI/18 e 19, inc. 31.2006.14) – oltre sei

mesi, rispettivamente oltre un anno dal 30 giugno 2001, termine di scadenza

della proroga -, mentre il 15 gennaio 2003 essa ha fatto spiccare il precetto

esecutivo (XXI/41, inc. 31.2006.14), sempre relativo al saldo dei contributi

del 2000 non liquidati. Relativamente più celere è stata invece la procedura

esecutiva per la riscossione degli oneri sociali 2001 e 2002 (cfr. citato

specchietto dell’evoluzione dei pagamenti).

In queste

circostanze occorre quindi esaminare se vi sono gli estremi per riconoscere una

concolpa della Cassa.

Al

riguardo va ricordato che in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF

122.

V 186ss., dove l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria

giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può

essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se

la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma

elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la

nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid.

7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e

comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid.

3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

In un

caso esaminato dal TFA, la cui sentenza è pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la

Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in

quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la

decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c).

Nella

sentenza inedita del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03 l’Alta Corte ha ritenuto

giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa poiché, al

momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva

sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di

dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai

rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica:

RDAT II 2002 pag. 554s).

Ritornando

al caso in esame, a mente del TCA la questione di un’eventuale riduzione del

danno per concolpa della Cassa può rimanere aperta. RI 1 è infatti chiamato a

risarcire alla Cassa il danno per i contributi non pagati dalla FA 1 relativi

all’acconto di dicembre 2001 ed al conguaglio del 2001, la scarsa celerità

nell’incasso forzato dei contributi, in particolare quelli riguardanti il 1998

e 1999, e le reiterate proroghe concesse dall’amministrazione nonostante il

mancato rispetto dei termini di pagamento, concernendo invece i contributi dovuti

dal 1998 al 2001 (aprile).

2.14

I ricorrenti, oltre a

richiamare gli atti penali concernenti __________, hanno chiesto l’audizione di

diversi testi.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti).

A mente del TCA, la

documentazione agli atti, in particolare quella penale, è sufficiente per statuire

nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire

ulteriori accertamenti.

2.15

In

conclusione, visto quanto sopra, non essendo adempiute per RI 2, RI 3, RI 4 e RI

5, RI 6, RI 7 e RI 8 le condizioni per riconoscere una responsabilità ex art.

52.

LAVS, i loro ricorsi vanno accolti e le rispettive decisioni su opposizione

19.

aprile 2006 annullate. Ai succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno

assegnate congrue ripetibili.

In

parziale accoglimento del suo ricorso, RI 1 è invece tenuto a versare alla

Cassa fr. 57'237,60 a titolo di risarcimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi di

RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8, sono accolti.

§ Le rispettive decisioni su opposizione 19 aprile 2006 sono

annullate.

2. Il ricorso

di RI 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ RI

1 è condannato a versare fr. 57'237,60 alla Cassa

cantonale di compensazione quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i

contributi non versati da FA 1 nel mese di dicembre 2001 e per il conguaglio

dell’anno 2001 non saldato.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà a RI 2, RI 3, RI 6 e RI 8 a titolo di

ripetibili per ripetibili fr. 2'000.-- cadauno (IVA compresa), a RI 4 e RI 5 fr.

1'000.-- (IVA compresa) ciascuno.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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