31.2006.14
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5 luglio 2007Italiano59 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2006.14
Data decisione, Autorità:
05.07.2007, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art.52 LAVS del CdA di una società cooperativa. Malversazioni del contabile idonee a rompere il nesso causale tra eventuale violazione dell'obbligo di vigilanza e danno subito dalla Cassa. Responsabilità confermata unicamente per il presidente del CdA e per un determinato periodo
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 716a cpv. 1 cf. 5 CO
art. 902 cpv. 1 CO
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.14+17-22
BS/td
Lugano
5 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 16, 22, 23, 24 e
26 maggio 2006 di
1. RI 1 (inc. 31.2006.14)
2. RI 2
rappr. da: RA 1
(inc. 31.2006. 17)
3. RI 3
rappr. da: RA 2 (inc.
31.2006.18)
4. RI 4 (inc. 31.2006.19)
5. RI 5 (inc. 31.2006.19)
6. RI 6 (inc. 31.2006.20)
rappr. da: RA 3
7. RI 7 (inc. 31.2006.21)
8. RI 8
rappr. da: RA 4 (inc.
31.2006.22)
contro
le decisioni su opposizione del 19 aprile
2006 emanate da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 AVS
FA 1, __________
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1 (in
seguito: FA 1), con sede a __________ (ora Comune di __________) è stata iscritta
a Registro di Commercio del Distretto di __________ il 31 gennaio 1996 (pubblicazione
nel FUSC 9 febbraio 1996).
Lo scopo
sociale della cooperativa consisteva nella reintegrazione dei disoccupati nel
mondo del lavoro, con la pianificazione di progetti, in particolare modo
realizzando programmi occupazionali. La cooperativa si occupava infine della
promozione della formazione, della riqualifica e della reintegrazione dei
disoccupati.
Dal 1998
al 2002 il consiglio di amministrazione era composto dai seguenti membri con
diritto di firma collettiva a due:
RI 1,
presidente dal 9 febbraio 1996 al 23 ottobre 2002 (dimissioni presentate il 12
giugno 2002);
__________,
segretario, dal 9 febbraio 1996 al 30 dicembre 2003 (dimissioni inoltrate durante
l’assemblea generale straordinaria del 15 dicembre 2003);
__________,
dal 9 febbraio 1996 al 2 luglio 1998;
RI 8, dal
9 febbraio 1996 al 30 dicembre 2003 (dimissioni presentate il 15 dicembre
2003);
Non
avevano diritto di firma, così come risulta dall’estratto RC, i membri del CdA sottoelencati,
tutti dimessisi durante l’assemblea generale straordinaria dal 15 dicembre
2003:
RI 7, dal
26 marzo 1997;
__________,
dal 26 marzo 1997;
RI 6, dal
26 marzo 1997;
RI 3, dal
26 marzo 1997;
RI 2, dal
29 ottobre 1998).
1.2. La cooperativa
è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di
lavoro, dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 2002.
Essa è
entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha iniziato a
diffidarla il 5 luglio 1999 e precettarla dal 10 maggio 2002 (cfr. conteggio
sull’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. XXI/51-54, inc. 31.2006.14).
In data 6
ottobre 2004 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato dieci attestati di
carenza beni concernenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla
società relativi al periodo 1998 -2002 (doc. 7, inc. 31.2006.14).
Con decreti
12 maggio 2005 e 25 maggio 2005 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato
il fallimento della FA 1, rispettivamente sospeso la procedura per mancanza di
attivi (pubblicazioni FUSC 20 maggio e 29 giugno 2005).
La Cassa
ha insinuato all’UF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 884'307,40
a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 1998 al 2002
(doc. 8, inc. 31.2006.14).
La
procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivi, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la
continuazione (doc. 3, inc. 31.2006.14).
1.3. Costatato di
avere subito un danno, con otto distinte decisioni datate 4 ottobre
2005, confermate con altrettante decisioni su opposizione rese il 19 febbraio
2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 8, RI 6, RI 7, RI 3, RI 4 e RI
5 (quali eredi del defunto __________) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 741'484,65 per contributi paritetici non versati dalla
cooperativa durante il periodo 1998 (gennaio) – 2002 (ottobre), tutti con
vincolo di solidarietà fra loro e con RI 1; quest’ultimo limitatamente
all’importo di fr. 690'516,90 corrispondente ai contributi non soluti dal 1998
al 2001 (doc. 1, inc. 31.2006.14, 17-22).
In sostanza, ricordato come le disposizioni disciplinanti la società anonima
siano applicabili alla società cooperativa, la Cassa ha ritenuto che i membri del
consiglio di amministrazione non avrebbero assolto gli obblighi di vigilanza e
di controllo previsti dall’art. 716a CO, indipendentemente dal comportamento assunto
dell’eventuale amministratore di fatto, nonché contabile della FA 1, __________.
Essendosi fidati dell’operato del contabile, gli amministratori non avrebbero
controllato il regolare pagamento dei contributi, omettendo di conseguenza
qualsiasi iniziativa affinché quanto dovuto da FA 1 alla Cassa fosse effettivamente
saldato.
1.4. Contro le
decisioni amministrative sono singolarmente e tempestivamente insorti gli ex
membri del consiglio di amministrazione della FA 1, chiedendone l’annullamento.
In
particolare:
·
con ricorso 19 maggio 2006 RI 1, rilevato di non
aver mai ricevuto alcuna pezza giustificativa circa l’ammontare degli oneri
sociali rimasti scoperti, ha contestato una violazione sia intenzionale che per
negligenza delle prescrizioni di conteggio dei contributi. Il mancato
versamento integrale di quanto dovuto sarebbe infatti legato al comportamento
truffaldino del contabile e, nonostante i controlli eseguiti da un revisore
indipendente (__________) e dal __________ (__________sino al 31 dicembre 2001
ed, in seguito __________ [__________], n.d.r.), non sarebbero emerse
irregolarità.
Egli conclude evidenziando come nel periodo 1997 - 2002 la Cassa non abbia mai
sollecitato i contributi rimasti scoperti (inc. 31.2006.14);
·
anche RI 2, per il tramite dell’avv. __________,
con ricorso 22 maggio 2006 contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. In
particolare essa nega una colpa o grave negligenza, rilevando come i controlli
effettuati sia dal revisore esterno che dal __________ non abbiano mai dato
adito ad alcun sospetto di anomalie. Del resto, sia le malversazioni che le
contraffazioni contabili di __________ non avrebbero permesso l’accertamento
dell’ammanco contributivo, ciò che interromperebbe il nesso di causalità
adeguato tra un’eventuale violazione delle prescrizioni ed il danno subito
dall’amministrazione.
Inoltre, facendo riferimento alla fattispecie riguardante il __________ - ove
la Cassa, con decisione su opposizione 17 febbraio 2005, aveva scagionato gli
amministratori, ritenuti gravemente negligenti, in quanto erano stati tenuti all’oscuro
del versamento di salari in nero operati dal presidente, al quale avevano affidato
la conduzione del club -, la ricorrente denuncia una violazione della parità di
trattamento.
Infine, RI 2 sottolinea la colpa concomitante della Cassa nell’aver atteso tre
anni prima di procedere in via escutiva alla riscossione gli oneri sociali arretrati
e di non aver rilevato, in sede fallimentare, il credito (circa fr. 2.5
milioni) vantato dalla __________ nei confronti di __________ (inc. 31.2006.17);
·
con atto di ricorso 22 maggio 2005 RI 3,
rappresentata dall’avv. RA 2, contesta di non aver ottemperato all’obbligo di
vigilanza prescritto dalla legge, mettendo in risalto come, riguardo alla
questione contributiva, il contabile __________, all’insaputa degli organi della
FA 1, abbia ricevuto diverse proroghe di pagamento dei contributi, simulando
contabilmente, mediante la creazione anche di falsi giustificativi, l’avvenuto
pagamento degli oneri sociali. Di queste manipolazioni gli organismi preposti
al controllo non si sarebbero mai accorti. La ricorrente ravvisa altresì un comportamento
negligente della Cassa per avere essa concesso con leggerezza le citate
proroghe, per avere iniziato in ritardo l’incasso forzato dei contributi e, da
ultimo, per non avere rilevato in sede di fallimento il credito che la stessa FA
1 vantava nei confronti di __________. Anch’essa evidenzia infine, con
riferimento alla fattispecie relativa al __________, una violazione della
parità di trattamento (inc. 31.2005.18);
·
RI 4 e RI 5,
entrambi rappresentati dall’avv. RA 3, con ricorso 23 maggio 2006 sostengono innanzitutto
la malafede della Cassa nell’aver notificato le decisioni di risarcimento 4
ottobre 2005, riguardanti l’operato del loro padre __________ (ex membro del CdA
della fallita, deceduto il 4 giugno 2005), successivamente al termine di 3 mesi
legalmente previsto per la rinuncia dell’eredità.
Quanto alla responsabilità del loro congiunto defunto, i ricorrenti,
analogamente agli altri membri del consiglio di amministrazione, contestano
qualsiasi negligenza ex art. 52 LAVS e questo a causa del noto ruolo svolto dal
contabile della società cooperativa.
Essi inoltre evidenziano come lo stato di salute di __________, già colpito nel
1997 da un ictus, fosse irrimedialmente compromesso da una grave malattia neuromuscolare
sorta nel 2000 e causa del successivo decesso. Le sue condizioni di salute non
gli avrebbero quindi permesso di svolgere alcun controllo circa il pagamento
degli oneri sociali.
Fatti
I ricorrenti stigmatizzano inoltre il fatto che l’amministrazione non abbia mai
proceduto contro __________, nonostante che, nell’ambito della procedura penale
aperta nei confronti di quest’ultimo, siano stati sequestrati beni per svariati
milioni di franchi e di aver iniziato con grave tardività la procedura
d’incasso forzato degli oneri sociali scoperti.
Infine, invocano una parità di trattamento con la problematica che ha coinvolto
gli ex membri del __________ (inc. 31.2006.19).
·
con ricorso 23 maggio 2006 RI 6, per il tramite
dell’avv. RA 3, contesta una sua responsabilità riguardo al mancato versamento
dei contributi, evidenziando al proposito l’assenza di irregolarità - nonostante
le malversazioni e le contraffazioni operate da __________ - accertata dai
controlli effettuati durante l’attività di FA 1. Anch’egli evidenzia la non
tempestività della Cassa nel recupero dei contributi scaduti, costitutiva di
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno, nonché la manifesta disparità
di trattamento rispetto a quanto deciso in relazione al caso __________ (inc.
31.2006.20).
·
RI 7, con ricorso
24 maggio 2006 sostiene fra l’altro che sino all’invio dei primi precetti
esecutivi alla FA 1 (maggio 2002) non era a conoscenza del mancato pagamento
dei contributi e delle truffe perpetrate da __________. Inoltre, il direttore RI
1 avrebbe nascosto agli altri membri del consiglio di amministrazione, mesi
prima dell’arresto del contabile (maggio 2002), l’operato truffaldino di quest’ultimo.
Essa respinge quindi qualsiasi addebito di negligenza, non ritenendosi responsabile
del danno subito dalla Cassa (inc. 31.2006.21).
·
con ricorso 26 maggio 2006, rappresentato
dall’avv. RA 4, RI 8 contesta qualsiasi addebito di colpa e di negligenza per
il mancato versamento dei contributi. Egli evidenzia inoltre come le truffe perpetrate
dal contabile __________ siano interruttive del nesso causale adeguato tra la presunta
grave negligenza addebitatagli dalla Cassa ed il danno conseguito dalla stessa.
Il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non essere stata solerte nella
riscossione dei contributi arretrati, incorrendo quindi in un comportamento
colposo (inc. 31.2006.22).
1.5. Con singole
risposte di causa datate 16 agosto 2006 la Cassa chiede la reiezione dei
ricorsi.
Confermando
la validità delle decisioni impugnate, l’amministrazione ribadisce che le
argomentazioni esposte dai ricorrenti - ossia che la FA 1 era sottoposta a regolari
controlli e che non erano emerse irregolarità, come pure l’eventuale ruolo di
amministratore di fatto assunto da __________ – non sono sufficienti per
liberarli da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo gli stessi
ottemperato al loro obbligo di vigilanza e controllo imposto dalla legge. Essa contesta
inoltre sia una sua negligenza nella riscossione dei contributi che una
violazione della parità di trattamento, essendo il caso __________ diverso da
quello in esame.
1.6. I ricorrenti
hanno in seguito notificato i mezzi di prova da assumere; alcuni di essi hanno
presentato una replica (__________: doc.VII e XIII, inc. 31.2006.14; __________:
doc. VII, inc. 31.2006.17; RI 3: doc. VII, inc. 32.2006.18; __________: doc.
IX, inc. 31.2006.19-20; RI 7: doc. VII, inc. 31.2006. 21; RI 8, doc. VII, inc.
31.2006.22).
1.7. Con decreto
20 dicembre 2006 il Vicepresidente del TCA, sentito il parere delle parti, ha proceduto
alla congiunzione delle cause (doc. XVIII, inc. 31.2006.14).
Nell’ambito
dell’istruttoria, questa Corte ha richiamato dalla Cassa la documentazione
riguardante l’incasso dei contributi dovuti dalla FA 1 (doc. XXI, inc. 31.2006.14).
Autorizzato
dalla CRP, in data 19 febbraio 2007 il TCA ha estratto delle copie di documenti,
facenti parte del procedimento penale aperto nei confronti di __________,
ritenuti rilevanti ai fini del giudizio e non già contenuti negli atti prodotti
dalle parti (doc. XXII, inc. 31.2006. 14).
A
conclusione del processo penale celebrato l’8 marzo 2007 contro __________, lo
scrivente Tribunale ha richiamato dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano la sentenza condannatoria (doc. XXXIV, inc. 31.2006.14).
Con
scritto 9 marzo 2007 l’avv. RA 3, per conto dei suoi assistiti, ha rilevato
come il giudice penale abbia confermato il sequestro di due importanti opere
d’arte, il cui controvalore servirebbe a coprire i debiti e le pretese risarcitorie
consecutive all’illecito agire dell’ex contabile della FA 1, tra cui la pretesa
ex art. 52 LAVS. Di conseguenza egli ha chiesto, a nome e per conto dei suoi
assistiti, la sospensione della procedura sino a quando la posizione di __________
e le pretesa della Cassa siano definite (doc. XXV, inc. 31.2006.14).
Le altre
parti ricorrenti hanno aderito alla chiesta sospensione, mentre la Cassa si è
rimessa al giudizio del Tribunale.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La richiesta
di sospensione della causa, nella misura in cui riguarda RI 2, RI 3, RI 4 e RI
5, RI 6, RI 7 e RI 8, risulta essere priva d’interesse non sussistendo
nei loro confronti, come verrà ampiamente spiegato nel consid. 2.11, alcuna
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Per quel
che concerne RI 1, ritenuto da questa Corte responsabile del danno subito alla
Cassa limitatamente a fr. 57'237,60 (cfr. consid. 2.12),
la presente procedura non necessita di essere sospesa sino alla definizione
della posizione di __________ nei confronti della Cassa.
Va infatti
fatto rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, alla cassa di
compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di
solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o
soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la cassa ometta di procedere contro
uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo
posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
Questa
circostanza non impedisce tuttavia alla Cassa di far valere il credito risarcitorio,
così come auspicato dai ricorrenti, nei confronti di __________, ritenendo quest’ultimo
amministratore di fatto della FA 1. Al riguardo, l’amministrazione ha informato
il TCA che nei confronti del succitato il 9 agosto 2006 è stata notificata una
decisione formale, impugnata con opposizione 13 settembre 2006 e tuttora al
vaglio del Servizio giuridico (doc. XXXVIII, inc. 31.2006.14).
Spetta
inoltre all’amministrazione decidere se far valere in altra sede, segnatamente
penale, le proprie pretese nei confronti di __________ (con il giudizio penale
8 marzo 2007 l’ex contabile della FA 1 è stato prosciolto dal reato di
violazione della LAVS, motivo per cui la Cassa non è stata riconosciuta quale
parte civile e di conseguenza la relativa pretesa è stata stralciata; cfr. dispositivo
no. 6), invocando, come sostenuto il 21 marzo e 18 aprile 2007 dal
rappresentante di RI 2 (doc. XXXI e doc. XXXVII, inc. 31.2006.14), l’art. 73
cpv. 1 lett. c del nuovo CP, norma di legge che, a detta della ricorrente,
conferisce a chiunque abbia subito un danno la facoltà di chiedere
l’assegnazione dei beni confiscati o del ricavo della loro realizzazione, a
prescindere dalla qualifica o meno quale parte civile.
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa
di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel
caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del
18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.
5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard,
La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi
della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid.
4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata
in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Bottinelli, Soldati
e Tresconi Rossetti, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni
ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa
T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.
5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel caso
in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc.
XXI/51-55 inc. 31.2006.14), dagli estratti conto relativi ai
contributi dovuti nel periodo 1998 – 2002, determinati sulla base delle
dichiarazioni dei salari (doc. 1, inc. 31.2006.14), risulta che gli oneri
sociali (con interessi e spese) non soluti nel succitato periodo ammontano
complessivamente a fr. 884'307,40, importo che è stato tra l’altro regolarmente
insinuato all’UF di __________ nell’ambito del fallimento di FA 1 (doc. 8). La
Cassa non ha tuttavia indicato il motivo per cui, facendo riferimento allo
stesso succitato periodo di contribuzione, abbia chiesto solidalmente ai
ricorrenti, tranne al presidente di FA 1 (egli è stato ritenuto responsabile ex
art. 52 LAVS per i contributi non pagati dalla cooperativa dal 1998 al 2001), fr.
741'484,65. Verosimilmente il motivo di tale differenza risiede nel fatto che
nei conteggi del 14 settembre 2005 (doc. 1, inc. 31.2006.14), trasmessi ai
ricorrenti, non sono stati inclusi gli interessi di mora, ciò che è stato invece
il caso per i conteggi allestiti il 17 gennaio 2007 (doc. XXI/51-55, inc.
31.2006.14).
Se da una
parte gli interessi di mora per la riscossione dei contributi arretrati fanno
parte del danno, calcolati fino alla data del fallimento o del rilascio
dell’attestato di carenza beni (DTF 98 V 26 consid.4; RDAT II 1995 pag. 370; Dieterle/Kieser,
Der Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG; in der Schweizer Treuhändler 1995,
pag. 657; Frésard RSA 1987 pag. 8s, Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076), dall’altra,
non vi sono motivi in concreto per aumentare il danno riscarcitorio fatto
valere dalla Cassa – ciò potrebbe significare una reformatio in pejus delle
decisioni contestate (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA) - poiché, come verrà
spiegato dettagliatamente nel prosieguo, secondo questa Corte non sono
ravvisabili gli estremi per un condanna ex art. 52 LAVS dei ricorrenti; eccezion
fatta per RI 1, il quale è tenuto a risarcire un importo (fr. 57'237,60), comprensivo degli interessi di mora (cfr. consid. 2.12), comunque
inferiore a quello posto in giudizio (fr. 690'516,90).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche
se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid.
5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento
dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54; Frésard RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit.,
pag. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7. Nella
fattispecie in esame, il TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti può essere
imputata una violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici intenzionale
o per negligenza grave.
I
ricorrenti rilevano innanzitutto che, nell’ambito della ripartizione delle
competenze, gli aspetti gestionali erano principalmente di spettanza del
presidente RI 1 (la cui posizione verrà esaminata separatamente), mentre la
contabilità era affidata a __________.
Al
riguardo occorre premettere che ai sensi dell’art. 902 cpv. 1 CO
all’amministrazione della società cooperativa spetta l’obbligo di
dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace
all’incremento di questa. In particolare essa deve vigilare sulle persone
incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la
legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi
ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari (art. 902 cpv. 2 cifra 2 b
CO).
Trattandosi degli stessi
obblighi di vigilanza e di controllo spettanti ad un membro del CdA di una
società anonima (cfr. Basler Kommentar zum Privatrecht, Basilea 2002, art. art.
900 CO, nota 2 ss., pag. 1616), fa stato la giurisprudenza sviluppatasi attorno
agli obblighi di un organo di una SA.
In
generale, l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione
alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti
della ditta (cura in eligiendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo)
e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid.
3a; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).
Inoltre giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5
CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità.
Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S.
[H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989
p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art.
52 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella
causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003
nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard RSA
1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le
poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA
2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i
conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H
282/01]).
In tale
prospettiva non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con
funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, H
272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I
pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01).
Questo
principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non
pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. 31.96.29-30, dove un
amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze
tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non
aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla
legge. Inoltre, l'Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata
sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era
amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30
dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96).
Anche
l’assunto di aver ricoperto la carica di amministratore per motivi onorifici
non ha alcuna influenza sulla responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 18 aprile
2005 nella causa O. e M. H 235/04, consid. 5.2; trattavasi di presidente e
segretario/cassiere di una cooperativa).
Tuttavia,
va evidenziato che nel caso in cui il reale amministratore di una
società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della
società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro
funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di
pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno
cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del
30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA
inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).
Non vi è parimenti colpa
degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato,
intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma
affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita
del 7 gennaio 1998 in re M.G.).
Infine, qualora
l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di
rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei
contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave
negligenza (STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e
del 7 febbraio 2006, H 152/05).
2.8. Nel caso in
esame, al fine di inquadrare meglio la fattispecie, occorre brevemente esporre
le modalità operative della FA 1.
Detta società
cooperativa, quale ente organizzatore di misure attive per il reinserimento di disoccupati
nel mercato del lavoro, aveva beneficiato dei sussidi da parte del __________,
e per esso, della __________ (__________, dal luglio 1999; prima __________
rispettivamente __________). A livello cantonale, l’__________ (__________; denominato
sino al 31 dicembre 2001 __________, __________), in stretta collaborazione con
gli Uffici __________, prepara l’attuazione dei provvedimenti di mercato del
lavoro previsti dalla LADI, in particolare i programmi di occupazione
temporanea e i corsi di perfezionamento e riqualifica professionale; ne
verifica la qualità e ne valuta i risultati (art. 19 L-rilocc; RL 10.1.4.1).
In questo
contesto, FA 1 elaborava dei progetti occupazionali, comprensivi del relativo
preventivo in cui erano esposti gli stipendi e gli oneri sociali degli
impiegati fissi della cooperativa, nonché il budget delle spese per la
realizzazione del progetto, sottoponendoli per approvazione al __________.
Dopo di
che, come confermato dal presidente di FA 1, “l’__________ (ora __________ n.d.r.),
sulla base del preavviso del cantone, liberava inizialmente il 40% del budget,
a metà del progetto liberava un ulteriore 40%. A progetto concluso si elaborava
un consuntivo corredato da pezze giustificative e dopo le dovute verifiche, sia
cantonali che federali (questo avveniva dopo circa 7-8 mesi dalla fine del
progetto), l’__________ trasmetteva il saldo corrispondente al rimanente 20% “
(verbale d’interrogatorio di polizia 6 giugno 2002 di RI 1, pag. 3; doc. XXII/1,
inc. 31.2006.14).
Dagli atti
risulta inoltre che l’attività 1996 e 1997 della FA 1 è stata analizzata da un
apposito gruppo di contabili (Gruppo “__________”), diretto da un responsabile
della __________ e dall’allora capo dell’Ufficio del __________, da cui era
emersa una gestione caotica della cooperativa (cfr. lettera 17 giugno 2002
dell’__________ al PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17)
Allora,
la FA 1 decideva di assumere un contabile competente, al quale nel 1998 subentrava
__________, il quale in precedenza (1996) aveva lavorato in un programma occupazionale
organizzato dalla cooperativa (cfr. verbale RI 1 citato, pagg. 2 e 3).
Inoltre, su
richiesta dell’autorità cantonale, la FA 1 aveva fatto capo ad un revisore
esterno nella persona di __________, titolare dell’omonimo studio commerciale e
fiduciario (cfr. citata lettera 17 giugno 2002 dell’__________ al PP __________;
doc. L, inc. 31.2006.17).
La FA 1 aveva
così continuato la propria attività, non riscontrando alcuna problematica
d’ordine organizzativo, contabile e finanziario. Il revisore esterno aveva
infatti potuto accertare la regolarità della tenuta contabile (doc.Q, inc.
31.2006.17). Lo stesso dicasi per l’__________ (nel periodo marzo 1999 - giugno
2001 aveva effettuato quattro visite di controllo; cfr. doc. M-P inc.
31.2006.17). Nella citata lettera 17 giugno 2002, il capo dell’__________ aveva
al proposito osservato che “nel caso della FA 1, dal 1988 ad oggi non
abbiamo constatato alcuna irregolarità riguardo ai conti presentati. In
particolare per i versamenti dei contributi AVS sono stati puntualmente
controllati i giustificativi dei pagamenti registrati nella contabilità.”
Tutto
questo nonostante che, come verrà ampiamente esposto nel prossimo considerando,
__________ avesse sistematicamente perpetrato delle malversazioni, falsificando
non solamente numerose pezze giustificative, ma anche il bilancio ed il conto
economico, circostanze che hanno tratto in inganno, in ordine di tempo, la FA 1,
il __________ rispettivamente l’__________ ed il __________.
A seguito
dei precetti inviati dalla Cassa nel maggio 2002, il presidente di FA 1 aveva
convocato il contabile, il quale, ammettendo le malversazioni, si era poi
costituito all’autorità penale (cfr. verbale 13 gennaio 2005 __________, pag.
3, doc. XXII/4, 31.2006.14).
2.9. Con sentenza
8 aprile 2007, cresciuta in giudicato, il Presidente delle Assise correzionali
di __________ ha condannato __________, fra l’altro, per truffa aggravata,
appropriazione indebita e falsità in documenti.
In merito
all’ammontare dell’illecito, il giudice penale, confermando sostanzialmente l’atto
di accusa 15 dicembre 2005, ha evidenziato:
"
che ben presto egli (__________, n.d.r.) ha
iniziato a commettere in danno della datrice di lavoro (FA 1, n.d.r) gli
importanti illeciti descritti nell’atto di accusa per un ammontare di poco
inferiore a fr. 2 milioni; e questo sull’arco di circa 3 anni e mezzo e
all’egoistico fine di mantenere un tenore di vita manifestamente superiore alle
sue possibilità;
che la Corte ha operato modifiche di dettaglio all’atto di accusa, ritenendo
configurato il reato di appropriazione indebita per circa fr. 113'000.- e
l’ascritto reato di truffa aggravata per quasi fr. 1'870'000.- sino alla data
decisione del 30 novembre 2001, oltre (omissis)."
(sentenza 8 aprile 2007 pag. 15)
Quanto
alla manovre truffaldine, nell’atto di accusa, con riferimento al requisito
dell’inganno astuto configurante la truffa aggravata per mestiere, il PP __________
ha così descritto il comportamento di __________:
" • nell’aver
approfittato delle mansioni attribuitegli presso la Cooperativa “FA 1” fra i
cui compiti rientravano il pagamento delle fatture e l’allestimento della
contabilità, nonché della propria esperienza ventennale di contabile;
• nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia con il direttore della Cooperativa,
RI 1, così come le scarse conoscenze contabili e informatiche di quest’ultimo,
al fine di eseguire - a sua insaputa - illeciti prelevamenti dai conti bancari
della Cooperativa (tramite falsificazioni di autorizzazioni scritte e utilizzo
improprio del sistema elettronico “Telebanking”);
• nell’aver messo in atto tutta una serie di artifizi contabili tali che il
citato direttore RI 1 non sarebbe stato in grado di eseguire le opportune
verifiche e in tutti i casi confidando - stante l’esistenza del sopraccitato
rapporto di fiducia - che lo stesso si sarebbe astenuto dall’eseguire
verifiche, artifizi contabili peraltro finalizzati anche ad impedire
l’evidenziazione degli illeciti ai revisori esterni;
• nell’aver falsificato le autorizzazioni scritte rilasciate dal direttore finalizzate
all’effettuazione di prelevamenti di denaro contante dai conti bancari della Cooperativa
sui quali l’accusato deteneva diritto di firma collettiva a due con il citato
direttore;
• nell’aver modificato - dopo che il direttore aveva apposto la sua firma - gli
importi menzionati sui diversi ordini di prelevamento, importi che venivano
maggiorati dall’accusato;
• nell’aver eseguito operazioni di pagamento bancarie (addebiti di conti della __________
e accrediti del suo conto personale presso __________) utilizzando
indebitamente il sistema elettronico “Telebanking” del quale l’accusato
conosceva la “password”, ritenuto che la conferma del pagamento avveniva in
ogni caso successivamente ad opera del direttore mediante l’inserimento della
propria “password” dopo che l’accusato sottoponeva a quest’ultimo l’elenco dei
pagamenti da effettuare, elenco che però non riportava gli importi accreditati
a proprio favore;
• nell’aver creato una complessa ragnatela di schede contabili, sulle quali
l’accusato poteva agire indisturbato, in particolare registrando operazioni a
suo beneficio, atteso che all’interno dell’azienda nessuno era tecnicamente in
grado di verificare la correttezza di tali registrazioni;
• nell’aver contabilmente aumentato fittiziamente i costi, rispettivamente le
poste dell’attivo e contemporaneamente diminuito le poste del passivo, al fine
di celare le proprie malversazioni;
•nell’aver falsificato il bilancio e il conto perdite e
profitti per gli anni 1998 e 1999, al fine di occultare le malversazioni
commesse, rispettivamente per potersi assicurare ulteriori illeciti prelievi;
•nell’aver creato la necessaria liquidità che gli
avrebbe permesso di proseguire nei propri illeciti falsificando gli avvisi di
addebito bancari attestanti, contrariamente al vero, l’avvenuto pagamento alla Cassa
CO 1 delle relative trattenute sui salari pagati dalla Cooperativa." (doc.
XXII/4 pagg. 2 e 3; inc. 31.2006.14)
Per quel che concerne i
contributi paritetici, così come rettamente rilevato dal legale di RI 2, dagli
atti penali è emerso che:
·
__________ eseguiva dei pagamenti fittizi, falsificando le
relative schede contabili (“ Mi ricordo che eseguivo ad esempio
registrazioni fittizie attestanti pagamenti di oneri sociali, in particolare
AVS. Anche in questo caso ho falsificato le relative schede contabili… “;
verbale __________ 17 novembre 2003, pag. 4; doc. H, inc. 31.2006.17 );
·
__________ utilizzava schede contabili false (“1050 – debitori”;
“1063- debitori”), riportando in avere cifre false riferite all’AVS, in modo da
pareggiare il corrispondente conto creditori AVS (cfr. verbale __________ 29
maggio 2002 pag. 5: doc. K, inc. 31.2006.17);
·
__________ ha anche falsificato la scheda contabile 2011 “sospesi
AVS/AD 1999”, facendo risultare interamente saldati i contributi AVS per quell’anno
(cfr. rapporto __________ 23 settembre 2003, pag. 21; doc. G, inc. 31.2006.17);
·
__________ ha allestito nove avvisi di addebito bancari falsi,
attestanti pagamenti a favore della Cassa AVS per fr. 472'808,25 (cfr. rapporto
__________ 23 settembre 2003, pagg. 20/21; doc. G, inc. 31.2006.17). Sulle
modalità di falsificazione, __________ ha fatto presente che” … ammetto,
come ho già fatto innanzi alla polizia giudiziaria, di aver falsificato tali
documenti, nel senso che prendevo un avviso di addebito vero e con la tecnica
del taglia e incolla applicavo quello che volevo far figurare, vale a dire la CO
1 AVS come beneficiario e per importi da me inventati arbitrariamente,
versamenti che in realtà non sono mai avvenuti…” (verbale __________ 17
novembre 2003 pag. 5; doc. I, inc. 31.2006.17).
Questi artifici contabili
sono stati congeniati, come ammesso dallo stesso __________, per trarre in
inganno il revisore esterno __________ (cfr. verbale __________ 17 novembre
2003 pag. 5, 6; doc. I, inc. 31.2006.14 e verbale __________ 4 giugno 2002,
pag. 8 ; doc. F, inc. 31.2006.14) e di riflesso l’__________ e, naturalmente,
anche la __________.
Va poi
aggiunto che, in occasione dell’interrogatorio 13 gennaio 2005 davanti al PP __________,
presenti anche i rappresentanti della Cassa, __________, oltre a confermare la
falsità dei citati nove avvisi di addebito relativi al versamento di contributi
AVS, ha ammesso di aver versato, contrariamente alle indicazioni ricevute dal
direttore RI 1, solo una parte degli oneri sociali, occultando di conseguenza i
richiami di pagamento inviati dalla Cassa. Al riguardo egli ha deposto:
"
A domanda dell'avv. __________ rispondo che le fatture dei creditori di FA 1, e quindi anche i
conteggi contributi oneri sociali da pagare, giungevano sul tavolo del dir. RI
1. Era lui il direttore ed era lui che riceveva quindi la corrispondenza. La
stessa veniva poi smistata ai collaboratori. Le fatture da pagare venivano date
a me siccome ero il contabile. Il dir. RI 1 non aveva bisogno di dirmi per ogni
singola fattura come dovevo procedere. Era implicito che le fatture venivano
pagate secondo la loro scadenza. È però vero quello che ho detto in occasione
del verbale del 17.11.2003, vale a dire che in seguito decidevo poi io quale
fattura pagare e quale no.
Evidentemente in seguito ho poi scelto io di
nascondere alcune fatture nel mio cassetto, specie quelle relative ai
contributi oneri sociali, che non ho provveduto a pagare interamente. I
richiami di questi pagamenti per oneri sociali li nascondevo nel cassetto della
mia scrivania, per non correre rischio che il dir. RI 1 o qualche altro
collaboratore li vedesse. Non li ho mai distrutti però fisicamente. Questi
documenti sono sempre rimasti nel mio cassetto.
(…)
D: Cosa succedeva ai richiami di pagamento degli
oneri sociali che la CCC inviava alla cooperativa FA 1? Venivano da lei
occultati/distrutti o altro?
R: ho già detto prima che effettivamente i
richiami di pagamento li riceveva il sottoscritto tramite il dir. RI 1. lo in
parte provvedevo a pagare qualcosa e in parte occultavo questi richiami di
pagamento. Di solito provvedevo sempre a pagare i contributi che venivano
richiesti mensilmente, mentre lasciavo scoperto il conguaglio finale."
(Doc. XXII/3, inc. 31.2006.14)
2.10. Va qui ricordato
che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non
è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per
quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene alla
valutazione della colpa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03,
consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).
Tuttavia,
egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora
i fatti stabiliti in sede penale e la loro qualificazione giuridica non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive
di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V
242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C.,
H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid
4b).
Nella
fattispecie in esame, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle costatazioni
operate dal giudice penale, fondate sulle risultanze dibattimentali, a loro
volta frutto di una lunga, complessa ed approfondita istruzione sia davanti
agli organi di polizia che ai due procuratori pubblici succedutisi.
Il
giudice delle assicurazione sociali è comunque autonomo per quel che concerne
l’apprezzamento giuridico di tali fatti.
2.11. Da un attento esame della
documentazione agli atti, questo Tribunale non può ritenere RI 2, RI 3, __________ (e per esso: RI 4 e RI 5), RI 6, RI 7 e RI 8, responsabili
ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi AVS da parte della
cooperativa FA 1.
In tale
contesto va ricordato che occorre valutare l’effettiva posizione del singolo
organo in seno alla società, soprattutto se di grandi dimensioni e nel caso in
cui le singole competenze siano ripartite su più persone (DTF 103 V 120 consid.
6, 108 V 199 consid. 3b).
Dalle
dichiarazioni dei salari risulta che la FA 1 impiegava, oltre al personale
fisso, centinaia di disoccupati beneficiari dei numerosi programmi di
reinserimento lavorativo. Nel 1998 la massa salariale ammontava a 6'502'673,90,
scesa nel 1999 a fr. 4’619895,90; nel 2000 e 2001 i salari versati sono stati drasticamente
ridotti a 795'229 rispettivamente a fr. 727'458 (doc. 1, inc. 31.2006.14).
All’interno
del consiglio di amministrazione era il suo presidente e direttore, RI 1 ad
occuparsi della conduzione e gestione amministrativa, coadiuvato dal contabile __________.
Gli altri membri avevano invece mansioni organizzative all’interno dei diversi
programmi occupazionali.
A
garanzia del pagamento degli oneri sociali, vi erano i regolari controlli da
parte dell’__________ /__________ (“In particolare per i versamenti dei
contributi AVS sono stati puntualmente controllati i giustificativi dei
pagamenti registrati nella contabilità”; lettera 17 giugno 2002 dell’__________
all'allora PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17), le verifiche operate
dall’organo di revisione esterno e, non da ultimo, la conclamata autorevolezza
di __________ nel disbrigo della contabilità.
Viste le dimensioni
della società, non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse
puntigliosi e dettagliati controlli contabili. Nel suo atto di ricorso RI 7 ha
peraltro fatto presente di essersi sempre tenuta informata sulla situazione
finanziaria della società chiedendo direttamente delucidazioni sia al
presidente di __________ che al suo contabile (pag. 3).
Decisiva,
secondo questo Tribunale è invece la circostanza che, come appena visto, gli
amministratori erano rassicurati dell’assolvimento da parte della società degli
obblighi di contribuzione. In numerosi controlli e verifiche, non avevano
infatti evidenziato alcuna irregolarità.
In queste
particolari circostanze gli amministratori non avevano pertanto motivo d’informarsi
direttamente presso la Cassa.
Del
resto, nella STFA 25 luglio 2000 (H 318/99) citata al consid. 2.7 in fine, l’Alto
Tribunale aveva qualificato come negligenza lieve, non suscettibile di fondare
una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. RDAT 1995 II pag. 384), il fatto che
l’amministratore, tratto in inganno dal suo contabile, non aveva verificato
presso la Cassa l’effettivo pagamento degli oneri sociali e questo nonostante
che quest’ultimo fosse stato precedentemente invitato ad allestire in modo
corretto la contabilità, in particolare quella relativa ai debiti societari.
A
differenza del citato caso, nell’evenienza concreta l’agire di __________, risultato
illegale solo con il suo arresto nel maggio 2002, non aveva destato alcun
sospetto e quindi per i responsabili di __________ non era necessaria una
diretta verifica presso la Cassa.
Va poi evidenziato
il comportamento di RI 1, di cui si parlerà diffusamente nei prossimi considerandi,
il quale nel mese di novembre 2001, scoprendo le malversazioni di __________,
non aveva avvertito i colleghi membri del consiglio di amministrazione. Al
riguardo occorre ricordare che nel caso in cui il reale amministratore di una
società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della
società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro
funzioni e le rispettive responsabilità - segnatamente per questione di prestigio
o di pudore - quest’ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno
alla Cassa (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9
maggio 1994 nella causa T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 nella causa
re W.W. e T, consid. 2.7).
Infine,
volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli amministratori non abbiano
fatto uso del loro obbligo di vigilanza, gli stessi non possono essere comunque
ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi, non
sussistendo il nesso di causalità adeguata tra l’eventuale grave negligenza ed
il danno subito dalla Cassa o per lo meno essendo lo stesso stato interrotto.
Secondo la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da
considerare idoneo a provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 199 V
406 consid. 4a, 118 V 290 consid. 1c con riferimenti).
Con
riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso
causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il
danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081; Dieterle/Kieser
op. cit., pag. 660).
In casu, se i ricorrenti avessero assolto i loro doveri di vigilanza quali amministratori,
ciò non avrebbe comunque impedito il subentrare del danno. Essi non si
sarebbero accorti delle malversazioni di __________, come delle reiterate
falsificazioni contabili non si sono accorti sia il revisore esterno che il __________.
I ricorrenti avrebbero appurato che contabilmente i contributi erano stati
versati, senza rendersi conto che in effetti tali pagamenti erano fittizi.
Tenuto
conto dell’esito della vertenza, appare inoltre superfluo entrare nel merito
delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.
2.12 Diversa, come
già anticipato, è invece la posizione di RI 1.
Sentito
il 6 giugno 2002 dall’ispettore di polizia in merito alle irregolarità commesse
da __________, emerse a seguito dell’arresto di quest’ultimo (maggio 2002), egli
ha dichiarato:
" Mi si chiede quando io ho saputo dell'esistenza di
irregolarità, rispettivamente di malversazioni commesse nell'ambito della
contabilità FA 1.
Verso la fine del mese di novembre del 2001,
ricevetti una lettera dalla __________, la quale mi comunicava
che la linea di credito di CHF 100'000.00 era stata interamente utilizzata ed inoltre vi era un
sorpasso della stessa di circa CHF 10'000.00. Da parte mia chiesi immediate
spiegazioni al nostro contabile __________.
Egli mi
disse che probabilmente vi era un errore da parte della banca e
che avrebbe subito controllato. lo nel frattempo telefonai alla banca (non
ricordo con chi ho parlato) per avere conferma del saldo che appariva sulla
lettera, ricevendo conferma che i soldi erano stati utilizzati e che il saldo
era corretto. Decisi quindi di riconvocare __________ e chiedergli ulteriori
spiegazioni. A questo punto __________ mi confessò di essersi appropriato
indebitamente della somma
di circa CHF 160'000.00 / 180'000.00.
Sorpreso, dissi a __________ come intendeva affrontare il
problema, in considerazione
del fatto che dovevamo ancora pagare gli stipendi del mese di novembre che sui
conti non v'era più la necessaria liquidità.
Rolando mi disse che aveva bisogno di tempo e che avrebbe
provveduto a far rientrare i soldi facendo capo a un suo conoscente di Basilea
e alla sua ex moglie. -Aggiunse che avrebbe provveduto già il lunedì successivo
a versare una somma sufficiente per pagare gli stipendi di novembre e che il
rimanente lo avrebbe versato nel corso del mese di dicembre.
Mi si chiede se io ho chiesto a __________, la modalità con
la quale ha preso i soldi.
A me interessavano i soldi che entravano alla FA 1, perchè per me l'esigenza
primaria era quella di pagare gli stipendi dei miei collaboratori. Non chiesi a __________
molte spiegazioni su come egli aveva fatto a prendere questi soldi però ricordo
che egli mi accennò al fatto che aggiungeva delle cifre davanti agli importi
che io lo autorizzavo a prelevare in banca. Ossia se io autorizzavo un prelievo
di CHF 1'000.00 egli aggiungeva davanti alla cifra "1", ad esempio
una cifra °2", trasformando l'autorizzazione di prelievo da CHF 1'000.00 a
CHF 21'000.00.
Poiché, come ripeto a me interessava poter pagare gli stipendi dei
miei collaboratori, cercai con __________ di trovare una soluzione bonale al
problema nel senso che se
l'avessi licenziato immediatamente e denunciato alte autorità competenti
sicuramente egli non avrebbe rifuso quanto indebitamente prelevato dai conti
della FA 1.
Come si può verificare dall'estratto conto bancario della banca __________
__________, __________ il 03.12.2001 versò CHF 62'000.00 cifra che corrisponde
più meno alla massa salariale di novembre della FA 1. Non ricordo- se questa
versamento l'abbia fatto lui personalmente oppure se egli mi abbia consegnato
una busta e poi io sia
andato personalmente in banca ad effettuare tale versamento.
Inoltre il 20.12.2001 __________ effettuò un ulteriore versamento
di CHF 60'000.00 anch'esso verificabile dall'estratto conto bancario della __________.
Considerandi
II 21.12.2001 riscontro sull'estratto bancario un ulteriore versamento di CHF 7'500.00
che ritengo siano fondi di __________ che stava restituendo.
Mi viene chiesto se alla fine del mese di dicembre 2001 il signor __________
le ha consegnato brevi manu CHF 30'000.00 per il pagamento di fatture diverse
della FA 1.
Non ricordo di questa consegna dì CHF 30'000.00 ma nel contempo
non la posso escludere. Ritengo che se sono state pagate delle fatture alla
fine di dicembre, in considerazione del fatto che non v'erano più fondi, ciò é
stato possibile unicamente grazie a questi CHF 30'000.00 che __________ mi
avrebbe restituito alla fine dell'anno. lo non ho mai tenuto alcun conteggio dettagliato
di quanto effettivamente aveva sottratto __________ e da quanto lui stava o
aveva già restituito, quindi oggi non sono In grado di dire se egli abbia
restituito interamente la somma di CHF 180'000.00 cui lui mi aveva riferito. lo
avevo chiesto a più riprese a __________ di redigermi un conteggio di quanto
lui aveva preso, ma egli non me lo ha mai consegnato. In questo conteggio doveva
apparire il capitale da lui sottratto unitamente al calcolo degli interessi
passivi che la FA 1 doveva pagare sul conto corrente bancario passivo in __________.
Mi si chiede se al momento in cui ho saputo da __________ cos'era
successo, ho informato qualcuno, in particolare altri collaboratori
Dichiaro che non ho detto nulla a nessuno e con questo intendo
dire neanche ai membri del CdA, poiché a mio avviso non era possibile
ipotizzare un rimborso a breve termine da parte di __________ poiché il suo
inevitabile arresto non gli avrebbe più permesso di farlo. Inoltre se il fatto
veniva reso pubblico, __________ avrebbe rimandato il versamento degli stipendi
al mese di gennaio 2002 comportando inevitabilmente delle difficoltà economiche
per i collaboratori della FA 1." (Doc. XXII/1, inc. 31.2006.14)
Il giorno
successivo (7 giugno 2002), davanti all'allora PP __________, __________ ha
sostanzialmente confermato quanto sopra, precisando tuttavia:
" Il PP rileva che appare quanto meno strano che il
presidente e direttore della società FA 1, appreso il fatto che io avevo
malversato, non mi ha denunciato né tantomeno licenziato.
Il PP mi chiede come spiego il comportamento di RI
1.
nei miei confronti.
Rilevo in primo luogo che RI 1 è una brava
persona. Quando gli ho comunicato che avevo
preso quei soldi RI 1 si è meravigliato.
Abbiamo subito intavolato io e lui un discorso
sul fatto che se fosse emersa questa cosa la FA 1 avrebbe cessato di esistere
con la conseguenza di lasciare a casa tutti i dipendenti
fissi (una decina di persone).
Siccome non c'erano
già più le liquidità per fare gli stipendi io ho detto a RI 1 che c'erano delle persone disposte ad aiutarmi a rimborsare la cifra che gli
avevo comunicato come
sottratta di fr. 220/230'000.-.
Al ché RI 1 mi ha
detto che se avessi restituito l'importo in questione lui sarebbe stato tranquillo verso tutti (verso di
me, verso la società e verso le autorità). ADR che non
abbiamo fatto nessun accordo scritto. Ci siamo accordati verbalmente. Questi
fatti sono successi venerdì 30 novembre 2001 (al
pomeriggio). Dopo aver comunicato a RI
1.
queste cose sono andato a casa e discutendo con mia moglie la stessa mi disse che c'era nostro cognato
disposto a prestarci fr.
50'000.-, lo avevo già
informato mia moglie sul mezzogiorno di quanto succedeva. La mattina del 30.11.2001 era infatti arrivata una
lettera della __________ sul quale si diceva che avevo superato il credito di fr. 10'000.-, in ragione di ciò mi vedevo costretto ad informare RI 1 di quanto succedeva.
Arrivando a casa a mezzogiorno ho dunque informato di ciò mia moglie e per telefono mio
fratello. Entrambi si sono dunque subito messi in movimento per cercare i soldi da
restituire e in particolare per poter fare gli stipendi del mese di novembre.
ADR che l'ammontare
degli stipendi di novembre era di circa fr. 62'000.-.
Lunedì 3.12.2001 mio
fratello mi ha dato fr. 12'000.- e mio cognato mi ha consegnato
(per il tramite di sua
moglie - sorella di mia moglie) fr. 50'000.-. Dopo di che ci siamo incontrati all'__________ con il sig. RI
1, il quale ha versato sul conto della FA 1 i fr. 62'000.-
per poter far fronte al pagamento degli stipendi che viene eseguito tramite
Tele banking.
Verso metà dicembre
dovevamo pagare i salari di dicembre e anche in tal caso non c'erano i soldi. Vendendo degli orologi
che avevo sono riuscito a versare sul conto fr. 60'000.-. Ciò è avvenuto il 20.12.2001.
Il 21.12.2001
versai altri fr. 7'500.-.
Fr. 30'000.- li ho
consegnati per contanti in uffici al sig. RI 1 il 31.12.2001 e sono stati
utilizzati per pagare due fatture urgenti e a restituire degli anticipi che
aveva fatto RI 1.
Con i versamenti da
me eseguiti, rispetto agli importi sottratti che avevo indicato a RI 1 in fr. 220/230'000.-
ne mancavano ancora fr. 61/71'000.-. RI 1 mi disse di fare tutto il possibile per rientrare anche di quella cifra ma io
non sono stato in grado di rimborsarli.
Devo evidenziare -che già nel corso del mese di
maggio 2001 io avevo riversato alla FA 1 fr. 68'550.- in
quanto c'era già allora una mancanza di liquidità. Il sig. RI 1 non era al corrente di questo ammanco e di questa mancanza di
liquidità." (Doc. XXII/2, inc. 31.2006.14)
Quindi, nel novembre 2001
il ricorrente ha saputo delle malversazioni operate dal suo contabile, avendo
del resto ricevuto conferma dalla banca dell’esistenza di un saldo negativo,
rispettivamente del superamento della linea di credito.
Egli non
ha ritenuto di denunciarlo, poiché una volta arrestato non avrebbe rifuso
quanto indebitamente prelevato. Oltre a questo vi sarebbe stato un ritardo del
versamento dei sussidi federali per gli stipendi di gennaio 2002, ciò che
avrebbe causato problemi di liquidità alla società cooperativa.
Inoltre,
egli si è preoccupato di trovare una soluzione affinché la __________ avesse di
nuovo la liquidità sufficiente per potere versare gli stipendi, convenendo con __________
le modalità per la restituzione di quanto sottratto.
Orbene, quanto
riportato sopra non costituisce un valido motivo giustificante il mancato
pagamento dei contributi sociali.
Vista la
situazione venutasi a creare, RI 1 avrebbe innanzitutto dovuto accertarsi se
effettivamente i contributi sociali erano stati integralmente liquidati, ciò
che egli invece ha fatto per la liquidazione delle fatture di dicembre 2001.
Egli
avrebbe così scoperto la vera entità del debito contributivo di diverse centinaia
di migliaia di franchi. Il suo ruolo di presidente e direttore della FA 1,
nonché di responsabile della gestione e dell’amministrazione della società
stessa, gli imponeva di vegliare sull’operato del contabile.
È vero
che il ricorrente ha agito in questo modo al fine di salvare la società gravemente
compromessa nella propria liquidità a seguito delle sottrazioni di averi da
parte di __________. Ciononostante, questo non può andare a detrimento della
Cassa.
Infatti, tale
omissione ha fatto sì che il contabile abbia continuato a sottrarre liquidità con
conseguente aumento del debito contributivo.
In
conclusione, per gli stessi motivi indicati al consid. 2.11, fino al novembre
2001.
il ricorrente poteva ritenere pagati i contributi paritetici. Non avendo
in seguito adottato le necessarie e doverose misure del caso, al presidente di FA
1.
deve essere di conseguenza imputata una violazione delle prescrizioni per
negligenza grave per quanto riguarda i contributi rimasti insoluti a partire dall’esigibilità
dell’acconto di dicembre 2001 (gli acconti di gennaio – novembre 2001 sono
stati versati), divenuto esigibile al 10 dicembre 2001 (art. 34 cpv. 3 OAVS),
sino alle dimissioni presentate il 12 giugno 2002.
Infatti
secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato
dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato
quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione
del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid.
4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,
A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 27 febbraio 2002 nella
causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c
e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht,
Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).
Determinante ai fini dell'accertamento della durata
della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva
del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere
alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid.
4a e 4b).
L’importo
del danno che RI 1 deve risarcire alla Cassa corrisponde a fr. 57'237,60 suddiviso,
secondo i dati dei conteggi 17 gennaio 2007 (doc. XXI/53 e 54, inc. 31.2006.14,
come segue:
2001.
acconto dicembre 2001 fr. 4'448,75
conteggio
chiusura 2001 fr. 45'025,75
diffide fr.
220.
—
interessi
di mora fino ACB fr. 7'198,60
spese
esecutive fr. 344,50
totale fr.
57'237,60
2002.
fr. 0 : gli
acconti mensili da gennaio a luglio 2002 sono stati integralmente saldati.
2.13
RI 1 ha
inoltre evidenziato che “dal 1997 al 2002 non si sono mai verificate
sollecitazioni tali dall’AVS per contributi rimasti non pagati dall’FA 1 da
provocare la rassegna delle proprie dimissioni peri i membri del CdA”.
Dallo
specchietto 17 gennaio 2007 relativo all’evoluzione dei pagamenti dei
contributi, corrobate dalle pezze giustificate richieste dal TCA (doc. XXI/51 –
55, inc. 31.2006.14), risulta chiaramente come la Cassa abbia sistematicamente
diffidato la FA 1. Per i contributi del 1998 la prima diffida risale al 10
dicembre 1999 e concerne il conteggio finale di quell’anno. Nel 1999 la Cassa
ha diffidato gli acconti per i mesi di maggio – settembre, e,nel maggio 2001, i
rimanenti mesi del 1999, nonché il relativo conteggio finale. Anche per i
contributi 2000, 2001 e 2002 numerose sono state le diffide di pagamento (doc.
XXI/ 51-55, inc. 31.2006.14).
Il primo
precetto è stato invece intimato il 22 maggio 2002 e concerneva i contributi
1998,1999 e 2000 (doc. XXII/39, 40 e 42, inc. 31.2006.14); il secondo, il 15
gennaio 2003 per i contributi 2001 (doc.XXII/41, inc. 31.2006.14).
Va poi rilevato che il 15 maggio, 8 agosto e 12 ottobre 2000, nonché il 13
gennaio 2001 __________, a nome della FA 1, ha chiesto delle dilazioni per il
pagamento dei contributi arretrati, motivate dal ritardo dell’erogazione dei
sussidi da parte del __________. Le stesse sono state concesse dalla Cassa in
data 16 maggio 2000 per i contributi del 1998, con proroga sino al 31 luglio
2000; il 9 agosto 2000 per i contributi 1999 con scadenza di pagamento al 31
dicembre 2000 ed ulteriore dilazione del termine di versamento al 30 settembre
2000.
del conguaglio 1998; il 13 ottobre 2000, con nuova concessione di
dilazione al 31 dicembre 2000, per gli oneri sociali del 1998. L’ultima proroga
sino al 30 giugno 2001 è stata approvata dalla Cassa il 22 maggio 2001 e concerneva
i conguagli 1998, 1999, 2000 e gli acconti marzo ed aprile 2001 (doc. 6, inc.
31.2006
).
In queste
circostanze va quindi evidenziato che dall’ultimo termine per il pagamento dei
conguagli 1998 -2000 (30 giugno 2001) l’amministrazione ha atteso quasi un anno
prima di spiccare il primo dei due precetti esecutivi intimati il 15 maggio
2002.
(XXI/39, inc. 31.2006.14) concernenti il 1998; quelli del 1999 sono stati
invece diffidati, oltre sei mesi dopo, il 10 gennaio 2002 (XXI/18, inc.
31.2006
) e, anch’essi, precettati il 15 maggio 2002 (XXI/ 40, inc. 31.2006.14).
La Cassa ha diffidato in data 10 gennaio e 8 novembre 2002 il pagamento del
conguaglio relativo all’anno 2000 (XXI/18 e 19, inc. 31.2006.14) – oltre sei
mesi, rispettivamente oltre un anno dal 30 giugno 2001, termine di scadenza
della proroga -, mentre il 15 gennaio 2003 essa ha fatto spiccare il precetto
esecutivo (XXI/41, inc. 31.2006.14), sempre relativo al saldo dei contributi
del 2000 non liquidati. Relativamente più celere è stata invece la procedura
esecutiva per la riscossione degli oneri sociali 2001 e 2002 (cfr. citato
specchietto dell’evoluzione dei pagamenti).
In queste
circostanze occorre quindi esaminare se vi sono gli estremi per riconoscere una
concolpa della Cassa.
Al
riguardo va ricordato che in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF
122.
V 186ss., dove l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria
giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può
essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se
la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma
elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la
nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid.
7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e
comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid.
3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
In un
caso esaminato dal TFA, la cui sentenza è pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la
Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in
quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la
decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c).
Nella
sentenza inedita del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03 l’Alta Corte ha ritenuto
giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa poiché, al
momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva
sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di
dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai
rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica:
RDAT II 2002 pag. 554s).
Ritornando
al caso in esame, a mente del TCA la questione di un’eventuale riduzione del
danno per concolpa della Cassa può rimanere aperta. RI 1 è infatti chiamato a
risarcire alla Cassa il danno per i contributi non pagati dalla FA 1 relativi
all’acconto di dicembre 2001 ed al conguaglio del 2001, la scarsa celerità
nell’incasso forzato dei contributi, in particolare quelli riguardanti il 1998
e 1999, e le reiterate proroghe concesse dall’amministrazione nonostante il
mancato rispetto dei termini di pagamento, concernendo invece i contributi dovuti
dal 1998 al 2001 (aprile).
2.14
I ricorrenti, oltre a
richiamare gli atti penali concernenti __________, hanno chiesto l’audizione di
diversi testi.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti).
A mente del TCA, la
documentazione agli atti, in particolare quella penale, è sufficiente per statuire
nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire
ulteriori accertamenti.
2.15
In
conclusione, visto quanto sopra, non essendo adempiute per RI 2, RI 3, RI 4 e RI
5, RI 6, RI 7 e RI 8 le condizioni per riconoscere una responsabilità ex art.
52.
LAVS, i loro ricorsi vanno accolti e le rispettive decisioni su opposizione
19.
aprile 2006 annullate. Ai succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno
assegnate congrue ripetibili.
In
parziale accoglimento del suo ricorso, RI 1 è invece tenuto a versare alla
Cassa fr. 57'237,60 a titolo di risarcimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi di
RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8, sono accolti.
§ Le rispettive decisioni su opposizione 19 aprile 2006 sono
annullate.
2. Il ricorso
di RI 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ RI
1 è condannato a versare fr. 57'237,60 alla Cassa
cantonale di compensazione quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i
contributi non versati da FA 1 nel mese di dicembre 2001 e per il conguaglio
dell’anno 2001 non saldato.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà a RI 2, RI 3, RI 6 e RI 8 a titolo di
ripetibili per ripetibili fr. 2'000.-- cadauno (IVA compresa), a RI 4 e RI 5 fr.
1'000.-- (IVA compresa) ciascuno.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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