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Decisione

31.2006.15

Responsabilità ex art. 52 LAVS. In casu il ricorrente è stato riconosciuto amministratore di fatto della società datrice di lavoro. Assenza di validi motivi di discolpa e di giustificazione.

27 novembre 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori di IIa classe non saranno interamente tacitati (doc. B).

1.3. Accertato

che RI 1 aveva gestito di fatto la FA 1 e costatato di avere subito un danno, per

decisione 30 novembre 2005, confermata con decisione su opposizione 7 aprile

2006, la Cassa ha postulato nei sui confronti il risarcimento ex art. 52 LAVS

di fr. 105’204,70 relativi ai contributi paritetici non

versati per il periodo 2000 – maggio 2004, in via solidale con __________ per

analogo periodo ed importo (doc. 1).

1.4. Contro

la succitata decisione su opposizione RI 1 rappresentato dall’avv. __________, ha

interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa.

Sostanzialmente egli contesta il ruolo di organo di fatto della fallita

ascrittogli dalla Cassa, essendo la dichiarazione 1° dicembre 2004 da lui sottoscritta

- nella quale si è assunto la responsabilità della gestione della FA 1 - da

ritenere nulla ai sensi dell’art. 100 cpv. 1 CO. Inoltre, il ricorrente ritiene

dati motivi di giustificazione e di discolpa tali da escludere o almeno ridurre

la richiesta di risarcimento ex art. 52 LAVS. Contestualmente egli ha inoltrato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con

la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma

della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami

giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti

nel ricorso non sono idonee a liberare il ricorrente da una responsabilità ex

art. 52 LAVS.

1.6.

Con scritto 28 giugno 2006 il legale del ricorrente ha trasmesso la

documentazione per comprovare l’indigenza ai fini della concessione

dell’assistenza giudiziaria.

1.7. Il

TCA ha acquisito agli atti il decreto non luogo a procedere 14 dicembre 2005

emesso nei confronti del ricorrente (V) e trasmesso alle parti per

osservazioni. Solo la Cassa, con lettera 30 ottobre 2006, ha preso posizione in

merito (X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del

21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa

H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre

2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I

623/98).

Nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve

innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di

lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione

può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente

questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della

società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

2.3. Nella

caso di una società anonima, la nozione d'organo responsabile secondo l'art. 52

LAVS è di principio identica a quella che si deduce dall'art. 754 cpv. 1 CO

(STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid.

6.1). La responsabilità incombe ai membri del consiglio di amministrazione e a

tutte quelle persone che si occupano della gestione o della liquidazione, ossia

a quelle che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi o

che provvedono alla gestione, concorrendo quindi in modo determinante alla

formazione della volontà sociale (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442

consid. 2b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01,

consid. 6.2). In quest'ultima eventualità è necessario però che la persona in

questione abbia avuto la possibilità di causare il danno o d'impedirlo, in

altri termini d'esercitare effettivamente un'influenza sull'andamento degli

affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442 consid. 2b; STFA

dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.2).

A

determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il

direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119

Considerandi

II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella

causa P. Z., L. B. e J. A. B., H 10+45/01, consid. 7.1.; STFA del 4 aprile 2002

nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 4a; STFA dell' 8 marzo 2001 nella causa

A.C., G.P, F.F., H 115/00 + 132/00; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. ,

H. 51/00, consid. 6a).

Pertanto,

la nozione di organo non comprende solo gli organi formali, ma si estende anche

ai cosiddetti organi di fatto.

Tuttavia,

nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo

di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei

contributi.

2.4

Nella

fattispecie in esame, la Cassa ha ritenuto il ricorrente amministratore di

fatto della fallita, basandosi sulla seguente dichiarazione 14 dicembre 2004

sottoscritta da lui stesso:

"

Io sottoscritto RI 1 -

nato il __________ - cittadino italiano - azionista unico nonché dipendente

della FA 1 di __________ in qualità di direttore a far tempo dal 1997, con la

presente dichiaro:

l'attività è sempre stata svolta presso la sede di __________

e, sempre presso la sede, tutti il avori amministrativi sono stati svolti dal

sottoscritto e dai propri collaboratori/dipendenti: contatti con i clienti e

firme contratti, contatti con i fornitori, controllo e pagamenti delle fatture

relative alle assicurazioni ed agli oneri sociali quali AVS, Cassa Pensione,

Imposte alla fonte, assicurazioni infortuni e malattia, rapporti con i

dipendenti, pagamenti degli stipendi calcolati dalla Studio Commerciale __________

di __________ in base ai dati comunicati dalla mia gestione, tenuta della

contabilità.

Considerato quindi che tutta la gestione ed

amministrazione della FA 1 avveniva secondo mie decisioni e sotto la mia

responsabilità, con la presente dichiaro di dare completo scarico al Signor __________,

Amministratore Unico della Società a far tempo dal 30 giugno 2000 per tutto ciò

che lo stesso ha operato nell'ambito della sua funzione in quanto ha agito

esclusivamente dietro mie decisioni e responsabilità.

Dichiaro inoltre di assumere la completa responsabilità

per eventuali debiti a carico della Società derivanti da stipendi, oneri

sociali AVS, Cassa Pensione, Imposte alla fonte, assicurazioni infortuni e malattia

relativi al personale occupato." (Doc. D)

Il

ricorrente sostiene che tale dichiarazione, avente quale scopo di liberare

preventivamente da qualsiasi responsabilità l’amministratore unico della FA 1, __________

(a tal proposito va fatto presente che quest’ultimo è stato destinatario di una

decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS, confermata dallo scrivente Tribunale

con sentenza del 27 novembre 2006; cfr. inc. 31.2006. 10), deve essere

considerata nulla ai sensi dell’art. 100 cpv. 1 CO (“È nullo il patto avente

per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o

da colpa grave”).

A

prescindere dall’esaminare, nel caso concreto, la pertinenza di tale articolo,

va evidenziata l’esistenza di altra documentazione che comprova il ruolo di

organo di fatto rivestito dal ricorrente.

Innanzitutto

va evidenziato che in occasione dell’interrogatorio 12 maggio 2004 presso l’UEF

di __________, l’amministratore unico della fallita – assistito dal direttore

ed azionista unico RI 1 - aveva affermato che “malgrado tutti i richiami da

me inviati al signor RI 1, azionista unico che si occupava dell’effettiva gestione

societaria, lo stesso non dava seguito agli stessi e non forniva tutta la

documentazione indispensabile per la conoscenza esatta della società” (cfr.

il relativo verbale in doc. 3/A).

Non

solo, il 9 novembre 2005 al Ministero pubblico lo stesso ricorrente aveva dichiarato

che:

"

Mi occupavo della

contabilità. Lo studio commerciale __________ per contro preparava le buste

paga dei dipendenti, e relativi contributi.

Per quanto attiene agli importi di cui sopra gli

riconosco e rispettivamente, mi dichiaro responsabile sul fatto che gli stessi

non sono stati riversati. Voglio comunque sottolineare che __________ era al

corrente di questa circostanza. Ho sottoscritto la dichiarazione di cui

all'allegato A a scarico di __________ in quanto ho ricevuto delle pressioni da

lui.

Per quanto riguarda la conduzione della società

comunque io decidevo praticamente tutto tenendolo al corrente, ritenuto come io

non ho mai avuto diritto di firma.

La FA 1 si occupava di arredamenti per esercizi pubblici,

l'andamento della medesima è stato buono sino al 1999, si arrivava a un

fatturato di 3 mio di franchi. Nel 1999 due grossi clienti di __________ non

hanno pagato le nostre forniture per importi fr. 250'000 e 300'000. Nel 1999 ci

siamo ritrovati con uno scoperto di quasi un milione di franchi. Ritenuto come

all'inizio dello stesso anno la società aveva acquistato per fr. 1'270'000

l'immobile di __________, la situazione finanziaria è andata peggiorando. Nel

2001.

io ho avuto problemi di salute che mi hanno impedito di lavorare, da

maggio 2003 sono stato definitivamente a casa. Mia figlia ha dovuto quindi arrangiarsi

nella conduzione della società. Nel 2002 il fatturato è stato ancora di 1 mio

di franchi sino ad arrivare nel 2003 a fr. 300'000. Ho dovuto iniziare man

mano a licenziare il personale, da giugno 2003 non abbiamo più avuto dipendenti.

Mi viene chiesto il motivo per cui la FA 1 non ha

provveduto a riversare all'ufficio denunciate le imposte alla fonte dovute.

Le difficoltà finanziarie non hanno permesso di gestire

bene la situazione. Per la mancanza di liquidità non ho riversato dette

trattenute. Sono arrivato a pagare personalmente debiti per conto della

società. Per le forniture vi erano debiti circa di 1 milione, il debito più

importante era quello con la Banca del __________ ammontante a circa fr.

1'250'00 per l'immobile, debito che ha portato al fallimento nel maggio

2004.

"

(sottolineature

del redattore; cfr. decreto di non luogo a procedere del 14 dicembre 2005, doc.

VI).

In conclusione, visto quanto sopra, emerge chiaramente una posizione non subalterna

del ricorrente, il quale aveva assunto l’effettiva gestione della fallita, influenzando

in modo determinante la volontà societaria.

Ne

consegue che la Cassa ha rettamente intimato a RI 1 una decisione di risarcimento

ex art. 52 LAVS, considerandolo organo di fatto della FA 1.

2.5

Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA

del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002.

nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01,

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza

citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in

Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre

2000.

nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili

le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H

142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc.

A-A4), dagli estratti conto relativi ai contributi dovuti nel

periodo 2000 – (maggio) 2004, determinati sulla base delle dichiarazioni dei

salari (doc. 1), risulta che i gli oneri sociali (con interessi e spese) non

soluti nel succitato periodo ammontano complessivamente a fr. 105'204,70.

L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto contestato

dal ricorrente.

2.6

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.

52.

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.

1.

LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid.

5b).

2.7

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza

e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.8

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato

(RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus,

op. cit., pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.

3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.9

Il

ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, invocando i

seguenti motivi di giustificazione:

"

Nel caso in esame,

ribadito come il comportamento dell'opponente non è intenzionale né gravemente

colposo, si evidenzia come l'opponente stesso abbia intrapreso qualsiasi mezzo

in suo possesso al fine di salvaguardare la ditta FA 1. A dimostrazione di ciò

si produce la dichiarazione 28 luglio 2003 (doc. E), mediante la quale

l'opponente dichiara di postergare il suo credito dell'importo di CHF

695'625.47 nei confronti della FA 1.

Tale dichiarazione è sicuramente atta a comprovare come

il qui opponente abbia intrapreso tutto quanto il possibile al fine di evitare

il fallimento della FA 1.

A tale conclusione si giunge anche tenuta in debita

considerazione la tempistica della dichiarazione di cui al doc. F (recte: doc.

E). Infatti la stessa è concomitante con la mancanza di liquidità della ditta

fallita, da far risalire all'estate 2003 (cfr. doc. A verbale di interrogatorio

12.

maggio 2004 prodotto dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona

con la decisione oggetto del presente ricorso)." (Doc. I)

Va

innanzitutto evidenziato che nel caso in esame risultano (incontestatamente)

non essere stati integralmente soluti i contributi relativi al 2000, 2001, 2002,

2003.

e 2004 (maggio) per complessivi fr. 105'204,70. Orbene il mancato

pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave

da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito

ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate

condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di

esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente

i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.

[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002

nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV

Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi per ammettere nella specie

che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W.

E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002

nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Anzi, come

risulta dall’interrogatorio 9 novembre 2005 la situazione finanziaria della

Pieffe SA era compromessa da diversi anni. In tale prospettiva, la postergazione

del proprio credito nei confronti della Pieffe SA a favore dei creditori

ordinari della società (doc. E) non permette di riconoscere un valido motivo di

discolpa e di giustificazione del mancato pagamento dei contributi. Lo stesso

dicasi per l’asserito pagamento con fondi propri di debiti societari; secondo la

giurisprudenza del TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta,

a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla

cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia

stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H

446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J.,

W. e T.).

2.10

Irrilevante

ai fini della presente causa è il fatto che nei confronti del ricorrente sia

stato emesso il 14 dicembre 2005 un decreto di non luogo a procedere riguardante una procedura penale per titolo di appropriazione

indebita d’imposta alla fonte ex art. 270 LT (doc. VI).

Secondo la giurisprudenza del TF, è punibile per sottrazione dei

contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati (art. 87 cpv. 3 LAVS),

i cui principi sono applicabili anche all’art. 270 LT, unicamente il datore di

lavoro che omette di versare entro l'ultimo termine possibile i contributi

esigibili degli impiegati, malgrado che egli ne abbia avuto la possibilità,

rispettivamente, poiché egli ha colpevolmente violato l'obbligo di tenere a

disposizione i fondi necessari (DTF 122 IV 270 consid. 2 e 3, 117 IV 78

consid. 2). L'art. 52 LAVS invece istituisce una responsabilità di carattere

amministrativo del datore di lavoro, cioè il risarcimento del danno creato alla

Cassa di compensazione per non avere versato alla Cassa la quota dei contributi

del salariato e quella del datore di lavoro violando intenzionalmente o per

negligenza grave le prescrizioni dell'AVS (cfr. STCA inedite 7 ottobre 2003

nella calusa E.G. consid. 2.9, inc. 31.2003.9; 12 dicembre 2001 nella causa

G.B. consid. 2.7.2, inc. 31.2001.11 e 22 giugno 2001 nella causa A.R. consid.

2.

, inc. 31.2000.34). Del resto, secondo

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che

concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della

colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid.

5.

; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).

Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che si trattava di di sottrazione

d’imposte alla fonte e non di contributi paritetici, il succitato decreto non

permette di scagionare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti,

se da una parte nei confronti di quest’ultimo il Ministero pubblico non ha avviato

un procedimento penale ex art. 270 LT poiché, indipendentemente dalla posizione

soggettiva del denunciato, “non risultano nel caso di specie dati gli

elementi oggettivi del reato con riferimento alla disponibilità degli importi

che devono innanzitutto essere detratti per essere oggetto di reato” (doc.

I), dall’altra il ricorrente, quale organo di fatto della fallita, è da ritenere

responsabile del danno cagionato alla Cassa a seguito dell’eluso pagamento dei

contributi paritetici.

In

conclusione, non riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla DT 1 per fr. 105'204,70.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

2.11

Per

quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal ricorrente, corollario

del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF,

per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b;

DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

È

utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a

con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,

Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

Quindi,

se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e

J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H

153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III

223.

consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid

4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nel

caso in esame, la documentazione acquisita è sufficiente per statuire in merito

alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre

prove. In particolare non occorre chiedere l’edizione da parte

della Cassa di tutta la documentazione in merito al fallimento della FA 1,

tantomeno il richiamo dall’UEF di __________ di tutti gli atti relativi alla

fallita. Infatti la convenuta ha prodotto la documentazione comprovante il

danno chiesto, l’insinuazione del proprio credito all’UEF (doc. D) e la

comunicazione 10 febbraio 2005 in cui l’autorità di fallimento aveva informato

che i creditori di IIa classe verosimilmente non saranno interamente tacitati

(doc. E). Quest’ultimo documento è determinate per la decorrenza del termine di

prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS.

2.12

Con

il ricorso, RI 1 ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art.

61.

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86

pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consi. 4a e 372

consid. 5a con riferimenti).

Nel

caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere

respinta, il ricorso in parola risultando infatti già sin dall'inizio siccome

privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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