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Decisione

31.2006.16

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Diritto di essere sentito nella procedura amministrativa. Motivi di salute invocati a giustificazione del mancato pagamento dei contributi.

28 settembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00

e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003 nella causa

D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B.

e J.A.D.B. [H 10+45/01]);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata

secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in

materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a

cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,

cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un

organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono

porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244,

108 V 193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.

31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento;

- in

passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato

pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA,

che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le

particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P.,

L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato

ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era

più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo

l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo

1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine il TCA ha

ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene

indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una

società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute

non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA

Considerandi

4.

maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con

problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella causa O.G., H 193/96)

l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute di un

amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di essersi occupato

della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa F.T, F.C., M.P.,

L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo scrivente Tribunale ha ammesso la

responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute,

avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non

fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Infine, in STCA 8

ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) il TCA ha

confermato la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale,

nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto

ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento

dei contributi;

- nella specie l’insorgente contesta l'addebito di grave negligenza,

in quanto si sarebbe trovato nell’impossibilità sia di oc-cuparsi - causa il

suo grave stato di salute - personalmente degli affari della società, sia di

reperire un sostituto idoneo ad assumere transitoriamente le sue funzioni di

amministratore;

- dal

fascicolo risulta che il 13 marzo 2004 RI 1 è stato vittima di un incidente

della circolazione nel quale ha riportato la “frattura fresca della lamina

di sinistra a livello C7” e che a seguito di tale infortunio è

rimasto degente per 6 giorni presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________

di __________ dal quale è stato dimesso in data 18 marzo 2004 “vista la

parziale regressione dei dolori…in condizioni generali conservate” e con l’indicazione

di una terapia farmacologica e di un trattamento conservativo con collare

rigido per la durata di 3 mesi e con continuazione della fisioterapia di

rinforzo (cfr. rapporto di degenza 23 marzo 2004 del Reparto di chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________, doc. 4; cfr. prescrizione di

fisioterapia 25 agosto 2004, doc. 6). Dagli atti emerge inoltre che l’insorgente

ha beneficiato di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore LAINF per incapacità

al lavoro del 100% dal 16 marzo al 2 giugno 2004 e del 50% dal 3 giugno al 28

settembre 2004 (doc. 9);

- orbene, la suevidenziata documentazione medica ed assicurativa non

permette di ipotizzare che i problemi di salute dell’insorgente - rimasto degente,

a seguito dell’infortunio occorsogli il 13 marzo 2004, per 6 giorni, dipoi dimesso

in condizioni generali conservative e sottoposto a terapia antalgica e

conservativa con porto di un collare per 3 mesi - fossero di una gravità tale

da impedirgli, se non di gestire personalmente gli affari della società, per lo

meno di delegare a terzi i compiti di amministratore e di controllarne il

relativo operato. Tale possibilità sembra del resto essere ammessa

dall’insor-gente medesimo che ha tuttavia evidenziato al riguardo l’im-possibilità

oggettiva di reperire persona adatta a sostituirlo temporaneamente nelle sue

funzioni gestionali. Circostanza, questa, rimasta allo stadio di puro parlato e

sprovvista del benché minimo supporto probatorio. Anche volendo ammetterne la

veridicità, la circostanza addotta dall’insorgente non è in ogni caso sufficiente

a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, atteso che se ciò fosse vero

sarebbe stato suo dovere rassegnare per tempo le dimissioni;

-

in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono

validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza

sopra citata. RI 1 dovrà

pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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