31.2006.16
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Diritto di essere sentito nella procedura amministrativa. Motivi di salute invocati a giustificazione del mancato pagamento dei contributi.
28 settembre 2006Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2006.16
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Diritto di essere sentito nella procedura amministrativa. Motivi di salute invocati a giustificazione del mancato pagamento dei contributi.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.16
rg/sc
Lugano
28 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile
2006 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
(in relazione alla ditta DT 1, __________)
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 (già __________), con
sede a __________ - affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di
datrice di lavoro dal 1. ottobre 2001 al 30 giugno 2005 - dal 10 settembre 2001 al 18 agosto 2005 (data delle sue dimissioni);
- a
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, dopo l’invio, a
partire dal marzo 2002, di diverse diffide, la Cassa ha proceduto in via
esecutiva nei confronti prima della __________ poi della DT 1 sino al rilascio
da parte dell’UE di __________ di diversi attestati di carenza beni, il primo
datato 8 luglio 2004 l’ultimo 6 giugno 2005, relativi ai contributi non soluti
per gli anni 2002-2004;
- per
decisione 13 dicembre 2005 - confermata con decisione resa il 20 aprile 2006 a
seguito dell’opposizione scritta presentata il 19 aprile 2006 - la Cassa ha
stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 in relazione al mancato pagamento
dei contributi paritetici (e spese) concernenti gli anni 2002 a 2005 (sino al
mese di giugno) per complessivi fr. 142'676.--;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato da RA 1, si aggrava
dinanzi al TCA. Egli rimprovera innanzitutto alla Cassa di essere incorsa in
una violazione del diritto di essere sentito per aver disatteso la sua
richiesta, formulata con l’opposizione scritta 12 giugno 2006 avverso la
decisione 13 dicembre 2005, di essere convocato per una discussione orale. Nel
merito sostiene in buona sintesi di non poter essere ritenuto responsabile del
danno subito dalla Cassa a motivo del suo grave stato di salute, consecutivo ad
un infortunio (che nelle more istruttorie ha precisato essergli occorso nel
marzo 2004), che gli avrebbe segnatamente impedito di svolgere la sua funzione
di amministratore. Egli assevera inoltre di essersi trovato nell’impossibilità
di reperire un sostituto che assumesse transitoriamente le sue funzioni.
Evidenzia quindi come tali circostanze abbiano inciso nella gestione della società
ed abbiano quindi determinato l’insorgere di una difficile situazione finanziaria
dell’azienda;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Dopo aver preso atto che l’insorgente non
contesta più l’ammontare del credito risarcitorio - oggetto di contestazione in
sede d’opposizione - essa si limita ad osservare come le tesi ricorsuali non
siano state minimamente comprovate;
-
con scritto 22 giugno 2006 l’insorgente si è riconfermato nella propria
domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione medica ed assicurativa
che comproverebbe quanto sostenuto nel gravame;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- il
ricorrente fa anzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito per
non aver la Cassa dato seguito alla sua richiesta, formulata con l’opposizione
scritta presentata avverso la decisione 13 dicembre 2005, di essere convocato
per un’audizione orale. La censura non merita tutela.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art.
29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere
posizione per iscritto (Pra 2003 Nr. 97 p. 520; STF 13 novembre
2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122
II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede
espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Ora, l’art. 42 LPGA - secondo cui le parti hanno il diritto di essere
sentite ma non devono obbligatoriamente esserlo prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione - non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato
oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STFA
20 settembre 2005 nella causa B. [C.128/2004]).
Nel
caso concreto l’insorgente ha avuto modo di esprimersi e di prendere posizione sui
fatti e sulla responsabilità imputatagli dalla Cassa tramite opposizione
scritta presentata il 12 giugno 2006 (in cui ha contestato l’ammontare del
debito risarcitorio rimproverando altresì alla Cassa di non aver coinvolto
nella decisione di risarcimento altre persone corresponsabili della gestione
della società).
Ne
consegue che la censura sollevata è infondata e va quindi respinta;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP
1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il
rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema
della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi
finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces
sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del
danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che
quella del datore di lavoro, i contributi AD, i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;
-
nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del
debito contributivo (doc. C a C5) e dagli estratti conto relativi agli anni
2002 a 2005 (doc. E1 a E9) risultano chiaramente i contributi e le spese non
saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano
complessivamente a fr. 142'676.--. L’ammontare del debito contributivo in
quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- assumendo
la carica di amministratore di una società anonima RI 1 ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V.
Fatti
C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00
e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003 nella causa
D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B.
e J.A.D.B. [H 10+45/01]);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in
materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a
cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono
porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle
prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei
contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244,
108 V 193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.
31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento;
- in
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P.,
L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato
ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era
più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo
l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo
1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine il TCA ha
ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene
indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una
società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute
non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA
Considerandi
4.
maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con
problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella causa O.G., H 193/96)
l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute di un
amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di essersi occupato
della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa F.T, F.C., M.P.,
L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo scrivente Tribunale ha ammesso la
responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute,
avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non
fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Infine, in STCA 8
ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) il TCA ha
confermato la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale,
nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto
ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento
dei contributi;
- nella specie l’insorgente contesta l'addebito di grave negligenza,
in quanto si sarebbe trovato nell’impossibilità sia di oc-cuparsi - causa il
suo grave stato di salute - personalmente degli affari della società, sia di
reperire un sostituto idoneo ad assumere transitoriamente le sue funzioni di
amministratore;
- dal
fascicolo risulta che il 13 marzo 2004 RI 1 è stato vittima di un incidente
della circolazione nel quale ha riportato la “frattura fresca della lamina
di sinistra a livello C7” e che a seguito di tale infortunio è
rimasto degente per 6 giorni presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________ dal quale è stato dimesso in data 18 marzo 2004 “vista la
parziale regressione dei dolori…in condizioni generali conservate” e con l’indicazione
di una terapia farmacologica e di un trattamento conservativo con collare
rigido per la durata di 3 mesi e con continuazione della fisioterapia di
rinforzo (cfr. rapporto di degenza 23 marzo 2004 del Reparto di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________, doc. 4; cfr. prescrizione di
fisioterapia 25 agosto 2004, doc. 6). Dagli atti emerge inoltre che l’insorgente
ha beneficiato di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore LAINF per incapacità
al lavoro del 100% dal 16 marzo al 2 giugno 2004 e del 50% dal 3 giugno al 28
settembre 2004 (doc. 9);
- orbene, la suevidenziata documentazione medica ed assicurativa non
permette di ipotizzare che i problemi di salute dell’insorgente - rimasto degente,
a seguito dell’infortunio occorsogli il 13 marzo 2004, per 6 giorni, dipoi dimesso
in condizioni generali conservative e sottoposto a terapia antalgica e
conservativa con porto di un collare per 3 mesi - fossero di una gravità tale
da impedirgli, se non di gestire personalmente gli affari della società, per lo
meno di delegare a terzi i compiti di amministratore e di controllarne il
relativo operato. Tale possibilità sembra del resto essere ammessa
dall’insor-gente medesimo che ha tuttavia evidenziato al riguardo l’im-possibilità
oggettiva di reperire persona adatta a sostituirlo temporaneamente nelle sue
funzioni gestionali. Circostanza, questa, rimasta allo stadio di puro parlato e
sprovvista del benché minimo supporto probatorio. Anche volendo ammetterne la
veridicità, la circostanza addotta dall’insorgente non è in ogni caso sufficiente
a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, atteso che se ciò fosse vero
sarebbe stato suo dovere rassegnare per tempo le dimissioni;
-
in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono
validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza
sopra citata. RI 1 dovrà
pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster