31.2006.2
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; ricorso tardivo;
16 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2006.2
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, TCA
Titolo:
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; ricorso tardivo;
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.2
rg
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
settembre 2006 emanata da
in relazione alla ditta
Cassa di compensazione CO 1
in materia di art. 52 LAVS
__________, __________
considerato
che - per
decisione 21 settembre 2005 la Cassa di compensazione CO 1 ha accertato la
tardività dell’opposizione 5 settembre 2005 presentata da RI 1 avverso la
decisione 2 agosto 2005 con cui la Cassa, in applicazione dell’art. 52 LAVS,
l’aveva condannato al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato
pagamento dei contributi paritetici dovuti dalla __________ in ragione di fr.
16'465.15;
- contro
la decisione 21 settembre 2005 RI 1 insorge davanti al TCA con ricorso datato
23 febbraio 2006, impostato il giorno seguente (cfr. busta d’impostazione), con
cui chiede di “esaminare questo caso”;
- con
scritto 7 marzo 2006 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler accertare
presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessato del qui
querelato provvedimento – ha trasmesso i risultati della ricerca postale effettuata
dalla quale emerge che la busta contenente la decisione 21 settembre 2005 é
stata ritirata personalmente dall’insorgente in data 26 settembre 2006 (IV);
- per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui
interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su
opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di
lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);
- giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- l'art.
Considerandi
38.
LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede
la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (DTF 119 V 8 = Pratique VSI 1993 p. 117). I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
- un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94). Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I
139);
- per
l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,
al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF
96.
II 265; STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La
giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta
improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine
sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non
colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire
entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari
(RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA
2.
luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono motivi scusabili
il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente
l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA 18
gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, 110 V 210);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della
decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il
termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);
- le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità
oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);
- nella fattispecie, dagli atti risulta che la
decisione su opposizione 21 settembre 2005 è stata spedita il medesimo giorno
all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato da esso personalmente
ritirato in data 26 settembre 2005 (IV);
- di conseguenza il termine per interporre ricorso
ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 27 settembre 2005,
con scadenza il giorno di lunedì 26 ottobre 2005;
- in
simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 24 febbraio
2006.
(cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la
decisione 21 settembre 2005 è manifestamente tardivo;
-
per il resto la circostanza successivamente addotta dall’insorgente con
scritto 14 marzo 2006 al TCA, nella misura in cui intesa a giustificare la
mancata tempestiva presentazione del presente gravame (egli afferma segnatamente
di non saper spiegare per quale motivo il ricorso, asseritamene già redatto
dopo ricezione della decisione della Cassa e di seguito probabilmente consegnato
al suo legale, credendo con ciò di averlo spedito in tempo utile) non costituisce
all’evidenza valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati
artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
irricevibile in quanto tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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