Lexipedia

Decisione

31.2006.2

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; ricorso tardivo;

16 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

31.2006.2

Data decisione, Autorità:

16.03.2006, TCA

Titolo:

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; ricorso tardivo;

IRRICEVIBILITÀ

RESTITUZIONE DEI TERMINI

art. 41 LPGA

art. 60 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

31.2006.2

rg

Lugano

16 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21

settembre 2006 emanata da

in relazione alla ditta

Cassa di compensazione CO 1

in materia di art. 52 LAVS

__________, __________

considerato

che - per

decisione 21 settembre 2005 la Cassa di compensazione CO 1 ha accertato la

tardività dell’opposizione 5 settembre 2005 presentata da RI 1 avverso la

decisione 2 agosto 2005 con cui la Cassa, in applicazione dell’art. 52 LAVS,

l’aveva condannato al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato

pagamento dei contributi paritetici dovuti dalla __________ in ragione di fr.

16'465.15;

- contro

la decisione 21 settembre 2005 RI 1 insorge davanti al TCA con ricorso datato

23 febbraio 2006, impostato il giorno seguente (cfr. busta d’impostazione), con

cui chiede di “esaminare questo caso”;

- con

scritto 7 marzo 2006 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler accertare

presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessato del qui

querelato provvedimento – ha trasmesso i risultati della ricerca postale effettuata

dalla quale emerge che la busta contenente la decisione 21 settembre 2005 é

stata ritirata personalmente dall’insorgente in data 26 settembre 2006 (IV);

- per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui

interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su

opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di

lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

- giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in

relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- l'art.

Considerandi

38.

LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede

la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (DTF 119 V 8 = Pratique VSI 1993 p. 117). I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio

incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

- un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,

l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il

ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di

sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94). Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I

139);

- per

l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,

al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF

96.

II 265; STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La

giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta

improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine

sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non

colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire

entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari

(RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA

2.

luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono motivi scusabili

il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente

l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA 18

gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, 110 V 210);

- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della

decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il

termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);

- le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità

oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno

del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

- nella fattispecie, dagli atti risulta che la

decisione su opposizione 21 settembre 2005 è stata spedita il medesimo giorno

all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato da esso personalmente

ritirato in data 26 settembre 2005 (IV);

- di conseguenza il termine per interporre ricorso

ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 27 settembre 2005,

con scadenza il giorno di lunedì 26 ottobre 2005;

- in

simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 24 febbraio

2006.

(cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la

decisione 21 settembre 2005 è manifestamente tardivo;

-

per il resto la circostanza successivamente addotta dall’insorgente con

scritto 14 marzo 2006 al TCA, nella misura in cui intesa a giustificare la

mancata tempestiva presentazione del presente gravame (egli afferma segnatamente

di non saper spiegare per quale motivo il ricorso, asseritamene già redatto

dopo ricezione della decisione della Cassa e di seguito probabilmente consegnato

al suo legale, credendo con ciò di averlo spedito in tempo utile) non costituisce

all’evidenza valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati

artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

irricevibile in quanto tardivo.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster