31.2006.23
La circostanza che i gerenti della SA sono stati condannati penalmente non scagiona l'amministratore unico dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo quest'ultimo ottemperato ai suoi obblighi di
18 dicembre 2006Italiano18 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2006.23
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TCA
Titolo:
La circostanza che i gerenti della SA sono stati condannati penalmente non scagiona l'amministratore unico dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo quest'ultimo ottemperato ai suoi obblighi di vigilanza.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.23
BS/td
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile
2006 emanata da
in relazione
alla ditta
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
considerato in fatto e in diritto
che - la
società DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC del Distretto di __________
il 2 aprile 2002 (pubblicazione FUSC dell’8 aprile 2002). Lo scopo sociale
consisteva nella coltivazione, la produzione e la sperimentazione di profumi,
piante in serra ed idrocoltura, così come la loro commercializzazione;
- in
seno a detta società l’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore
unico, con diritto di firma individuale, dall’8 aprile 2002 e, in seguito, dal
1° novembre 2004 è divenuto liquidatore (estratto RC, doc. 5);
-
la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1in qualità di datrice di
lavoro dal 1° aprile 2002 e sino al 31 marzo 2003;
- la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da agosto 2002 e precettarla da
marzo 2003 (cfr. specchietto riassuntivo, sub doc. 5). Il 6 luglio 2004 e 17
gennaio 2005 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di
carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
per gli anni 2002 e 2003 (doc. 4);
- con
decreto 22 settembre 2004 il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto la
società in seguito alla mancata nomina dell’ufficio di revisione. La ragione
sociale è stata quindi radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 89 ORC;
- costatato di avere subito un danno, con decisione 18 novembre
2005, confermata con decisione su opposizione 20 aprile 2006, la Cassa ha
postulato nei confronti dell’avv. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 3'704,05 relativi ai contributi paritetici non versati per il
periodo giugno 2002 – marzo 2003 (doc. 2);
- contro la succitata decisione su opposizione l’avv. RI 1 si aggrava
dinanzi al TCA chiedendo l’annullamento della stessa. In particolare egli ha
rilevato quanto segue:
" Il ricorrente richiama l'intero incarto della Cassa
cantonale di compensazione concernente la DT 1, nonché l'incarto penale che ha
coinvolto gli effettivi proprietari ed azionisti della SA __________ e __________
che è sfociato in un recente processo delle Assise correzionali di Lugano.
Ribadisce
quanto ormai detto negli ultimi 3 anni e cioè che i soldi per i contributi sociali
ci sono, erano fisicamente pronti per essere versati, solo che con un
operazione "indoor" dell'inizio 2003 tutto è stato sequestrato.
Inoltre
parte dei contributi sociali riguardano dei mesi in cui il dipendente della
ditta non ha lavorato, poiché posteriori al citato accaduto.
Il
sottoscritto ha richiesto il dissequestro di tali beni durante il processo
penale, per ora senza esito.
Visto
quanto detto sopra il ricorrente non si ritiene responsabile del mancato pagamento
degli oneri sociali." (Doc. I)
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso.
Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione,
essa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami
giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti
nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso
in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice
di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in:
AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione
in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato
adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di
lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche
se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto,
non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi
organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve
essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare
del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del
danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che
quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02;
STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i
contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi
dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di
risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la
numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre
2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe inflitte
dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre 1996
nella causa A., H 194/96);
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.
52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique
VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una
violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il
risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V
186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e
la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei
cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit.,
RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op.
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare
se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203
con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento;
- nella
fattispecie in esame, come visto, l’avv. RI 1 ha ricoperto
la carica di amministratore unico della DT 1, dall’8 aprile 2002 sino allo
scioglimento della società e, in seguito, dal 1° novembre 2004 n’è divenuto liquidatore
(doc. 5). Durante l’affiliazione presso la Cassa la società non ha versato
alcun contributo paritetico (cfr. specchietto riassuntivo sub doc. 5);
- accettando il mandato di amministratore unico il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H
5/02). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente
gestita da __________ e __________, i quali – secondo quanto sostenuto dal
ricorrente – sono stati giudicati davanti alle Assise correzionali di __________,
non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa
V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
Considerandi
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165).
L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e
necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre
2003.
nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta
all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
- l’avv.
RI 1 risulta quindi aver omesso (egli non sostiene del resto il contrario e
neppure dagli atti risulta che si sia esplicitamente interessato a proposito
del pagamento dei contributi sociali) di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.
[H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20
marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). L’insorgente non poteva accontentarsi di
svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli
aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non
va poi dimenticato che il ricorrente è di formazione avvocato, motivo per cui è
ben consapevole degli oneri che un amministratore unico deve assumere. Il suo
comportamento è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il
danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03],
13.
maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.
[H 38/01]);
- in
tale prospettiva, la tesi dell’insorgente, secondo cui l’importo sequestrato
nell’ambio del procedimento penale a carico degli amministratori di fatto della
società sarebbe stato comprensivo degli oneri sociali accantonati, non è sufficiente
per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Da un lato, come visto, la
società non ha mai versato alcun contributo paritetico, dall’altro quando nel
marzo 2003 la Magistratura penale è interventa i contributi del 2002 erano già
scaduti, diffidati e precettati;
- anche
la richiesta di dissequestro presentata dal ricorrente durante il procedimento
penale a carico dei due amministratori di fatto della DT 1, nell’intento di liquidare
con gli averi societari sbloccati gli oneri sociali rimasti scoperti, non modifica
la sua posizione di responsabilità nei confronti della Cassa, tenuto conto,
come ampiamente detto sopra, della violazione degli obblighi di vigilanza e di
diligenza a lui imputabili. In tale senso il richiamo degli atti penali non
risulta essere necessario.
Al riguardo, va fatto presente che
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- qualora
un eventuale dissequestro di beni societari dovesse portare alla liquidazione parziale
o totale dei contributi paritetici scoperti, in analogia a quanto accade in
caso di pagamento di dividendi nell’ambito del fallimentare (nel caso in cui la
cassa di compensazione non possa determinare esattamente l’ammontare del danno,
nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento deve figurare
un importo tale da obbligare i responsabili, nei limiti di responsabilità di
ogni singolo interessato, a pagare la totalità dei contributi di cui la cassa è
stata privata; in caso di pagamento nell’ambito fallimentare la cassa di compensazione
dovrà cedere il relativo dividendo: DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag.
607.
consid. 3b), la Cassa cederà al ricorrente la parte a lei spettante,
evidentemente nella misura in cui quest’ultimo abbia risarcito integralmente il
danno;
-
va poi evidenziato che nel caso in esame risultano (incontestatamente) non
essere stati integralmente soluti i contributi relativi al periodo giugno 2002 -
marzo 2003. Orbene il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale
periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento
non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza
questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di
giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante
numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella
causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per
contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi
se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF
121.
V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20
agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e
S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità
di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA
16.
maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR
2002.
AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che
l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento
dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società
o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121
V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4
novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,
D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261];
- in
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri
sociali non versati dalla DT 1 per complessivi fr. 3'704,05;
- visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre
il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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