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Decisione

31.2006.23

La circostanza che i gerenti della SA sono stati condannati penalmente non scagiona l'amministratore unico dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo quest'ultimo ottemperato ai suoi obblighi di

18 dicembre 2006Italiano18 min

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Fatti

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i

contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique

VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il

risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V

186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e

la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;

- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei

cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit.,

RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op.

cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare

se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203

con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una

grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento;

- nella

fattispecie in esame, come visto, l’avv. RI 1 ha ricoperto

la carica di amministratore unico della DT 1, dall’8 aprile 2002 sino allo

scioglimento della società e, in seguito, dal 1° novembre 2004 n’è divenuto liquidatore

(doc. 5). Durante l’affiliazione presso la Cassa la società non ha versato

alcun contributo paritetico (cfr. specchietto riassuntivo sub doc. 5);

- accettando il mandato di amministratore unico il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H

5/02). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente

gestita da __________ e __________, i quali – secondo quanto sostenuto dal

ricorrente – sono stati giudicati davanti alle Assise correzionali di __________,

non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

Considerandi

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre

2003.

nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta

all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

- l’avv.

RI 1 risulta quindi aver omesso (egli non sostiene del resto il contrario e

neppure dagli atti risulta che si sia esplicitamente interessato a proposito

del pagamento dei contributi sociali) di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.

[H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20

marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). L’insorgente non poteva accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli

aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non

va poi dimenticato che il ricorrente è di formazione avvocato, motivo per cui è

ben consapevole degli oneri che un amministratore unico deve assumere. Il suo

comportamento è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03],

13.

maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.

[H 38/01]);

- in

tale prospettiva, la tesi dell’insorgente, secondo cui l’importo sequestrato

nell’ambio del procedimento penale a carico degli amministratori di fatto della

società sarebbe stato comprensivo degli oneri sociali accantonati, non è sufficiente

per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Da un lato, come visto, la

società non ha mai versato alcun contributo paritetico, dall’altro quando nel

marzo 2003 la Magistratura penale è interventa i contributi del 2002 erano già

scaduti, diffidati e precettati;

- anche

la richiesta di dissequestro presentata dal ricorrente durante il procedimento

penale a carico dei due amministratori di fatto della DT 1, nell’intento di liquidare

con gli averi societari sbloccati gli oneri sociali rimasti scoperti, non modifica

la sua posizione di responsabilità nei confronti della Cassa, tenuto conto,

come ampiamente detto sopra, della violazione degli obblighi di vigilanza e di

diligenza a lui imputabili. In tale senso il richiamo degli atti penali non

risulta essere necessario.

Al riguardo, va fatto presente che

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

- qualora

un eventuale dissequestro di beni societari dovesse portare alla liquidazione parziale

o totale dei contributi paritetici scoperti, in analogia a quanto accade in

caso di pagamento di dividendi nell’ambito del fallimentare (nel caso in cui la

cassa di compensazione non possa determinare esattamente l’ammontare del danno,

nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento deve figurare

un importo tale da obbligare i responsabili, nei limiti di responsabilità di

ogni singolo interessato, a pagare la totalità dei contributi di cui la cassa è

stata privata; in caso di pagamento nell’ambito fallimentare la cassa di compensazione

dovrà cedere il relativo dividendo: DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag.

607.

consid. 3b), la Cassa cederà al ricorrente la parte a lei spettante,

evidentemente nella misura in cui quest’ultimo abbia risarcito integralmente il

danno;

-

va poi evidenziato che nel caso in esame risultano (incontestatamente) non

essere stati integralmente soluti i contributi relativi al periodo giugno 2002 -

marzo 2003. Orbene il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale

periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento

non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF

121.

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e

S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità

di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA

16.

maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR

2002.

AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che

l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261];

- in

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla DT 1 per complessivi fr. 3'704,05;

- visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre

il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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