Lexipedia

Decisione

31.2006.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve

innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di

lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione

può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente

questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della

società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -

del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione

di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24

ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa

M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.

52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC

1985, pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

2.6. Nel caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del

debito contributivo (doc. 1/B-B3), dagli estratti conto

relativi ai contributi dovuti, determinati sulla base delle dichiarazioni dei

salari (doc. 1/B), risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non

soluti concernono il 2000, 2001, 2003 e 2004 (quest’ultimo sino ad agosto) ed

ammontano complessivamente a fr. 50'075,25.

Risulta

inoltre dagli atti che in occasione dell’assemblea generale straordinaria della

DT 1 SA tenutasi il 12 aprile 2002, il ricorrente ha rassegnato le dimissione

dal CdA.

Secondo

la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua

responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o

dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da

quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della

ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996

pag. 308; DTF 112 V 1 consid. 3b e 3 c).

Avendo

la società liquidato integralmente i contributi dovuti nel 2002, l’ex amministratore

impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali

scaduti e non soluti del 2000 e 2001 per complessivi fr. 17'781,75.

Occorre

tuttavia esaminare se il ricorrente sia da ritenere responsabile ex art. 52

LAVS di tale mancato pagamento.

2.7. L’ammontare

del debito contributivo in quanto tale non è contestato dal ricorrente.

Litigiosa è invece la richiesta risarcitoria relativa al 2000, in quanto,

secondo il ricorrente, la stessa è oramai prescritta.

Conformemente

all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal

momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno,

ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono

essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.

L'abrogato

art. 82 cpv. 1 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il

diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescriveva quando la

cassa di compensazione non lo faceva valere mediante una decisione entro un

anno dal momento in cui aveva avuto conoscenza dello stesso. Questo termine,

contrariamente alla lettera del disposto, era di perenzione, il quale, come

tale, doveva essere accertato d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid.

2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate).

L’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede fra l’altro che i contributi il cui

importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di

cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono

più essere ne pretesi ne pagati.

Nella

decisione contestata la Cassa ha ben evidenziato come l’attore confonda il

termine biennale di prescrizione ex art. 52 LAVS, concernente il credito

risarcitorio a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, con

quello di cinque anni previsto dall’art. 16 LAVS che riguarda la fissazione dei

contributi.

In

casu, trattandosi di prescrizione del credito risarcitorio e ritenuto che secondo

giurisprudenza e dottrina le disposizioni del nuovo diritto riferite alla prescrizione

o alla perenzione si applicano alle pretese

sorte nel vecchio diritto, a condizione che siffatti diritti nati ed esigibili

prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina non siano già perenti al 1°

gennaio 2003 (DTF 131 V 429 consid. 5.2), fa stato il termine biennale ex art.

52 cpv. 3 LAVS poiché, come verrà esposto, la prescrizione è da far decorrere

dopo il 1° gennaio 2003.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata dal TFA in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

alla nuova normativa, il credito risarcitorio della Cassa

nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del

datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso,

poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più

essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c,

170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti;

principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re

G. H., pag. 4).

Decisiva

per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è però

la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne

viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren

nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität

St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re

G. H., pag. 4).

In

un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza

del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi

Considerandi

dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per

fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr.

cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20

marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003

nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.;

DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses

de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

In

concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ha

iniziato a decorrere con il rilascio degli attestati di carenza beni del 28

settembre 2004 (doc. 2/C-C2). Datando la decisione risarcitoria 20 gennaio

2006, il termine di prescrizione biennale è rispettato e quindi il relativo

diritto al risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi 2000, oltre a quelli

del 2001, non è prescritto.

2.8

Il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS,

facendo presente come trimestralmente veniva in Ticino per controllare la

contabilità ed i bilanci, assicurandosi che la società disponesse di

sufficienti mezzi finanziari che le permettessero di pagare i contributi

paritetici. Egli evidenzia inoltre che in occasione della vendita della società

da parte di __________ (presidente del CdA) la stessa aveva riserve sufficienti

per saldare i contributivi, tant’è che l’acquirente, __________ - subentrato

quale nuovo presidente del CdA prima, e come amministratore unico, poi – aveva

sottoscritto “un bilancio che attestava come la posizione AVS fosse coperta

economicamente” (cfr. ricorso pag. 5).

Occorre

qui rilevare che ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve

ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia

trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op.

cit., pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b;

Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.9

Ritornando

al caso in esame, come visto, dal 20 giugno 2000 al 12 aprile 2002 l’insorgente

ha ricoperto la carica di membro del CdA della DT 1 SA (in precedenza egli è

stato socio gerente della DT 1 Sagl).

Accettando tale mandato egli ha assunto tutti

gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa

B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella

causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M.

C. [H 405+406/00]), motivo per cui egli deve rispondere per i contributi

paritetici fino ad aprile 2002.

Giova

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa

B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella

causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2.

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]).

In

casu, volendo ammettere che, durante il periodo in cui il ricorrente faceva

parte dell’amministrazione della DT 1 SA abbia esercitato il suo obbligo di

vigilanza e di diligenza che la sua carica imponeva, dagli atti non risultano

tuttavia validi motivi per giustificare il mancato versamento integrale dei

contributi 2000 e 2001 e questo per i motivi che seguono.

2.10

Il

ricorrente sostiene che vi erano sufficienti mezzi per far fronte al pagamento

dei contributi.

Dal

bilancio intermedio 31 marzo 2002 – allestito per la cessione del pacchetto

azionario - risulta che a fronte di fr. 130'312,65 di “accantonamenti oneri

sociali” la società disponeva di fr. 59'775,52 di liquidità, fr. 244'530,05 di

crediti verso terzi, oltre a lavori in corso per fr. 100'000. Tenuto conto che

la liquidità serviva principalmente per pagare i dipendenti (fr. 33'997,46 di

accantonamenti provvigioni dipendenti), con la differenza ed i crediti verso

terzi la DT 1 SA poteva teoricamente, a dipendenza della difficoltà di

riscossione dei citati crediti, onorare i suoi impegni nei confronti della

Cassa. Al riguardo, dagli estratti conto forniti dall’amministrazione, risulta

chiaramente come nel 2002 siano avvenuti diversi pagamenti di contributi, tant’è

che quelli relativi al 2002, insieme agli arretrati del 1999, sono stati

integralmente liquidati (doc. XIIbis, XVII/3). Tuttavia va evidenziato che, ad

eccezione degli acconti marzo-novembre 2002, i contributi scaduti sono stati

versati solo a seguito di precedenti diffide di pagamento e precetti. Questo

nonostante le dilazioni di pagamento ed i piani di rientro concessi dalla Cassa

su richiesta della società (la maggior parte dopo le dimissioni del ricorrente),

non rispettati (cfr. decisione di dilazione di pagamento contributi 1.1.2000-

30.6.2000

del 9 luglio 2001, doc. XVII/4; piano di rientro del 10 maggio 2002

per i contributi scaduti 1.1.1999-31.05.2002, doc. XVII/5; piano di rientro 6

giugno 2002 per i contributi rimasti insoluti dal 1.1.1999-30.6.2002, doc. XVII/6;

piano di rientro 20 febbraio 2003, doc. XVII/7 per i contributi 1.1.2002 –

28.2

).

Non

va tuttavia dimenticato che al momento delle dimissioni del ricorrente (12

aprile 2002), risultavano non soluti buona parte dei contributi paritetici del

1999, del 2000 (conteggio finale), del 2001 (acconti mensili dal marzo e

conteggio finale) e del 2002 (tutti i primi quattro acconti mensili).

Orbene

il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza

grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza

riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate

condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di

esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico

il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio

1997.

nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento

è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il

mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente

i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.

[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002

nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV

Nr. 18).

risultano d’altronde dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Infatti, nel caso concreto la Cassa ha

costantemente diffidato dal 1999 e precettato dall’ottobre 1999 la DT 1 Sagl, prima,

diffidato e precettato dal marzo 2001 la DT 1 SA, poi, ciò che dimostra una

cronica situazione di illiquidità, sfociata con il rilascio dei citati attestati

di carenza beni (doc. 2/C, C1). Del resto, la dilazione di pagamento dei contributi

2000.

concessa dalla Cassa il 9 luglio 2001 – quindi prima delle dimissioni del

ricorrente - non è stata rispettata (doc. XVII/4).

Come

accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute

e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella

causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati

i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995

nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

Certo

che dopo l’uscita dal CdA del ricorrente la DT 1 SA aveva provveduto a

liquidare parte dei contributi paritetici scoperti, i cui versamenti la Cassa

ha imputato secondo i citati piani di rientro, parzialmente rispettati.

Tuttavia, come già ampiamente esposto, non solo non sono stati integralmente

liquidati gli oneri sociali 2000 e 2001, determinanti per fattispecie in esame,

ma anche quelli del 2003 e 2004.

Infine,

irrilevante ai fini dell’art. 52 LAVS è la garanzia fornita da __________ a __________,

contenuta nel contratto di compravendita del pacchetto azionario del 25 marzo

2002, sulla veridicità del bilancio e del conto economico 31.12.2001 (cfr.

punto 3.3) e l’assunzione da parte del primo di tutte le conseguenze derivanti

dal mancato adempimento delle garanzie fornite nel contratto (cfr. punto 4.1).

Infatti tale accordo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi

di mera questione interna riferita al rapporto di diritto privato tra le parti e

non concerne nemmeno la questione degli oneri sociali rimasti scoperti (cfr. STFA

28.

aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003

nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio

2004.

nella causa P., inc. 31.03.19).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla DT 1 per fr. 17'781,75 a titolo di contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF insoluti per gli anni 2000 e 2001, in via solidale con __________,

__________ e __________ per analogo periodo ed importo.

2.11

Il ricorrente ha chiesto l’audizione dei testi __________

e __________. Il primo “potrà affermare che durante il periodo in cui è

stato membro del Consiglio di amministrazione della DT 1 SA ha controllato

trimestralmente, insieme al signor RI 1, la contabilità ed i bilanci intermedi

e definitivi della società”, mentre la seconda “potrà affermare che il

signor __________ si è recato regolarmente in Ticino presso la DT 1 SA per controllare

l’andamento della società” (VII).

Per quanto riguarda la suddetta richiesta di

assunzione di prove - corollario del diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. – per costante giurisprudenza da suddetto principio

costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato

di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,

quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127

I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero

alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per

sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori

misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF

122.

II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10

p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove. Inoltre, come visto, l’obbligo di vigilanza ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è stato ammesso (consid. 2.9), motivo per cui

l’audizione dei succitati testi risulta superflua.

Visto

quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso

dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster