31.2006.24
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7 marzo 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
31.2006.24
Data decisione, Autorità:
07.03.2007, TCA
Titolo:
Prescrizione del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS negata. A sua discolpa il ricorrente ha sostenuto che ,allorquando si è dimesso dal CdA, vi era la liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei contributi. Dall'esame dei bilanci quanto asserito dal ricorrente non trova conferma.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.24
BS/td
Lugano
7 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2006 emanata da
in relazione alla
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
ditta DT 1 Sagl, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio
del Distretto di __________ l’8 agosto 1997 (pubblicazione nel FUSC 25 agosto 1997).
La
società è stata successivamente trasformata in DT 1 SA (FUSC 21 giugno 2000).
Lo
scopo sociale della società consisteva nella ricerca, la selezione e il collocamento
di personale per conto terzi.
RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente della DT 1 Sagl (8 agosto 1997 - 21
giugno 2000). Sino alle dimissioni del 12 aprile 2002 (doc. 2/A) egli è stato
membro del CdA della DT 1 (FUSC 19 aprile 2002).
La
ragione sociale è stata in seguito radiata d’ufficio in applicazione dell’art.
89 ORC (FUSC 10 gennaio 2006).
1.2. La
DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 2000 e, successivamente,
a seguito modifica della ragione sociale in DT 1 SA, dal 1° luglio 2000 al 31
agosto 2004.
La
DT 1 Sagl, prima, e la DT 1 SA, poi, sono entrate in mora con il pagamento dei
contributi paritetici, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la
prima dall’agosto 1999 e precettarla dall’ottobre 1999, la seconda diffidarla e
precettarla dal marzo 2001 (doc. 2/B – B3).
Il
28 settembre 2004, 10 gennaio 2005, 4 aprile 2005 e 2 maggio 2005 l’UE di __________
ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici
AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti per gli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 (cfr. doc.
2/C-C1 relativi ai contributi del 2000).
L’ammontare
degli oneri sociali complessivamente non versati corrisponde alla somma di fr.
50'075,25.
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 20 gennaio 2006, confermata con
decisione su opposizione 4 maggio 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI
1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'781,75 relativi ai
contributi paritetici non versati per gli anni 2000 e 2001, in solidarietà con
gli altri ex amministratori __________ SA (doc. 1/B).
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione RI 1 rappresentato dallo studio legale RA
1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Innanzitutto
egli sostiene che il diritto della Cassa a chiedere il risarcimento dei
contributi relativi al 2000 è oramai prescritto ai sensi dell’art. 52 cpv. 3
LAVS, essendo trascorsi oltre cinque anni dall’insorgere del danno.
Il
ricorrente contesta inoltre una negligenza riguardo al mancato versamento degli
oneri sociali, evidenziando quanto segue:
"
Nel caso di specie si
consideri che durante il periodo nel quale il ricorrente è stato membro del
Consiglio di amministrazione della DT 1 SA, egli, pur vivendo nella Svizzera
interna, veniva trimestralmente in Ticino per controllare la contabilità ed i bilanci
intermedi e definitivi della società (Doc. F e Doc. G).
Egli, svolgendo in modo del tutto diligente le proprie
mansioni societarie, ha sempre potuto constatare come la società disponesse di
sufficienti mezzi finanziari che le permettessero di pagare i contributi alla
Cassa.
Il ricorrente, per motivi che nulla hanno a che vedere
con la propria diligenza nello svolgimento del proprio ruolo di amministratore
della società, non era tuttavia a conoscenza del fatto che la stessa non avesse
versato i contributi paritetici alla Cassa.
Al ricorrente non si può pertanto rimproverare di aver
violato - né intenzionalmente né per negligenza grave - le prescrizioni
dell'assicurazione, essendo sufficiente a tale riguardo l'avere puntualmente verificato
che la società disponeva di mezzi liquidi per far fronte ai contributi
paritetici. Non può invece essere ammesso l'assunto della Cassa secondo cui il
semplice mancato pagamento equivale in ogni caso a negligenza grave o dolo.
Va infine rilevato che quando il signor __________ ha
venduto la società, la stessa disponeva di riserve sufficienti da cui attingere
per il pagamento dei contributi in questione. Il signor __________ in effetti -
che è subentrato nella società come presidente del Consiglio di amministrazione
prima, e come amministratore unico poi - ha sottoscritto un bilancio che
attestava come la posizione AVS fosse coperta economicamente.
Questo dimostra ulteriormente come il ricorrente non
possa essere considerato responsabile del mancato versamento dei contributi
alla Cassa." (Doc. I)
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e
dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i
motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore da
una responsabilità ex art. 52 LAVS.
1.6.
In data 7 settembre 2006 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da
assumere (VII).
1.7. Il
19 dicembre 2006 il TCA ha chiesto alla parte ricorrente di produrre i bilanci
degli anni 1999 – 2002 e quello sottoscritto da __________ (IX). Il 22 dicembre
2006 è stato prodotto quanto richiesto (X).
Le
osservazioni della Cassa datano 5 gennaio 2007 (XII).
Il
10 gennaio 2007 il ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita del pacchetto
azionario della DT 1 SA, datato 25 marzo 2002 (XIV).
Su
richiesta del TCA, con scritto 16 gennaio 2007 il ricorrente ha preso posizione
in merito alle osservazioni 5 gennaio 2007 della Cassa (XV).
A
sua volta, il 29 gennaio 2007 la Cassa ha preso posizione sul contratto di
compravendita ed in merito alle allegazioni di controparte (XVII).
Infine,
il 9 febbraio 2007 il ricorrente ha ribadito che fintanto che egli è rimasto
nel CdA, la DT 1 SA disponeva di sufficienti mezzi finanziari per il pagamento
dei contributi paritetici, motivo per cui non si può muovergli alcun rimprovero
(XIX).
considerando in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli
ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve
innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di
lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione
può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente
questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della
società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -
del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18
agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.
5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H
346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese
di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza
citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione
di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24
ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa
M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.
52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.6. Nel caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del
debito contributivo (doc. 1/B-B3), dagli estratti conto
relativi ai contributi dovuti, determinati sulla base delle dichiarazioni dei
salari (doc. 1/B), risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non
soluti concernono il 2000, 2001, 2003 e 2004 (quest’ultimo sino ad agosto) ed
ammontano complessivamente a fr. 50'075,25.
Risulta
inoltre dagli atti che in occasione dell’assemblea generale straordinaria della
DT 1 SA tenutasi il 12 aprile 2002, il ricorrente ha rassegnato le dimissione
dal CdA.
Secondo
la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua
responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o
dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da
quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della
ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996
pag. 308; DTF 112 V 1 consid. 3b e 3 c).
Avendo
la società liquidato integralmente i contributi dovuti nel 2002, l’ex amministratore
impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali
scaduti e non soluti del 2000 e 2001 per complessivi fr. 17'781,75.
Occorre
tuttavia esaminare se il ricorrente sia da ritenere responsabile ex art. 52
LAVS di tale mancato pagamento.
2.7. L’ammontare
del debito contributivo in quanto tale non è contestato dal ricorrente.
Litigiosa è invece la richiesta risarcitoria relativa al 2000, in quanto,
secondo il ricorrente, la stessa è oramai prescritta.
Conformemente
all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal
momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno,
ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono
essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.
L'abrogato
art. 82 cpv. 1 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che il
diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescriveva quando la
cassa di compensazione non lo faceva valere mediante una decisione entro un
anno dal momento in cui aveva avuto conoscenza dello stesso. Questo termine,
contrariamente alla lettera del disposto, era di perenzione, il quale, come
tale, doveva essere accertato d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid.
2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi citate).
L’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede fra l’altro che i contributi il cui
importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di
cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono
più essere ne pretesi ne pagati.
Nella
decisione contestata la Cassa ha ben evidenziato come l’attore confonda il
termine biennale di prescrizione ex art. 52 LAVS, concernente il credito
risarcitorio a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, con
quello di cinque anni previsto dall’art. 16 LAVS che riguarda la fissazione dei
contributi.
In
casu, trattandosi di prescrizione del credito risarcitorio e ritenuto che secondo
giurisprudenza e dottrina le disposizioni del nuovo diritto riferite alla prescrizione
o alla perenzione si applicano alle pretese
sorte nel vecchio diritto, a condizione che siffatti diritti nati ed esigibili
prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina non siano già perenti al 1°
gennaio 2003 (DTF 131 V 429 consid. 5.2), fa stato il termine biennale ex art.
52 cpv. 3 LAVS poiché, come verrà esposto, la prescrizione è da far decorrere
dopo il 1° gennaio 2003.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata dal TFA in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
alla nuova normativa, il credito risarcitorio della Cassa
nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del
datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso,
poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più
essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c,
170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti;
principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re
G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è però
la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne
viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität
St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re
G. H., pag. 4).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza
del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi
Considerandi
dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per
fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr.
cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20
marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003
nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.;
DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses
de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
In
concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ha
iniziato a decorrere con il rilascio degli attestati di carenza beni del 28
settembre 2004 (doc. 2/C-C2). Datando la decisione risarcitoria 20 gennaio
2006, il termine di prescrizione biennale è rispettato e quindi il relativo
diritto al risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi 2000, oltre a quelli
del 2001, non è prescritto.
2.8
Il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS,
facendo presente come trimestralmente veniva in Ticino per controllare la
contabilità ed i bilanci, assicurandosi che la società disponesse di
sufficienti mezzi finanziari che le permettessero di pagare i contributi
paritetici. Egli evidenzia inoltre che in occasione della vendita della società
da parte di __________ (presidente del CdA) la stessa aveva riserve sufficienti
per saldare i contributivi, tant’è che l’acquirente, __________ - subentrato
quale nuovo presidente del CdA prima, e come amministratore unico, poi – aveva
sottoscritto “un bilancio che attestava come la posizione AVS fosse coperta
economicamente” (cfr. ricorso pag. 5).
Occorre
qui rilevare che ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve
ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia
trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988.
pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op.
cit., pag. 53).
I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b;
Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento
alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.
consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.9
Ritornando
al caso in esame, come visto, dal 20 giugno 2000 al 12 aprile 2002 l’insorgente
ha ricoperto la carica di membro del CdA della DT 1 SA (in precedenza egli è
stato socio gerente della DT 1 Sagl).
Accettando tale mandato egli ha assunto tutti
gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa
B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M.
C. [H 405+406/00]), motivo per cui egli deve rispondere per i contributi
paritetici fino ad aprile 2002.
Giova
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]
e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa
B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella
causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA
1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le
poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA
2.
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i
conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H
282/01]).
In
casu, volendo ammettere che, durante il periodo in cui il ricorrente faceva
parte dell’amministrazione della DT 1 SA abbia esercitato il suo obbligo di
vigilanza e di diligenza che la sua carica imponeva, dagli atti non risultano
tuttavia validi motivi per giustificare il mancato versamento integrale dei
contributi 2000 e 2001 e questo per i motivi che seguono.
2.10
Il
ricorrente sostiene che vi erano sufficienti mezzi per far fronte al pagamento
dei contributi.
Dal
bilancio intermedio 31 marzo 2002 – allestito per la cessione del pacchetto
azionario - risulta che a fronte di fr. 130'312,65 di “accantonamenti oneri
sociali” la società disponeva di fr. 59'775,52 di liquidità, fr. 244'530,05 di
crediti verso terzi, oltre a lavori in corso per fr. 100'000. Tenuto conto che
la liquidità serviva principalmente per pagare i dipendenti (fr. 33'997,46 di
accantonamenti provvigioni dipendenti), con la differenza ed i crediti verso
terzi la DT 1 SA poteva teoricamente, a dipendenza della difficoltà di
riscossione dei citati crediti, onorare i suoi impegni nei confronti della
Cassa. Al riguardo, dagli estratti conto forniti dall’amministrazione, risulta
chiaramente come nel 2002 siano avvenuti diversi pagamenti di contributi, tant’è
che quelli relativi al 2002, insieme agli arretrati del 1999, sono stati
integralmente liquidati (doc. XIIbis, XVII/3). Tuttavia va evidenziato che, ad
eccezione degli acconti marzo-novembre 2002, i contributi scaduti sono stati
versati solo a seguito di precedenti diffide di pagamento e precetti. Questo
nonostante le dilazioni di pagamento ed i piani di rientro concessi dalla Cassa
su richiesta della società (la maggior parte dopo le dimissioni del ricorrente),
non rispettati (cfr. decisione di dilazione di pagamento contributi 1.1.2000-
30.6.2000
del 9 luglio 2001, doc. XVII/4; piano di rientro del 10 maggio 2002
per i contributi scaduti 1.1.1999-31.05.2002, doc. XVII/5; piano di rientro 6
giugno 2002 per i contributi rimasti insoluti dal 1.1.1999-30.6.2002, doc. XVII/6;
piano di rientro 20 febbraio 2003, doc. XVII/7 per i contributi 1.1.2002 –
28.2
).
Non
va tuttavia dimenticato che al momento delle dimissioni del ricorrente (12
aprile 2002), risultavano non soluti buona parte dei contributi paritetici del
1999, del 2000 (conteggio finale), del 2001 (acconti mensili dal marzo e
conteggio finale) e del 2002 (tutti i primi quattro acconti mensili).
Orbene
il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza
grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza
riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate
condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di
esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico
il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio
1997.
nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento
è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il
mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente
i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30
gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.
[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2
marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade
se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002
nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV
Nr. 18).
Né
risultano d’altronde dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento
dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società
o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121
V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4
novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,
D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Infatti, nel caso concreto la Cassa ha
costantemente diffidato dal 1999 e precettato dall’ottobre 1999 la DT 1 Sagl, prima,
diffidato e precettato dal marzo 2001 la DT 1 SA, poi, ciò che dimostra una
cronica situazione di illiquidità, sfociata con il rilascio dei citati attestati
di carenza beni (doc. 2/C, C1). Del resto, la dilazione di pagamento dei contributi
2000.
concessa dalla Cassa il 9 luglio 2001 – quindi prima delle dimissioni del
ricorrente - non è stata rispettata (doc. XVII/4).
Come
accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella
causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità
giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati
i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Certo
che dopo l’uscita dal CdA del ricorrente la DT 1 SA aveva provveduto a
liquidare parte dei contributi paritetici scoperti, i cui versamenti la Cassa
ha imputato secondo i citati piani di rientro, parzialmente rispettati.
Tuttavia, come già ampiamente esposto, non solo non sono stati integralmente
liquidati gli oneri sociali 2000 e 2001, determinanti per fattispecie in esame,
ma anche quelli del 2003 e 2004.
Infine,
irrilevante ai fini dell’art. 52 LAVS è la garanzia fornita da __________ a __________,
contenuta nel contratto di compravendita del pacchetto azionario del 25 marzo
2002, sulla veridicità del bilancio e del conto economico 31.12.2001 (cfr.
punto 3.3) e l’assunzione da parte del primo di tutte le conseguenze derivanti
dal mancato adempimento delle garanzie fornite nel contratto (cfr. punto 4.1).
Infatti tale accordo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi
di mera questione interna riferita al rapporto di diritto privato tra le parti e
non concerne nemmeno la questione degli oneri sociali rimasti scoperti (cfr. STFA
28.
aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003
nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio
2004.
nella causa P., inc. 31.03.19).
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla DT 1 per fr. 17'781,75 a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF insoluti per gli anni 2000 e 2001, in via solidale con __________,
__________ e __________ per analogo periodo ed importo.
2.11
Il ricorrente ha chiesto l’audizione dei testi __________
e __________. Il primo “potrà affermare che durante il periodo in cui è
stato membro del Consiglio di amministrazione della DT 1 SA ha controllato
trimestralmente, insieme al signor RI 1, la contabilità ed i bilanci intermedi
e definitivi della società”, mentre la seconda “potrà affermare che il
signor __________ si è recato regolarmente in Ticino presso la DT 1 SA per controllare
l’andamento della società” (VII).
Per quanto riguarda la suddetta richiesta di
assunzione di prove - corollario del diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. – per costante giurisprudenza da suddetto principio
costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato
di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127
I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero
alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per
sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che
si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione
che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori
misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF
122.
II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10
p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario
assumere altre prove. Inoltre, come visto, l’obbligo di vigilanza ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è stato ammesso (consid. 2.9), motivo per cui
l’audizione dei succitati testi risulta superflua.
Visto
quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso
dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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