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Decisione

31.2006.26

Risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS. Esulo versamento dei contributi sociali non dovuto a crisi fianziaria momentanea della società datrice di lavoro.

16 novembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i soci gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una

Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF

126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique

VSI 2002 pp. 177-178). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va

quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio

2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA

10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002

nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

- si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe

dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces

sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);

- per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di

allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art.

14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993

p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

-

la cassa di compensazione che constata di aver subito

un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14

LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., in: RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193);

- come

visto, RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente (con diritto di firma individuale)

della FA 1 a far tempo dal 26 gennaio 2004 (egli è pure stato socio gerente

della precedente ragione sociale __________). Accettando

la carica di socio gerente egli ha assunto tutti gli

oneri che da tali funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V.

C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H

171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa

P.Z., L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C.

[H 405+406/00]);

-

in concreto il ricorrente non contesta né l’esistenza di un danno né

l’ammontare del debito contributivo in quanto tale. Egli, come visto, a

giustificazione del mancato versamento dei contributi sociali da parte della FA

1, sostiene che le difficoltà finanziarie e la mancanza di liquidità, che hanno

poi portato al fallimento della società, sono da ricondurre alla “scissione

della ditta __________ (precedentemente ragione sociale della fallita) e alla

conseguente uscita dalla stessa del socio __________”, nonché al “contenzioso

instauratosi tra le parti”. Egli evidenzia inoltre di essersi adoperato in

ogni modo per salvare le sorti della società e di aver altresì provveduto a

pagamenti parziali;

-

occorre anzitutto osservare che per giurisprudenza (STCA 14

giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di

lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

Considerandi

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Come

già ricordato in precedenza, il datore di lavoro risponde unicamente del

mancato pagamento dei contributi in violazione delle prescrizioni, a meno che

egli possa far valer validi motivi di giustificazione o di discolpa;

- il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G

e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]).

L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto

2001.

nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere

riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo

che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il

mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio

1997.

nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento

è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il

mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente

i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.

[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002

nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV

Nr. 18). In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata

riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi

finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale

apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA

23.

luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie

in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della

società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente

presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa

riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva

quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità

(cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604).

In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è

stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in

assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo

nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale

ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi

per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un

amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva

essere riconducibile ad una situazione transitoria di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H

279/01]; v. anche DTF 123 V 244);

- nell’evenienza

concreta, dagli atti risulta che la FA 1 entrò in mora con il pagamento dei

contributi per cui la Cassa dovette - incontestatamente - diffidarla ex art. 34a

OAVS sistematicamente dal mese di novembre 2004 (diffida 8 novembre 2004 per

contributi (acconti) di settembre 2004; diffida 7 dicembre 2004 per contributi

(acconti) di ottobre 2004; diffida 5 gennaio 2005 per contributi (acconti) di novembre

2004; diffida 7 febbraio 2005 per contributi di dicembre 2004; diffida 7 marzo

2005.

per contributi di gennaio 2005; diffida 7 aprile 2005 per contributi di

febbraio 2005) e consecutivamente promuovere procedure esecutive nei rispettivi

mesi di gennaio, marzo e aprile 2005 (doc. 2/2-25). Il 18 aprile 2005 è stato

pronunciato il fallimento della società (ciò che ha per altro comportato la

caducità della domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla Cassa

il 18 marzo 2005 in relazione al credito contributivo concernente il periodo settembre-novembre

2004; doc. 2/12, 2/16), nel cui ambito risulta (incontestatamente) essere stato

comunicato alla Cassa, dopo che essa ha insinuato il suo credito complessivo di

fr. 40'822.70, che non vi sarebbe stato alcun dividendo per i creditori privilegiati

di 2° classe.

Il

TCA costata che l’eluso versamento non può nella specie dirsi dovuto a difficoltà

momentanee ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata. Non risulta segnatamente

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo

una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società; e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili

della società potessero oggettivamente presumere di soddisfare entro breve

termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. la giurisprudenza

succitata; sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H

279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V

188). Quella della FA 1 non risulta essere stata una crisi passeggera di

breve periodo ai sensi della citata giurisprudenza, bensì una crisi che

ha in seguito portato la società al fallimento (cfr. in particolare la citata DTF

121.

V 243, dove è stato riconosciuto un motivo di giustificazione nel caso

di una ditta che, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi,

aveva cessato immediatamente la propria attività dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa). L'avere nella fattispecie da

settembre 2004 procrastinato costantemente il pagamento dei contributi

paritetici, senza che ciò fosse oggettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società e senza che vi fossero realistici motivi che potessero far

sperare in un risanamento della stessa, è segno di una negligenza non

indifferente atta a fondare una responsabilità ex art. 52 LAVS. Anche se la società,

grazie all’agire dell’insorgente, è riuscita a pagare parte dell'arretrato

contributivo (fr. 5'000.-- nel dicembre 2004 a parziale copertura dei contributi

dovuti per il periodo settembre-dicembre 2004 per complessivi fr. 21'322.15,

doc. 2/14, 2/21), essa non ha adempiuto ai suoi obblighi durante un lasso di

tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. Il fatto di aver ridotto

- con

detto unico versamento di fr. 5'000.-- - l'onere contributivo

che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore, è in casu

ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS.

In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato

consistenti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano,

per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [270/03], 29

agosto 2002 in re A., B., C., D. e E. [H 277/01]). L’insorgente,

come accennato, non ha peraltro reso verosimile che vi fossero seri e oggettivi

motivi per presumere che i contributi potessero essere integralmente saldati entro

un breve termine e per ritenere che i mancati versamenti fossero oggettivamente

indispensabili per la buona riuscita del salvataggio economico. Infatti,

come visto, ad eccezione di un versamento di fr. 5000.-- nel dicembre 2004, da

settembre 2004 la Cassa non più incassato alcunché, ha dovuto anzi più volte

diffidare la società ed anche intraprendere procedure esecutive sino a giungere

ad un scoperto contributivo finale - incontestato - di complessivi fr.

40’822.70 per contributi non soluti relativi al periodo settembre 2004-aprile 2005,

mese in cui è stato pronunciato il fallimento della società;

- in conclusione, né le circostanze addotte dall’insorgente quo

all’origine delle difficoltà finanziarie e del consecutivo fallimento della FA

1, né gli asseriti suoi sforzi per salvare la ditta possono in concreto

assurgere a motivo di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi

della sopra ricordata giurisprudenza. RI 1 dovrà

pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa in ragione di fr. 40'822.70.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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