31.2006.26
Risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS. Esulo versamento dei contributi sociali non dovuto a crisi fianziaria momentanea della società datrice di lavoro.
16 novembre 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2006.26
Data decisione, Autorità:
16.11.2006, TCA
Titolo:
Risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS. Esulo versamento dei contributi sociali non dovuto a crisi fianziaria momentanea della società datrice di lavoro.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.26
rg/td
Lugano
16 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno
2006 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa di compensazione CO 1
FA 1, __________
in materia di art. 52 LAVS
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente (con firma individuale) della FA 1 (già
__________) dal 26 gennaio 2004 e sino al 18 aprile 2005, data del fallimento
della società. La società (dapprima quale __________, di cui RI 1 è pure stato
socio gerente) è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 dal 1. aprile 2001;
- a
fronte del mancato pagamento - dopo l’invio di diffide e l’avvio di procedure
esecutive - dei contributi paritetici dovuti a far tempo da settembre
2004, pronunciato, come detto, il fallimento della società il 18 aprile 2005, per
decisione 10 marzo 2006 - confermata con decisione su opposizione 28 giugno
2006 - la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per
contributi (con spese e interessi) non saldati nel periodo settembre 2004-aprile
2005 per complessivi fr. 40'822.70;
- contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 insorge al TCA. Pur riconoscendo la
sussistenza di un danno e senza contestare l’ammontare del debito contributivo
in quanto tale, egli sostiene nondimeno di dover essere esonerato da una responsabilità
ex art. 52 LAVS, non essendogli imputabile né un’intenzionalità né tanto meno
una negligenza grave in relazione al mancato pagamento dei contributi sociali
da parte della FA 1. L’insorgente adduce anzitutto che “la situazione di
sofferenza” all’origine del fallimento della società è da addebitare non
tanto a “difficoltà oggettive o contingenti di mercato” quanto alla “scissione
della ditta __________ (precedentemente ragione sociale della fallita) e alla
conseguente uscita dalla stessa del socio __________”, precisando che “tale
situazione e il relativo contenzioso instauratosi tra le parti hanno evidenziato
una mancanza di liquidità che ha posto la società nell’oggettiva impossibilità
di far fronte a tutte le necessità”. Egli assevera inoltre di essersi “adoperato
in ogni modo per cercare di salvare il salvabile con i risultati che purtroppo
oggi sono sotto gli occhi di tutti”, evidenziando infine di non aver “voluto
o anche solo negligentemente trascurare il pagamento degli oneri sociali come
attestato dai pagamenti parziali eseguiti”;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come le circostanze
ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una
sua responsabilità;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità
o la negligenza grave;
-
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.
20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire
sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il
caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società
datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il
problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI pp. 79ss);
-
Fatti
i soci gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una
Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF
126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique
VSI 2002 pp. 177-178). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va
quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di
questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio
2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA
10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002
nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces
sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);
- per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di
allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art.
14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
-
la cassa di compensazione che constata di aver subito
un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14
LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., in: RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V
193);
- come
visto, RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente (con diritto di firma individuale)
della FA 1 a far tempo dal 26 gennaio 2004 (egli è pure stato socio gerente
della precedente ragione sociale __________). Accettando
la carica di socio gerente egli ha assunto tutti gli
oneri che da tali funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V.
C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H
171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa
P.Z., L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C.
[H 405+406/00]);
-
in concreto il ricorrente non contesta né l’esistenza di un danno né
l’ammontare del debito contributivo in quanto tale. Egli, come visto, a
giustificazione del mancato versamento dei contributi sociali da parte della FA
1, sostiene che le difficoltà finanziarie e la mancanza di liquidità, che hanno
poi portato al fallimento della società, sono da ricondurre alla “scissione
della ditta __________ (precedentemente ragione sociale della fallita) e alla
conseguente uscita dalla stessa del socio __________”, nonché al “contenzioso
instauratosi tra le parti”. Egli evidenzia inoltre di essersi adoperato in
ogni modo per salvare le sorti della società e di aver altresì provveduto a
pagamenti parziali;
-
occorre anzitutto osservare che per giurisprudenza (STCA 14
giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di
lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della
Considerandi
società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Come
già ricordato in precedenza, il datore di lavoro risponde unicamente del
mancato pagamento dei contributi in violazione delle prescrizioni, a meno che
egli possa far valer validi motivi di giustificazione o di discolpa;
- il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure
drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G
e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]).
L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto
2001.
nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere
riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti
dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo
che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il
mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio
1997.
nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento
è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il
mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente
i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30
gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.
[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2
marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade
se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002
nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV
Nr. 18). In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata
riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi
finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale
apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA
23.
luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie
in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della
società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente
presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa
riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva
quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità
(cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604).
In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è
stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in
assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo
nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale
ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi
per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un
amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva
essere riconducibile ad una situazione transitoria di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H
279/01]; v. anche DTF 123 V 244);
- nell’evenienza
concreta, dagli atti risulta che la FA 1 entrò in mora con il pagamento dei
contributi per cui la Cassa dovette - incontestatamente - diffidarla ex art. 34a
OAVS sistematicamente dal mese di novembre 2004 (diffida 8 novembre 2004 per
contributi (acconti) di settembre 2004; diffida 7 dicembre 2004 per contributi
(acconti) di ottobre 2004; diffida 5 gennaio 2005 per contributi (acconti) di novembre
2004; diffida 7 febbraio 2005 per contributi di dicembre 2004; diffida 7 marzo
2005.
per contributi di gennaio 2005; diffida 7 aprile 2005 per contributi di
febbraio 2005) e consecutivamente promuovere procedure esecutive nei rispettivi
mesi di gennaio, marzo e aprile 2005 (doc. 2/2-25). Il 18 aprile 2005 è stato
pronunciato il fallimento della società (ciò che ha per altro comportato la
caducità della domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla Cassa
il 18 marzo 2005 in relazione al credito contributivo concernente il periodo settembre-novembre
2004; doc. 2/12, 2/16), nel cui ambito risulta (incontestatamente) essere stato
comunicato alla Cassa, dopo che essa ha insinuato il suo credito complessivo di
fr. 40'822.70, che non vi sarebbe stato alcun dividendo per i creditori privilegiati
di 2° classe.
Il
TCA costata che l’eluso versamento non può nella specie dirsi dovuto a difficoltà
momentanee ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata. Non risulta segnatamente
che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo
una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società; e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili
della società potessero oggettivamente presumere di soddisfare entro breve
termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. la giurisprudenza
succitata; sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H
279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V
188). Quella della FA 1 non risulta essere stata una crisi passeggera di
breve periodo ai sensi della citata giurisprudenza, bensì una crisi che
ha in seguito portato la società al fallimento (cfr. in particolare la citata DTF
121.
V 243, dove è stato riconosciuto un motivo di giustificazione nel caso
di una ditta che, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi,
aveva cessato immediatamente la propria attività dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa). L'avere nella fattispecie da
settembre 2004 procrastinato costantemente il pagamento dei contributi
paritetici, senza che ciò fosse oggettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società e senza che vi fossero realistici motivi che potessero far
sperare in un risanamento della stessa, è segno di una negligenza non
indifferente atta a fondare una responsabilità ex art. 52 LAVS. Anche se la società,
grazie all’agire dell’insorgente, è riuscita a pagare parte dell'arretrato
contributivo (fr. 5'000.-- nel dicembre 2004 a parziale copertura dei contributi
dovuti per il periodo settembre-dicembre 2004 per complessivi fr. 21'322.15,
doc. 2/14, 2/21), essa non ha adempiuto ai suoi obblighi durante un lasso di
tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. Il fatto di aver ridotto
- con
detto unico versamento di fr. 5'000.-- - l'onere contributivo
che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore, è in casu
ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS.
In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato
consistenti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una
parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano,
per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52
LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [270/03], 29
agosto 2002 in re A., B., C., D. e E. [H 277/01]). L’insorgente,
come accennato, non ha peraltro reso verosimile che vi fossero seri e oggettivi
motivi per presumere che i contributi potessero essere integralmente saldati entro
un breve termine e per ritenere che i mancati versamenti fossero oggettivamente
indispensabili per la buona riuscita del salvataggio economico. Infatti,
come visto, ad eccezione di un versamento di fr. 5000.-- nel dicembre 2004, da
settembre 2004 la Cassa non più incassato alcunché, ha dovuto anzi più volte
diffidare la società ed anche intraprendere procedure esecutive sino a giungere
ad un scoperto contributivo finale - incontestato - di complessivi fr.
40’822.70 per contributi non soluti relativi al periodo settembre 2004-aprile 2005,
mese in cui è stato pronunciato il fallimento della società;
- in conclusione, né le circostanze addotte dall’insorgente quo
all’origine delle difficoltà finanziarie e del consecutivo fallimento della FA
1, né gli asseriti suoi sforzi per salvare la ditta possono in concreto
assurgere a motivo di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi
della sopra ricordata giurisprudenza. RI 1 dovrà
pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa in ragione di fr. 40'822.70.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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