Lexipedia

Decisione

31.2006.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -

del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d'assuran- ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione

di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24

ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa

M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

2.4. Nel

caso in esame, l’ammontare del credito risacitorio è praticamente costituito

dalle riprese salariali effettuate a seguito del controllo del datore di lavoro,

eseguito dall’ispettore della Cassa il 9 gennaio 2004, concernenti gli anni

2000 – 2002 e riguardanti __________, __________, __________ e __________, oggetto

della tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004 (doc. 3/C).

La

ricorrente contestata la ripresa salariale poiché le citate persone, essendo

iscritte alla Cassa quali indipendenti, non avrebbero avuto alcun rapporto di dipendenza

con la FA 1.

Al

riguardo occorre ricordare che, secondo il TFA, nel caso in cui il credito

fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni

poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato,

l’ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia

erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui

la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro

chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991

pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art 52 LAVS il concetto di indubbia

erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione

di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati

i motivi di una revisione processuale (cfr. STFA 26 novembre 2002 nella causa

D, H 232/01, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo

il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181

consid. 3b).

Nel

caso in esame, va fatto presente che la tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004 è

stata confermata con decisione su opposizione 18 febbraio 2004 intimata alla FA

1 di cui, va ricordato, a quell’epoca la ricorrente era ancora amministratrice

unica. In quella sede l’amministrazione ha spiegato i motivi per cui le persone

interessate alla ripresa salariale sono state considerate come salariate,

Considerandi

rimarcando di averle erroneamente ritenute indipendenti e di restituire agli

stessi i contributi personali versati a torto (doc. 4). Non va dimenticato che

la decisione su opposizione 18 febbraio 2004 è rimasta incontestata non avendo

la fallita presentato ricorso allo scrivente Tribunale.

Non

sussistendo motivi per una indubbia erroneità della qualifica contributiva delle

persone interessate (ai sensi dell’art. 19 della Legge federale sul

collocamento ed il personale a prestito [ SR 823.11] si è sempre in presenza di

un contratto di lavoro, di regola scritto, fra datore di lavoro ed salariato), e

tantomeno dell’ammontare dei contributi paritetici dovuti, la pretesa risarcitoria

di fr. 33'878,50 (inclusi fr. 1'810 per il 2002) della Cassa non può che essere

confermata. Tale importo risulta dai conteggi concernenti l'evoluzione del

debito contributivo per il 2002 (doc. A) e dal rapporto 14 gennaio 2004 del

revisore della Cassa riguardante la ripresa salariale 2000-2002 di cui sopra (doc.

B).

2.5

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.

52.

LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC

1985, pag. 608 consid. 5b).

2.6

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.7

Nel

caso in esame, dall’estratto dell’evoluzione dei pagamenti dei contributi relativi

al 2002 risulta che la FA 1 ha regolarmente versato gli acconti mensili, tranne

il conteggio finale. Solo a seguito della diffida dell’8 maggio 2003 e del

precetto 13 luglio 2004 la società ha liquidato quasi integralmente gli oneri

sociali del 2002, rimanendo scoperti fr. 1'812,80 d’interessi di mora e spese

di diffida (doc. A). La fallita non ha invece versato fr. 32'065,70 di

contributi relativi alla ripresa salariale 2000 – 2002, come detto, oggetto

della tassazione d’ufficio 19 gennaio 2004, confermata con decisione su opposizione

18.

febbraio 2004, rimasta incontestata.

Dagli

atti si evince inoltre che la Cassa, dopo la crescita in giudicato della decisione

su opposizione 18 febbraio 2004, non ha diffidato il pagamento dei contributi

(nel mese di ottobre 2004 la società è fallita). Tuttavia, da questa omissione

non può essere dedotta alcuna corresponsabilità dell’amministrazione del danno

subito. Al riguardo va fatto presente che in un caso esaminato

dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del

danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di

lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione, configurando così un

motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid.

7c), ciò che non è stato nel caso in esame. Del resto, come già esposto, nel

corso del 2002 la società è stata in mora con il versamento dei contributi,

motivo per cui l’omessa diffida di pagamento dei contributi, oggetto delle

riprese salariali, non avrebbe molto verosimilmente sortito alcun effetto

positivo.

risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere -

per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]).

In

conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla DT 1 per fr. 33'878,50.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster