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Decisione

31.2006.28

Amministratore unico di una SA beneficiario di una rendita d'invalidità per motivi psichiatrici. La sua malattia non gli ha permesso di controllare l'amministratore di fatto della società.

30 aprile 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -

del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d'assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente

o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.6. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della

società dal 4 aprile 2005 sino alle dimissioni del 6 ottobre 2005.

Il

ricorrente contesta l'addebito di grave negligenza mossogli dalla Cassa, poiché

il titolare economico ed azionista della società, __________ – che asseritamente

non voleva alcuna intromissione degli affari societari-, gli avrebbe mostrato la

documentazione attestante il pagamento degli acconti relativi ai contributi,

dilapidando nel frattempo gli averi della società. Inoltre, continua il

ricorrente, l’azionista avrebbe approfittato del suo stato di salute psichico, con

promesse e menzogne, nascondendo di proposito l’esistenza di capitali di terzi

e con i quali egli sarebbe poi fuggito all’estero.

La

Cassa ha ben evidenziato gli obblighi di vigilanza che competono all’amministratore

di una SA. Anche volendo ammettere che __________ fosse stato l’amministratore

di fatto e si occupasse della gestione degli affari societari e quindi anche

degli aspetti contributivi, giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1

cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

Considerandi

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre

2003.

nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta

all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

17.

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa

M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi

con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza

che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.;

DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore

unico sarà ritenuto responsabile del danno.

2.7

Il

ricorrente ha più volte fatto presente di essere invalido per motivi psichici.

Al

riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato

pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,

che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le

particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,

E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

Inoltre,

non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,

non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto

dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo

1993.

in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

Il

TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che

viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di

una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di

salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi

(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).

Con

sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo

Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito

delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome

depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era

consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad

assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal

CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc.

31.1999

-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità

di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto

e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, rassegnare le sue dimissioni.

2.8

Ritornando

al caso in esame, il ricorrente è già stato in passato coinvolto in due

procedimenti ex art. 52 LAVS in qualità di amministratore unico di due distinte

società.

In

occasione del primo processo (maggio 1995) il TCA aveva accertato lo stato di

salute invalidante di RI 1, ritenendolo, per motivi psichici, incapace di assumere

un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società (inc.

31.1995

).

Anche

nell’ambito della seconda procedura ex art. 52 LAVS, avviata nel 2000, sulla

base dell’accertamento svolto presso la psichiatra curante, dr.ssa __________,

il TCA aveva accertato che lo stato invalidante del ricorrente era presente anche

nel 1998, 1999 e 2000. Tale circostanza era stata del resto confermata anche dall'Ufficio

AI (cfr. inc. 31.2000.60).

Di

conseguenza, in entrambi i casi, con sentenze 4 maggio 1995 e 1° ottobre 2001 la

scrivente Corte aveva ritenuto che RI 1, a causa del suo stato di salute, non

era in grado di amministrare le due società di cui era formalmente amministratore

unico e quindi non è stato ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato

pagamento dei contributi dovuti dalle società stesse.

Dagli

accertamenti eseguiti dal TCA in questa sede è risultato che nel marzo 2005 il

ricorrente ha firmato con __________ il mandato di amministratore unico (doc.

B1); che con scritto 20 settembre 2005 ha impartito un termine allo stesso per

il pagamento dei contributi (doc. B2), scaduto infruttuosamente; che il 6 ottobre

2005.

ha inoltrato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di

amministratore unico (doc. B3). Inoltre, sempre dalla documentazione richiesta

dalla scrivente Corte, emerge uno scambio epistolare tra il ricorrente,

rispettivamente il suo legale, ed un presunto altro azionista (doc. B4 – B6).

Pertanto,

se da una parte, sulla base di quanto esposto sopra, parrebbe che il ricorrente

effettivamente fosse in grado di condurre l’amministrazione di una seppur

piccola società, qual era la DT 1, dall’altra non va dimenticato che egli risulta

tuttora beneficiario di una rendita d’invalidità del 75% (cfr. incarto AI; doc.

XII). Certo è che, con scritto 24 marzo 2007, la dr.ssa __________ ha

certificato al TCA che il ricorrente è stato suo paziente dal 1995 al 2003 e di

non averlo più visto, evidenziando comunque che durante quel periodo lo stesso

era inabile al 100% per una depressione mista (XIV). Al riguardo, con scritto 2

aprile 2007 RI 1 ha poi osservato:

"

In risposta alla vs. del

29.03

u.s., ho smesso con la dr, __________ per peggioramento del mio stato di

salute per gravi effetti collaterali (stati confusionali e gastrici). Dal 2004

ho provato le cure omeopatiche, erbe e tranquillanti, sono sempre rimasto

psichicamente depresso, però lo stomaco e altri organi non ne risentivano.

Purtroppo il 14.02. u.s., ho subito la perdita quasi

improvvisa di mia moglie che mi rattrista in modo tale che non so come andrà a

finire. "(doc. XVII)

Ora,

come accennato sopra, il ricorrente parrebbe possedere le competenze per amministrare

una società, ciò che presuppone un miglioramento delle condizioni psichiche

tali da averlo reso capace di assumere, nell’aprile 2005, il mandato di amministratore

unico della DT 1.

Visto

il lungo certificato periodo di inabilità per depressione mista, un simile miglioramento

è da ritenere poco probabile. Non va poi dimenticato che nei precedenti due

casi giudicati dal TCA, il ricorrente è sempre stato vittima di raggiri da

parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente

era amministratore. Anche in questa sede, RI 1 ha fatto valere di essere stato

tratto in inganno dal titolare economico ed azionista della fallita. Non si

tratta di giustificare il ruolo di prestanome svolto dal ricorrente – ciò che

alla luce del succitato obbligo di diligenza ex art. 716a CO non è comunque

possibile - ma di evidenziare come terze persone abbiano costantemente approfittato

del suo particolare stato psichico per svolgere le loro attività commerciali.

Piuttosto, sarebbe auspicabile che in futuro il ricorrente non accetti più altri

incarichi di amministratore.

Tutto

ben valutato, tenuto anche conto delle menzionate STCA 4 maggio 1995 e 1

ottobre 2001, a RI 1 non può essere rimproverata alcuna responsabilità ex art.

52.

LAVS per il mancato pagamento dei contributi da parte della DT 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione 20 luglio 2006 è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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