31.2006.28
Amministratore unico di una SA beneficiario di una rendita d'invalidità per motivi psichiatrici. La sua malattia non gli ha permesso di controllare l'amministratore di fatto della società.
30 aprile 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2006.28
Data decisione, Autorità:
30.04.2007, TCA
Titolo:
Amministratore unico di una SA beneficiario di una rendita d'invalidità per motivi psichiatrici. La sua malattia non gli ha permesso di controllare l'amministratore di fatto della società.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.28
BS/td
Lugano
30 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2006 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa di comp. CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
ritenuto, in
fatto
1.1. La
DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 30 dicembre
2004 (cfr. estratto RC informatizzato).
Lo
scopo sociale consisteva principalmente nella gestione e l’amministrazione di
esercizi pubblici, alberghi ecc..
La
società gestiva l’Osteria __________ a __________.
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 4 aprile
2005 (data di pubblicazione nel FUSC) sino alle dimissioni presentate il 6
ottobre 2005 (B3).
La
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito:
Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005.
Già
dall’inizio dell’attività la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi.
La Cassa ha pertanto dovuto diffidarla e precettarla per la riscossione dei
contributi del 2005. Ricevendo dalla società unicamente due versamenti relativi
agli oneri sociali del mese di marzo 2005, n’è risultato un saldo scoperto di
fr. 3'300,45 (doc. 6).
Con
pubblicazione 10 luglio 2006 la società è stata sciolta d’ufficio ai sensi
degli artt. 708 CO e 86 ORC.
1.2. Costatato
di aver subito un danno, il 9 febbraio 2006 la Cassa ha emesso nei confronti di
RI 1 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 996,85
concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel periodo 1°
marzo – 30 settembre 2005 (doc. 1).
1.3. Con
opposizione 4 marzo 2006, RI 1 ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave
negligenza, facendo presente che, malgrado il suo impegno ed i ripetuti appelli
al titolare della società __________, non ha potuto adempiere ai propri obblighi
di amministratore essendo stato tratto in inganno da quest’ultimo. Egli ha pure
evidenziato che il titolare, una volta fuggito all’estero, è stato denunciato
(doc. 2).
1.4. Con
decisione su opposizione 20 luglio 2006 la Cassa ha confermato il risarcimento
danni ex art. 52 LAVS, facendo presente all’interessato di non aver adempiuto
ai propri doveri di vigilanza che la carica di amministratore unico gli imponeva.
In particolare, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:
"
Unica cosa certa che
traspare dall'opposizione è il fatto che il signor RI 1 ha inoltrato le
dimissioni il 6 ottobre 2005 e che ha ottenuto da parte del signor __________
lo scarico dalle responsabilità (si presume dal mancato pagamento dei contributi).
Malgrado quanto asserito nell'opposizione, cioè che il
signor RI 1 si sia più volte attivato nei confronti del signor __________, la
Cassa ha ottenuto unicamente il pagamento, nel corso del mese di luglio, di un
importo complessivo di Fr. 1'570.00. Questo riguarda essenzialmente il
pagamento dell'acconto dei contributi del mese di marzo 2005. Da allora più
nessun pagamento è giunto alla nostra Cassa.
Più che altro sembra che il signor RI 1 abbia accettato
di entrare nel consiglio di amministrazione solo come prestanome.
Stando così le cose, di conseguenza, la conduzione
della società è stata affidata di fatto al signor __________, senza che il
signor RI 1 se ne occupasse in prima persona nemmeno per quanto concerne la vigilanza.
D'altra parte non risulta neppure agli atti della Cassa
che il signor RI 1 abbia richiesto delle informazioni sulla posizione contributiva
della società.
È inoltre significativo il fatto che il signor RI 1 non
si ritenga responsabile per il mancato pagamento dei contributi adducendo a
giustificazione che la persona che di fatto dell'amministrazione se ne occupava
lo abbia scagionato da ogni responsabilità." (Doc. A1)
1.5. Contro
la succitata decisione, RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA. Contestando
nuovamente una sua responsabilità per la mancata liquidazione degli oneri
sociali da parte della società, egli ha rilevato:
"
Il titolare e azionista __________
non voleva nessuna intromissione (a disp. mandato di scarico) tutto era ok
mostrandomi acconti versati.
Ha approfittato del mio stato di salute psico-fisico e
ha tramato una truffa ai danni dei sigg. __________ (avv. __________) e __________
(attuale gerente) dandomi ad intendere che nella SA entravano nuovi capitali.
L'ultima volta che riuscii a contattarlo (settembre
2005) e dietro appuntamento a __________, era già irreperibile.
Non si tratta perciò di negligenza o altro.
È stato denunciato penalmente e anch'io convocato dal
commissario sig. __________ il 3.1.2006." (Doc. I)
1.6. Con
la risposta di causa, la Cassa ha per contro chiesto la conferma della decisione
contestata e la reiezione del ricorso.
1.7. Il 18
settembre 2006 il ricorrente ha sottolineato quanto segue:
"
L'azionista e titolare __________
ha truffato, a mia insaputa, la società spogliandola di tutto, improvvisamente
nascondendosi di proposito all'estero con capitali di terzi, negandomi ogni e
qualsiasi possibilità malgrado la mia buona volontà. (Come da verbale di
Polizia).
Faccio notare che da diversi anni sono psichicamente
invalido." (doc. VII)
1.8.
Ai fini istruttori questo TCA ha chiesto della documentazione al ricorrente (X,
XI), ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti ad esso relativi (XI, XII) ed,
infine, si è rivolto al suo psichiatra curante (XIII, XIV).
Le
parti hanno in seguito preso posizione in merito alla documentazione acquisita
(XVII, XVIII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli
ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa
di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel
caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -
del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18
agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.
5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d'assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente
o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.6. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della
società dal 4 aprile 2005 sino alle dimissioni del 6 ottobre 2005.
Il
ricorrente contesta l'addebito di grave negligenza mossogli dalla Cassa, poiché
il titolare economico ed azionista della società, __________ – che asseritamente
non voleva alcuna intromissione degli affari societari-, gli avrebbe mostrato la
documentazione attestante il pagamento degli acconti relativi ai contributi,
dilapidando nel frattempo gli averi della società. Inoltre, continua il
ricorrente, l’azionista avrebbe approfittato del suo stato di salute psichico, con
promesse e menzogne, nascondendo di proposito l’esistenza di capitali di terzi
e con i quali egli sarebbe poi fuggito all’estero.
La
Cassa ha ben evidenziato gli obblighi di vigilanza che competono all’amministratore
di una SA. Anche volendo ammettere che __________ fosse stato l’amministratore
di fatto e si occupasse della gestione degli affari societari e quindi anche
degli aspetti contributivi, giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1
cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
Considerandi
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa
V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165).
L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e
necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre
2003.
nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta
all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
17.
gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi
con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza
che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.;
DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore
unico sarà ritenuto responsabile del danno.
2.7
Il
ricorrente ha più volte fatto presente di essere invalido per motivi psichici.
Al
riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,
E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre,
non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,
non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto
dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo
1993.
in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Il
TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).
Con
sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo
Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito
delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome
depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era
consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad
assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal
CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione.
Per
contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc.
31.1999
-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità
di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto
e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato
possibile, rassegnare le sue dimissioni.
2.8
Ritornando
al caso in esame, il ricorrente è già stato in passato coinvolto in due
procedimenti ex art. 52 LAVS in qualità di amministratore unico di due distinte
società.
In
occasione del primo processo (maggio 1995) il TCA aveva accertato lo stato di
salute invalidante di RI 1, ritenendolo, per motivi psichici, incapace di assumere
un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società (inc.
31.1995
).
Anche
nell’ambito della seconda procedura ex art. 52 LAVS, avviata nel 2000, sulla
base dell’accertamento svolto presso la psichiatra curante, dr.ssa __________,
il TCA aveva accertato che lo stato invalidante del ricorrente era presente anche
nel 1998, 1999 e 2000. Tale circostanza era stata del resto confermata anche dall'Ufficio
AI (cfr. inc. 31.2000.60).
Di
conseguenza, in entrambi i casi, con sentenze 4 maggio 1995 e 1° ottobre 2001 la
scrivente Corte aveva ritenuto che RI 1, a causa del suo stato di salute, non
era in grado di amministrare le due società di cui era formalmente amministratore
unico e quindi non è stato ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato
pagamento dei contributi dovuti dalle società stesse.
Dagli
accertamenti eseguiti dal TCA in questa sede è risultato che nel marzo 2005 il
ricorrente ha firmato con __________ il mandato di amministratore unico (doc.
B1); che con scritto 20 settembre 2005 ha impartito un termine allo stesso per
il pagamento dei contributi (doc. B2), scaduto infruttuosamente; che il 6 ottobre
2005.
ha inoltrato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di
amministratore unico (doc. B3). Inoltre, sempre dalla documentazione richiesta
dalla scrivente Corte, emerge uno scambio epistolare tra il ricorrente,
rispettivamente il suo legale, ed un presunto altro azionista (doc. B4 – B6).
Pertanto,
se da una parte, sulla base di quanto esposto sopra, parrebbe che il ricorrente
effettivamente fosse in grado di condurre l’amministrazione di una seppur
piccola società, qual era la DT 1, dall’altra non va dimenticato che egli risulta
tuttora beneficiario di una rendita d’invalidità del 75% (cfr. incarto AI; doc.
XII). Certo è che, con scritto 24 marzo 2007, la dr.ssa __________ ha
certificato al TCA che il ricorrente è stato suo paziente dal 1995 al 2003 e di
non averlo più visto, evidenziando comunque che durante quel periodo lo stesso
era inabile al 100% per una depressione mista (XIV). Al riguardo, con scritto 2
aprile 2007 RI 1 ha poi osservato:
"
In risposta alla vs. del
29.03
u.s., ho smesso con la dr, __________ per peggioramento del mio stato di
salute per gravi effetti collaterali (stati confusionali e gastrici). Dal 2004
ho provato le cure omeopatiche, erbe e tranquillanti, sono sempre rimasto
psichicamente depresso, però lo stomaco e altri organi non ne risentivano.
Purtroppo il 14.02. u.s., ho subito la perdita quasi
improvvisa di mia moglie che mi rattrista in modo tale che non so come andrà a
finire. "(doc. XVII)
Ora,
come accennato sopra, il ricorrente parrebbe possedere le competenze per amministrare
una società, ciò che presuppone un miglioramento delle condizioni psichiche
tali da averlo reso capace di assumere, nell’aprile 2005, il mandato di amministratore
unico della DT 1.
Visto
il lungo certificato periodo di inabilità per depressione mista, un simile miglioramento
è da ritenere poco probabile. Non va poi dimenticato che nei precedenti due
casi giudicati dal TCA, il ricorrente è sempre stato vittima di raggiri da
parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente
era amministratore. Anche in questa sede, RI 1 ha fatto valere di essere stato
tratto in inganno dal titolare economico ed azionista della fallita. Non si
tratta di giustificare il ruolo di prestanome svolto dal ricorrente – ciò che
alla luce del succitato obbligo di diligenza ex art. 716a CO non è comunque
possibile - ma di evidenziare come terze persone abbiano costantemente approfittato
del suo particolare stato psichico per svolgere le loro attività commerciali.
Piuttosto, sarebbe auspicabile che in futuro il ricorrente non accetti più altri
incarichi di amministratore.
Tutto
ben valutato, tenuto anche conto delle menzionate STCA 4 maggio 1995 e 1
ottobre 2001, a RI 1 non può essere rimproverata alcuna responsabilità ex art.
52.
LAVS per il mancato pagamento dei contributi da parte della DT 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione 20 luglio 2006 è annullata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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