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31.2006.29

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30 aprile 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS), visto che ai sensi dell’art. 7 e 8 LPP il salario coordinato

deriva dal salario determinante AVS. Va comunque ricordato che i contributi

previdenziali non fanno parte del danno ex art. 52 LAVS.

2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.

52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i

contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento

integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192;

RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato

nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici

dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla

cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se egli è causa della

propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può essere reso responsabile

ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica

della LAVS (RCC 1985 p. 608).

2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato,

e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente

di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza

grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa

situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il

dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di

cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti

gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647;

Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono

porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193).

2.8. Ritornando

al caso in esame, il ricorrente contesta una sua responsabilità per i

contributi non versati, sostenendo che dopo la conclusione (febbraio 2001)

della gerenza di __________ sono emerse delle irregolarità di cui egli non può

essere tenuto a rispondere.

Occorre

qui ricordare che gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e

il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una

società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche

Pratique VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04],

23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V.

[H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre

2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).

Accettando la carica di socio gerente il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (STFA 5

giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16

settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002

nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]). In tal senso, la circostanza che la

società fosse effettivamente gestita da __________ (tuttavia solo sino a

febbraio 2001; cfr. doc. A4), non può assurgere a valido motivo di discolpa.

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa

B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella

causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]).

Considerandi

Il ricorrente ha poi sostenuto che dopo la partenza di __________ si sono manifestate

delle irregolarità che hanno fra l’altro portato al contenzioso con la Fondazione

__________. Al riguardo si rinvia al consid. 2.3, rimarcando tuttavia come il

succitato collaboratore abbia cessato l’attività nel mese di febbraio 2001

(doc. A4) e che ciononostante la __________, prima, e la FA 1, poi, hanno continuato

a non versare i contributi paritetici.

Inoltre,

il ricorrente era ben consapevole dei contributi scaduti, tant’è che, come già

accennato, non solo con scritto 17 ottobre 2003 aveva chiesto una dilazione di

pagamento (doc. 71), respinta dalla Cassa il 23 ottobre 2003 (doc. 72), ma già in

data 11 luglio 2002 ne aveva inoltrata una (doc. 21).

2.9

Il

ricorrente sostiene che nel 2000 egli ha avuto gravi problemi di salute, con conseguente

ospedalizzazione e convalescenza, riapparsi nel 2003. Al riguardo ha prodotto

una valutazione cardiologica del 9 marzo 2006 della “Herzpraxis __________”

(doc. A5).

In

passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato

pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,

che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari

conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.;

STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

Inoltre,

non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,

non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto

dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo

1993.

in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

Il

TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che

viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di

una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di

salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi

(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).

Con

sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo

Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito

delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome

depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era

consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad

assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal

CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc.

31.1999

-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità

di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto

e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, rassegnare le sue dimissioni.

In

casu, dalla citata valutazione cardiologica risulta che il ricorrente nel 2000 ha

subito un infarto al miocardio, poi compensato, e che nel maggio 2003 n’è seguito

un altro. Attualmente la situazione cardiaca appare soddisfacente e la prognosi

futura favorevole (doc. A5).

Sulla

base del succitato attestato non si può dedurre che il ricorrente non fosse

stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di

provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di

salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti

e di controllarne il relativo operato. Dalla documentazione in atti emerge

infatti che, malgrado i due infarti e la conseguente ospedalizzazione, il

ricorrente ha firmato il conteggio salariale del 1999 (doc. 6), l’8 novembre

2001.

ha notificato i salari del 2000 (doc. 12), l’11 luglio 2002 ha chiesto una

dilazione del debito contributivo (doc. 21), in data 3 settembre 2002 ha trasmesso

la distinta salari del 2002 (doc. 28), al 9 gennaio 2003 egli era presente durante

il controllo AVS (doc. 40) ecc..

Pertanto,

è da ritenere che l’insorgente, nonostante la problematica cardiaca, fosse

ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno alla società. Ne

consegue che in casu i motivi di salute invocati non sono sufficienti per

liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.10

Il

ricorrente, a giustificazione del mancato pagamento dei contributi, ha anche addotto

problemi di liquidità della società.

Al

riguardo, il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R.

G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]).

L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa

B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto

alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno

1994.

nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio

1997.

nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci

mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata

di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati

regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H

134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa

H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La

possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti

(STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in

SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02])

è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile

addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo

è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente

i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei

contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo

modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V

196);

Dalla

nutrita documentazione presente agli atti risulta come la società sia stata

diffidata più volte a trasmettere i conteggi salariali (doc. 10, 15). Si evince

inoltre che la Cassa ha iniziato a diffidare il pagamento dei contributi a

partire dal maggio 2000 (doc. 7) e precettare la società dal settembre 2002

(doc. 30). Quest’ultima ha versato unicamente fr. 51'605,75 di contributi su fr.

178'286,30 dovuti (doc. 120).

In

concreto non risulta che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno sussistono

elementi per ritenere che i responsabili della società potessero oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (cfr. giurisprudenza succitata; sul punto v. anche STFA 12

dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H

103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Quella della società non risulta essere

stata una crisi passeggera di qualche mese, bensì una crisi che ha in

seguito portato la società al fallimento. Del resto nella replica lo stesso

ricorrente ha rilevato che a seguito dei problemi di liquidità la __________ ha

cambiato il domicilio in Ticino.

Stante

quanto sopra, non essendo ravvisabili nella specie validi

motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della

giurisprudenza, RI 1 dovrà

risarcire il danno subito dalla Cassa, indipendentemente dalla sua situazione

economica personale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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