31.2006.3
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11 agosto 2006Italiano23 min
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Numero d'incarto:
31.2006.3
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Obbligo di vigilanza ex art. 716 a cpv. 1 CO. Asserito breve periodo di carica quale amministratore in casu non riconosciuto quale motivo di discolpa. Responsabilità per contributi scaduti al momento dell'entrata in carica quale organo.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.3
rg/td
Lugano
11 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
(in relazione alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di membro del CdA delDT 1 - già FA 1, trasformata in
società anonima con atto notarile 26 novembre 2003 - dal 4 dicembre 2003
(cfr. estratto RC informatizzato; nessun elemento agli atti permette di
ritenere che egli abbia di fatto assunto funzioni di organo precedentemente a
tale data; sul punto DTF 123 V 172) al 30 luglio 2004 (data incontestata
delle sue dimissioni, doc. 3/B) con diritto di firma collettiva a due;
-
la DT 1 (in precedenza la FA 1) è stata affiliata alla Cassa CO 1 in
qualità di datrice di lavoro sino al 31 ottobre 2004;
- a
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, la Cassa, dopo invio
di parecchie diffide (la prima nel luglio 2001), ha a diverse riprese proceduto
in via esecutiva nei confronti della società sino al (incontestato) rilascio da
parte dell’UEF di __________, nei mesi di novembre e dicembre 2003, marzo e
luglio 2004, di diversi ACB relativi a contributi non soluti negli anni
2002-2003;
-
con decreti 3 novembre 2004 e 15 febbraio 2005 il Pretore di __________ ha
dichiarato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della
procedura falli-mentare ex art. 230 LEF. La ragione sociale è stata
in seguito radiata d'ufficio in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;
- per
decisione 14 settembre 2005 la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1, in via
solidale con __________, __________ ed __________, il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 162'772.35 per contributi (e spese) non pagati negli anni 2002 a
2004 (sino all’acconto di giugno);
-
con decisione 30 gennaio 2006, in parziale accoglimento del-l’opposizione presentata
da __________ avverso il provvedimento 14 settembre 2005, la Cassa ha ridotto
l’ammon-tare del danno a fr. 66'539.60, importo corrispondente ai contributi
non soluti negli anni 2003 a 2004 (sino al mese di giugno) e scaduti successivamente
all’entrata dell’insorgente nel CdA della FA 1;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava al TCA chiedendone
l’annullamento. Egli assevera in sostanza di essere stato in carica quale
membro del CdA per poco più di 7 mesi, che ad occuparsi effettivamente dell’am-ministrazione
contabile della società è stato __________ (in precedenza gerente della FA 1),
che al momento della trasformazione della ditta in società anonima la
situazione finanziaria della stessa era alquanto precaria, che egli ignorava
che a tale momento vi fosse un ingente debito contributivo, che non ha avuto
mansioni amministrative ma che (come già per la precedente Sagl, in veste di
dipendente) si occupava dell’acquisizione della clientela, che non appena
resosi conto dell’effettiva situazione finanziaria della società egli ha
rassegnato le proprie dimissioni, che a partire da dicembre 2003 sono stati
regolarmente versati acconti sui contributi dovuti, che con riferimento ai
conteggi allestiti dalla Cassa e dei versamenti effettuati dalla società egli
più nulla deve a quest’ultima per quanto riguarda il periodo 3 dicembre 2003-30
luglio 2004, unico periodo per il quale, per denegata ipotesi, egli potrebbe
essere tenuto ad un risarcimento;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come, alla luce
della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze
ed i motivi addotti nel ricorso non sono i-donei a liberare il ricorrente da
una responsabilità ex art. 52 LAVS;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente e direttamente contro
Fatti
i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato
di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di
pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento
dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro.
Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società
esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo
per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il
TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora
mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité
de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assu-rances sociales selon
l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i
contributi AVS/ AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di
lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F. [H 66/02]; STCA
10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10]; Pratique VSI 1994 p.
104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H
346/01]), i contributi dovuti all’as-sicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pp. 369s;
vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA
24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili
le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H
142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]);
- nell'evenienza
concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (doc.
3/C-C3), dagli estratti conto relativi al 2003 e 2004 e dai
relativi conteggi di chiusura (doc. F, G, H), risulta che i contributi (e
spese) divenuti esigibili e non soluti dopo l’entrata in carica (4 dicembre
2003) del-l’insorgente quale membro dell’esecutivo della FA 1 e sino alle sue
dimissioni ammontano complessivamente (come verrà di seguito meglio precisato)
a fr. 66'539.60;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi. Sono queste disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore
di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto
ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria
attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985 p. 608);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS rispettivamente
degli artt. 34ss OAVS) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C. [inc.
31.95.012]) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento;
- come
visto RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA della
DT 1 dal 4 dicembre 2003 al 30 luglio 2004, con diritto di firma collettiva a
due. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto
2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]);
- ad
ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 ci-fra 5 CO l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’ammini-stratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’an-damento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, ri-chiedendo
rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed
agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il
sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la
delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio
1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso
dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA
2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H
310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa
P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA
1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le
poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA
Considerandi
2.
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i
conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H
282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare
le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01],
21.
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non
ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA
29.
maggio 1995 nella causa A.C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio
1995.
nella causa M.D.), il membro del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto
responsabile del danno;
- la
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva
quindi anche a RI 1, quale membro dell’esecutivo della FA 1, trattandosi, come
detto, di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO
(STFA 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S. [H 238/98]);
- nulla
agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette di ritenere che
l’insorgente sia stato impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi. Né del resto egli asserisce
di essersi mai attivato in tal senso. In violazione degli obblighi che gli derivavano
dalla carica di membro del CdA di una SA egli non ha svolto nessun tipo di
controllo. In tale contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia
avuto competenze gestionali o amministrative in seno alla FA 1, rispettivamente
che egli abbia asseritamene avuto unica-mente mansioni relative
all’acquisizione della clientela. La limitazione della sua attività nel senso
sopra indicato non poteva avere nessuna influenza sul suo summenzionato
obbligo, quale organo, di vigilare sul pagamento dei contributi (STCA 18
giugno 2001 nella causa C., C. e G. [inc. 31.2001.21-23]; STFA 15 dicembre
1993.
nella causa L.N., in cui è stato precisato che da un amministratore dai
poteri limitati si deve pretendere che solleciti ripetutamente il pagamento dei
contributi paritetici e che rassegni quindi le sue dimissioni nel caso in cui
questi rimangano impagati). Egli avrebbe dovuto verificare
puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente
versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 3
luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H
169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). Egli avrebbe potuto e
dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e conduzione della
società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili
oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]), dai quali
avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o
perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una
accurata verifica della situazione finanziaria e contributiva della ditta è
segno di una grave negligenza di RI 1, cui incombeva il compito di esaminare
l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli
affari, in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001
AHV Nr. 15; ST FA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]). Egli avrebbe quindi dovuto - ciò che la sua carica gli avrebbe
permesso - costantemente accertarsi della situazione contributiva e sollecitare
gli altri amministratori influendo quindi sul pagamento dei contributi e, come
detto, rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni e il
suo agire, i contributi paritetici fossero rimasti - come in casu - impagati (STFA
17.
gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.);
- RI
1.
risulta quindi aver omesso (egli non sostiene del resto il contrario e
neppure dagli atti risulta che si sia esplicitamente interessato a proposito
del pagamento dei contributi sociali) di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.
[H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20
marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). L’insorgente non poteva accontentarsi di
svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli
aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negli-genza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.
115). Il comportamento di RI 1 è quindi in relazione di causalità naturale e
adeguata (e ciò, come verrà di seguito esposto, per l’intero importo rivendicato
dalla Cassa) con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella
causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002
nella causa A. e B. [H 38/01]);
-
a sua discolpa l’insorgente invoca inoltre la circostanza secondo cui egli
sarebbe stato in carica quale membro del CdA solo per un breve periodo (4
dicembre 2003-30 luglio 2004);
- la
durata del mancato pagamento dei contributi - rispettivamente del periodo di
carica quale organo - costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame
dell’insieme delle circostanze del singolo caso e può all’occorrenza condurre
ad un esonero dalla responsabilità ai sensi della giurisprudenza
precedentemente citata. La durata della violazione dell’obbli-go contributivo
in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione da una
responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA 4 novembre
2004.
nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo di
giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si
riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente
il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto
conto dell’in-sieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere
siccome giustificato - escludendo quindi l’esisten-za di una negligenza grave -
il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente
tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella
causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 a-gosto
2002.
nella causa A. e B. [H 295/01]);
- in concreto, i contributi cui RI 1 (membro del
CdA dal 4 dicembre 2003 al 30 luglio 2004) è chiamato a rispondere concernono i
contributi relativi al periodo gennaio-set-tembre 2003 (diffidati l’8 aprile
2004.
e precettati il 13 maggio 2004, doc. 3/C1, doc. G), ottobre-dicembre 2003 (diffidati
l’8 aprile 2004 e precettati il 13 maggio 2004, cfr. sub doc. 1, doc. 3/F, doc.
3/C2) nonché gli acconti I e II trimestre 2004 (i primi diffidati il 10 maggio
2004.
e precettati il 17 giugno 2004, doc. 3/H, doc. 3/C2) - quindi un
periodo contributivo che va ben oltre i limiti posti dalla succitata
giurisprudenza. Inoltre e-gli, come sopra evidenziato, risulta non essersi mai
interessato o aver operato qualsivoglia controllo in merito alla situazione
contributiva della società. L’asserito breve periodo di permanenza nel CdA non
può pertanto in concreto assurgere a valido motivo di discolpa;
-
per la quantificazione del danno imputabile all’insorgente, co-me già
accennato, devono essere nella fattispecie considerati gli importi divenuti
esigibili dopo la sua entrata in carica in seno all’esecutivo della società (4
dicembre 2003) e scaduti prima delle sue dimissioni (30 luglio 2004; durante tale
periodo risultano sì essere stati effettuati versamenti da parte della società
ma imputabili (e rettamente imputati dalla Cassa) ai debiti contributivi
relativi a periodo precedente l’assunzione del mandato; sul punto SVR
2000.
AHV Nr. 13) per un importo complessivo di fr. 66’539.60. Tale importo si
compone di fr. 31'848.75, concernenti il saldo dovuto per il periodo
gennaio-settembre 2003 in base al conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 (doc.
G) allestito dopo notifica dei salari presentata il 10 gennaio 2004 (sub. doc.
1) e da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fatturazione (art. 36 OAVS);
fr. 22'924.65 concernenti il saldo dovuto per il periodo ottobre-dicembre 2003
(doc. F) in base al conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 seguente la notifica
dei salari presentata il 10 gennaio 2004 e da pagarsi, come il precedente
importo, entro 30 giorni dalla data di fatturazione; fr. 5'853.10 (più fr. 60.-
per spese) relativi all’acconto I trimestre 2004 da pagarsi entro 10 giorni
dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 1 OAVS; DRC cifra
marg. 2008) e fr. 5'853.10 relativi al-l’acconto II trimestre 2004 da pagarsi
entro il 10 luglio 2004);
-
per quanto concerne in particolare l’importo di fr. 31'848.75 (saldo dovuto
per il periodo contributivo gennaio-settembre 2003) giova ricordare quanto
segue.
Secondo
la giurisprudenza, un amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano
versati alla Cassa non solo i contri-buti correnti, ma anche quelli scaduti,
dovuti per un periodo precedente alla sua entrata in carica. Un organo entrato
a far parte del consiglio di amministrazione alla fine dell’anno può dunque
essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato
pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l’anno. Se, invece, la
società era già insolvente al momento della sua entrata in carica,
l’amministratore non ha alcuna responsabilità secondo l’art. 52 LAVS nel caso
in cui il danno era già insorto a quel momento e l’amministra-tore non poteva
intervenire per sanare la situazione. La responsabilità è invece chiaramente
riconosciuta per l’aggrava-mento del danno sopraggiunto in seguito, nella
misura in cui tale amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento della
società e non lasciar andare le cose, facendo così lievitare il danno patito
dalla Cassa (in argomento STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N, S.N., [inc.
31.1997
-14]; RCC 1992 p. 262, 1994 p. 211; Knus, cit., p. 18).
In
concreto, stante l’insolvenza della FA 1 attestata dall’ACB 19 novembre 2003
dell’UEF di __________ (doc. 3/E), la responsabilità di RI 1 per quanto
concerne contributi già scaduti al momento della sua entrata in carica nel CdA
deve essere - come rettamente stabilito dalla Cassa - esclusa. Poiché tuttavia,
vista la situazione di insolvenza, per non aggravare il danno RI 1 avrebbe
dovuto chiedere per tempo il fallimento della società, egli va considerato
responsabile per il danno patito dalla Cassa a seguito del mancato pagamento
dei contributi divenuti esigibili dopo la sua entrata nell’esecutivo e quindi
in particolare anche del saldo dovuto in relazione al periodo
gennaio-settembre 2003, stabilito con conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 e
pagabile entro 30 giorni. Appare quindi dato anche in tal caso un nesso di
causalità adeguata tra il mancato pagamento dei contribuiti (e il conseguente
danno subito dalla Cassa) e l’ac-certata violazione per negligenza grave delle
prescrizioni da parte di RI 1;
- visto quanto precede, la querelata decisione merita di essere
tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Loran Pizza SA, 6600 Muralto
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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