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31.2006.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 agosto 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die

Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard,

Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,

RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato

di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di

pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento

dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro.

Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società

esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo

per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente

responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il

TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora

mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

- si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza

del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno

corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité

de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assu-rances sociales selon

l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i

contributi AVS/ AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di

lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F. [H 66/02]; STCA

10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10]; Pratique VSI 1994 p.

104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H

346/01]), i contributi dovuti all’as-sicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti,

L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pp. 369s;

vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA

24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili

le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H

142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]);

- nell'evenienza

concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (doc.

3/C-C3), dagli estratti conto relativi al 2003 e 2004 e dai

relativi conteggi di chiusura (doc. F, G, H), risulta che i contributi (e

spese) divenuti esigibili e non soluti dopo l’entrata in carica (4 dicembre

2003) del-l’insorgente quale membro dell’esecutivo della FA 1 e sino alle sue

dimissioni ammontano complessivamente (come verrà di seguito meglio precisato)

a fr. 66'539.60;

- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi. Sono queste disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993

p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).

Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore

di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto

ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria

attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei

confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52

LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC

1985 p. 608);

- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS rispettivamente

degli artt. 34ss OAVS) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C. [inc.

31.95.012]) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento;

- come

visto RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA della

DT 1 dal 4 dicembre 2003 al 30 luglio 2004, con diritto di firma collettiva a

due. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto

2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]);

- ad

ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 ci-fra 5 CO l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’ammini-stratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’an-damento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, ri-chiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed

agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il

sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la

delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio

1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA

2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H

310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa

P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

Considerandi

2.

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare

le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01],

21.

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non

ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA

29.

maggio 1995 nella causa A.C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio

1995.

nella causa M.D.), il membro del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto

responsabile del danno;

- la

responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la

diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva

quindi anche a RI 1, quale membro dell’esecutivo della FA 1, trattandosi, come

detto, di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO

(STFA 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S. [H 238/98]);

- nulla

agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette di ritenere che

l’insorgente sia stato impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere

informazioni in merito al pagamento dei contributi. Né del resto egli asserisce

di essersi mai attivato in tal senso. In violazione degli obblighi che gli derivavano

dalla carica di membro del CdA di una SA egli non ha svolto nessun tipo di

controllo. In tale contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia

avuto competenze gestionali o amministrative in seno alla FA 1, rispettivamente

che egli abbia asseritamene avuto unica-mente mansioni relative

all’acquisizione della clientela. La limitazione della sua attività nel senso

sopra indicato non poteva avere nessuna influenza sul suo summenzionato

obbligo, quale organo, di vigilare sul pagamento dei contributi (STCA 18

giugno 2001 nella causa C., C. e G. [inc. 31.2001.21-23]; STFA 15 dicembre

1993.

nella causa L.N., in cui è stato precisato che da un amministratore dai

poteri limitati si deve pretendere che solleciti ripetutamente il pagamento dei

contributi paritetici e che rassegni quindi le sue dimissioni nel caso in cui

questi rimangano impagati). Egli avrebbe dovuto verificare

puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente

versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 3

luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H

169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). Egli avrebbe potuto e

dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e conduzione della

società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili

oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]), dai quali

avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o

perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11

settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una

accurata verifica della situazione finanziaria e contributiva della ditta è

segno di una grave negligenza di RI 1, cui incombeva il compito di esaminare

l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli

affari, in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001

AHV Nr. 15; ST FA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]). Egli avrebbe quindi dovuto - ciò che la sua carica gli avrebbe

permesso - costantemente accertarsi della situazione contributiva e sollecitare

gli altri amministratori influendo quindi sul pagamento dei contributi e, come

detto, rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni e il

suo agire, i contributi paritetici fossero rimasti - come in casu - impagati (STFA

17.

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa

M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.);

- RI

1.

risulta quindi aver omesso (egli non sostiene del resto il contrario e

neppure dagli atti risulta che si sia esplicitamente interessato a proposito

del pagamento dei contributi sociali) di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.

[H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20

marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). L’insorgente non poteva accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli

aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negli-genza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.

115). Il comportamento di RI 1 è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata (e ciò, come verrà di seguito esposto, per l’intero importo rivendicato

dalla Cassa) con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella

causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002

nella causa A. e B. [H 38/01]);

-

a sua discolpa l’insorgente invoca inoltre la circostanza secondo cui egli

sarebbe stato in carica quale membro del CdA solo per un breve periodo (4

dicembre 2003-30 luglio 2004);

- la

durata del mancato pagamento dei contributi - rispettivamente del periodo di

carica quale organo - costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame

dell’insieme delle circostanze del singolo caso e può all’occorrenza condurre

ad un esonero dalla responsabilità ai sensi della giurisprudenza

precedentemente citata. La durata della violazione dell’obbli-go contributivo

in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione da una

responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA 4 novembre

2004.

nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo di

giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si

riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente

il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto

conto dell’in-sieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere

siccome giustificato - escludendo quindi l’esisten-za di una negligenza grave -

il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente

tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella

causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 a-gosto

2002.

nella causa A. e B. [H 295/01]);

- in concreto, i contributi cui RI 1 (membro del

CdA dal 4 dicembre 2003 al 30 luglio 2004) è chiamato a rispondere concernono i

contributi relativi al periodo gennaio-set-tembre 2003 (diffidati l’8 aprile

2004.

e precettati il 13 maggio 2004, doc. 3/C1, doc. G), ottobre-dicembre 2003 (diffidati

l’8 aprile 2004 e precettati il 13 maggio 2004, cfr. sub doc. 1, doc. 3/F, doc.

3/C2) nonché gli acconti I e II trimestre 2004 (i primi diffidati il 10 maggio

2004.

e precettati il 17 giugno 2004, doc. 3/H, doc. 3/C2) - quindi un

periodo contributivo che va ben oltre i limiti posti dalla succitata

giurisprudenza. Inoltre e-gli, come sopra evidenziato, risulta non essersi mai

interessato o aver operato qualsivoglia controllo in merito alla situazione

contributiva della società. L’asserito breve periodo di permanenza nel CdA non

può pertanto in concreto assurgere a valido motivo di discolpa;

-

per la quantificazione del danno imputabile all’insorgente, co-me già

accennato, devono essere nella fattispecie considerati gli importi divenuti

esigibili dopo la sua entrata in carica in seno all’esecutivo della società (4

dicembre 2003) e scaduti prima delle sue dimissioni (30 luglio 2004; durante tale

periodo risultano sì essere stati effettuati versamenti da parte della società

ma imputabili (e rettamente imputati dalla Cassa) ai debiti contributivi

relativi a periodo precedente l’assunzione del mandato; sul punto SVR

2000.

AHV Nr. 13) per un importo complessivo di fr. 66’539.60. Tale importo si

compone di fr. 31'848.75, concernenti il saldo dovuto per il periodo

gennaio-settembre 2003 in base al conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 (doc.

G) allestito dopo notifica dei salari presentata il 10 gennaio 2004 (sub. doc.

1) e da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fatturazione (art. 36 OAVS);

fr. 22'924.65 concernenti il saldo dovuto per il periodo ottobre-dicembre 2003

(doc. F) in base al conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 seguente la notifica

dei salari presentata il 10 gennaio 2004 e da pagarsi, come il precedente

importo, entro 30 giorni dalla data di fatturazione; fr. 5'853.10 (più fr. 60.-

per spese) relativi all’acconto I trimestre 2004 da pagarsi entro 10 giorni

dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 1 OAVS; DRC cifra

marg. 2008) e fr. 5'853.10 relativi al-l’acconto II trimestre 2004 da pagarsi

entro il 10 luglio 2004);

-

per quanto concerne in particolare l’importo di fr. 31'848.75 (saldo dovuto

per il periodo contributivo gennaio-settembre 2003) giova ricordare quanto

segue.

Secondo

la giurisprudenza, un amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano

versati alla Cassa non solo i contri-buti correnti, ma anche quelli scaduti,

dovuti per un periodo precedente alla sua entrata in carica. Un organo entrato

a far parte del consiglio di amministrazione alla fine dell’anno può dunque

essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato

pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l’anno. Se, invece, la

società era già insolvente al momento della sua entrata in carica,

l’amministratore non ha alcuna responsabilità secondo l’art. 52 LAVS nel caso

in cui il danno era già insorto a quel momento e l’amministra-tore non poteva

intervenire per sanare la situazione. La responsabilità è invece chiaramente

riconosciuta per l’aggrava-mento del danno sopraggiunto in seguito, nella

misura in cui tale amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento della

società e non lasciar andare le cose, facendo così lievitare il danno patito

dalla Cassa (in argomento STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N, S.N., [inc.

31.1997

-14]; RCC 1992 p. 262, 1994 p. 211; Knus, cit., p. 18).

In

concreto, stante l’insolvenza della FA 1 attestata dall’ACB 19 novembre 2003

dell’UEF di __________ (doc. 3/E), la responsabilità di RI 1 per quanto

concerne contributi già scaduti al momento della sua entrata in carica nel CdA

deve essere - come rettamente stabilito dalla Cassa - esclusa. Poiché tuttavia,

vista la situazione di insolvenza, per non aggravare il danno RI 1 avrebbe

dovuto chiedere per tempo il fallimento della società, egli va considerato

responsabile per il danno patito dalla Cassa a seguito del mancato pagamento

dei contributi divenuti esigibili dopo la sua entrata nell’esecutivo e quindi

in particolare anche del saldo dovuto in relazione al periodo

gennaio-settembre 2003, stabilito con conteggio di chiusura 31 gennaio 2004 e

pagabile entro 30 giorni. Appare quindi dato anche in tal caso un nesso di

causalità adeguata tra il mancato pagamento dei contribuiti (e il conseguente

danno subito dalla Cassa) e l’ac-certata violazione per negligenza grave delle

prescrizioni da parte di RI 1;

- visto quanto precede, la querelata decisione merita di essere

tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Loran Pizza SA, 6600 Muralto

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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