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Decisione

31.2006.30

Responsabilità giusta l'art. 52 LAVS. Gerente di una Sagl. Mancato pagamento dei contributi di breve durata. Dimissioni tempestive.

16 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e

il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una

società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229;

cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001

nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione

va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio

2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc.

31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

- si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe

dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces

sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);

- per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF

111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

-

la cassa di compensazione che constata di aver subito

un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14

LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., in: RSA 1987, p. 7);

- per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato

dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato

quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a

registro di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo

sull’attività della medesima (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique

VSI 2000, p. 293; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01], consid. 3a. Sul punto v. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktien-recht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999

nella causa SC [H 201 + 207/98]). Determinante ai fini

dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento

dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa

S. [H 282/01], consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso

di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle

funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al

momento della sua uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC

1983 p. 472 consid. 6);

- nell'evenienza

concreta, la questione (litigiosa) circa la quantificazione dell’importo del

danno fatto valere dalla Cassa nei confronti dell’insorgente - e ciò con

particolare riferimento alla problematica del rapporto tra contributi forfetari

esigibili sino al momento delle dimissioni di un organo e contributi effettivi

stabiliti in chiusura di anno civile - può rimanere indecisa, ritenuto che, per

i motivi appresso esposti, una responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS deve

essere nella specie negata;

- come

Considerandi

visto, RI 1 ha ricoperto la carica di gerente della DT

1.

dal 25 giugno 2002 al 7 maggio 2003 (data incontestata delle sue dimissioni),

con diritto di firma individuale;

- accettando il mandato di gerente RI 1 ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre

2003.

nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16

settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002

nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]). Come accennato, con il gravame

l’insorgente sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza

e controllo (in concreto sull’operato di __________) impostigli dalla sua

funzione di gerente e di aver quindi rassegnato le proprie dimissioni nel

momento in cui ha potuto rendersi conto di non poter più influire in alcuna

maniera sulla gestione della società ed in particolare sul pagamento dei

contributi paritetici;

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108.

V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244, 108 V 193);

- la

questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi - che nella

fattispecie in esame la Cassa, confondendola con quella relativa alla durata

del mandato di organo formale (in casu la carica di gerente assunta da RI 1 per

la durata di circa 11 mesi), non ha preso assolutamente in considerazione

nell’apprezzamento della responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. decisione impugnata)

- costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle

circostanze del singolo caso e può se del caso condurre ad un esonero da responsabilità.

La durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può

quindi costituire motivo di liberazione (DTF 121 V 243; STFA 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo

di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si

riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente

il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere

siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave -

il mancato ver-samento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre

mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H

134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 agosto 2002 nella causa

A. e B. [H 295/01]). Nella citata sentenza 30

gennaio 2003 l’Alta Corte ha in particolare riaffermato il concetto secondo cui

è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco

contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato

regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il

pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti,

finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v.

anche DTF 108 V 196);

- in concreto il danno fatto valere nei confronti di RI 1 concerne il mancato versamento dell’acconto 1° trimestre 2003

(inviato per pagamento il 10 marzo 2003 e divenuto esigibile ex art. 34 OAVS il

10.

aprile 2003), quindi un periodo contributivo di 3 mesi. Dal fascicolo

risulta inoltre che i contributi divenuti esigibili sino al 31 dicembre

2002.

(si tratta, come risulta dagli estratti allestiti dalla Cassa e versati

agli atti, di acconti trimestrali [a carico della __________] relativi al 2001 [in

base al conteggio di chiusura inviato il 17 settembre 2001 è stata operata una

restituzione di fr. 9'289.80 a favore della società]) sono sempre stati soluti,

anche se dopo diffida, dal datore di lavoro (doc. C), ritenuto che per quanto

riguarda i contributi relativi al 2002 la Cassa nulla rimprovera all’insorgente

né sostiene non esserle stati versati. La società non risulta per altro - é ciò

non è neppure sostenuto dalla Cassa - aver avuto l’abitudine di lasciare

deliberatamente in sofferenza i crediti della Cassa per pagare altri debiti

facendo così sopportare durevolmente all’assicurazione sociale i rischi

inerenti il finanziamento dell’azienda. Irrilevante al proposito è il fatto che

gli importi richiesti dalla Cassa alla DT 1 a seguito dei conteggi di chiusura allestiti

nel 2003 (doc. C) siano rimasti impagati, gli stessi essendo divenuti esigibili

dopo le dimissioni di RI 1 dalla carica di gerente;

- non

senza rilievo ai fini del presente giudizio é altresì il fatto che l’insorgente

ha (incontestatamente) rassegnato le proprie dimissioni il 7 maggio 2003, a

distanza quindi di nemmeno un mese dalla scadenza del temine di pagamento

dell’acconto 1° trimestre 2003 (per altro diffidato solo l’11 giugno 2003 e

precettato il 15 gennaio 2004; doc. C) e quindi in maniera assai tempestiva,

non potendosi nel caso concreto ragionevolmente ammettere che egli abbia atteso

troppo tempo, da sud-detta scadenza di pagamento, per rassegnare le proprie dimissioni,

le quali vanno a supporto di quanto da esso sostenuto, ossia di aver rinunciato

alla propria funzione di organo dopo essersi reso conto di non poter più

influire sull’anda-mento degli affari della società (per un caso di dimissioni

- ritenute tempestive - a distanza di circa un mese dall’intima-zione di un

precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa nei confronti del datore di lavoro

in ritardo con il pagamento degli oneri sociali, cfr. STCA 8 giugno 2004

nella causa B., inc. 31.2004.2);

- stante

quanto precede, l’inosservanza da parte di RI 1 delle prescrizioni in materia

di versamento di contributi non é nella specie riconducibile ad un comportamento

gravemente negligente. Ai sensi della giurisprudenza sopra citata la negligenza

lieve ad esso imputabile comporta il suo esonero da una responsabilità giusta

l’art. 52 LAVS;

-

ne consegue quindi l’accoglimento del ricorso e l’annulla-mento della

querelata decisione. All’insorgente, vincente in causa e patrocinato da un

avvocato, va assegnata una con-grua indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La decisione 27 giugno 2006 é annullata.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'500.- (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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