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Decisione

31.2006.44

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Decorrenza del termine di prescrizione del credito risarcitoprio. Amministratore con mansioni tecniche.

18 settembre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

V. [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 p. 4422).

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno

è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta

dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore

di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa

L. [H/136/04]). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto

giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento

che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la

procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388; STFA 8

novembre 1999 nella causa G. H., p. 4). Tuttavia, decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione biennale del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (precedentemente

del termine di perenzione annuale ex art. 82 v.OAVS) non è la data d’insorgenza

del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente

a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52

AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.

Gallen, volume 44, 1998, p. 109; STFA 8 novembre 1999 in re G. H., p.

4). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,

in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.

La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore

di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo

anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR

2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato

di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta

dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori,

che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118

V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno

al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 p.

167 = DTF 121 V 240). In un’esecuzione per via di pignoramento,

per contro, la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di

carenza beni (artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF), che determina parimenti l’insorgenza

del danno e sancisce quindi l’irrecupera-bilità del credito contributivo e

questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica

non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di prescrizione

di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS rispettivamente decorreva il termine annuo

di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H

142/03], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G. consid. 4.3, 20 marzo 2003 nella

causa W. [H 265/00], 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E. [H 284/02];

DTF 113 V 257; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1990 p. 304). Del

resto con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si

anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia

prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione

del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. Nemmeno il

rilascio dell'attestato di carenza beni provvisorio è di principio sufficiente

per valutare l'estensione e la conoscenza del danno. Questo atto infatti

obbliga la cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei

contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito

(per i casi in cui, in via eccezionale, è sufficiente il rilascio di un

attestato di carenza beni provvisorio cfr. RCC 1991 p. 132, 1988 p. 322;

STCA 26 aprile 2002 nella causa N.R., inc. 31.2001.33).

Non sono quindi le difficoltà d’incasso, da parte della Cassa, dei

contributi rispettivamente il loro mancato versamento in quanto tale ad aver

nella specie determinato la conoscenza del danno. Decisivo al proposito è stato

il rilascio, in data 8 ottobre 2004, nell’ambito delle esecuzioni (in via di

pignoramento) n. 223467, n. 223468 e n. 224142 promosse dalla Cassa, di tre attestati

di carenza beni (definitivi) a carico del datore di lavoro (doc. 3/D-D1-D2).

In

concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento ha iniziato a

decorrere con il (incontestato) rilascio dei primi tre attestati di carenza beni

risalenti all’8 ottobre 2004. Avendo la Cassa emanato la decisione di

risarcimento il 4 maggio 2006, il termine di prescrizione biennale risulta

rispettato. La pretesa risarcitoria non é quindi prescritta.

2.8. Nel

gravame RI 1 assevera che la gestione della FA 1 era interamente nelle mani di

non meglio precisate terze persone. Sostiene quindi di non essere mai incorso

in una violazione dei suoi obblighi di diligenza derivatigli dalla sua funzione

di amministratore unico.

L’argomento non giova all’insorgente.

Come

visto, egli ha ricoperto la carica di amministratore unico nel periodo 30 aprile

2003-11 novembre 2004. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).

Al

riguardo giova ricordare che ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. Trattasi di attribuzioni inalienabili (STFA

13 novembre 2000 nella causa F.S. [H 238/98]). L’amministratore deve quindi di

principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione

scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA

27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997

nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella

causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003

nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H

209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991 p. 165; SVR

2001 AHV Nr. 15). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale e

non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 2 dicembre

2003 nella causa B. [H 171/02]), 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). I

membri del CdA (rispettivamente l’amministratore unico) devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01],

21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non

ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza,

va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, il membro del CdA

o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno (STFA 29

maggio 1995 nella causa A.C., 19 maggio 1995 nella causa M.D.; DTF 99

Considerandi

II 179).

Pertanto,

nel caso in esame, la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri

assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali incombeva - oltre che ad asserite terze persone, nel caso in cui vi

fosse in concreto da ammettere la veridicità di quanto al riguardo sostenuto

dall’insorgente, il quale non ha tuttavia fornito alcuna indicazione circa la

loro identità né offerto al proposito alcun pertinente mezzo probatorio - anche

e soprattutto al RI 1 quale amministratore unico, trattandosi, come detto, di

attribuzioni inalienabili nel senso del succitato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

In

sostanza il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di amministratore di una società anonima (STFA 11 novembre 2003

nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H

269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]), ritenuto che per un

amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da

connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA 14 febbraio

2006.

nella causa G. [H 79/05]). Il suo comportamento è quindi

in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella

causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).

Un’accurata

e costante verifica gli avrebbe segnatamente permesso di costatare l’esistenza

di diverse e numerose procedure di diffida ed esecutive messe in atto dalla

Cassa nei confronti della società per contributi non soluti nel periodo in cui

è stato in carica quale amministratore (cfr. specchietto concernente

l’evoluzione del debito contributivo sub. doc. 3/C e D).

Nulla

agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette di ritenere che RI

1.

sia stato impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere regolarmente

informazioni in merito al pagamento dei contributi. Né del resto egli asserisce

né tanto meno dimostra di essersi mai attivato in tal senso intraprendendo i

necessari passi volti a effettivamente verificare la situazione contributiva.

In violazione dei suevocati obblighi che gli derivavano dalla carica di amministratore

di una società anonima, egli non ha svolto nessun tipo di controllo. In tale

contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia avuto competenze gestionali o

amministrative in seno alla FA 1. Il fatto che egli, per sua stessa ammissione, abbia assunto la carica

di amministratore unicamente con mansioni di direzione tecnica dell’azienda

senza aver preso parte alla gestione degli affari sociali non é circostanza

idonea a concretizzare un motivo di giustificazione o di discolpa (STCA 24

marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29, 22 maggio

2002.

nella causa S., inc. 31.02.3; STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H

310/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29 agosto 1997

nella causa G.M. [H 318/95];

2.9

Oltre a formulare generiche e non ulteriormente precisate richieste di audizioni

testimoniali, l’insorgente ha chiesto - in relazione alle (per altro

incontestate) circostanze concernenti il periodo di carica quale amministratore

unico, l’apertura e la sospensione del fallimento della FA 1 e la sua

definitiva radiazione - l’ispezione presso il Registro di Commercio, nonché il

richiamo dall’UEF del Distretto di __________ dell’estratto relativo alle

esecuzioni a carico della società e degli atti concernenti la procedura

fallimentare, quest’ultimo richiamo essendo parimenti stato postulato a

sostegno dell’asserita “perenzione” della pretesa risarcitoria.

Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V

181.

e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111

e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nella specie, ritenuto che il richiamo dell’estratto relativo alle

esecuzioni ed agli attestati di carenza beni a carico della FA 1 si è reso

necessario al solo fine di confermare la comunque incontestata data di rilascio

del primo attestato di carenza beni rilasciato dall’UEF del Distretto di __________,

le richieste probatorie dell’insorgente appaiono inidonee a ulteriormente

sostanziare elementi rilevanti ai fini del giudizio, atteso che la

documentazione versata agli atti è sufficiente per statuire nel merito della

vertenza. In virtù delle considerazioni sopra esposte in punto alle singole

censure mosse nel gravame, non appare segnatamente decisivo acquisire ulteriori

informazioni né presso il Registro di Commercio né in relazione alla procedura

fallimentare della FA 1, il fallimento essendo stato decretato in data 7 marzo

2005.

rispettivamente sospeso l’11 aprile 2005 ex art. 230 LEF, posteriormente

quindi al rilascio, in data 8 ottobre 2004, dei primi tre attestati di carenza

beni.

2.10

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e

la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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