31.2006.44
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Decorrenza del termine di prescrizione del credito risarcitoprio. Amministratore con mansioni tecniche.
18 settembre 2007Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2006.44
Data decisione, Autorità:
18.09.2007, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Decorrenza del termine di prescrizione del credito risarcitoprio. Amministratore con mansioni tecniche.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.44
rg/td
Lugano
18 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2006 emanata da
in relazione alla
fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1, __________
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 - affiliata alla
Cassa CO 1 dal 1. aprile 1989 al 28 febbraio 2004 - dal 30 aprile 2003 all’11
novembre 2004 (data incontestata delle sue dimissioni).
1.2. A
seguito del mancato versamento dei contributi paritetici dovuti sulla base
delle richieste di acconto e dei conteggi di chiusura, adite le vie esecutive -
terminate con il rilascio da parte dell’UEF del Distretto di __________ di
diversi attestati di carenza beni (i primi tre datati 8 ottobre 2004; cfr. doc.
3/D-D1-D2; VI/bis) - per decisione su opposizione 27 ottobre 2006,
confermando il precedente provvedimento 4 maggio 2006, la Cassa ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei suoi confronti il risarcimento
di fr. 169'228.-- per contributi (con interessi di mora e spese) non pagati
dalla FA 1 relativamente agli anni 2003 e 2004 (sino al mese
di febbraio).
1.3. Con
decreti 7 marzo e 11 aprile 2005 la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della
procedura fallimentare ex art. 230 LEF. Nell’agosto 2005 la ragione sociale è
stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. estratto
RC informatizzato).
1.4.
Contro la decisione su opposizione 27 ottobre 2006 RI 1 si aggrava al TCA,
chiedendone l’annullamento. Secondo l’insorgente il diritto al risarcimento sarebbe
“perento”, avendo la Cassa atteso 4 mesi e mezzo per emettere la decisione su
opposizione ed essendo in tal modo incorsa in un diniego di giustizia. Al
riguardo sostiene che il termine adeguato entro cui, giusta l’art. 52 cpv. 2 LPGA,
vanno pronunciate le decisioni su opposizione debba essere di 30 giorni in
analogia al termine entro cui secondo il previgente diritto (art. 82 cpv. 3
OAVS in vigore sino al 31. dicembre 2002) la cassa a seguito di opposizione doveva
promuovere azione dinanzi al competente tribunale. Riproponendo le argomentazioni
già addotte in sede d’opposizione, eccepisce parimenti la “perenzione” della
pretesa risarcitoria l’amministrazione non avendola fatta valere nel termine di
2 anni stabilito dall’art. 52 cpv. 3 LAVS; la Cassa sarebbe infatti venuta a conoscenza
dello stato di insolvenza in cui si trovava la FA 1 già nel marzo 2003, momento
a partire dal quale ha dovuto procedere con ripetute diffide ed avviare
procedure esecutive nei confronti della società, ciò che avrebbe dovuto far ritenere
che i crediti contributivi erano ormai irrecuperabili. Infine, respingendo
ogni addebito di responsabilità, assevera che, indipendentemente dalla sua
iscrizione a Registro di Commercio quale amministratore unico, la direzione
amministrativa della società era nella mani di terze persone; che si é unicamente
occupato della direzione tecnica dell’azienda, che non era legittimato a
prendere autonomamente decisioni operative concernenti la gestione; che nemmeno
gli era di fatto dato di influenzare la volontà dell’azienda, non avendo avuto per
altro neppure alcuna competenza per quanto riguarda il calcolo e il pagamento
degli stipendi e quindi dei relativi contributi sociali.
1.5.
Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame.
Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione impugnata - ribadendo
quindi l’esistenza di una negligenza grave di RI 1 quale organo formale in
relazione al mancato pagamento dei contributi, quantunque egli abbia sostenuto
di aver svolto unicamente mansioni tecniche in seno all’azienda senza di fatto
disporre di alcun potere decisionale - contesta in particolare
di essere incorsa in una ritardata giustizia. Respinge altresì la tesi circa
l’asserita “perenzione” della pretesa risarcitoria, contestando le argomentazione
al riguardo addotte dal ricorrente quo al momento della conoscenza del danno.
1.6.
Pendente lite il TCA ha richiamato dall’UEF del Distretto di __________
l’estratto concernete le esecuzioni e gli attestati di carenza beni concernenti
la FA 1, dai quali risulta che effettivamente i primi (tre) attestati di
carenza beni a carico della società, per altro non preceduti da alcun altro
attestato concernente eventuali altri creditori, sono stati rilasciati in data
8 ottobre 2004 (VI, VI/bis).
considerando in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo
di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle
prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di
lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
2.3.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente
e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
in: RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF
129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
2.4. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all’AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).
Per definizione il danno è quello derivante da un atto o da una omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994
p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto
quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC
1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del
datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p.
108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e
192; RCC 1985 pp. 646, 650).
2.5.
La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e
quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far
valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). Per giurisprudenza
si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia
trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p.
634; DTF 112 V 159; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers
in der AHV, 1989, p. 53). La giurisprudenza ritiene che, di
regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento dei contributi alla cassa
configura una grave negligenza. Tuttavia l’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà,
se, come accennato, questi reca e prova motivi di giustificazione
rispettivamente di discolpa (DTF 121 V 244, 108 V 186-187, 193;
Knus, cit., p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987, p. 7).
2.6. Nella
fattispecie RI 1, come detto (cfr. consid. 1.4), rimprovera anzitutto alla Cassa
di aver ingiustificatamente atteso ben 4 mesi e mezzo per emettere la qui impugnata
decisione resa a seguito dell’opposizione interposta il 14 giugno 2006 avverso il
precedente provvedimento 4 giugno 2006. A mente dell’insorgente, la querelata
pronunzia non essendo stata resa entro un termine adeguato
giusta l’art. 52 cpv. 2 LPGA - che l’insorgente sostiene essere di 30 giorni -
il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe “perento”.
A
torto.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù
dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante
opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce,
tra l’altro, che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, ad art. 56 nota 10, p. 560).
Vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente. L'art.
29 Cost. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 114 V 147 consid. 3a, 107 Ib 164 consid. 3b e
riferimenti). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve
procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,
ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate.
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 103 V 195
consid. 3c, 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527).
Nel
caso in esame, la censura di ritardata giustizia come pure la tesi circa la
conseguente decadenza della pretesa risarcitoria non hanno pregio. Infatti, se RI
1 riteneva sussistere un ritardo ingiustificato da parte della Cassa
nell’evasione dell'opposizione 14 giugno 2006, avrebbe dovuto innanzitutto sollecitare
l'amministrazione e, in caso di mancata risposta, adire con ricorso il TCA ai
sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia si rivela quindi
siccome intempestiva e ormai priva di oggetto, avendo la Cassa rilasciato la
decisione su opposizione. Non va poi dimenticato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata
o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito
alla chiesta misura (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, nota 507 p. 240; idem,
ATSG-Kommentar, cit., ad art. 56 nota 15, p. 562; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p.
226; SVR 2005 IV Nr. 26) e
non annulla la decisione su opposizione nel frattempo resa né, come sostenuto
dal ricorrente, un’eventuale accertamento dell’invocato diniego ha per effetto
la “perenzione” della pretesa risarcitoria. Giova al proposito ricordare che,
come verrà di seguito esposto, giusta l’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al
risarcimento si prescrive in due anni dalla conoscenza del danno. Entro
tale termine la cassa deve emanare una decisione di risarcimento contro la
quale può in seguito essere sollevata opposizione nel termine di 30 giorni.
2.7. RI 1 ritiene “perento” il credito risarcitorio anche avuto riguardo al
fatto che la Cassa sarebbe venuta o avrebbe dovuto venire a conoscenza del
danno al più tardi nel marzo 2003, allorquando essa ha iniziato a diffidare e
precettare la FA 1 per l’incasso dei contributi mensili, ciò che costituirebbe,
secondo l’insorgente, la prova dell’irre-cuperabilità per l’amministrazione dei
propri crediti contributivi ed attesterebbe quindi lo stato d’insolvenza della
società.
La censura è infondata.
Come
accennato, conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive
in due anni, dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del
danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di
cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS - diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.
1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002) e quindi contrariamente
all’errato assunto del ricorrente - è un termine di prescrizione e non di
perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA 23 novembre 2006 nella causa
Fatti
V. [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 p. 4422).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno
è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore
di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa
L. [H/136/04]). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388; STFA 8
novembre 1999 nella causa G. H., p. 4). Tuttavia, decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione biennale del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (precedentemente
del termine di perenzione annuale ex art. 82 v.OAVS) non è la data d’insorgenza
del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente
a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52
AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.
Gallen, volume 44, 1998, p. 109; STFA 8 novembre 1999 in re G. H., p.
4). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,
in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.
La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore
di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo
anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR
2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato
di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta
dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori,
che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118
V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno
al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 p.
167 = DTF 121 V 240). In un’esecuzione per via di pignoramento,
per contro, la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di
carenza beni (artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF), che determina parimenti l’insorgenza
del danno e sancisce quindi l’irrecupera-bilità del credito contributivo e
questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica
non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di prescrizione
di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS rispettivamente decorreva il termine annuo
di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H
142/03], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G. consid. 4.3, 20 marzo 2003 nella
causa W. [H 265/00], 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E. [H 284/02];
DTF 113 V 257; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1990 p. 304). Del
resto con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si
anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia
prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione
del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. Nemmeno il
rilascio dell'attestato di carenza beni provvisorio è di principio sufficiente
per valutare l'estensione e la conoscenza del danno. Questo atto infatti
obbliga la cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei
contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito
(per i casi in cui, in via eccezionale, è sufficiente il rilascio di un
attestato di carenza beni provvisorio cfr. RCC 1991 p. 132, 1988 p. 322;
STCA 26 aprile 2002 nella causa N.R., inc. 31.2001.33).
Non sono quindi le difficoltà d’incasso, da parte della Cassa, dei
contributi rispettivamente il loro mancato versamento in quanto tale ad aver
nella specie determinato la conoscenza del danno. Decisivo al proposito è stato
il rilascio, in data 8 ottobre 2004, nell’ambito delle esecuzioni (in via di
pignoramento) n. 223467, n. 223468 e n. 224142 promosse dalla Cassa, di tre attestati
di carenza beni (definitivi) a carico del datore di lavoro (doc. 3/D-D1-D2).
In
concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento ha iniziato a
decorrere con il (incontestato) rilascio dei primi tre attestati di carenza beni
risalenti all’8 ottobre 2004. Avendo la Cassa emanato la decisione di
risarcimento il 4 maggio 2006, il termine di prescrizione biennale risulta
rispettato. La pretesa risarcitoria non é quindi prescritta.
2.8. Nel
gravame RI 1 assevera che la gestione della FA 1 era interamente nelle mani di
non meglio precisate terze persone. Sostiene quindi di non essere mai incorso
in una violazione dei suoi obblighi di diligenza derivatigli dalla sua funzione
di amministratore unico.
L’argomento non giova all’insorgente.
Come
visto, egli ha ricoperto la carica di amministratore unico nel periodo 30 aprile
2003-11 novembre 2004. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).
Al
riguardo giova ricordare che ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. Trattasi di attribuzioni inalienabili (STFA
13 novembre 2000 nella causa F.S. [H 238/98]). L’amministratore deve quindi di
principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione
scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA
27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997
nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella
causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003
nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H
209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991 p. 165; SVR
2001 AHV Nr. 15). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le
poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale e
non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 2 dicembre
2003 nella causa B. [H 171/02]), 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). I
membri del CdA (rispettivamente l’amministratore unico) devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01],
21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non
ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza,
va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, il membro del CdA
o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno (STFA 29
maggio 1995 nella causa A.C., 19 maggio 1995 nella causa M.D.; DTF 99
Considerandi
II 179).
Pertanto,
nel caso in esame, la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri
assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali incombeva - oltre che ad asserite terze persone, nel caso in cui vi
fosse in concreto da ammettere la veridicità di quanto al riguardo sostenuto
dall’insorgente, il quale non ha tuttavia fornito alcuna indicazione circa la
loro identità né offerto al proposito alcun pertinente mezzo probatorio - anche
e soprattutto al RI 1 quale amministratore unico, trattandosi, come detto, di
attribuzioni inalienabili nel senso del succitato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.
In
sostanza il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di amministratore di una società anonima (STFA 11 novembre 2003
nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H
269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]), ritenuto che per un
amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da
connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA 14 febbraio
2006.
nella causa G. [H 79/05]). Il suo comportamento è quindi
in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella
causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Un’accurata
e costante verifica gli avrebbe segnatamente permesso di costatare l’esistenza
di diverse e numerose procedure di diffida ed esecutive messe in atto dalla
Cassa nei confronti della società per contributi non soluti nel periodo in cui
è stato in carica quale amministratore (cfr. specchietto concernente
l’evoluzione del debito contributivo sub. doc. 3/C e D).
Nulla
agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette di ritenere che RI
1.
sia stato impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere regolarmente
informazioni in merito al pagamento dei contributi. Né del resto egli asserisce
né tanto meno dimostra di essersi mai attivato in tal senso intraprendendo i
necessari passi volti a effettivamente verificare la situazione contributiva.
In violazione dei suevocati obblighi che gli derivavano dalla carica di amministratore
di una società anonima, egli non ha svolto nessun tipo di controllo. In tale
contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia avuto competenze gestionali o
amministrative in seno alla FA 1. Il fatto che egli, per sua stessa ammissione, abbia assunto la carica
di amministratore unicamente con mansioni di direzione tecnica dell’azienda
senza aver preso parte alla gestione degli affari sociali non é circostanza
idonea a concretizzare un motivo di giustificazione o di discolpa (STCA 24
marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29, 22 maggio
2002.
nella causa S., inc. 31.02.3; STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H
310/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29 agosto 1997
nella causa G.M. [H 318/95];
2.9
Oltre a formulare generiche e non ulteriormente precisate richieste di audizioni
testimoniali, l’insorgente ha chiesto - in relazione alle (per altro
incontestate) circostanze concernenti il periodo di carica quale amministratore
unico, l’apertura e la sospensione del fallimento della FA 1 e la sua
definitiva radiazione - l’ispezione presso il Registro di Commercio, nonché il
richiamo dall’UEF del Distretto di __________ dell’estratto relativo alle
esecuzioni a carico della società e degli atti concernenti la procedura
fallimentare, quest’ultimo richiamo essendo parimenti stato postulato a
sostegno dell’asserita “perenzione” della pretesa risarcitoria.
Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra
l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V
181.
e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti
ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a
provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun
chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua
conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che
si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111
e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nella specie, ritenuto che il richiamo dell’estratto relativo alle
esecuzioni ed agli attestati di carenza beni a carico della FA 1 si è reso
necessario al solo fine di confermare la comunque incontestata data di rilascio
del primo attestato di carenza beni rilasciato dall’UEF del Distretto di __________,
le richieste probatorie dell’insorgente appaiono inidonee a ulteriormente
sostanziare elementi rilevanti ai fini del giudizio, atteso che la
documentazione versata agli atti è sufficiente per statuire nel merito della
vertenza. In virtù delle considerazioni sopra esposte in punto alle singole
censure mosse nel gravame, non appare segnatamente decisivo acquisire ulteriori
informazioni né presso il Registro di Commercio né in relazione alla procedura
fallimentare della FA 1, il fallimento essendo stato decretato in data 7 marzo
2005.
rispettivamente sospeso l’11 aprile 2005 ex art. 230 LEF, posteriormente
quindi al rilascio, in data 8 ottobre 2004, dei primi tre attestati di carenza
beni.
2.10
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e
la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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