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31.2006.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi di RI 1 e RI 2 sono con-giunti a norma dei combinati artt. 23 LPTCA

e 72 CPC;

- in

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve

risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza

grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità

o la negligenza grave;

-

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la

responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito

in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.

20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto

rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non

può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire

sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il

caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società

datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163). In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il

problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la

prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique

VSI pp. 79ss);

-

il soci gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento

dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)

di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique

VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della gestione va

quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio

2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA

10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002

nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

- gli

insorgenti sostengono anzitutto che, per quanto riguarda i contributi relativi

al 2002, la Cassa sarebbe venuta a conoscenza - o avrebbe dovuto rendersi conto

- del danno patito, prima del 26 settembre 2004 (precisamente nel luglio 2004

quando la società ha cessato la propria attività) e che quindi, la decisione di

risarcimento essendo stata emanata il 26 settembre 2005 ed applicandosi nella

fattispecie il termine di perenzione di un anno di cui agli artt. 52 vLAVS e 82

cpv. 1 v OAVS, il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe perento;

-

la LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha modificato diverse

disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la

responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, ciò che ha

comportato l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS. Con questa nuova norma il

legislatore ha voluto sostituire il precedente termine di perenzione di un anno

(che, contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 vOAVS che parlava di "prescrizione",

trattava di termini di perenzione, che venivano accertati d’ufficio; DTF

128 V 12, 126 V 451; STFA 24 gennaio 2002 nella causa L. [H 51/00]) con

un termine di prescrizione di due anni. Il cpv. 3 del nuovo art. 52 LAVS

stabilisce infatti che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni, dal

momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno,

ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Precisa inoltre che questi

termini possono essere interrotti e che il datore di lavoro può rinunciare a

eccepire la prescrizione;

-

per quanto riguarda l'applicazione di norme di diritto materiale, da un punto

di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento

in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle

assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti

che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della

decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4, 127 V 467). Le norme

che regolano la perenzione o la prescrizione sono d'ordine materiale. È quindi

necessario definire quando i fatti giuridicamente importanti hanno esplicato il

loro effetto;

-

il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS della Cassa nasce

il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del

datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso,

poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più

essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170,

121 III 384 e 388; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., p. 4).

Decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria

non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione

ne viene a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art.

52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.

Gallen, 1998, p. 109; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., p. 4);

- quando il danno risulta da un

fallimento, il momento della conoscenza del danno non coincide con quello in

cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di

carenza beni. La giurisprudenza federale considera in effetti che il creditore

intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento

conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è

informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce

o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione,

nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V

444);

- in caso di sospensione della

liquidazione fallimentare per mancanza di attivi (art. 230 LEF), la conoscenza

del danno è di regola data al momento della pubblicazione di detta sospensione

sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (DTF 129 V 193);

- il momento della conoscenza del danno può avvenire anche precedentemente

al fallimento, è ciò in caso di rilascio di un attestato di carenza beni

durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256), oppure, a

determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V

241; AHI Praxis 1995 p. 164);

- nella

fattispecie, dal profilo temporale l’apertura del fallimento,

pronunciato il 14 ottobre 2004, e la conseguente sospensione della procedura

fallimentare, decretata il 4 novembre 2004, hanno avuto conseguenze importanti

per quanto riguarda l'insorgenza rispettivamente la conoscenza del danno

oggetto del presente giudizio (STCA 13 ottobre 2004 nella causa Z. [inc.

31.2004.3], 31 marzo 2004 nella causa J., J. [inc. 31.2003.12-13]), ritenuto

che circostanze giustificanti il far risalire la conoscenza del danno a momento

precedente il falli-mento (attestato di carenza beni rilasciato nell’ambito di

un’e-secuzione in via di pignoramento oppure durante una moratoria

concordataria) non risultano nella fattispecie essere realizzate;

- il diritto (materiale)

applicabile alla fattispecie è dunque quello in vigore dal 1. gennaio 2003;

-

solo con la pubblicazione (13 dicembre 2004) della sospensione

della procedura fallimentare della FA 1 per mancanza di attivi (decretata il 4 novembre

2004) la Cassa ha potuto rendersi conto che non avrebbe ricevuto alcun

dividendo e che, di conseguenza, il credito insinuato non sarebbe stato liquidato;

- ne consegue che, la

decisione di risarcimento essendo stata resa il 26 settembre 2005, il termine

di prescrizione di due an-ni giusta l’art. 52 cpv. 3 LAVS risulta essere stato

ampiamente rispettato. A medesima conclusione si giungerebbe anche volendo, per

pura ipotesi di lavoro, far risalire il momento di conoscenza del danno

all’apertura del fallimento o addirittura - come sostengono gli insorgenti - al

luglio 2004 quando la società ha cessato ogni attività, circostanza di cui, a loro

mente, la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto facendo uso

dell’attenzione da lei esigibile (in argomento DTF 128 V 17, 126 V 444,

121 III 388, 119 V 92; cfr. anche DTF 121 V 240);

- si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe

dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces

sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9). Costitu-iscono elementi del

danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato

che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa

P. e F. [H166/02]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10]; Pratique

VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa

A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli

assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art.

41bis OAVS) e le spese esecutive (Tri-sconi-Rossetti, L’azione di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la nu-merosa

giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre

2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4

novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]);

- in

concreto i ricorrenti non contestano l’ammontare del debito

contributivo in quanto tale. Essi, come visto, sostengono di non poter essere

resi responsabili del danno subito dalla Cassa adducendo di aver gestito la

società con l’intenzione di uscire dalla crisi finanziaria in cui essa si trovava

e di aver quindi fatto il possibile per far fronte al pagamento dei contributi

paritetici, provvedendo al regolare versamento delle rate dovute in base ad una

dilazione concessa dalla Cassa. Evidenziano inoltre che la società ha coperto

oltre la metà dei contributi dovuti, che loro stessi hanno più volte rinunciato

allo stipendio, facendo infine rilevare di aver insieme investito nella società

mezzi propri per oltre fr. 314'000.--;

- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di

Considerandi

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993

p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).

Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore

di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto

ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria

attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei

confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52

LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC

1985.

p. 608);

-

la cassa di compensazione che constata di aver subito

un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14

LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno

sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., in RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108.

V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193);

- come

visto RI 1 e RI 2 hanno ricoperto la carica di soci gerenti della FA 1, la prima

dal 14 febbraio 2001 sino al fallimento della società (decretato il 14 ottobre

2004), il secondo dal 14 febbraio 2001 al 23 febbraio 2004. Dal 27 febbraio

2004.

quest’ultimo ha assunto la funzione di procuratore con firma individuale.

Accettando le cariche di soci gerenti entrambi hanno assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (STFA

5.

giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]). Lo stesso dicasi per la

funzione di procuratore assunta a far tempo dal 27 febbraio 2004 da RI 2, al

quale, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso) attivamente occupatosi della

gestione effettiva della società e coinvolto personalmente nella messa in atto,

unitamente alla moglie RI 1, di misure volte a risollevare le sorti della

società soprattutto per quanto riguarda la situazione contributiva, va

riconosciuto da tale momento il ruolo di organo (di fatto) come rettamente ed

incontestatamente assunto dalla Cassa (in argomento DTF 114 V 218, 111 V

178; STFA 27 marzo 2000 nella causa V.G, R.N. [H 279/99]);

- per

giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità

del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla

gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

-

il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa

U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H

336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’or-gano della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31

agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può

essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati

solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno

stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V

243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002

nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H

209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità

di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA

16.

maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR

2002.

AHV Nr. 18).

In

STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta

una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari

erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale

apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA

23.

luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie

in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della

società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente

presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo

a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi

essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr.

anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA

29.

agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata

imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di

serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel

pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha

quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi

per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un

amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non

poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H

279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30

gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente

riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori

solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se

precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la

società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali

per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente

la propria impresa (in argomento v. anche DTF

108.

V 196);

- nella

fattispecie risultano (incontestatamernte) non essere stati integralmente soluti

i contributi (con interessi e spese) relativi al 2002, 2003 e 2004 per complessivi

fr. 22'368.15;

- se da un lato gli acconti richiesti per il 2002 risultano

essere stati regolarmente versati, d’altro lato, per l’incasso di parte del

conguaglio 2002, stabilito con conteggio di chiusura 18 febbraio 2003

in base alla notifica di salari 2002 (sub. doc. 4), di parte degli acconti

novembre e dicembre 2003, del conguaglio 2003 (stabilito con conteggio di

chiusura 18 febbraio 2003 in base alla notifica di salari 2003 (sub.

doc. 4), come pure degli acconti febbraio, (parzialmente) marzo, maggio e

giugno 2004 e del conguaglio 2004 (stabilito il 16 agosto 2004 sulla base della

notifica dei salari 2004, sub. doc. 4), la Cassa, malgrado la dilazione di pagamento

nel frattempo concessa, ha dovuto (incontestatamente) più volte

diffidare e precettare (doc. 10-12) la società sino a giungere ad un scoperto

contributivo (comprensivo di interessi e spese) relativo al periodo 1. gennaio

2002-30 giugno 2004 di complessivi fr. 22'368.15;

-

in concreto non risulta che la scelta di differire il pagamento dei

contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,

obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno sussistono

elementi per ritenere che i responsabili della società potessero oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo

ad ogni suo credito (cfr. giurisprudenza succitata; sul punto v. anche STFA 12

dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H

103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Quella della FA 1 non risulta

essere stata una crisi passeggera di qualche mese, bensì una crisi che

ha in seguito portato la società al fallimento. Anche se la ditta è riuscita a

pagare parte dell'arretrato contributivo, essa non ha adempiuto ai suoi

obblighi durante un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un motivo di

discolpa. Gli insorgenti non hanno peraltro reso verosimile che vi erano seri e

oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere integralmente

saldati entro un breve termine e per ritenere che i mancati versamenti fossero

oggettivamente indispensabili per la buona riuscita del salvataggio economico.

L'eluso versamento non può quin-di in concreto dirsi dovuto a difficoltà

momentanee di liquidità o ad una situazione di crisi passeggera ai sensi della

succitata giurisprudenza. La Cassa ha infatti, come visto, dovuto più volte

diffidare la società ed anche intraprendere procedure esecutive sino a giungere

ad un scoperto finale (comprensivo di interessi e spese) di complessivi fr.

22'368.15 per contributi non soluti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004;

- il

fatto che RI 1 e RI 2 si siano adoperati (rinunciando anche allo stipendio in diverse

occasioni) per ridurre - con versamenti per complessivi fr. 87'753.60 (importo solo in parte

destinato a ridurre il debito contributivo AVS/AD/AF, in quanto, in misura di

circa il 35%, destinato a coprire arretrati di premi concernenti altri rischi

as-sicurati anch’essi presso la CO 1 [infortunio e malattia]; cfr. doc. 7-9) - l'onere contributivo

che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore è in casu ininfluente

ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso

contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano,

per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [270/03], 29

agosto 2002 in re A., B., C., D. e E. [H 277/01]);

- gli insorgenti asseverano di aver immesso nella società oltre

fr. 314'000.- di mezzi propri. Ora, il fatto che un amministratore abbia

investito nella ditta capitali provenienti dal suo patrimonio privato, nulla

cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia

stata appurata (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.);

- stante

quanto sopra, non essendo ravvisabili nella specie validi motivi

di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza, RI 1 e RI 2 dovranno

risarcire il danno subito dalla Cassa;

-

per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del

diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - formulata dai

ricorrenti (una generica e non meglio precisata audizione di testi e il

richiamo presso l’UF di __________ dell’incarto relativo al fallimento della FA

1), per costante giurisprudenza da suddetto principio costituzionale deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V

181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero al-cun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti al-l’autorità

per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 1998, p. 39 no.

111.

e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non

sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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