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Decisione

31.2006.7

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziarie e versamenti a parziale copertura del debito contributivo non ammessi in casu quali motivi di discolpa. Responsabilità

25 luglio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193);

- come

visto RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 dal 16 marzo 2001

al 4 dicembre 2003 e successivamente, a seguito della trasformazione della

ditta in società anonima, dal 4 dicembre 2003 al 13 ottobre 2004 quella di

presidente del CdA (con diritto di firma collettiva a due) ed in seguito sino

al 8 novembre 2004 (data incontestata delle sue dimissioni) quella di

amministratore unico della FA 1. Accettando siffatte

cariche RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tali

funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H

268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31

gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e

J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H

405+406/00]);

- per

giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità

del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla

gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

-

il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa

U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H

336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31

agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può

essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati

solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno

stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi

erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio

2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H

295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo

2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se

per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella

causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.

18).

In

STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta

una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari

erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale

apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA

23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie

in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della

società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente

presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo

a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi

essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr.

anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA

29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata

imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di

serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel

Considerandi

pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha

quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi

per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un

amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non

poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H

279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30

gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente

riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori

solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se

precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società

non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare

altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria

impresa (in argomento v. anche DTF 108 V

196);

- nella

specie dal fascicolo emerge che, dapprima nella forma giuridica di Sagl ed in

seguito in quella di SA, la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento dei

contributi per lo meno a far tempo da inizio 2002. Dagli atti si evince che la

Cassa ha infatti dovuto diffidarla già per l'incasso dei contributi di gennaio

2002.

La morosità della società è quindi continuata anche nel periodo

successivo ed ha costretto la Cassa ad avviare, dopo diffida ben oltre 20

procedure esecutive (l’ultima, nel settembre 2004, relativa all’incasso dei

contributi 2° trimestre 2004). A partire dal 2002 le richieste di acconto sono

state quindi seguite da diffida e quasi sempre da procedura esecutiva (doc.

A/2-5). In queste circostanze (incontestate) dunque il differimento dei pagamenti

era divenuto cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non

doveva trattarsi di una situazione di crisi passeggera ai sensi della succitata

giurisprudenza. È pur vero che la società ha a diverse riprese

provveduto - a parziale copertura del debito contributivo - al versamento di complessivi

fr. 27'877.20, ma ciò a fronte di un debito contributivo complessivo di fr. 231'956.85

(doc. A/2-5);

- come

accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno

1994.

nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società avesse problemi

di liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA

4.

maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);

-

in concreto non risulta dunque che la scelta - anche se asseritamene

riconducibile ad una decisione concordata tra i quattro membri della CdA della FA

1.

(RI 1, __________) - di differire il pagamento dei contributi paritetici

fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per

la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di

compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul punto v. STFA 12

dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H

103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata una crisi passeggera di

qualche mese, bensì una crisi che ha in seguito portato la società al

fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare (una minima) parte dell'arretrato

contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo

troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente non ha peraltro

reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i

contributi potessero essere versati entro un breve termine ed idonei a far

ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse

oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico. L'eluso

versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee.

Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide ed

anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi per lo

meno sin dal 2002 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9). Inoltre,

in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA

30.

gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento

dei contributi sia avvenuta per permettere il versamento dei salari dei

dipendenti della società non può nelle circostanze concrete soccorrere la tesi

dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;

- RI

1.

sostiene che il risarcimento debba essere equamente suddiviso tra i quattro

membri del CdA della FA 1 e non possa essere posto di conseguenza interamente a

suo carico.

Al riguardo giova rilevare che nell’ipotesi di una responsabilità,

unitamente a quella qui accertata di RI 1, anche degli altri tre amministratori

della società (__________, __________ e __________), trattandosi di

responsabilità solidale spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero

risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF

119.

V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5);

-

in conclusione, le circostanze addotte da RI 1 non costituendo

validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza,

egli è tenuto a versare alla Cassa fr. 168'685.45.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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