31.2006.7
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziarie e versamenti a parziale copertura del debito contributivo non ammessi in casu quali motivi di discolpa. Responsabilità
25 luglio 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2006.7
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziarie e versamenti a parziale copertura del debito contributivo non ammessi in casu quali motivi di discolpa. Responsabilità solidale.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.7
rg
Lugano
25 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
(in relazione alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 dal 16 marzo 2001 al 4 dicembre
2003 e successivamente, dopo la trasformazione della ditta in società anonima,
dal 4 dicembre 2003 al 13 ottobre 2004 quella di presidente del CdA (con diritto
di firma collettiva a due) ed in seguito, sino al 8 novembre 2004 (data
incontestata delle sue dimissioni), quellaDT 1;
-
la FA 1 (in precedenza la FA 1) è stata affiliata alla Cassa CO 1 in
qualità di datrice di lavoro sino al 31 ottobre 2004;
- a
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, la Cassa, dopo invio
di diverse diffide (la prima, per quanto qui interessa, nel marzo 2002), ha
dovuto a diverse riprese procedere in via esecutiva nei confronti della società
sino al (incontestato) rilascio da parte dell’UEF di __________, nei mesi di
novembre e dicembre 2003, marzo e luglio 2004, di diversi ACB relativi a
contributi non soluti negli anni 2002-2003;
-
con decreti 3 novembre 2004 e 15 febbraio 2005 il Pretore di __________ ha
dichiarato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della
procedura fallimentare ex art. 230 LEF. La ragione sociale è stata
in seguito radiata d'ufficio in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;
- per
decisione 14 settembre 2005, confermata con decisione su opposizione 27 gennaio
2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 168'685.45 - in via solidale con __________, __________ e __________
limitatamente a fr. 162'772.35 - per contributi (e spese) non pagati negli anni
2002 a (settembre) 2004;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava al TCA chiedendo che
l’importo del risarcimento venga suddiviso equamente fra i quattro membri che
componevano il consiglio d’amministrazione della società. Egli argomenta che il
mancato pagamento dei contributi non può essere ricondotto a negligenza bensì
ad una decisione “collettiva” dei membri del CdA adottata, senza volontà alcuna
di creare un danno, per far fronte ad una situazione economicamente difficile e
con l’intenzione quindi di regolare “appena possibile” le pendenze nei
confronti della Cassa. Ciò emergerebbe dai bilanci della società come pure dal
fatto che gli stipendi dei dipendenti sono stati puntualmente sempre versati;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come, alla luce
della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze
ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una
sua responsabilità ex art. 52 LAVS;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave;
-
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.
20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire
sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il
caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società
datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si
situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve
essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
-
il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione
di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi
sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126
V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI
2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi
valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa
società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003
nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA
10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002
nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9);
- in
concreto l’insorgente non contesta l’ammontare del debito contributivo (fr. 168'685.45). Egli chiede, come detto, che il risarcimento venga suddiviso equamente
fra i membri che componevano il consiglio d’amministrazione della FA 1, i quali
avrebbero di comune accordo deciso di sospendere il pagamento dei contributi
per rimediare alla difficile situazione economica della società e con
l’intenzione di soddisfare al più presto la Cassa. Al riguardo egli
assevera che la società è sempre riuscita a versare gli stipendi dei propri dipendenti;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore
di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto
ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria
attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985 p. 608);
-
la cassa di compensazione che constata di aver subito
un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14
LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
Fatti
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V
193);
- come
visto RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 dal 16 marzo 2001
al 4 dicembre 2003 e successivamente, a seguito della trasformazione della
ditta in società anonima, dal 4 dicembre 2003 al 13 ottobre 2004 quella di
presidente del CdA (con diritto di firma collettiva a due) ed in seguito sino
al 8 novembre 2004 (data incontestata delle sue dimissioni) quella di
amministratore unico della FA 1. Accettando siffatte
cariche RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tali
funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H
268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31
gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H
405+406/00]);
- per
giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità
del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla
gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;
-
il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H
336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31
agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può
essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati
solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno
stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7
maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato
pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi
erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio
2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H
295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo
2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se
per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella
causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.
18).
In
STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta
una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari
erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale
apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA
23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie
in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della
società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente
presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo
a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi
essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr.
anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA
29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata
imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di
serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel
Considerandi
pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha
quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi
per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un
amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non
poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H
279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30
gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente
riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori
solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se
precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società
non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare
altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria
impresa (in argomento v. anche DTF 108 V
196);
- nella
specie dal fascicolo emerge che, dapprima nella forma giuridica di Sagl ed in
seguito in quella di SA, la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento dei
contributi per lo meno a far tempo da inizio 2002. Dagli atti si evince che la
Cassa ha infatti dovuto diffidarla già per l'incasso dei contributi di gennaio
2002.
La morosità della società è quindi continuata anche nel periodo
successivo ed ha costretto la Cassa ad avviare, dopo diffida ben oltre 20
procedure esecutive (l’ultima, nel settembre 2004, relativa all’incasso dei
contributi 2° trimestre 2004). A partire dal 2002 le richieste di acconto sono
state quindi seguite da diffida e quasi sempre da procedura esecutiva (doc.
A/2-5). In queste circostanze (incontestate) dunque il differimento dei pagamenti
era divenuto cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non
doveva trattarsi di una situazione di crisi passeggera ai sensi della succitata
giurisprudenza. È pur vero che la società ha a diverse riprese
provveduto - a parziale copertura del debito contributivo - al versamento di complessivi
fr. 27'877.20, ma ciò a fronte di un debito contributivo complessivo di fr. 231'956.85
(doc. A/2-5);
- come
accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno
1994.
nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società avesse problemi
di liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA
4.
maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);
-
in concreto non risulta dunque che la scelta - anche se asseritamene
riconducibile ad una decisione concordata tra i quattro membri della CdA della FA
1.
(RI 1, __________) - di differire il pagamento dei contributi paritetici
fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per
la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro
potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di
compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul punto v. STFA 12
dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H
103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata una crisi passeggera di
qualche mese, bensì una crisi che ha in seguito portato la società al
fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare (una minima) parte dell'arretrato
contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo
troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente non ha peraltro
reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i
contributi potessero essere versati entro un breve termine ed idonei a far
ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse
oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico. L'eluso
versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide ed
anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi per lo
meno sin dal 2002 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9). Inoltre,
in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA
30.
gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento
dei contributi sia avvenuta per permettere il versamento dei salari dei
dipendenti della società non può nelle circostanze concrete soccorrere la tesi
dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;
- RI
1.
sostiene che il risarcimento debba essere equamente suddiviso tra i quattro
membri del CdA della FA 1 e non possa essere posto di conseguenza interamente a
suo carico.
Al riguardo giova rilevare che nell’ipotesi di una responsabilità,
unitamente a quella qui accertata di RI 1, anche degli altri tre amministratori
della società (__________, __________ e __________), trattandosi di
responsabilità solidale spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero
risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF
119.
V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5);
-
in conclusione, le circostanze addotte da RI 1 non costituendo
validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza,
egli è tenuto a versare alla Cassa fr. 168'685.45.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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