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Decisione

31.2006.8

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Dimissioni dalla carica di AU. Prescrizione del credito risarcitorio. Insorgenza e conoscenza del danno in una procedura esecitiva in via di pignoramento.

17 agosto 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi di RI 1 (inc. 31.2006.8) e RI 2 (inc. 31.2006.9 e 31.2007.1)

vengono congiunti a norma degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.

2.3. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro

deve risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

2.4.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la

responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito

in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto

rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non

può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente

e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,

Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991,

p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

2.5. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V

26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard,

La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces

sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).

Per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993

p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).

2.6.

La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza

delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere

una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht

des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987,

p. 7).

Per

giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di

sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985

p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF

121 V 244, 108 V 193).

3. Ricorso

3 marzo 2006 di RI 1

3.1.

RI 1 rimprovera anzitutto alla Cassa di non aver considerato che le sue

dimissioni dalla carica di amministratore unico sono state presentate nel corso

del mese di marzo 2001 e non il 12 giugno 2002 in occasione dell’assemblea

generale straordinaria della DT 1.

3.2. Per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale

organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro

di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività

della medesima (DTF 126 V 61 = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF

112 V 1; STFA 27

febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]. Sul punto v. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999

nella causa SC [H 201 + 207/98]). Determinante ai fini

dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il

momento dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002

nella causa S. [H 282/01]). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso

di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF

126 V 61).

Nell'evenienza

concreta dal fascicolo risulta che in occasione dell’assemblea generale

straordinaria della DT 1 del 12

giugno 2001 è stato preso atto delle dimissioni di RI 1 da amministratore unico

(doc. C in inc. 31.2006.8). Nulla agli atti e neppure la documentazione

richiamata (per altro su richiesta dell’insorgente) dall’Ufficio del Registro

di Commercio permette di ritenere che le dimissioni dell’insorgente siano state

presentate in data antecedente il 12 giugno 2001. Richiesto dal TCA a voler

sostanziare e documentare l’assunto circa le sue asserite dimissioni rese nel

marzo 2001 RI 1 - a cui è stato espressamente chiesto di voler precisare in

quale data, in quale forma ed all’indirizzo o attenzione di chi dette dimissioni

sarebbero state presentate, rispettivamente, nel caso in cui si trattasse di

dimissioni comunicate per iscritto, di indicare il motivo per cui egli non

dispone di una copia - ha ritenuto di non dover rispondere. Tale silenzio - che

rende per altro superfluo procedere ad ulteriori atti istruttori quali la

chiesta edizione da parte della società della documentazione relativa alle

dimissioni - non giova di certo all’insorgente, la cui tesi non può quindi che

essere respinta in quanto priva di qualsivoglia riscontro fattuale (sul punto

cfr. DTF 125 V 195, 117 V 261).

3.3.

Il ricorrente ritiene “perento” il credito risarcitorio avendo esso afferenza

a contributi non versati relativi ai primi mesi del 2001 e posti in esecuzione

lo stesso anno.

L’insorgente

confonde all’evidenza la prescrizione del diritto di incassare i contributi,

regolata all’art. 16 LAVS, con la prescrizione della pretesa risarcitoria ex

art. 52 LAVS.

L’art.

16 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi il cui importo non è stato fissato in

una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti non possono più essere nè pretesi nè pagati

(rispettivamente il credito per contributi fissati con decisione si estingue 5

anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è cresciuta in

giudicato). Contrariamente al tenore della marginale all’art. 16 LAVS, trattasi

invero di termine di perenzione.

Conformemente

all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive in due

anni, dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in

ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno.

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno

è causato. In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno

coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115

cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, questo anche nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da

quel momento decorre il termine di prescrizione (STFA 5 giugno 2003

nella causa V.C. e R. G. [H 268/01 e 269/01], 20 marzo 2003 nella causa W. [H

265/00], 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E. [H 284/02]; DTF

113 V 257; RCC 1988 p. 136, 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses

de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon

l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405).

In

concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 52

LAVS ha iniziato a decorrere con il rilascio del primo attestato di carenza beni

che, come verrà esposto di seguito, risale al 25 giugno 2004. Avendo la Cassa

emanato la decisione di risarcimento in data 28 ottobre 2005, il termine di

prescrizione biennale risulta rispettato. La pretesa risarcitoria non é quindi

prescritta.

3.4. L’insorgente contesta che attestati di carenza beni a carico della

società siano stati emessi soltanto in data 25 giugno 2004, rimproverando

altresì alla Cassa di aver erroneamente considerato la società siccome

insolvente e ciò indipendentemente dal rilascio di attestati di carenza beni a

suo carico.

A

torto.

Come

accennato (cfr. consid. 2.5), si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS

ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a

questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore

di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa

L. [H/136/04]).

Per

costante giurisprudenza il rilascio di un attestato di carenza beni a carico

del datore di lavoro in una procedura esecutiva in via di pignoramento, ne

sancisce l’insolvenza e, come accennato, determina l’insorgenza rispettivamente

la conoscenza del danno ex art. 52 LAVS (DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V

157; RCC 1990 p. 304). Dagli atti di causa risulta inequivocabilmente

che, contrariamente all’assunto dell’insor-gente, il primo dei 25 attestati di

carenza beni a carico della società e a favore della Cassa è stato rilasciato

in data 25 giugno 2004 (cfr. estratti UE di __________ concernenti le esecuzioni

e gli attestati di carenza beni a carico della DT 1; doc. 3 e 4 in inc.

31.2006.8. Nessun attestato di carenza beni risulta per altro essere stato

emanato, a favore di altri creditori, prima di suddetta data).

Giova

inoltre ricordare che, attestata l’insolvibilità del datore di lavoro, alla

Cassa, come sopra ricordato (cfr. consid. 2.4) é lecito richiedere il

risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste

giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per

non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiaria-

mente responsabili.

3.5. RI 1 - che si ricorda essere stato amministratore unico dal 5

gennaio al 12 giugno 2001 - lamenta altresì la mancata messa in atto da parte

della Cassa (ed più in generale da “nessuno”) di misure atte a porre in

liquidazione la società e ciò con riferimento all’art. 190 LEF (fallimento

senza preventiva esecuzione su istanza di un creditore), rimproverando quindi

ad essa lassismo e compiacenza.

A

prescindere dal quesito a sapere se una cassa di compensazione sia tenuta o

meno, sussistenti determinati presupposti, a procedere nei confronti di un

datore di lavoro facendo uso dello strumento offerto dall’art. 190 LEF -

segnatamente della possibilità di chiedere il fallimento (straordinario) per insolvenza

del debitore giusta il cpv. 1 cifra 2 - giova al riguardo ricordare che ancora

nell’anno durante il quale RI 1 è stato per diversi mesi amministratore unico,

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (come riportato

nell’estratto RC informatizzato concernente la DT 1; doc. E in inc. 31.2006.8)

con sentenza 14 novembre 2001, accertato come la società non si trovasse in

stato di insolvibilità, ha accolto l’appello presentato dalla società contro la

declaratoria di fallimento pronunciata il 20 settembre 2001 dal Pretore del

Distretto di __________, il quale aveva dichiarato il fallimento ex art. 190

cpv. 1 n. 2 LEF della DT 1 su istanza di alcuni creditori, per precisione di

alcuni dipendenti che vantavano pretese salariali nei confronti della società

per oltre fr. 60'000.-- (cfr. sentenza CEF 14 novembre 2001 inc. 14.2001.00079,

consultabile su www. sentenze. ti.ch). D’altronde RI 1 si contraddice quando da

un lato afferma non esservi insolvenza e dall’altro rimprovera alla Cassa il

mancato utilizzo della possibilità offerta dall’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF che

presuppone appunto uno stato di insolvibilità del debitore, che, per quanto

interessa la fattispecie in esame - come visto (cfr. consid. 3.4) - è stata

accertata con il rilascio dell’attestato di carenza in data 25 giugno 2004.

3.6.

Egli assevera infine che la gestione della DT 1 era interamente nelle mani di

__________ e della di lui moglie. Sostiene quindi di non essere mai incorso in

una violazione dei suoi obblighi di diligenza derivatigli dalla sua funzione di

amministratore unico (assunta per conto di __________).

L’argomento

non giova all’insorgente.

L’insorgente,

come visto, ha ricoperto la carica di amministratore unico nel periodo 5

gennaio-12 giugno 2001. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).

Al

riguardo giova ricordare che ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. Trattasi di attribuzioni inalienabili (STFA

13 novembre 2000 nella causa F.S. [H 238/98]). L’amministratore deve quindi di

principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella

causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA

29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre

2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.

165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili

e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti

una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (rispettivamente

l’amministratore unico) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante

le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la

dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è

d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A.C.;

DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M.D.), il membro

del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Pertanto,

nel caso in esame la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri

assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali incombeva - oltre a __________, nel caso in cui vi fosse in concreto da

ammettere la sua veste di organo di fatto - anche e soprattutto al ricorrente

quale amministratore unico, trattandosi, come detto, di attribuzioni

inalienabili nel senso del succitato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

In

sostanza il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di amministratore di una società anonima (STFA 11 novembre 2003

nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H

269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]), ritenuto che per un

amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da

connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA 14 febbraio

2006 nella causa G. [H 79/05]). Il suo comportamento è quindi

in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002

nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).

Nulla agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette

di ritenere che l’insorgente sia stato impedito ad accedere alla contabilità

della società o raccogliere regolarmente informazioni in merito al pagamento

dei contributi. Né del resto egli asserisce né tanto meno dimostra di essersi

mai attivato in tal senso. In violazione degli obblighi che gli derivavano

dalla carica di amministratore di una SA egli non ha svolto nessun tipo di controllo.

In tale contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia avuto competenze

gestionali o amministrative in seno alla DT 1. Egli

avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi

paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA 2 dicembre

2003 nella causa B. [H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28

aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella

causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e

B. [H 38/01]), non da ultimo in considerazione della consistente massa

salariale (diverse centinaia di migliaia di franchi; doc. 1 in inc. 31.2006.8)

soggetta a contribuzione nel 2001 e che non poteva non essergli nota. Egli

avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e

Considerandi

conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo

ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02]), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali

scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11

settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una

accurata verifica della situazione finanziaria e contributiva della ditta è

segno di una grave negligenza di RI 1, cui incombeva il compito di esaminare

l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli

affari, in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001

AHV Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]). Egli avrebbe quindi dovuto - ciò che la sua carica gli avrebbe

permesso - costantemente accertarsi della situazione contributiva influendo

quindi sul pagamento dei contributi e rassegnare per tempo le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni e il suo agire, i contributi

paritetici fossero rimasti - come in casu - impagati (STFA 17 gennaio

2002.

nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993.

nella causa N.).

4.

Ricorso

3.

febbraio 2006 di RI 2

4.1

Aggravandosi contro la decisione 3 febbraio 2006, concernente il danno subito

dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi nel periodo 2001-2004, RI

2.

contesta lo stato d’insolvenza della DT 1 e quindi l’esistenza di un danno,

facendo in argomento rilevare come la società esista ancora e sia a tutt’oggi

operativa. Invocando il principio di sussidiarietà ritiene quindi che la Cassa

debba far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti della società.

L’argomento non ha pregio.

Come

esposto in relazione al ricorrente RI 1 (cfr. consid 2.4 e 3.4), per costante

giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS il rilascio, nell’ambito di una

procedura esecutiva in via di pignoramento, di un attestato di carenza beni definitivo

a carico del datore di lavoro ne attesta l’insolvenza. In tal caso la cassa è

legittimata ad agire sussidiariamente e direttamente nei confronti degli organi

della persona giuridica.

In

casu, a seguito del rilascio di diversi attestati di carenza beni, il primo in

data 25 giugno 2004, la Cassa era quindi legittimata a chiedere il risarcimento

agli organi della DT 1, tra cui RI 2 e ciò indipendentemente dal fatto che la

società esistesse ancora.

4.2

Al

pari di RI 1, RI 2 sostiene che il danno derivante dal mancato pagamento dei

contributi paritetici debba essere interamente addebitato a __________, che

egli ritiene essere stato all’epoca organo di fatto della società. Assevera

quindi che il mancato pagamento dei contributi gli è stato da quest’ultimo

sottaciuto e che nemmeno risultava dai bilanci della società, facendo infine

rilevare di essere venuto a conoscenza del debito contributivo solo nel mese di

ottobre 2005. Evidenzia infine che se ne fosse venuto a conoscenza prima

avrebbe immediatamente reso le sue dimissioni.

Anche

per RI 2 valgono le considerazioni sopra esposte a proposito di RI 1 (cfr. consid.

3.

) per quanto riguarda gli obblighi che incombono ex art. 716a cpv. 1 cifra 5

CO ad un amministratore e segnatamente l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. La

responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la

diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva -

oltre che a __________, nel caso in cui vi fosse in concreto da ammettere la

sua eventuale veste di organo di fatto - anche e soprattutto al ricorrente,

amministratore unico, trattandosi, come detto, di attribuzioni inalienabili nel

senso del citato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

Il

fatto che __________ abbia asseritamene sottaciuto la reale situazione della

società per quanto riguarda in particolare la situazione contributiva non basta

ad esonerare RI 2 da una sua responsabilità. L’asserito comportamento di __________

non giustifica la passività di RI 2. Egli non ha adempiuto ai suoi obblighi con

la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è

d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.

p. 6; DTF 99 II 179). Egli non poteva, nella veste di amministratore

unico, accontentarsi di semplici dichiarazioni verbali: avrebbe dovuto

verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero

effettivamente versati alla Cassa. L'organo di una società anonima deve

prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la

gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni

che egli dà (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente

è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto

quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, i cui

obblighi sono da connotare con particolare rigore (cfr. consid. 3.6) ritenuto

che se è vero che il medesimo può delegare compiti - tra cui anche quello di

pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare

affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte, atteso che non

è per altro possibile per un amministratore invocare l’impossibilità di

rendersi conto di uno scoperto contributivo sulla base dei conti annuali

(bilanci e conto economico) della ditta, quindi esaminando i conti una volta

all’anno, ma è suo dovere occuparsi regolarmente degli affari della società

(sul punto cfr. STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

L’assenza di un siffatta regolare verifica appare ancor più grave nel caso in

cui la ditta palesa difficoltà finanziarie - nel caso concreto difficoltà di

liquidità nel corso del 2001 e più precisamente in relazione per lo meno al

pagamento di stipendi per oltre fr. 60'000.-- (riferiti, come emerge dalla

citata sentenza CEF 14 novembre 2001, ad un periodo immediatamente precedente

la sua entrata in carica ma che non potevano non essere note all’amministratore

in carica dal luglio 2001), come pure la difficoltà in cui era incorsa la

società causa il mancato incasso di crediti relativi alla grossa commessa in __________,

operazione che ha occupato la società nel periodo 2001-2003 - e di cui

riferisce l’insorgente medesimo in sede di ricorso e più diffusamente ancora in

sede d’opposizione.

Essersi fidato delle dichiarazioni di __________ senza una verifica

accurata della situazione finanziaria e quindi anche contributiva della ditta -

non da ultimo in considerazione delle consistenti masse

salariali (diverse centinaia di migliaia di franchi) soggette a contribuzione

negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (doc. 1/1-17 in inc. 31.2006.9) e che non

potevano non essergli note - è segno di una grave

negligenza di RI 2 quale amministratore unico, il cui dovere di diligenza ai

fini di una corretta gestione degli affari sociali risultava accresciuto e non era

segnatamente sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112.

V 3 consid. 2b; 122 III 198; cfr. anche consid. 3.6), ritenuto che -

come detto - se è vero che il medesimo può delegare compiti - tra cui anche quello

di pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare regolarmente

affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte.

Regolari

e puntuali controlli gli avrebbero permesso di appurare il

mancato pagamento di oneri sociali. L’insorgente non ha minimamente provato -

né ha al riguardo formulato eventuali richieste probatorie - di aver

intrapreso, malgrado le rassicurazioni ottenute da __________, i necessari

passi volti a effettivamente verificare la situazione contributiva, né

d’altronde asserisce di essere stato impedito di accedere alla relativa

documentazione. Un’accurata e costante verifica gli avrebbe segnatamente

permesso di costatare l’esistenza di diverse procedure di diffida ed esecutive

messe in atto dalla Cassa nei confronti della società e iniziate nel corso del

2001.

(doc. B, B/1, B/2, B/3 in inc. 31.2006.9; XV 1-60 in inc. 31.2006.8; V, VI

in inc. 31.2006.9).

Per

quanto riguarda l’asserita responsabilità di __________ quale amministratore di

fatto, giova ricordare che alla Cassa spetta per legge un’ampia facoltà di

decidere se procedere contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni di essi,

nessun'altra autorità potendosi sostituire ad essa e agire al suo posto. Per il

resto l’art. 759 cpv. 1 CO - secondo cui se diverse persone rispondono dello

stesso danno, ognuna di esse è solidalmente responsabile nella misura in cui il

danno gli può essere imputato personalmente in ragione della sua colpa - non

trova applicazione nell’ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF

119.

V 87, 108 V 195; STFA 15 aprile 2002 nella causa J. [H 365/01] e 8

novembre 2002 nella causa V. [H 392/01]).

4.3

Il ricorrente sostiene che in relazione alla citata grossa

commessa da parte di una società in __________, che ha comportato notevole

dispendio finanziario, di tempo e di lavoro, il mancato incasso di quanto da

essa dovuto alla DT 1 abbia inciso sull’andamento della stessa (perdita

d’investimento e mancato guadagno per circa fr. 250’000-300'000; cfr. ricorso;

cfr. opposizione 30 novembre 2005, doc. 2 in inc. 31.2006.9), la quale è

comunque riuscita a superare le proprie difficoltà ed a continuare la sua attività.

Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA

14.

giugno 1995 nella causa C., inc. 31.1995. 12) la responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione

della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

La ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza

su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA

7.

maggio 1997 nella causa M.V. [H 336/95]). Il TFA ha ribadito che l’organo

della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 16

aprile 1998 nella causa O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Il fatto che

un grosso committente non abbia onorato le proprie fatture, non può essere

tutelato. Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle

difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è

solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora

alcune fatture non vengano onorate. Non può inoltre non essere rilevato che,

nella misura in cui le sorti della società vengono affidate all’apporto di un

solo grosso cliente (in un settore per altro, quello delle costruzioni e

dell’edilizia nel quale non è escluso possano insorgere effettivi problemi di

incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta avendo fondato

la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di differenziare la

propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 16 aprile 2003 nella

causa A.T., inc. 31.2002.21).

In casu l’eluso versamento di gran parte dei contributi sociali -

che l’insorgente pone in relazione in particolare al mancato incasso di crediti

concernenti la citata commessa che ha impegnato la società dal 2001 al 2003 - è

iniziato nel 2001 e si è protratto sino al 2004. Tale circostanza non può nella

specie assurgere a valido motivo di discolpa. Per costante giurisprudenza in

caso di problemi finanziari del datore di lavoro il procrastinare il versamento

dei contributi è eccezionalmente tollerato quando riferito ad un breve periodo

e non invece nel caso in cui il differimento dei pagamenti appare cronico e i

pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF

121.

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e

S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.2003.11). La

possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti

(STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente

pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 29 agosto 2002 (nella

causa A., B., C., D., E. [H 277/01]) è stata imputata una negligenza grave agli

amministratori di una società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero

far ritenere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero.

La giurisprudenza ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il

pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una

negligenza grave ad un amministratore, accertando che il mancato pagamento

dei contributi non poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità

(STFA 12 dicembre 2002

nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è

stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile

addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se - cumulativamente -

il buco contributivo è corto (pochi mesi), la ditta ha precedentemente sempre

pagato regolarmente i contributi e se la società non aveva l'abitudine di sospendere

il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando

in questo modo illecitamente la propria impresa (in

argomento v. anche DTF 108 V 196).

Nella

fattispecie risultano (incontestatamente) non essere stati integralmente soluti

i contributi concernenti il 2001, 2002, 2003 e 2004 per complessivi fr.

296'570.25 (interessi e spese inclusi). L’eluso versamento si è protratto in

concreto per un lungo periodo (2001-2004) ciò che non permette all’evidenza di

ritenere essersi trattato di una momentanea situazione di illiquidità ai sensi

della citata giurisprudenza (in argomento cfr. STFA 8 marzo 2001 nella

causa A. C., G. P. e F. F. [H 115/00 e H 132/00]). Dalla documentazione versata

agli atti risulta che per l’incasso degli stessi la Cassa ha dovuto sistematicamente

avviare procedure di diffida ed esecutive a partire dal 2001 e sfociate con il

rilascio di diversi attestati di carenza beni (XV 1-60 in inc. 31.2206.8; V, VI

in inc. 31.2006.9). Il fatto che la società abbia provveduto, in relazione ai

contributi dovuti nel considerato periodo, a versamenti per complessivi fr.

43'945.10 (doc. B, B/1, B/2, B/3 in inc. 31.2006.9) riducendo l'onere contributivo

che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore è in concreto

ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS.

In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non

possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi

dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto

in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P.

[H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

Stante quanto sopra, non si è dunque in presenza di un valido motivo

di discolpa previsto eccezionalmente dalla succitata giurisprudenza.

4.4

Secondo la giurisprudenza, un amministratore ha il dovere di vegliare

affinché vengano versati alla Cassa non solo i contributi correnti, ma anche

quelli scaduti, dovuti per un periodo precedente alla sua entrata in carica. Un

organo entrato a far parte del consiglio di amministrazione alla fine dell’anno

può dunque essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal

mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l’anno. Se,

invece, la società era già insolvente al momento della sua entrata in carica,

l’amministratore non ha alcuna responsabilità secondo l’art. 52 LAVS nel caso

in cui il danno era già insorto a quel momento e l’amministratore non poteva

intervenire per sanare la situazione (RCC 1992 p. 262, 1994 p. 212; STCA

30.

settembre 1998 nella causa R.N, S.N, inc. 31.1997.13-14; Knus, op.

cit. p. 18).

In concreto ritenuto che, come visto, lo stato d’insolvenza della DT

1.

è stato accertato solo con il rilascio dell’attestato di carenza del 25

giugno 2004, la responsabilità di RI 2 deve estendersi anche ai contributi non

soluti prima della sua entrata in carica quale amministratore unico (9 luglio

2001), vale a dire a quelli non soluti relativi al periodo gennaio-giugno

2001).

5.

Ricorso

11.

gennaio 2007 di RI 2 5.1. RI 2

è stato amministratore unico della DT 1 anche nel periodo gennaio-giugno 2005. Nel

suo gravame 11 gennaio 2007 il ricorrente, negando ogni sua responsabilità,

invoca anzitutto la circostanza di aver assunto la carica di amministratore

unico quale semplice “amministratore di paglia” e che l’intera gestione aziendale

e amministrativa della DT 1 era nelle mani di __________, a cui deve quindi

essere addebitata un’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.

Ora, il fatto di aver, per ammissione stessa dell’insorgente,

assunto la funzione di amministratore unicamente quale semplice “amministratore

di paglia” - che copre quindi verso l’esterno l’attività di altri - non è

suscettibile di liberarlo dagli obblighi di diligenza e vigilanza che incombono

ad un amministratore unico. Come più sopra evidenziato, accettando il mandato

di amministratore unico della __________ RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano. Come visto (cfr. consid. 3.6 e 4.2), la responsabilità

per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza

necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombe quindi solo

a chi gestisce di fatto la società, bensì anche all’amministratore unico,

trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra

5.

CO. In caso contrario si finirebbe, per l’appunto, per legittimare la figura

dell'uomo di paglia, circostanza di cui per costante giurisprudenza un

amministratore non può prevalersi (STFA 15 aprile 2002 nella

causa J. [H 365/01], 27 aprile 2001 nella causa B. [H 234/00], 13 febbraio 2001

nella causa M. [H 225/00], 29 maggio 1995 nella causa C. [H 294/94]; DTF

122.

III 200). In tale contesto, il TFA ha rilevato in particolare che

"scopo della norma [art. 716a cpv. 1 CO, ndr] è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità" (STFA 8 novembre 1999 nella causa P.S.J [H

160/99]). Giova infine precisare che con la decisione di risarcimento 14 giugno

2006, confermata con la qui impugnata decisione su opposizione 15 dicembre

2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità di RI 2 in via solidale con __________.

5.2

Anche con il gravame 11 gennaio 2007 RI 2 assevera di aver comunque ricevuto

da parte di __________ rassicurazioni in merito al corretto andamento degli affari

e della situazione contributiva. Al proposito si rimanda a quanto esposto al

considerando 4.2.

5.3

L’insorgente contesta infine l’esistenza di un danno, in quanto il

risarcimento rivendicato dalla Cassa (fr. 16'851.60) rappresenta l’importo

degli acconti dovuti nel periodo gennaio-giugno 2005 e non un conteggio

definitivo. L’assunto è privo di fondamento.

Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.5), il danno considerato

dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione

ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in

materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le

prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute

nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le

norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi

dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei

salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni

in senso stretto (RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i

contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique

VSI 1994 p. 108).

L’art. 14 cpv. LAVS prescrive che i contributi devono essere versati

periodicamente dal datore di lavoro. L’art. 35 cpv. 1 OAVS stabilisce che nell’anno

corrente i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi

d’acconto. L’art. 34 cpv. 3 OAVS prescrive che i contributi devono essere

pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.

Il venire meno ad un obbligo sancito dalla legge - quindi anche il

mancato o ritardato pagamento degli acconti - costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 118 V 195, 111 V 173, 108

V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650; SVR 2003 AHV Nr.1; Meyer,

Die Rechtsprechung zur Arbeitgeberhaftung, in: AA.VV, Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, CFPG/Helbling & Lichtenhahn 2006, pp. 31s; cfr.

anche Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 2008ss. Per

precisione il danno ex art. 52 LAVS non nasce al momento in cui i contributi divengono

esigibili ma solo quando i contributi non possono più essere riscossi per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro, cfr. RCC 2002 pp. 55ss).

6.1

Nel proprio gravame RI 1 ha chiesto, oltre all’ispezione presso il Registro

di Commercio della documentazione relativa alle proprie dimissioni dalla carica

di amministratore unico - documentazione che il TCA ha provveduto a richiamare

e che è in seguito stata versata agli atti (IX, X in inc. 31.2006.8) -

l’edizione dalla __________ “delle sue dimissioni”, il richiamo dalla Pretura

di __________ di tutte le procedure fallimentari promosse dalla Cassa nei

confronti della società, il richiamo dal Ministero pubblico e dalla Cassa delle

denunce presentate dalla Cassa in relazione ai contributi dovuti dal 2001 in

poi.

Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V

181.

e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111

e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Sulla richiesta d’edizione delle dimissioni presso la DT 1 già si è

detto in precedenza (cfr. consid. 3.2). Quo alle ulteriori richieste

probatorie, le stesse appaiono inidonee a ulteriormente sostanziare elementi

rilevanti ai fini del giudizio, ritenuto che la documentazione versata agli

atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. In virtù delle

considerazioni esposte nelle presente sentenza in punto alle singole censure

mosse dall’insorgente (cfr. consid. 3.1-3.6) non appare segnatamente decisivo accertare

se e quali procedure fallimentari siano state avviate dalla Cassa nei confronti

della società né tanto meno appurare se, quali e nei confronti di che la Cassa

abbia presentato asserite denuncie penali.

6.2

Lo

stesso dicasi per quel che concerne i mezzi probatori offerti da RI 2 in

entrambi i gravami, segnatamente l’audizione testimoniale di diverse persone

sia al fine di accertare i reali rapporti interni societari e quindi la veste e

l’operato di __________ quale asserito amministratore di fatto - il cui ruolo,

come visto (cfr. consid. 4.2, 5.1), non esonerava l’insorgente dall’esercitare

i propri doveri di vigilanza e diligenza - sia per confermare quanto esposto

dall’insorgente in merito alla grossa commessa in __________ e da cui è

risultata una consistente perdita finanziaria - circostanza che, come visto (consid.

4.

), anche qualora venisse confermata, non è atta a configurare motivo di

giustificazione e discolpa -, nonché l’allestimento di una perizia contabile

volta ad accertare l’asserito stato di non insolvenza della DT 1, i motivi per

ritenere in casu essere data l’insolvenza della società a seguito del rilascio

di attestati di carenza beni a suo carico essendo stati in precedenza

ampiamente illustrati (cfr. consid. 4.1 e 3.4).

7.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso 3

marzo 2006 di RI 1 e i ricorsi 10 marzo 2006 e 11 gennaio 2007 di RI 2 vanno respinti e le rispettive decisioni impugnate confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I

ricorsi sono respinti.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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