31.2006.8
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Dimissioni dalla carica di AU. Prescrizione del credito risarcitorio. Insorgenza e conoscenza del danno in una procedura esecitiva in via di pignoramento.
17 agosto 2007Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2006.8
Data decisione, Autorità:
17.08.2007, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Dimissioni dalla carica di AU. Prescrizione del credito risarcitorio. Insorgenza e conoscenza del danno in una procedura esecitiva in via di pignoramento.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2006.8-9
31.2007.1
rg/td
Lugano
17 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sui ricorsi del 3, 10 marzo 2006
e 11 gennaio 2007 di
1. RI 1
(inc. 31. 2006.8)
2. RI 2
rappr. da: RA 1
(inc. 31.2006. 9 e 31.2007.1)
contro
le decisioni su opposizione del 3, 8
febbraio e 15 dicembre 2006 emanate da
in relazione alla ditta
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1, __________
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della DT 1 a partire dal __________
(data dell’iscrizione della società a RC). Egli - come verrà di seguito meglio
esposto - sostiene di essersi di-messo dalla carica di amministratore nel corso
del mese di marzo 2001, mentre che la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa), cui la
società é stata affiliata alla Cassa dal 1. gennaio 2001 quale datore di
lavoro, ritiene che il mandato di amministratore abbia preso termine il 12
giugno dello stesso anno come attestato dal verbale d’assemblea generale
straordinaria della società tenutasi in tale data.
RI
2 ha invece assunto la carica di amministratore unico nei periodi
(incontestati) 9 luglio 2001-4 ottobre 2004 e 11 ottobre 2004-15 luglio 2005.
1.2. A
seguito del mancato versamento dei contributi paritetici dovuti sulla base
delle richieste di acconto e dei conteggi di chiusura, adite le vie esecutive
- terminate con il rilascio da parte dell’UE di __________ di diversi attestati
di carenza beni - per decisione su opposizione 3 febbraio 2006, confermando il
precedente provvedimento 28 ottobre 2005, la Cassa ha stabilito la responsabilità
ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr.
55'025.80 per contributi (e spese) non pagati dalla DT 1 sino
al 31 maggio 2001, in via solidale con RI 2 per analogo periodo ed
importo. Per decisione su opposizione 8 febbraio 2006 - a conferma della precedente
datata 28 ottobre 2005 - la Cassa ha stabilito la responsabilità di RI 2 e
postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 296'570.25 per contributi
(e spese) non pagati per gli anni 2001 a 2004, in via
solidale con RI 1 limitatamente all’importo di fr. 55'025.80. Con decisione 15
dicembre 2006, emanata a seguito dell’opposizione 7 luglio 2006 avverso il
provvedimento 14 giugno 2006, la Cassa ha infine stabilito la responsabilità di
RI 2 e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 16'851.60 per
contributi (e spese) non pagati nel periodo gennaio-giugno
2005, in via solidale con __________ per analogo
periodo e importo.
1.3. Contro
la decisione su opposizione 3 febbraio 2006 RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, chiedendone
l’annulla-mento. Egli sostiene in sintesi di aver rassegnato le proprie
dimissioni da amministratore unico già nel marzo 2001, ritiene perento il
credito risarcitorio trattandosi di contributi relativi ai primi mesi del 2001,
contesta inoltre sia che gli attestati di carenza beni siano stati emessi solo
il 25 giugno 2004, sia il fatto che la società sia da considerare insolvente e
ciò indipendentemente dal rilascio di attestati di carenza beni a suo carico.
Rimprovera altresì alla Cassa di non essersi attivata al fine di provocare la
liquidazione della società, lamentandosi al proposito di come nessuno abbia
ritenuto di dover chiedere il fallimento della società con lo strumento offerto
dall’art. 190 LEF. Assevera infine di non essersi mai appropriato di un solo
franco di spettanza di altri, evidenziando al riguardo come ad occuparsi delle
paghe fossero __________ e __________. Conclude respingendo qualsiasi addebito
di responsabilità non essendo egli incorso in una violazione del suo obbligo di
diligenza e ribadendo come la gestione della società fosse interamente nelle
mani dei coniugi __________.
1.4. Contro
la decisione su opposizione 8 febbraio 2007 RI 2 insorge al TCA postulandone
l’annullamento. Contesta in primis lo stato di insolvenza della società e
quindi l’esistenza di una danno per la Cassa, facendo in argomento rilevare
come la DT 1 esista ancora e sia a tutt’oggi operativa e come in forza del
principio di sussidiarietà la Cassa debba quindi rivolgersi a questa nel
rivendicare le proprie pretese. Addebita inoltre ogni responsabilità per il
mancato versamento di contributi a __________ quale amministratore di fatto
della società, asseverando che il mancato pagamento dei contributi gli è stato
sottaciuto e che nemmeno figurava nei passivi dei bilanci della società. Egli
sostiene di essere venuto a conoscenza del debito contributivo solo nel mese di
ottobre 2005. Evidenzia infine come in relazione ad una grossa commessa da
parte di una società in __________, che ha comportato notevole dispendio
finanziario, di tempo e di lavoro, il mancato incasso di quanto di spettanza
della DT 1 abbia inciso sull’andamento della società, la quale è comunque
riuscita a superare le proprie difficoltà e ad continuare la sua attività.
Conclude quindi respingendo ogni addebito di responsabilità sostenendo di aver
sempre gestito correttamente ed in buona fede gli affari della società.
1.5. Insorgendo
pure contro la decisione su opposizione 15 dicembre 2006 RI 2 evidenzia di aver
unicamente assunto la funzione di “amministratore di paglia”, la gestione della
DT 1 essendo stata di fatto esercitata da __________ a cui deve pertanto essere
attribuita la responsabilità aziendale ed amministrativa della società e quindi
anche quella inerente al mancato versamento dei contributi sociali. Sostiene
infine che l’effettivo amministratore della società gli avrebbe sottaciuto il
mancato pagamento dei contributi sociali e che l’avrebbe altresì assicurato del
regolare andamento degli affari per quanto riguarda in particolare gli aspetti
contributivi, facendo inoltre osservare come la società non si trovasse in una
situazione insanabile e come sia a tutt’oggi operativa. Contestando l’esistenza
di un danno trattandosi del mancato versamento di acconti per il periodo
gennaio-giugno 2005 e quindi non di conteggi definitivi fissati in una
decisione cresciuta in giudicato, conclude postulando l’annullamento del
querelato provvedimento.
1.6. In
risposta ai tre suddetti gravami la Cassa ne postula l'integrale reiezione,
riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nelle rispettive decisioni. In
relazione al ricorso 3 marzo 2006 di RI 1 l’amministrazione in particolare
produce gli estratti relativi alle esecuzioni in corso ed agli attestati di
carenza beni concernenti la società, ribadisce la sua legittimazione a
procedere nei confronti dell’ex organo e non della società, respinge le censure
concernenti l’asserito suo lassismo e la presunta mancata messa in atto di
misure volte a porre in liquidazione la società come pure quelle relative alla
presunta esclusiva responsabilità di __________ quale effettivo amministratore
della DT 1. Quo al gravame 10 marzo 2006 di RI 2 la Cassa ribadisce la non
pertinenza delle argomentazioni ricorsuali riguardanti la responsabilità di __________
quale amministratore di fatto. Richiamata la giurisprudenza in materia,
evidenzia l’inconsistenza dell’assunto ricorsuale quo all’invocato stato di non
insolvenza della società ed alla asserita violazione del principio di
responsabilità sussidiaria. In punto al ricorso di RI 2 introdotto l’11 gennaio
2007, la Cassa riconferma la fondatezza del querelato provvedimento 15 dicembre
2006, rinviando per il resto alla procedura ricorsuale concernente la decisione
di risarcimento oggetto del gravame 10 marzo 2006.
1.7.
In fase istruttoria il TCA ha richiamato dall’Ufficio del Registro di
Commercio la documentazione attinente alle dimissioni di RI 1 dalla carica di
amministratore unico della DT 1 (IX, X in inc. 31.2006.8), ha invitato il
citato a voler fornire più precise informazioni e produrre eventuale
documentazione concernente le dimissioni (XI in inc. 31.2006.8) ed ha inoltre
chiesto alla Cassa, in relazione ai gravami presentati sia da RI 1 che da RI 2,
di produrre l’intera documentazione concernente la procedura d’incasso messa in
atto nei confronti della società, sottoponendo pure all’amministrazione alcuni
quesiti relativi al modo di procedere nell’incasso dei contributi (XII in inc.
31.2006.8).
1.8.
La documentazione prodotta dall’Ufficio del Registro di Commercio e dalla
Cassa è stata quindi messa a disposizione degli insorgenti con facoltà di
formulare eventuali osservazioni. La risposta 6 dicembre 2006 della Cassa ai
quesiti formulati dal TCA (XV e allegati in inc. 31.2006.8) è stata trasmessa
ai ricorrenti per presa di posizione. Alla richiesta di precisazioni 14
novembre 2006 del TCA in merito alle sue dimissioni, RI 1 non ha dato riscontro
alcuno. Né RI 1 né RI 2 hanno per il resto presentato osservazioni in relazione
alla risposta 6 dicembre 2006 ed alla annessa documentazione prodotta dalla
Cassa.
considerando in
diritto
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2.
Fatti
I ricorsi di RI 1 (inc. 31.2006.8) e RI 2 (inc. 31.2006.9 e 31.2007.1)
vengono congiunti a norma degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.
2.3. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
2.4.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente
e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991,
p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
2.5. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard,
La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces
sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).
Per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).
2.6.
La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht
des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987,
p. 7).
Per
giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di
sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985
p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di
lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF
121 V 244, 108 V 193).
3. Ricorso
3 marzo 2006 di RI 1
3.1.
RI 1 rimprovera anzitutto alla Cassa di non aver considerato che le sue
dimissioni dalla carica di amministratore unico sono state presentate nel corso
del mese di marzo 2001 e non il 12 giugno 2002 in occasione dell’assemblea
generale straordinaria della DT 1.
3.2. Per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro
di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività
della medesima (DTF 126 V 61 = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF
112 V 1; STFA 27
febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]. Sul punto v. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999
nella causa SC [H 201 + 207/98]). Determinante ai fini
dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il
momento dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002
nella causa S. [H 282/01]). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso
di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF
126 V 61).
Nell'evenienza
concreta dal fascicolo risulta che in occasione dell’assemblea generale
straordinaria della DT 1 del 12
giugno 2001 è stato preso atto delle dimissioni di RI 1 da amministratore unico
(doc. C in inc. 31.2006.8). Nulla agli atti e neppure la documentazione
richiamata (per altro su richiesta dell’insorgente) dall’Ufficio del Registro
di Commercio permette di ritenere che le dimissioni dell’insorgente siano state
presentate in data antecedente il 12 giugno 2001. Richiesto dal TCA a voler
sostanziare e documentare l’assunto circa le sue asserite dimissioni rese nel
marzo 2001 RI 1 - a cui è stato espressamente chiesto di voler precisare in
quale data, in quale forma ed all’indirizzo o attenzione di chi dette dimissioni
sarebbero state presentate, rispettivamente, nel caso in cui si trattasse di
dimissioni comunicate per iscritto, di indicare il motivo per cui egli non
dispone di una copia - ha ritenuto di non dover rispondere. Tale silenzio - che
rende per altro superfluo procedere ad ulteriori atti istruttori quali la
chiesta edizione da parte della società della documentazione relativa alle
dimissioni - non giova di certo all’insorgente, la cui tesi non può quindi che
essere respinta in quanto priva di qualsivoglia riscontro fattuale (sul punto
cfr. DTF 125 V 195, 117 V 261).
3.3.
Il ricorrente ritiene “perento” il credito risarcitorio avendo esso afferenza
a contributi non versati relativi ai primi mesi del 2001 e posti in esecuzione
lo stesso anno.
L’insorgente
confonde all’evidenza la prescrizione del diritto di incassare i contributi,
regolata all’art. 16 LAVS, con la prescrizione della pretesa risarcitoria ex
art. 52 LAVS.
L’art.
16 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi il cui importo non è stato fissato in
una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno
civile per il quale sono dovuti non possono più essere nè pretesi nè pagati
(rispettivamente il credito per contributi fissati con decisione si estingue 5
anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è cresciuta in
giudicato). Contrariamente al tenore della marginale all’art. 16 LAVS, trattasi
invero di termine di perenzione.
Conformemente
all’art. 52 cpv. 3 LAVS il risarcimento del danno si prescrive in due
anni, dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in
ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno
è causato. In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno
coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115
cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, questo anche nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da
quel momento decorre il termine di prescrizione (STFA 5 giugno 2003
nella causa V.C. e R. G. [H 268/01 e 269/01], 20 marzo 2003 nella causa W. [H
265/00], 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E. [H 284/02]; DTF
113 V 257; RCC 1988 p. 136, 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses
de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon
l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405).
In
concreto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 52
LAVS ha iniziato a decorrere con il rilascio del primo attestato di carenza beni
che, come verrà esposto di seguito, risale al 25 giugno 2004. Avendo la Cassa
emanato la decisione di risarcimento in data 28 ottobre 2005, il termine di
prescrizione biennale risulta rispettato. La pretesa risarcitoria non é quindi
prescritta.
3.4. L’insorgente contesta che attestati di carenza beni a carico della
società siano stati emessi soltanto in data 25 giugno 2004, rimproverando
altresì alla Cassa di aver erroneamente considerato la società siccome
insolvente e ciò indipendentemente dal rilascio di attestati di carenza beni a
suo carico.
A
torto.
Come
accennato (cfr. consid. 2.5), si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a
questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore
di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa
L. [H/136/04]).
Per
costante giurisprudenza il rilascio di un attestato di carenza beni a carico
del datore di lavoro in una procedura esecutiva in via di pignoramento, ne
sancisce l’insolvenza e, come accennato, determina l’insorgenza rispettivamente
la conoscenza del danno ex art. 52 LAVS (DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V
157; RCC 1990 p. 304). Dagli atti di causa risulta inequivocabilmente
che, contrariamente all’assunto dell’insor-gente, il primo dei 25 attestati di
carenza beni a carico della società e a favore della Cassa è stato rilasciato
in data 25 giugno 2004 (cfr. estratti UE di __________ concernenti le esecuzioni
e gli attestati di carenza beni a carico della DT 1; doc. 3 e 4 in inc.
31.2006.8. Nessun attestato di carenza beni risulta per altro essere stato
emanato, a favore di altri creditori, prima di suddetta data).
Giova
inoltre ricordare che, attestata l’insolvibilità del datore di lavoro, alla
Cassa, come sopra ricordato (cfr. consid. 2.4) é lecito richiedere il
risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste
giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per
non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiaria-
mente responsabili.
3.5. RI 1 - che si ricorda essere stato amministratore unico dal 5
gennaio al 12 giugno 2001 - lamenta altresì la mancata messa in atto da parte
della Cassa (ed più in generale da “nessuno”) di misure atte a porre in
liquidazione la società e ciò con riferimento all’art. 190 LEF (fallimento
senza preventiva esecuzione su istanza di un creditore), rimproverando quindi
ad essa lassismo e compiacenza.
A
prescindere dal quesito a sapere se una cassa di compensazione sia tenuta o
meno, sussistenti determinati presupposti, a procedere nei confronti di un
datore di lavoro facendo uso dello strumento offerto dall’art. 190 LEF -
segnatamente della possibilità di chiedere il fallimento (straordinario) per insolvenza
del debitore giusta il cpv. 1 cifra 2 - giova al riguardo ricordare che ancora
nell’anno durante il quale RI 1 è stato per diversi mesi amministratore unico,
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (come riportato
nell’estratto RC informatizzato concernente la DT 1; doc. E in inc. 31.2006.8)
con sentenza 14 novembre 2001, accertato come la società non si trovasse in
stato di insolvibilità, ha accolto l’appello presentato dalla società contro la
declaratoria di fallimento pronunciata il 20 settembre 2001 dal Pretore del
Distretto di __________, il quale aveva dichiarato il fallimento ex art. 190
cpv. 1 n. 2 LEF della DT 1 su istanza di alcuni creditori, per precisione di
alcuni dipendenti che vantavano pretese salariali nei confronti della società
per oltre fr. 60'000.-- (cfr. sentenza CEF 14 novembre 2001 inc. 14.2001.00079,
consultabile su www. sentenze. ti.ch). D’altronde RI 1 si contraddice quando da
un lato afferma non esservi insolvenza e dall’altro rimprovera alla Cassa il
mancato utilizzo della possibilità offerta dall’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF che
presuppone appunto uno stato di insolvibilità del debitore, che, per quanto
interessa la fattispecie in esame - come visto (cfr. consid. 3.4) - è stata
accertata con il rilascio dell’attestato di carenza in data 25 giugno 2004.
3.6.
Egli assevera infine che la gestione della DT 1 era interamente nelle mani di
__________ e della di lui moglie. Sostiene quindi di non essere mai incorso in
una violazione dei suoi obblighi di diligenza derivatigli dalla sua funzione di
amministratore unico (assunta per conto di __________).
L’argomento
non giova all’insorgente.
L’insorgente,
come visto, ha ricoperto la carica di amministratore unico nel periodo 5
gennaio-12 giugno 2001. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).
Al
riguardo giova ricordare che ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. Trattasi di attribuzioni inalienabili (STFA
13 novembre 2000 nella causa F.S. [H 238/98]). L’amministratore deve quindi di
principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA
29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre
2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.
165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili
e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti
una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (rispettivamente
l’amministratore unico) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante
le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17
gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la
dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A.C.;
DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M.D.), il membro
del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Pertanto,
nel caso in esame la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri
assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali incombeva - oltre a __________, nel caso in cui vi fosse in concreto da
ammettere la sua veste di organo di fatto - anche e soprattutto al ricorrente
quale amministratore unico, trattandosi, come detto, di attribuzioni
inalienabili nel senso del succitato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.
In
sostanza il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di amministratore di una società anonima (STFA 11 novembre 2003
nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H
269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]), ritenuto che per un
amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da
connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA 14 febbraio
2006 nella causa G. [H 79/05]). Il suo comportamento è quindi
in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002
nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Nulla agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene - permette
di ritenere che l’insorgente sia stato impedito ad accedere alla contabilità
della società o raccogliere regolarmente informazioni in merito al pagamento
dei contributi. Né del resto egli asserisce né tanto meno dimostra di essersi
mai attivato in tal senso. In violazione degli obblighi che gli derivavano
dalla carica di amministratore di una SA egli non ha svolto nessun tipo di controllo.
In tale contesto è quindi irrilevante che RI 1 non abbia avuto competenze
gestionali o amministrative in seno alla DT 1. Egli
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA 2 dicembre
2003 nella causa B. [H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28
aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella
causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e
B. [H 38/01]), non da ultimo in considerazione della consistente massa
salariale (diverse centinaia di migliaia di franchi; doc. 1 in inc. 31.2006.8)
soggetta a contribuzione nel 2001 e che non poteva non essergli nota. Egli
avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e
Considerandi
conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo
ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02]), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali
scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una
accurata verifica della situazione finanziaria e contributiva della ditta è
segno di una grave negligenza di RI 1, cui incombeva il compito di esaminare
l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli
affari, in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001
AHV Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]). Egli avrebbe quindi dovuto - ciò che la sua carica gli avrebbe
permesso - costantemente accertarsi della situazione contributiva influendo
quindi sul pagamento dei contributi e rassegnare per tempo le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni e il suo agire, i contributi
paritetici fossero rimasti - come in casu - impagati (STFA 17 gennaio
2002.
nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993.
nella causa N.).
4.
Ricorso
3.
febbraio 2006 di RI 2
4.1
Aggravandosi contro la decisione 3 febbraio 2006, concernente il danno subito
dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi nel periodo 2001-2004, RI
2.
contesta lo stato d’insolvenza della DT 1 e quindi l’esistenza di un danno,
facendo in argomento rilevare come la società esista ancora e sia a tutt’oggi
operativa. Invocando il principio di sussidiarietà ritiene quindi che la Cassa
debba far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti della società.
L’argomento non ha pregio.
Come
esposto in relazione al ricorrente RI 1 (cfr. consid 2.4 e 3.4), per costante
giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS il rilascio, nell’ambito di una
procedura esecutiva in via di pignoramento, di un attestato di carenza beni definitivo
a carico del datore di lavoro ne attesta l’insolvenza. In tal caso la cassa è
legittimata ad agire sussidiariamente e direttamente nei confronti degli organi
della persona giuridica.
In
casu, a seguito del rilascio di diversi attestati di carenza beni, il primo in
data 25 giugno 2004, la Cassa era quindi legittimata a chiedere il risarcimento
agli organi della DT 1, tra cui RI 2 e ciò indipendentemente dal fatto che la
società esistesse ancora.
4.2
Al
pari di RI 1, RI 2 sostiene che il danno derivante dal mancato pagamento dei
contributi paritetici debba essere interamente addebitato a __________, che
egli ritiene essere stato all’epoca organo di fatto della società. Assevera
quindi che il mancato pagamento dei contributi gli è stato da quest’ultimo
sottaciuto e che nemmeno risultava dai bilanci della società, facendo infine
rilevare di essere venuto a conoscenza del debito contributivo solo nel mese di
ottobre 2005. Evidenzia infine che se ne fosse venuto a conoscenza prima
avrebbe immediatamente reso le sue dimissioni.
Anche
per RI 2 valgono le considerazioni sopra esposte a proposito di RI 1 (cfr. consid.
3.
) per quanto riguarda gli obblighi che incombono ex art. 716a cpv. 1 cifra 5
CO ad un amministratore e segnatamente l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva -
oltre che a __________, nel caso in cui vi fosse in concreto da ammettere la
sua eventuale veste di organo di fatto - anche e soprattutto al ricorrente,
amministratore unico, trattandosi, come detto, di attribuzioni inalienabili nel
senso del citato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.
Il
fatto che __________ abbia asseritamene sottaciuto la reale situazione della
società per quanto riguarda in particolare la situazione contributiva non basta
ad esonerare RI 2 da una sua responsabilità. L’asserito comportamento di __________
non giustifica la passività di RI 2. Egli non ha adempiuto ai suoi obblighi con
la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.
p. 6; DTF 99 II 179). Egli non poteva, nella veste di amministratore
unico, accontentarsi di semplici dichiarazioni verbali: avrebbe dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa. L'organo di una società anonima deve
prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la
gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni
che egli dà (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto
quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, i cui
obblighi sono da connotare con particolare rigore (cfr. consid. 3.6) ritenuto
che se è vero che il medesimo può delegare compiti - tra cui anche quello di
pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare
affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte, atteso che non
è per altro possibile per un amministratore invocare l’impossibilità di
rendersi conto di uno scoperto contributivo sulla base dei conti annuali
(bilanci e conto economico) della ditta, quindi esaminando i conti una volta
all’anno, ma è suo dovere occuparsi regolarmente degli affari della società
(sul punto cfr. STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
L’assenza di un siffatta regolare verifica appare ancor più grave nel caso in
cui la ditta palesa difficoltà finanziarie - nel caso concreto difficoltà di
liquidità nel corso del 2001 e più precisamente in relazione per lo meno al
pagamento di stipendi per oltre fr. 60'000.-- (riferiti, come emerge dalla
citata sentenza CEF 14 novembre 2001, ad un periodo immediatamente precedente
la sua entrata in carica ma che non potevano non essere note all’amministratore
in carica dal luglio 2001), come pure la difficoltà in cui era incorsa la
società causa il mancato incasso di crediti relativi alla grossa commessa in __________,
operazione che ha occupato la società nel periodo 2001-2003 - e di cui
riferisce l’insorgente medesimo in sede di ricorso e più diffusamente ancora in
sede d’opposizione.
Essersi fidato delle dichiarazioni di __________ senza una verifica
accurata della situazione finanziaria e quindi anche contributiva della ditta -
non da ultimo in considerazione delle consistenti masse
salariali (diverse centinaia di migliaia di franchi) soggette a contribuzione
negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (doc. 1/1-17 in inc. 31.2006.9) e che non
potevano non essergli note - è segno di una grave
negligenza di RI 2 quale amministratore unico, il cui dovere di diligenza ai
fini di una corretta gestione degli affari sociali risultava accresciuto e non era
segnatamente sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112.
V 3 consid. 2b; 122 III 198; cfr. anche consid. 3.6), ritenuto che -
come detto - se è vero che il medesimo può delegare compiti - tra cui anche quello
di pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare regolarmente
affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte.
Regolari
e puntuali controlli gli avrebbero permesso di appurare il
mancato pagamento di oneri sociali. L’insorgente non ha minimamente provato -
né ha al riguardo formulato eventuali richieste probatorie - di aver
intrapreso, malgrado le rassicurazioni ottenute da __________, i necessari
passi volti a effettivamente verificare la situazione contributiva, né
d’altronde asserisce di essere stato impedito di accedere alla relativa
documentazione. Un’accurata e costante verifica gli avrebbe segnatamente
permesso di costatare l’esistenza di diverse procedure di diffida ed esecutive
messe in atto dalla Cassa nei confronti della società e iniziate nel corso del
2001.
(doc. B, B/1, B/2, B/3 in inc. 31.2006.9; XV 1-60 in inc. 31.2006.8; V, VI
in inc. 31.2006.9).
Per
quanto riguarda l’asserita responsabilità di __________ quale amministratore di
fatto, giova ricordare che alla Cassa spetta per legge un’ampia facoltà di
decidere se procedere contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni di essi,
nessun'altra autorità potendosi sostituire ad essa e agire al suo posto. Per il
resto l’art. 759 cpv. 1 CO - secondo cui se diverse persone rispondono dello
stesso danno, ognuna di esse è solidalmente responsabile nella misura in cui il
danno gli può essere imputato personalmente in ragione della sua colpa - non
trova applicazione nell’ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF
119.
V 87, 108 V 195; STFA 15 aprile 2002 nella causa J. [H 365/01] e 8
novembre 2002 nella causa V. [H 392/01]).
4.3
Il ricorrente sostiene che in relazione alla citata grossa
commessa da parte di una società in __________, che ha comportato notevole
dispendio finanziario, di tempo e di lavoro, il mancato incasso di quanto da
essa dovuto alla DT 1 abbia inciso sull’andamento della stessa (perdita
d’investimento e mancato guadagno per circa fr. 250’000-300'000; cfr. ricorso;
cfr. opposizione 30 novembre 2005, doc. 2 in inc. 31.2006.9), la quale è
comunque riuscita a superare le proprie difficoltà ed a continuare la sua attività.
Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA
14.
giugno 1995 nella causa C., inc. 31.1995. 12) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
La ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza
su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA
7.
maggio 1997 nella causa M.V. [H 336/95]). Il TFA ha ribadito che l’organo
della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza
del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 16
aprile 1998 nella causa O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Il fatto che
un grosso committente non abbia onorato le proprie fatture, non può essere
tutelato. Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle
difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è
solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora
alcune fatture non vengano onorate. Non può inoltre non essere rilevato che,
nella misura in cui le sorti della società vengono affidate all’apporto di un
solo grosso cliente (in un settore per altro, quello delle costruzioni e
dell’edilizia nel quale non è escluso possano insorgere effettivi problemi di
incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta avendo fondato
la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di differenziare la
propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 16 aprile 2003 nella
causa A.T., inc. 31.2002.21).
In casu l’eluso versamento di gran parte dei contributi sociali -
che l’insorgente pone in relazione in particolare al mancato incasso di crediti
concernenti la citata commessa che ha impegnato la società dal 2001 al 2003 - è
iniziato nel 2001 e si è protratto sino al 2004. Tale circostanza non può nella
specie assurgere a valido motivo di discolpa. Per costante giurisprudenza in
caso di problemi finanziari del datore di lavoro il procrastinare il versamento
dei contributi è eccezionalmente tollerato quando riferito ad un breve periodo
e non invece nel caso in cui il differimento dei pagamenti appare cronico e i
pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante
numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella
causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per
contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi
se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF
121.
V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20
agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e
S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.2003.11). La
possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti
(STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente
pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 29 agosto 2002 (nella
causa A., B., C., D., E. [H 277/01]) è stata imputata una negligenza grave agli
amministratori di una società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero
far ritenere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero.
La giurisprudenza ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il
pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una
negligenza grave ad un amministratore, accertando che il mancato pagamento
dei contributi non poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità
(STFA 12 dicembre 2002
nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è
stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile
addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se - cumulativamente -
il buco contributivo è corto (pochi mesi), la ditta ha precedentemente sempre
pagato regolarmente i contributi e se la società non aveva l'abitudine di sospendere
il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando
in questo modo illecitamente la propria impresa (in
argomento v. anche DTF 108 V 196).
Nella
fattispecie risultano (incontestatamente) non essere stati integralmente soluti
i contributi concernenti il 2001, 2002, 2003 e 2004 per complessivi fr.
296'570.25 (interessi e spese inclusi). L’eluso versamento si è protratto in
concreto per un lungo periodo (2001-2004) ciò che non permette all’evidenza di
ritenere essersi trattato di una momentanea situazione di illiquidità ai sensi
della citata giurisprudenza (in argomento cfr. STFA 8 marzo 2001 nella
causa A. C., G. P. e F. F. [H 115/00 e H 132/00]). Dalla documentazione versata
agli atti risulta che per l’incasso degli stessi la Cassa ha dovuto sistematicamente
avviare procedure di diffida ed esecutive a partire dal 2001 e sfociate con il
rilascio di diversi attestati di carenza beni (XV 1-60 in inc. 31.2206.8; V, VI
in inc. 31.2006.9). Il fatto che la società abbia provveduto, in relazione ai
contributi dovuti nel considerato periodo, a versamenti per complessivi fr.
43'945.10 (doc. B, B/1, B/2, B/3 in inc. 31.2006.9) riducendo l'onere contributivo
che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore è in concreto
ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS.
In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato
importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una
parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non
possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi
dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto
in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P.
[H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
Stante quanto sopra, non si è dunque in presenza di un valido motivo
di discolpa previsto eccezionalmente dalla succitata giurisprudenza.
4.4
Secondo la giurisprudenza, un amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati alla Cassa non solo i contributi correnti, ma anche
quelli scaduti, dovuti per un periodo precedente alla sua entrata in carica. Un
organo entrato a far parte del consiglio di amministrazione alla fine dell’anno
può dunque essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal
mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l’anno. Se,
invece, la società era già insolvente al momento della sua entrata in carica,
l’amministratore non ha alcuna responsabilità secondo l’art. 52 LAVS nel caso
in cui il danno era già insorto a quel momento e l’amministratore non poteva
intervenire per sanare la situazione (RCC 1992 p. 262, 1994 p. 212; STCA
30.
settembre 1998 nella causa R.N, S.N, inc. 31.1997.13-14; Knus, op.
cit. p. 18).
In concreto ritenuto che, come visto, lo stato d’insolvenza della DT
1.
è stato accertato solo con il rilascio dell’attestato di carenza del 25
giugno 2004, la responsabilità di RI 2 deve estendersi anche ai contributi non
soluti prima della sua entrata in carica quale amministratore unico (9 luglio
2001), vale a dire a quelli non soluti relativi al periodo gennaio-giugno
2001).
5.
Ricorso
11.
gennaio 2007 di RI 2 5.1. RI 2
è stato amministratore unico della DT 1 anche nel periodo gennaio-giugno 2005. Nel
suo gravame 11 gennaio 2007 il ricorrente, negando ogni sua responsabilità,
invoca anzitutto la circostanza di aver assunto la carica di amministratore
unico quale semplice “amministratore di paglia” e che l’intera gestione aziendale
e amministrativa della DT 1 era nelle mani di __________, a cui deve quindi
essere addebitata un’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.
Ora, il fatto di aver, per ammissione stessa dell’insorgente,
assunto la funzione di amministratore unicamente quale semplice “amministratore
di paglia” - che copre quindi verso l’esterno l’attività di altri - non è
suscettibile di liberarlo dagli obblighi di diligenza e vigilanza che incombono
ad un amministratore unico. Come più sopra evidenziato, accettando il mandato
di amministratore unico della __________ RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano. Come visto (cfr. consid. 3.6 e 4.2), la responsabilità
per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza
necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombe quindi solo
a chi gestisce di fatto la società, bensì anche all’amministratore unico,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5.
CO. In caso contrario si finirebbe, per l’appunto, per legittimare la figura
dell'uomo di paglia, circostanza di cui per costante giurisprudenza un
amministratore non può prevalersi (STFA 15 aprile 2002 nella
causa J. [H 365/01], 27 aprile 2001 nella causa B. [H 234/00], 13 febbraio 2001
nella causa M. [H 225/00], 29 maggio 1995 nella causa C. [H 294/94]; DTF
122.
III 200). In tale contesto, il TFA ha rilevato in particolare che
"scopo della norma [art. 716a cpv. 1 CO, ndr] è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità" (STFA 8 novembre 1999 nella causa P.S.J [H
160/99]). Giova infine precisare che con la decisione di risarcimento 14 giugno
2006, confermata con la qui impugnata decisione su opposizione 15 dicembre
2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità di RI 2 in via solidale con __________.
5.2
Anche con il gravame 11 gennaio 2007 RI 2 assevera di aver comunque ricevuto
da parte di __________ rassicurazioni in merito al corretto andamento degli affari
e della situazione contributiva. Al proposito si rimanda a quanto esposto al
considerando 4.2.
5.3
L’insorgente contesta infine l’esistenza di un danno, in quanto il
risarcimento rivendicato dalla Cassa (fr. 16'851.60) rappresenta l’importo
degli acconti dovuti nel periodo gennaio-giugno 2005 e non un conteggio
definitivo. L’assunto è privo di fondamento.
Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.5), il danno considerato
dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione
ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in
materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le
prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute
nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le
norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi
dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei
salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni
in senso stretto (RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique
VSI 1994 p. 108).
L’art. 14 cpv. LAVS prescrive che i contributi devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro. L’art. 35 cpv. 1 OAVS stabilisce che nell’anno
corrente i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi
d’acconto. L’art. 34 cpv. 3 OAVS prescrive che i contributi devono essere
pagati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.
Il venire meno ad un obbligo sancito dalla legge - quindi anche il
mancato o ritardato pagamento degli acconti - costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 118 V 195, 111 V 173, 108
V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650; SVR 2003 AHV Nr.1; Meyer,
Die Rechtsprechung zur Arbeitgeberhaftung, in: AA.VV, Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, CFPG/Helbling & Lichtenhahn 2006, pp. 31s; cfr.
anche Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 2008ss. Per
precisione il danno ex art. 52 LAVS non nasce al momento in cui i contributi divengono
esigibili ma solo quando i contributi non possono più essere riscossi per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro, cfr. RCC 2002 pp. 55ss).
6.1
Nel proprio gravame RI 1 ha chiesto, oltre all’ispezione presso il Registro
di Commercio della documentazione relativa alle proprie dimissioni dalla carica
di amministratore unico - documentazione che il TCA ha provveduto a richiamare
e che è in seguito stata versata agli atti (IX, X in inc. 31.2006.8) -
l’edizione dalla __________ “delle sue dimissioni”, il richiamo dalla Pretura
di __________ di tutte le procedure fallimentari promosse dalla Cassa nei
confronti della società, il richiamo dal Ministero pubblico e dalla Cassa delle
denunce presentate dalla Cassa in relazione ai contributi dovuti dal 2001 in
poi.
Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra
l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V
181.
e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti
ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a
provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun
chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua
conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che
si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111
e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Sulla richiesta d’edizione delle dimissioni presso la DT 1 già si è
detto in precedenza (cfr. consid. 3.2). Quo alle ulteriori richieste
probatorie, le stesse appaiono inidonee a ulteriormente sostanziare elementi
rilevanti ai fini del giudizio, ritenuto che la documentazione versata agli
atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. In virtù delle
considerazioni esposte nelle presente sentenza in punto alle singole censure
mosse dall’insorgente (cfr. consid. 3.1-3.6) non appare segnatamente decisivo accertare
se e quali procedure fallimentari siano state avviate dalla Cassa nei confronti
della società né tanto meno appurare se, quali e nei confronti di che la Cassa
abbia presentato asserite denuncie penali.
6.2
Lo
stesso dicasi per quel che concerne i mezzi probatori offerti da RI 2 in
entrambi i gravami, segnatamente l’audizione testimoniale di diverse persone
sia al fine di accertare i reali rapporti interni societari e quindi la veste e
l’operato di __________ quale asserito amministratore di fatto - il cui ruolo,
come visto (cfr. consid. 4.2, 5.1), non esonerava l’insorgente dall’esercitare
i propri doveri di vigilanza e diligenza - sia per confermare quanto esposto
dall’insorgente in merito alla grossa commessa in __________ e da cui è
risultata una consistente perdita finanziaria - circostanza che, come visto (consid.
4.
), anche qualora venisse confermata, non è atta a configurare motivo di
giustificazione e discolpa -, nonché l’allestimento di una perizia contabile
volta ad accertare l’asserito stato di non insolvenza della DT 1, i motivi per
ritenere in casu essere data l’insolvenza della società a seguito del rilascio
di attestati di carenza beni a suo carico essendo stati in precedenza
ampiamente illustrati (cfr. consid. 4.1 e 3.4).
7.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso 3
marzo 2006 di RI 1 e i ricorsi 10 marzo 2006 e 11 gennaio 2007 di RI 2 vanno respinti e le rispettive decisioni impugnate confermate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I
ricorsi sono respinti.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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