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Decisione

31.2007.11

Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di due ex amministratori, entrambi pensionati. Negata l'esistenza di una violazione della parità di trattamento. Ripetibili a un terzo chiamato in causa

29 febbraio 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve

innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di

lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione

può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente

questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della

società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 1076; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18 agosto

2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26).

L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité

de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002

nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,

inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex

art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa

giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità

nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002

pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6).

Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003

nella causa M., H 142/03 consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A., H

194/96).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. Gli insorgenti hanno ricoperto la carica di membri del CdA, con

diritto di firma collettiva a due, della società FA 1, dal 15 febbraio 1989.

Le

argomentazioni esposte dai ricorrenti, ossia di aver assunto il mandato a titolo

onorifico, di non essere stati al corrente della gestione societaria e di non

aver mai ricevuto informazioni sull’andamento della ditta, né di aver avuto

alcun potere decisionale non sono sufficienti per liberarli

dai loro obblighi che la carica assunta comportava.

A

proposito della responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione non

coinvolti direttamente negli affari societari, come è il caso concreto, in una

sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa T. (H 180/03) l’allora TFA si era così

espresso:

"

Questa Corte, ancora di recente, ha

in particolare ribadito quali sono gli obblighi del consigliere

d'amministrazione di una società anonima che non si occupa o non può occuparsi

della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza

all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di

orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione

alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così l'organo

di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della

persona cui è affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in

eligendo), alle istruzioni che egli dà o dovrebbe dare (cura in istruendo) e

alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi

di conseguenza affinché i contributi alle assicurazioni sociali vengano regolarmente

versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b)."

Giova

poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.

e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre

2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta

all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la nostra

Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante

le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17

gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).

D’altronde

i ricorrenti non provano, né sostengono, di essere

stato impediti di accedere agli atti della società e neppure adducono

l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso impossibile lo

svolgimento della loro funzione di amministratori. Un amministratore diligente

non può pertanto estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri

si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA

17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N.

[inc. 31.1997.13-14]).

Il

fatto che i ricorrenti “hanno conosciuto l’esposizione debitoria a

fallimento avvenuto” (ricorso pag. 3 inc. 31.2007.11) e quindi non si sono

mai informati in merito alla situazione contributiva, configura una violazione

per negligenza grave delle prescrizioni legali. Essi hanno violato degli

obblighi che derivano dalla carica di membri del CdA non avendo svolto nessun

tipo di controllo. Essi avrebbero dovuto verificare puntualmente

e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati

alla Cassa (oltre alla giurisprudenza citata al consid. 2.5.2. v anche: STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02],

28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella

causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e

B. [H 38/01]). Ad esempio, avrebbero potuto e dovuto interpellare le persone

incaricate della gestione e conduzione della società oppure anche l'ufficio di

revisione attingendo ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella

causa V. [H 5/02]), dai quali avrebbero facilmente potuto dedurre che vi

erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della

società (STFA 11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver

proceduto ad una accurata verifica della situazione finanziaria della ditta è

segno di una grave negligenza.

Certo

che, che come accennato (consid. 2.4) e sostenuto nei

ricorsi, i fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa e che quindi il tema di sapere se un

organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze

che gli sono state attribuite.

In

questo contesto nulla giova ai ricorrenti sostenere che, quali operai in pensione,

non avevano alcun potere decisionale. Come ricordato sopra, essi avevo

specifici obblighi di vigilanza. Va poi evidenziato che, conformemente la giurisprudenza

federale, anche il fatto di rivestire la funzione di semplice dipendente

e quindi di non aver potuto influenzare l’andamento societario non può essere

assurto a motivo di discolpa (STCA del 14 novembre 2001 nella causa M. C e E.

G., Inc. 31.1999. 27-28, consid. 2.8 e 2.9). L’Alta Corte, in una sentenza non

pubblicata del 30 dicembre 1997 nella causa V.B (H 66/96) ha ritenuto responsabile

del mancato pagamento dei contributi un membro del CdA, operaio della

società per la quale era amministratore con diritto di firma collettiva.

Inoltre,

la circostanza che i ricorrenti “non avevano, né hanno oggi nessuna nozione

di che cosa significhi ricoprire una carica di consigliere d’amministrazione” (cfr.

pag. 3), non può costituire motivo di giustificazione. Infatti, conformemente

ad un principio generale di diritto, nessuno può trarre profitto dall'ignoranza

della legge (cfr. SVR 2002 AVS Nr 9, consid. 3;STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02, consid. 5.3).

I

ricorrenti hanno di conseguenza omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro del CdA (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5

giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003

nella causa W. [H 265/00]). Essi hanno omesso di verificare se i contributi

sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una

grave violazione del suo dovere di diligenza. I ricorrenti

non potevano, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi

di svolgere un ruolo passivo nella società. Del resto, la passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115). La passività dimostrata dagli insorgenti è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio

2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). In questo contesto, ininfluente ai

fini del presente giudizio è l’assunto dei ricorrenti di essersi adoperati,

immediatamente dopo il fallimento della società, a reperire i macchinari di

spettanza della ditta, segnalando tali beni all’UEF ai fini dell’inventario.

Fatto

sta che, seguendo diligentemente l’andamento degli affari con particolare

riferimento alle questioni contributive, i ricorrenti avrebbero potuto accorgersi dell’impossibilità di influire sui

pagamenti e rassegnare per tempo le proprie dimissioni, evitando di incorrere

in una responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. STFA 21 dicembre 1993

nella causa M.T.S, 15 dicembre 1993 nella causa L.N.; STCA

30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. [inc. 31.1997.13-14]).

2.8. Va inoltre evidenziato che, come visto al consid. 1.2, la Cassa ha

dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento degli oneri

sociali dal mese di marzo 2001 e precettarla dal maggio 2001 (cfr. specchietto

dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 3/B – B4 inc. 31.2007.11).

Il mancato (integrale) pagamento dei contributi si riferisce al periodo

2001-2005 (giugno) e costituisce un lungo periodo, ciò che configura negligenza

grave da parte dei ricorrenti.

Infatti,

l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa

V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro

ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto

2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H

209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità

di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA

16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR

2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che i

ricorrenti nemmeno fanno valere - per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W.

E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002

nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

2.9. I

ricorrenti richiamano la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS emessa dalla

Cassa nei riguardi dei membri di comitato dalla fallita __________ (__________).

Invocando il principio dell’uguaglianza e della parità di trattamento, essi rivendicano di essere esonerati dalla loro responsabilità così

come è accaduto con i dirigenti del citato club sportivo, evidenziando che “ i

membri del __________ intervenivano attivamente alle riunioni di Comitato, mentre

i ricorrenti RI 2 e RI 1 non erano nemmeno a conoscenza dell’esistenza di

riunioni o assemblee, né vi erano convocati, né tantomeno vi partecipavano” (doc.

X).

In

risposta, la Cassa, invocando l’obbligo di segretezza, ha comunque sostenuto

che si tratta di fattispecie diverse.

Orbene,

innanzitutto non vi sono elementi, né sono stati portati indizi che spingono a

ritenere che i dirigenti del __________ siano stati a torto esonerati

dall’obbligo di risarcimento. Le due fattispecie sembrano peraltro già a prima

vista del tutto diverse e quindi non paragonabili.

Sia

come sia, non va comunque dimenticato che la censura sulla presunta diversità

di trattamento fra assicurati viene a cadere, in generale non potendoci essere

uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione

illegale di norme giuridiche.

In

proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K

31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la

propria costante giurisprudenza:

"

(…) D'une façon générale,

un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour

bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En

d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité

ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF

127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références).

(…)."

Pertanto,

questa censura non può trovare accoglimento.

2.10. A

dimostrazione delle sue condizioni di salute, RI 1 ha prodotto la transazione

con la __________ in merito all’erogazione di una rendita d’invalidità del 50%,

nonché un certificato del suo medico curante.

Al riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato

il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del

presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta,

poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari,

viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P.,

L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

Inoltre,

non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità,

non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto

dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo

1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

Il

TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che

viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di

una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di

salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi

(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).

Con

sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo

Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente

e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica

di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era

in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal

pagamento del danno causato all’amministra-zione.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc.

31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tri- bunale ha ammesso la responsabilità

di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto

e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato

possibile, rassegnare le sue dimissioni.

Ritornando

al caso in esame, il ricorrente è al beneficio di una rendita d’invalidità

LAINF del 50% a decorrere dal 1° luglio 2003 (doc. E inc. 31.2007.11). Nel certificato

5 luglio 2007 il suo medico curante, dr. __________, ha attestato le seguenti

diagnosi:

"

(...)

Il signor RI 1 presenta uno stato di salute

compromesso, con le seguenti diagnosi:

● arteriopatia con stenosi

carotidea sinistra in trattamento antiaggregante con aspirina e statine

● sindrome vestibolare recidivante

● sleep apnea sindrome in trattamento con

C-PAP

● stato da frattura vertebrale

T12 (1-2000, caso __________) in trattamento antireumatico e analgesico

continuo e infiltrazioni periarticolari localmente con steroidi a scadenza

regolare." (Doc. E2)

Ora,

sulla base dei citati atti, lo stato di salute del ricorrente è sicuramente compromesso

dal punto di vista fisico. Ciononostante non si può dedurre che l’ex membro del

CdA potesse essere impedito nell’esercizio dei suoi obblighi di vigilanza. Non

va poi dimenticato che, come ampiamente riportato al consid. 2.7, l’interessato

ha ammesso di aver non esercitato le sue funzioni di amministratore e questo non

per motivi di salute.

2.11. In

conclusione, richiamato quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido

motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti dovranno

risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura

determinata nelle decisioni impugnate.

Ne

consegue la reiezione dei ricorsi.

2.12. RI

1

Per quanto riguarda la suddetta richiesta di assunzione di prove -

corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - per

costante giurisprudenza da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro,

essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,

di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni

caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del

giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una

circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento

alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza

diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti

d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su

un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF

122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N.

10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove e quindi nemmeno procedere al postulato interrogatorio

formale degli insorgenti, né all’audizione dell’ex presidente del CdA. Del

resto, accertare la veridicità di quanto affermato da quest’ultima nella osservazioni

25 ottobre 2007 sulla posizione non marginale assunta dai ricorrenti

all’interno della società fallita risulta essere superfluo. È stato infatti ampiamente

detto come la loro responsabilità ex art. 52 LAVS sia principalmente legata

alla violazione degli obblighi di vigilanza riguardo in particolare al versamento

dei contributi sociali.

Per

gli stessi motivi di cui sopra non è parimenti necessario richiamare dall’UEF

la documentazione contabile della società, come pure i verbali del CdA, né procedere

alla chiesta ispezione contabile degli ultimi 10 anni.

I

ricorrenti hanno postulato l’edizione dal Ministero Pubblico degli atti relativi

all’inc. no. 2006.10341. A prescindere dall’assoluta mancata motivazione di una

simile richiesta (non è nemmeno dato a sapere a quale persona il menzionato

procedimento penale si riferisce), un simile richiamo è da considerare ininfluente.

Del resto nel ricorso non è fatto cenno ad alcuna fattispecie di rilevanza penale.

Infine,

come visto al consid. 2.10, il richiamo della decisione relativa al __________

è irrilevante.

2.13. I ricorrenti hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art.

61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86

pag. 626).

I

presupposi (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5a con riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso di specie, secondo il TCA, la presente vertenza appariva destinata all'insuccesso

in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, di fronte alla chiara giurisprudenza

del TFA, che il legale degli interessati doveva conoscere, le motivazioni

ricorsali apparivano di primo acchito non sufficienti per giustificare una

liberazione da responsabilità ex art. 52 LAVS.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.14. Siccome

__________, rappresentata da un legale e chiamata in causa, con la richiesta di

reiezione del ricorrso risulta essere vittoriosa, essa ha diritto ad

un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da porre in

solido a carico dei ricorrenti soccombenti (STFA inedite 26 agosto 2002 nella

causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des

Kantons Zurich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

L’istanze

tendenti alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

sono respinte.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. I ricorrenti verseranno in solido a __________ fr. 500.-- di ripetibili

(IVA inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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