31.2007.13
Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un ex amministratore unico. Motivi di giustificazione non sufficienti
4 marzo 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2007.13
Data decisione, Autorità:
04.03.2008, TCA
Titolo:
Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un ex amministratore unico. Motivi di giustificazione non sufficienti
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.13
BS/td
Lugano
4 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° giugno
2007 emanata da
in relazione
alla fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto, in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la produzione, la
promozione, la diffusione, la commercializzazione, la gestione e
l’intermediazione di beni e servizi, particolarmente nei settori dell’editoria,
dei trasporti e del turismo.
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 10 luglio 2001 (pubblicazione
del FUSC) sino all’apertura del fallimento pubblicata nel FUSC 16 maggio 2006
(cfr. estratto RC in doc. 1).
1.2. La
FA 1, che gestiva diversi esercizi pubblici, è stata affiliata alla Cassa di compensazione
CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° giugno 2003
al 31 ottobre 2005.
La
società è stata in mora con il pagamento dei contributi paritetici.
Con
decreti del 9 maggio 2006 e 13 luglio 2006 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento, rispettivamente la sospensione
dello stesso per mancanza di attivo (pubblicazione FUSC 16 maggio 2006, rispettivamente
29 agosto 2006).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 11 settembre 2006, confermata
con decisione su opposizione 1° giugno 2007, la Cassa ha postulato nei
confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 107'787,90
relativi ai contributi paritetici del 2004 (4° trimestre e conteggio finale
2004), del 2005 (acconti mensili gennaio – ottobre, nonché il conteggio finale
2005) e agli interessi di mora per il 2003 non versati dalla società per la
gerenza del “__________” di __________ (doc. 2 e doc. A2).
Va
qui ricordato che con decisione formale 17 ottobre 2005, rimasta incontestata,
la Cassa aveva condannato l’ex amministratore unico al risarcimento per i
contributi partiteci non versati dalla fallita, sempre in relazione con la
gestione del ristorante __________, per complessivi fr. 20'855,30. Gli oneri
sociali concernevano il 3° e 4° trimestre 2003, il conteggio di chiusura del
2003 ed i primi tre acconti trimestrali del 2004, oggetto di attestati di
carenza beni rilasciata il 30 maggio 2005 e 26 settembre 2005 (VII/7).
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione 1° giugno 2007 RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento
della stessa. Sostanzialmente egli evidenzia che la società era gestita da __________,
organo di fatto e azionista unico, che era lui il responsabile del mancato
pagamento dei contributi e di essersi adoperato affinché il debito contributivo
non aumentasse. Infine, in via subordinata, ha chiesto la condanna in via
solidale del summenzionato.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e
dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i
motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico
da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
1.6.
Il 29 agosto 2007 il ricorrente ha inoltrato i mezzi di prova che vorrebbe
assumere (V).
Su
richiesta del TCA, con scritto 11 settembre 2007 la Cassa ha prodotto ulteriore
documentazione, tra cui i conteggi degli oneri sociali scoperti (VII).
Invitato
a prendere posizione in merito ai nuovi atti (VIII), il ricorrente è tuttavia rimasto
silente.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa
di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel
caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF
129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18
agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.
5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H
346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese
di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza
citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione
di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24
ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa
M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati nel 2004 e 2005 per complessivi fr. 107'787,90 (fr. 91'764,85 sono
invece i premi LAINF e perdita di guadagno per malattia rimasti impagati non
facenti parte del danno ex art. 52 LAVS), i cui conteggi sono stati prodotti
con la risposta di causa (doc. 5). Con scritto 11 settembre 2007 la Cassa ha
poi ricapitolato le singole posizioni scoperte oggetto del presente
procedimento, come pure di altre procedure di risarcimento di cui se ne parlerà
nel prosieguo.
L’ammontare
del debito contributivo in quanto tale non è del resto contestato dal ricorrente.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.
52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza
grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa
situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op.
cit., pag. 53).
I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b;
Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento
alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.
consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7.
2.7.1. Nella
fattispecie, il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS,
facendo presente come __________ fosse organo di fatto della fallita, che agiva
senza informare o consigliarsi con l’amministratore unico. In particolare egli
ha evidenziato:
"
Nella presente
fattispecie, si è visto, e l'istruttoria lo dimostrerà, che l'effettiva gestione
di fatto della società è stata delegata dall'amministratore unico al signor __________,
direttore, nonché azionista della società. Il signor __________ non si è
limitato a assumersi la gestione effettiva; esso ha negato e dilazionato in ogni
modo ogni comunicazione all'amministratore unico. __________ ha omesso di
trasmettere documenti all'amministratore, ha raccontato di volta in volta
bugie, ha promesso di portare in Ticino della documentazione che poi di fatto
non portava al giorno convenuto, riuscendo così, nel giro di pochi mesi, a
creare un danno alla società che difficilmente l'amministratore avrebbe potuto
evitare. Il signor RI 1 pur chiedendo informazioni, non otteneva soddisfazione.
Solo l'allestimento del bilancio intermedio al 30.09.03, chiuso nel corso del
mese di novembre/dicembre dello stesso anno, ha permesso di evidenziare il
grave andamento della società e lo scoperto per gli oneri sociali. Il qui opponente
si è quindi attivato per chiarire e comprendere la situazione, come è suo dovere,
già nel giro di pochi mesi dall'inizio dell'attività effettiva. L'allestimento
dei bilanci intermedi e del rapporto intermedio di revisione dimostrano tale
fatto. Dal mese di gennaio la situazione si è normalizzata, tant'è che la
società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi nei confronti della cassa di
compensazione. Di fatto il debito non si è ingrandito. Il debito oggetto della
presente decisione è pertanto riferito al secondo semestre di attività del 2003.
Ne consegue che non può essere imputata alcuna negligenza al signor RI 1. Esso
quindi non può essere ritenuto responsabile per il danno subito da codesta
Cassa di compensazione per il mancato versamento dei contributi sociali del
personale." (Doc. I)
Orbene,
come visto, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della società
dal 10 luglio 2001 al 19 maggio 2006 (data di pubblicazione nel FUSC della
dichiarazione di fallimento). Accettando tale mandato egli
ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione
derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio
2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H
405+406/00]).
Va
poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF),
se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si
può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo
nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività
importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato
i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle
competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di
amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
Pertanto,
ammesso che __________ fosse l’amministratore di fatto e si occupasse della
gestione degli affari societari e quindi anche degli aspetti contributivi (al
riguardo il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione), giova ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per
quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]
e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H
310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa
P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991,
p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste
utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA
2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i
conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H
282/01]).
Dei
succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che in precedenza
egli è stato destinatario da parte di questa Corte di una sentenza condannatoria
ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 24 novembre 2000, inc. 31.1999.65). In quella circostanza
il ricorrente, quale amministratore unico di una SA datrice di lavoro, aveva
cercato di discolparsi (invano) facendo presente come la gestione, gli affari e
quindi il pagamento dei contributi fossero stati nella mani di un’azionista, al
quale era stata delegata l’amministrazione societaria.
2.7.2. Nel
caso in esame, il ricorrente ha fatto presente che a seguito del bilancio intermedio
30 settembre 2003 si è reso conto dello scoperto contributivo, del grave
andamento della società, adoperandosi affinché il debito contributivo non aumentasse.
Va
innanzitutto tenuto conto che nel giugno 2003, con l’affiliazione alla Cassa,
la società ha assunto i propri dipendenti divenendo di conseguenza operativa e
quindi dopo pochi mesi di attività societaria il ricorrente aveva preso conoscenza
del mancato pagamento degli oneri sociali. In effetti, come riassunto nella decisione
impugnata, sin dal 30 ottobre 2003 la Cassa ha dovuto intervenire affinché
quanto dovuto fosse effettivamente versato. A questo va aggiunto che, come risulta
dalla decisione 17 ottobre 2005 cresciuta in giudicato, le procedure esecutive
riguardavano già il 3° trimestre del 2003 (cfr. doc. 6) ed è quindi praticamente
sin dall’affiliazione presso la convenuta che la società era in mora con il pagamento
degli oneri sociali, situazione che è continuata sino al suo fallimento. Inoltre,
vista la grave situazione economica della società, il ricorrente avrebbe dovuto
intervenire affinché, segnatamente, i contributi venissero pagati. In questo contesto,
riferirsi unicamente ai bilanci o ai rapporti dell’Ufficio di revisione (cfr.
punto no. 4 del ricorso) non è sufficiente, tantomeno bastano gli asseriti sforzi
di chiarire e comprendere la (grave) situazione economica. Occorre poi
ricordare che secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono
rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.
[H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa
N.).
Pertanto,
la giustificazione addotta sopra dall’insorgente non è idonea per liberarlo da
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.7.3. Né
del resto corrisponde al vero che “dal mese di gennaio (2004 n.d.r.) la situazione
si è normalizzata, tant’è che la società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi
nei confronti della cassa di compensazione” (cfr. consid. 2.7.1), visto
che, come rettamente riportato nella decisione contestata (pagg. 4 e 5), oltre
ai ritardi nel pagare gli acconti dal 3° trimestre 2003 fino al 3° trimestre
2004, a partire dalla fattura del 4° trimestre 2004, incluso anche il conteggio
finale del 2003, la società non ha più versato alcunché.
Non
va poi dimenticato che, come giustamente evidenziato dalla Cassa nello scritto
11 settembre 2007, per la gestione dell’Albergo – Ristorante __________ a __________,
del Ristorante __________ a __________ e per la gestione del __________ a __________,
il ricorrente, quale amministratore della FA 1, aveva ricevuto tre decisioni di
risarcimento datate 17 ottobre 2005 (doc. 19, 21 e 21), tutte divenute definitive.
Di
fronte ad una simile situazione, come già detto nella sentenza 24 novembre
2000, anche con il presente giudizio questa Corte non può che rimarcare come il
ricorrente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, conformemente alla giurisprudenza
del TFA, con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la
prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella
causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), motivo
per cui il ricorrente è da ritenere responsabile del danno subito dalla Cassa. Inoltre,
la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7.4. Va
infine evidenziato che, come visto sopra, il mancato pagamento dei contributi paritetici
dall’acconto del 4° trimestre 2004 sino a quello di ottobre 2005 corrisponde a
un lungo periodo e configura negligenza grave da parte del ricorrente. Infatti,
l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza
questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di
giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante
numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa
V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro
ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se
tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121
V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto
2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H
209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità
di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA
16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR
2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che
l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento
dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della
società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H
134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa
A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].
2.8. In
via subordinata il ricorrente ha chiesto che __________ sia condannato al versamento,
in via solidale, di fr. 107'787,90.
A
prescindere dal fatto che gli atti non contengono nulla in merito all’asserito
ruolo di amministratore di fatto del succitato (cfr. ricorso pag. 2), occorre tuttavia
ricordare che spetta alla Cassa decidere contro quale debitore solidale
procedere (DTF 108 V 195 consid. 3) ed emettere la relativa decisione di
risarcimento. Solo in caso di impugnazione dell’eventuale susseguente decisione
su opposizione il TCA dovrà statuire in merito all’effettivo ruolo rivestito da
__________ nella FA 1 e sulla sua eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.9. Con
scritto 29 agosto 2007 il ricorrente ha elencati i mezzi di prova che vorrebbe
assumere.
Per
costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto
il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono
in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del
giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una
circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino
una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122
Considerandi
II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr.
10.
p. 28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito
alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In
particolare, l’interrogatorio di __________ non è necessario
poiché, come detto, la sua posizione non influisce sulla grave negligenza
addebitabile al ricorrente. Ininfluente è sentire __________, il quale a mente
dell’insorgente “potrà testimoniare in merito a tutti i tentativi fatti per
riuscire a comprendere la situazione a farsi trasmettere informazioni e documentazione
da parte di __________”, in quanto tali circostanze non sono suscettibili
di giustificare la posizione del ricorrente, avendo infatti quest’ultimo
crassamente violato i suoi obblighi di vigilanza e di controllo che la sua
carica di amministratore unico imponevano. Parimenti ininfluente è il richiamo
degli atti penali. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere il motivo
di simile richiesta, anche ipotizzando un’implicazione penale dell’asserito amministratore
di fatto, per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.7), tale circostanza non
modificherebbe la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
La chiesta perizia “per determinare il periodo in cui si è prodotto il
mancato riversamento dei contributi sociali e l’evoluzione degli stessi” non
è necessaria avendo la Cassa, con la risposta di causa e con scritto 11
settembre 2007 prodotto i conteggi per gli oneri sociali (doc. ), dai quali si
deduce il periodo di riferimento dei contributi dovuti e non versati. Infine, non
necessario è il richiamo degli atti del fallimento della FA 1, visto che lo
stesso è stato debitamente pubblicato.
2.10
In
conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri
sociali non versati dalla DT 1 per fr. 107'787,90.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il
ricorso, che rasenta la temeriarietà, dev’essere respinto.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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