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Decisione

31.2007.13

Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un ex amministratore unico. Motivi di giustificazione non sufficienti

4 marzo 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF

129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione

di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24

ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa

M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati nel 2004 e 2005 per complessivi fr. 107'787,90 (fr. 91'764,85 sono

invece i premi LAINF e perdita di guadagno per malattia rimasti impagati non

facenti parte del danno ex art. 52 LAVS), i cui conteggi sono stati prodotti

con la risposta di causa (doc. 5). Con scritto 11 settembre 2007 la Cassa ha

poi ricapitolato le singole posizioni scoperte oggetto del presente

procedimento, come pure di altre procedure di risarcimento di cui se ne parlerà

nel prosieguo.

L’ammontare

del debito contributivo in quanto tale non è del resto contestato dal ricorrente.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.

52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,

pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza

grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa

situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op.

cit., pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b;

Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7.

2.7.1. Nella

fattispecie, il ricorrente contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS,

facendo presente come __________ fosse organo di fatto della fallita, che agiva

senza informare o consigliarsi con l’amministratore unico. In particolare egli

ha evidenziato:

"

Nella presente

fattispecie, si è visto, e l'istruttoria lo dimostrerà, che l'effettiva gestione

di fatto della società è stata delegata dall'amministratore unico al signor __________,

direttore, nonché azionista della società. Il signor __________ non si è

limitato a assumersi la gestione effettiva; esso ha negato e dilazionato in ogni

modo ogni comunicazione all'amministratore unico. __________ ha omesso di

trasmettere documenti all'amministratore, ha raccontato di volta in volta

bugie, ha promesso di portare in Ticino della documentazione che poi di fatto

non portava al giorno convenuto, riuscendo così, nel giro di pochi mesi, a

creare un danno alla società che difficilmente l'amministratore avrebbe potuto

evitare. Il signor RI 1 pur chiedendo informazioni, non otteneva soddisfazione.

Solo l'allestimento del bilancio intermedio al 30.09.03, chiuso nel corso del

mese di novembre/dicembre dello stesso anno, ha permesso di evidenziare il

grave andamento della società e lo scoperto per gli oneri sociali. Il qui opponente

si è quindi attivato per chiarire e comprendere la situazione, come è suo dovere,

già nel giro di pochi mesi dall'inizio dell'attività effettiva. L'allestimento

dei bilanci intermedi e del rapporto intermedio di revisione dimostrano tale

fatto. Dal mese di gennaio la situazione si è normalizzata, tant'è che la

società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi nei confronti della cassa di

compensazione. Di fatto il debito non si è ingrandito. Il debito oggetto della

presente decisione è pertanto riferito al secondo semestre di attività del 2003.

Ne consegue che non può essere imputata alcuna negligenza al signor RI 1. Esso

quindi non può essere ritenuto responsabile per il danno subito da codesta

Cassa di compensazione per il mancato versamento dei contributi sociali del

personale." (Doc. I)

Orbene,

come visto, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della società

dal 10 luglio 2001 al 19 maggio 2006 (data di pubblicazione nel FUSC della

dichiarazione di fallimento). Accettando tale mandato egli

ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione

derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio

2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e

J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H

405+406/00]).

Va

poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF),

se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si

può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo

nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività

importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato

i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle

competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di

amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

Pertanto,

ammesso che __________ fosse l’amministratore di fatto e si occupasse della

gestione degli affari societari e quindi anche degli aspetti contributivi (al

riguardo il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione), giova ricordare

come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta

l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per

quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H

310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa

P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991,

p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste

utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]).

Dei

succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che in precedenza

egli è stato destinatario da parte di questa Corte di una sentenza condannatoria

ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 24 novembre 2000, inc. 31.1999.65). In quella circostanza

il ricorrente, quale amministratore unico di una SA datrice di lavoro, aveva

cercato di discolparsi (invano) facendo presente come la gestione, gli affari e

quindi il pagamento dei contributi fossero stati nella mani di un’azionista, al

quale era stata delegata l’amministrazione societaria.

2.7.2. Nel

caso in esame, il ricorrente ha fatto presente che a seguito del bilancio intermedio

30 settembre 2003 si è reso conto dello scoperto contributivo, del grave

andamento della società, adoperandosi affinché il debito contributivo non aumentasse.

Va

innanzitutto tenuto conto che nel giugno 2003, con l’affiliazione alla Cassa,

la società ha assunto i propri dipendenti divenendo di conseguenza operativa e

quindi dopo pochi mesi di attività societaria il ricorrente aveva preso conoscenza

del mancato pagamento degli oneri sociali. In effetti, come riassunto nella decisione

impugnata, sin dal 30 ottobre 2003 la Cassa ha dovuto intervenire affinché

quanto dovuto fosse effettivamente versato. A questo va aggiunto che, come risulta

dalla decisione 17 ottobre 2005 cresciuta in giudicato, le procedure esecutive

riguardavano già il 3° trimestre del 2003 (cfr. doc. 6) ed è quindi praticamente

sin dall’affiliazione presso la convenuta che la società era in mora con il pagamento

degli oneri sociali, situazione che è continuata sino al suo fallimento. Inoltre,

vista la grave situazione economica della società, il ricorrente avrebbe dovuto

intervenire affinché, segnatamente, i contributi venissero pagati. In questo contesto,

riferirsi unicamente ai bilanci o ai rapporti dell’Ufficio di revisione (cfr.

punto no. 4 del ricorso) non è sufficiente, tantomeno bastano gli asseriti sforzi

di chiarire e comprendere la (grave) situazione economica. Occorre poi

ricordare che secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono

rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi

paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.

[H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa

N.).

Pertanto,

la giustificazione addotta sopra dall’insorgente non è idonea per liberarlo da

una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.7.3. Né

del resto corrisponde al vero che “dal mese di gennaio (2004 n.d.r.) la situazione

si è normalizzata, tant’è che la società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi

nei confronti della cassa di compensazione” (cfr. consid. 2.7.1), visto

che, come rettamente riportato nella decisione contestata (pagg. 4 e 5), oltre

ai ritardi nel pagare gli acconti dal 3° trimestre 2003 fino al 3° trimestre

2004, a partire dalla fattura del 4° trimestre 2004, incluso anche il conteggio

finale del 2003, la società non ha più versato alcunché.

Non

va poi dimenticato che, come giustamente evidenziato dalla Cassa nello scritto

11 settembre 2007, per la gestione dell’Albergo – Ristorante __________ a __________,

del Ristorante __________ a __________ e per la gestione del __________ a __________,

il ricorrente, quale amministratore della FA 1, aveva ricevuto tre decisioni di

risarcimento datate 17 ottobre 2005 (doc. 19, 21 e 21), tutte divenute definitive.

Di

fronte ad una simile situazione, come già detto nella sentenza 24 novembre

2000, anche con il presente giudizio questa Corte non può che rimarcare come il

ricorrente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, conformemente alla giurisprudenza

del TFA, con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la

prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella

causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), motivo

per cui il ricorrente è da ritenere responsabile del danno subito dalla Cassa. Inoltre,

la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.4. Va

infine evidenziato che, come visto sopra, il mancato pagamento dei contributi paritetici

dall’acconto del 4° trimestre 2004 sino a quello di ottobre 2005 corrisponde a

un lungo periodo e configura negligenza grave da parte del ricorrente. Infatti,

l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa

V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro

ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto

2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H

209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità

di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA

16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR

2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che

l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H

134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

2.8. In

via subordinata il ricorrente ha chiesto che __________ sia condannato al versamento,

in via solidale, di fr. 107'787,90.

A

prescindere dal fatto che gli atti non contengono nulla in merito all’asserito

ruolo di amministratore di fatto del succitato (cfr. ricorso pag. 2), occorre tuttavia

ricordare che spetta alla Cassa decidere contro quale debitore solidale

procedere (DTF 108 V 195 consid. 3) ed emettere la relativa decisione di

risarcimento. Solo in caso di impugnazione dell’eventuale susseguente decisione

su opposizione il TCA dovrà statuire in merito all’effettivo ruolo rivestito da

__________ nella FA 1 e sulla sua eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.9. Con

scritto 29 agosto 2007 il ricorrente ha elencati i mezzi di prova che vorrebbe

assumere.

Per

costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto

il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono

in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del

giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una

circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non

potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122

Considerandi

II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr.

10.

p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito

alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

In

particolare, l’interrogatorio di __________ non è necessario

poiché, come detto, la sua posizione non influisce sulla grave negligenza

addebitabile al ricorrente. Ininfluente è sentire __________, il quale a mente

dell’insorgente “potrà testimoniare in merito a tutti i tentativi fatti per

riuscire a comprendere la situazione a farsi trasmettere informazioni e documentazione

da parte di __________”, in quanto tali circostanze non sono suscettibili

di giustificare la posizione del ricorrente, avendo infatti quest’ultimo

crassamente violato i suoi obblighi di vigilanza e di controllo che la sua

carica di amministratore unico imponevano. Parimenti ininfluente è il richiamo

degli atti penali. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere il motivo

di simile richiesta, anche ipotizzando un’implicazione penale dell’asserito amministratore

di fatto, per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.7), tale circostanza non

modificherebbe la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.

La chiesta perizia “per determinare il periodo in cui si è prodotto il

mancato riversamento dei contributi sociali e l’evoluzione degli stessi” non

è necessaria avendo la Cassa, con la risposta di causa e con scritto 11

settembre 2007 prodotto i conteggi per gli oneri sociali (doc. ), dai quali si

deduce il periodo di riferimento dei contributi dovuti e non versati. Infine, non

necessario è il richiamo degli atti del fallimento della FA 1, visto che lo

stesso è stato debitamente pubblicato.

2.10

In

conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla DT 1 per fr. 107'787,90.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso, che rasenta la temeriarietà, dev’essere respinto.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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