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Decisione

31.2007.14

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Amministratore con mansioni tecniche. Calcolo dei contributi

22 gennaio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari

dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.

165; SVR 2001 AHV Nr. 15;

RCC 1992 p. 269). L’amministratore é tenuto all'esame

e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta

della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H

171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27

febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i

membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le

sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la

dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è

d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A.

C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il

membro del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

RI

1 non può pertanto, nella veste

di membro del CdA di una società anonima, validamente pretendere di liberarsi

da ogni responsabilità sostenendo di essere entrato nel-l’esecutivo unicamente

per ragioni e con mansioni tecniche. Rispettivamente non può essere scagionato

in base all’argo-mento secondo cui la sua designazione a membro del CdA della FA

1 si era resa necessaria per permette alla società di partecipare a concorsi

pubblici. Per costante giurisprudenza – di cui l’insorgente non sembra avere

perfetta cognizione – non è infatti sufficiente

asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere

in una responsabilità (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02],

27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29 agosto 1997 nella causa

G.M. [H 318/95]; STCA 22 maggio 2002 nella causa S. [inc. 31.02.3]).

Questo principio è stato ribadito per esteso dal TCA in una sentenza del 6 agosto

1998 (nella causa M.B., inc. 31.96.29-30), dove un amministratore, al quale

erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile

del danno subito dalla cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di

vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge. Inoltre, in STCA 9 agosto

1999 (nella causa M.B, G.H., A.R., M.R. [inc. 31.1998.17-19+24], cresciuta in

giudicato) lo scrivente Tribunale ha avuto modo di stabilire la responsabilità

ex art. 52 LAVS di un membro del CdA, entrato quale tecnico nell’esecutivo di

una SA al fine di poter far partecipare la società a concorsi pubblici. Che la gestione e la conduzione della società fosse nel caso in

esame curata dal presidente del CdA, non libera l’insorgente dai suoi obblighi, ritenuto che la qualità

di organo di una società comporta l’assunzione della responsabilità della sua

conduzione, l’amministrazione dovendo vigilare affinché tutto proceda nel

rispetto delle norme e dei termini di pagamento (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.).

2.5.3. Il ricorrente non prova, né d’altronde

nemmeno sostiene, di essere stato impedito di accedere agli atti della società

e nep-pure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso

impossibile lo svolgimento della sua funzione di amministratore. Egli si limita

ad affermare che la gestione era completamente nelle mani del presidente,

circostanza, questa, che – come visto (cfr. consid. 2.5.2) – non è sufficiente

per esonerare un amministratore dalla sua responsabilità, il suevocato principio

di cui all’art. 716a cpv. 1 CO (vigilanza sulle persone incaricate della

gestione), dovendosi applicare a tutti gli amministratori, pena lo svuotamento

del significato e della portata che la legge conferisce alla loro funzione. Un

amministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai problemi della

società adducendo che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp.

114s; STFA 17 ottobre

1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. [inc.

31.1997.13-14]).

Il

fatto di non essersi mai informato in merito alla situazione contributiva

configura una violazione per negligenza grave delle prescrizioni legali. In

violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di membro del CdA RI 1

non ha svolto nessun tipo di controllo. L’amministratore avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i

contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (oltre alla

giurisprudenza citata al consid. 2.5.2. v anche: STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile

2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa

D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H

38/01]). Egli avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della

gestione e conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo

Considerandi

ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02]), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali

scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11

settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una

accurata verifica della situazione finanziaria della ditta è segno di una grave

negli-genza.

2.5.4

Come accennato (consid. 2.4.3), i fatti di cui si è resa colpevole

una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite. Una corretta

valutazione della fattispecie concreta alla luce di tali principi,

permetterebbe a mente dell’insorgente – che evidenzia all’uopo, come visto,

essergli state affidate in seno alla FA 1 esclusiva-mente competenze di natura

tecnica – di escludere una sua responsabilità. Orbene, anche ad un membro del

CdA cui sono attribuite competenze meramente tecniche, come detto, incombe

l’obbligo di vigilanza sulle persone cui è affidata la gestione, atteso che

specialmente nel caso di esecutivi composti – come in casu – da poche persone

tali obblighi (e quindi la colpa) degli amministratori vanno valutati con

particolare rigore (STFA 15 settembre 2000 nella causa V. [H 45/00]; Nussbaumer,

cit., AJP 1996, p. 1078). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave

anche la passività di membri di un CdA di fatto esclusi dalla gestione della

società, i quali sono tenuti ad un costante controllo gestione. In tale

contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia com-petenza alcuna per

quanto riguarda i pagamenti (SFTA 5 ottobre 2000 nella causa S. [H

210/99]; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F. [inc.

31.2003

], consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; nella già citata

STCA 9 agosto 1999 è stata confermata la responsabilità di un membro del

CdA, con unicamente mansioni tecniche e con diritto di firma collettiva a due,

il quale non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza) non costituiscono

in sé motivi liberatori o di discolpa.

RI

1.

ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo

(STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella

causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H

265/00]). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati

pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo

dovere di diligenza. Egli non poteva, nella veste di

membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo

nella società o limitare la propria attività agli aspetti prettamente tecnici. Del

resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati

pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negli-genza

grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03],

13.

maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.

[H 38/01]). In tale contesto, ininfluente ai fini del presente giudizio è

l’argomento ricorsuale secondo cui il danno si sarebbe prodotto anche nel caso

in cui egli avesse esercitato il proprio dovere di controllo e vigilanza

sull’attività societaria. Quanto sostenuto dall’insorgente configura infatti

una semplice e non ulteriormente sostanziata ipotesi, che come tale non è idonea

ad interrompere il nesso di causalità (sul punto cfr. STFA 27 luglio

1991.

nella causa V.E. [H 224/90]; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: ST 1995, p. 660). Inoltre, seguendo

diligentemente l’andamento degli affari con particolare riferimento alle

questioni contributive, il ricorrente avrebbe se del caso potuto accorgersi dell’impossibilità di

influire sui pagamenti e rassegnare per tempo le proprie dimissioni, evitando

di incorrere in una responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. STFA

21.

dicembre 1993 nella causa M.T.S, 15 dicembre 1993 nella causa L.N.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N.

S.N. [inc. 31.1997.13-14]).

2.5.5

La situazione economica personale in cui verrebbe asseritamente a trovarsi l’insorgente (cfr. consid. 1.4) in caso di

conferma di condanna al pagamento del debito risarcitorio non è rilevante ai

fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non

è infatti contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza dei

presupposti della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti,

secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,

condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente

ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente

o per grave negligenza, per cui un condono é a priori escluso (STCA 22 settembre

2003.

nella causa D.V. [inc. 31.2002.42], 18 gennaio 1996 nella causa F. [inc.

31.94

]). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito dell'esecuzione

del giudizio condannatorio, le reali possibilità di incasso (ZAK 1986 p.

448).

2.6

L’insorgente

postula l’audizione – rifiutata in sede di procedura amministrativa – di __________,

per confermare quanto sostenuto nel gravame in punto alle funzioni di mera

natura tecnica svolte in seno alla FA 1.

La

documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire sulla responsabilità

del ricorrente (cfr. consid. 2.5), non si rende

necessario assumere altre prove (apprezzamento anti-cipato delle prove; DTF 124

V 94, 122 II 469, 122 III 223; Kie-ser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Ver-waltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320).

2.7

In esito alle considerazioni che precedono, le circostanze addotte

da RI 1 non costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di

giustificazione ai sensi della giurisprudenza, la decisione 22 giugno 2007

merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Loran Pizza SA, 6600 Muralto

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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