31.2007.14
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Amministratore con mansioni tecniche. Calcolo dei contributi
22 gennaio 2008Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2007.14
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Amministratore con mansioni tecniche. Calcolo dei contributi
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.14
rg/td
Lugano
22 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 giugno
2007 emanata da
in relazione
alla fallita
terzo chiamato
in causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
__________
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC il 27 marzo 1998.
RI
1 ha ricoperto la carica di membro del CdA di detta società dal 18 aprile 2002
al 15 giugno 2004, data incontestata delle sue dimissioni, con diritto di firma
collettiva a due.
1.2.
Nelle date 16 agosto e 23 settembre 2005 la Pretura di __________ ha pronunciato
il fallimento della società rispettivamente ha autorizzato la
liquidazione in via sommaria della procedura fallimentare a norma
dell’art. 231 LEF. Nell’ambito del fallimento, la CO 1 – cui
la società è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro dal 1.
aprile 1998 al 31 agosto 2005 – ha insinuato il proprio credito di fr.
105'207.20 per contributi paritetici non soluti per gli anni 2001, 2003, 2004 e
2005 (sino ad agosto). A conclusione della procedura l’UEF di __________ ha
rilasciato, in data 8 novembre 2006, un attestato di carenza beni per l’intero
credito insinuato dalla Cassa e riconosciuto dalla società fallita.
1.3. Per
decisione 15 febbraio 2005 – confermata con decisione su opposizione 22 giugno
2007 – la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52
LAVS di fr. 45'154.90 per contributi (e spese) non pagati per gli anni 2003 e
2004 (sino al mese di maggio), in via solidale con __________ per medesimo
periodo e importo.
1.4. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA chiedendone
l’annullamento o per lo meno la modifica nel senso di limitare, per quanto riguarda
lo scoperto contributivo relativo al 2004, l’ammontare del dan-no ai contributi
non soluti nel primo trimestre. A sostegno della propria tesi ricorsuale
l’insorgente, in sintesi, assevera di aver svolto unicamente mansioni tecniche
senza alcuna com-petenza gestionale in seno alla FA 1 – la cui conduzione e gestione
era completamente nelle mani di __________, azionista unico – e di non aver dalla
stessa percepito alcuna retribuzione. Contesta inoltre il calcolo dei
contributi relativi al 2004, a suo dire privo di qualsiasi riscontro probatorio,
nonché l’addebito di interessi, spese di diffida ed esecutive. Evidenzia come
in ogni caso, per quanto concerne il 2004, non possa che essergli addebitato lo
scoperto contributivo relativo al primo trimestre: considerata una massa
salariale inferiore a fr. 200'000.--, ex art. 34 OAVS i contributi paritetici
avrebbero dovuto fare oggetto di pagamento tri-mestrale (e non mensile) con
conseguente impossibilità di ad-debito a suo carico del danno derivante dal
mancato pagamento dell’acconto 2° trimestre 2004, divenuto esigibile dopo la
sua uscita dall’esecutivo. Evidenzia quindi la difficile e insa-nabile situazione
economica in cui verrebbe a trovarsi in caso di conferma della pretesa risarcitoria
e quindi la sua impossibilità a far fronte al pagamento della somma richiesta e
ciò con particolare riferimento al fatto che egli è prossimo al pensionamento.
Fa altresì rilevare che il danno si sarebbe comunque prodotto anche nel caso in
cui egli avesse svolto controlli in seno alla FA 1. Censura infine la mancata
audizione – che ripropone quindi in sede ricorsuale – di __________ da parte
della Cassa nell’ambito della procedura amministrativa.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione – in cui ha in sostanza imputato all’insorgente
u-na negligenza grave per essere venuto meno al proprio obbli-go di controllo e
vigilanza in punto al pagamento dei contributi paritetici, ed evidenziato
l’irrilevanza del fatto che egli nella società abbia unicamente espletato
mansioni tecniche – la Cassa pone in rilievo l’inutilità ai fini del giudizio
del mezzo probatorio offerto dall’insorgente (audizione di __________). Richiamando
la relativa documentazione (distinta salari 2004 – da cui risulta un massa
salariale di fr. 436'580.20 – e estratti conto contabili annessi alla
contestata decisione) ribadisce la corretta quantificazione del debito
contributivo relativo al 2004 e della totalità delle spese e interessi
addebitati. Alla luce della normativa e dei i dettami giurisprudenziali
applicabili in materia, a mente della Cassa le circostanze ed i motivi addotti
nel gravame non sono quindi idonei a liberare il ricorrente da una sua
responsabilità rispettivamente a giustificare una riduzione del danno.
1.6. Con
decreto 19 settembre 2007 il TCA, richiamata la giurisprudenza di cui alle SFTA
7 maggio 2007 [H 101/06] e 16 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007,
ha decretato la chiamata in causa di __________ – amministratore unico della FA
1 nel periodo 9 aprile 1998-18 aprile 2002, in seguito presidente del CdA sino
al 22 giugno 2004 e dipoi nuovamente amministratore unico – ritenuto nel qui querelato
provvedimento debitore solidale unitamente al-l’insorgente e nei confronti del
quale la Cassa, con decisione su opposizione 22 giugno 2007, ha confermato la
responsabilità ex art. 52 LAVS (VI, VII).
1.7.
Con presa di posizione 19 ottobre 2007 __________ – per quanto qui interessa
– conferma in sostanza che in seno alla FA 1 (azienda attiva nel settore della
progettazione ed esecuzione di impianti sanitari, di riscaldamento ecc.) a __________
non sono mai state attri-buite competenze amministrative e decisionali e che il
ricorrente è stato chiamato a ricoprire la carica di membro del CdA unicamente
a motivo delle sue competenze tecniche, ritenuto che tale scelta si è resa
necessaria per adempiere ai requisiti posti dalla legislazione cantonale in
materia di commesse pubbliche (XI).
Con
osservazioni 23 ottobre 2007 l’insorgente evidenzia come la presa di posizione
di __________ confermi che il suo ruolo svolto in seno alla società, assunto
unicamente per compiacenza nei confronti del titolare dell’azienda e senza rimunerazione
alcuna, fosse esclusivamente limitato a questioni tecniche (XIII). Con scritto 26
ottobre 2007 la Cassa si limita a far rilevare come la decisione su opposizione
22 giugno 2007 resa nei confronti del chiamato in causa è cresciuta in
giudicato (XIV).
considerando in
diritto
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
2.2.
2.2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 – il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave.
2.2.2.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.
20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire
sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il
caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società
datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si
situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente,
oltre al mancato adempimento dell’ob-bligo di versare i contributi,
l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il
risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo,
dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF
129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss). L'Alta Corte ha in particolare
precisato che né dal Messaggio del CF concernente l'11a revisione dell'AVS né
dai lavori preparatori sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi.
Restano quindi interamente applicabili i dettami giurisprudenziali sopra riportati.
2.2.3.
Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono
elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella
causa P. e F. [H166/02]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc.
31.02.10]; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4
ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive e
di diffida (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52
LAVS, RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza
citata in RDAT II 2006 p. 369; STFA 24 ottobre 2000 nella causa
T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla
cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre 1996
nella causa A. [H 194/96]).
2.3.
Nell'evenienza concreta, dalle distinte dei salari 2003 (sub. doc. 1) e 2004
(doc. 4), dallo specchietto concernente l'evolu-zione del debito contributivo (doc.
3/B2-4), dagli estratti conto 2003 e 2004 (doc. 3/E-E1),
risultano chiaramente i contributi e le spese non saldati nel periodo
considerato nella querelata decisione, che ammontano a complessivi fr. 45'154.90.
Stante
l’inequivocabile contenuto del succitato doc. 4. (distinta salari 2004), la
censura secondo cui l’incarto difetta della necessaria documentazione atta a
provare l’entità dei salari erogati nel 2004, la quale non avrebbe, inoltre, a
mente dell’insorgente, raggiunto la soglia di fr. 200'000.-- prevista al-l’art.
34 cpv. 1 lett. a OAVS – ciò che avrebbe giustificato l’adozione del sistema di
pagamento degli acconti in forma trimestrale (con consecutiva scadenza del
termine di pagamento dell’acconto 2° trimestre 2004 posteriormente alla sua
uscita dal CdA) – s’appalesa infondata.
Premesso
che, per quanto concerne l’ammontare del danno, spetta da una parte
all’amministrazione documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, estratti
conto ecc., d’altra parte – in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti – in caso di contestazione incombe alla controparte portare le
prove che l’importo rivendicato dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p.
133; STCA 28 maggio 2002 nella causa L.B. [inc. 31.2001.40]), priva di
fondamento si rivela nel caso concreto la generica censura relativa alla
percezione di interessi di mora, spese di diffida ed esecutive,
dettagliatamente indicate dalla Cassa nella tabella di cui ai doc. 3/B-2, B-3 e
il cui addebito – posto in relazione al (non contestato) mancato pagamento dei
relativi acconti e conteggi di chiusura – risulta giustificato oltre che
corretto nella sua quantificazione (segnatamente con riferimento alle diffide per
gli acconti gennaio-dicembre 2003, conteggio di chiusura 2003, acconti
gennaio-marzo 2004 ed alle precettazioni per gli acconti gennaio-maggio 2003
[cfr. anche estratti conto 2003 e 2004 sub. doc. 3/E e 3/E-1]; sugli interessi
di mora, e loro quantificazione, cfr. artt. 41bis e 42 OAVS; sulle spese di diffida
ed esecutive cfr. art. 34 a OAVS, STFA 26 luglio 1984 nella causa E. [H
84/83] e 3 dicembre 1993 nella causa R.M. [H127/93], Direttive UFAS
sulla riscossione dei contributi AVS/AI/IPG cifra 2181). Al proposito non può
inoltre non essere rilevato che l’ammontare dell’intero debito contributivo
relativo agli anni 2001-2005, per un totale di fr. 105'207.20 (comprensivo di
spese e interessi), oltre a non risultare essere mai stato contestato dalla
società datrice di lavoro, è stato da questa addirittura riconosciuto (cfr.
attestato di carenza beni 8 novembre 2006, doc. 3/D).
2.4.
2.4.1. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore
di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto
ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria
attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC
1985 p. 608).
2.4.2. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteg-gio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad esclu-dere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7).
2.4.3. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave ne-gligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193).
2.5.
2.5.1. Secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C. [inc.
31.95.012]) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento;
RI 1 ha ricoperto la carica di membro del
CdA della FA 1 dal 18 aprile 2002 al 22 giugno 2004, (data incontestata delle
sue dimissioni), con diritto di firma collettiva a due. Accettando tale mandato egli ha quindi assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre
2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa
V. V. e M. C. [H 405+406/00]).
2.5.2. Le argomentazioni addotte dal
ricorrente non sono sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52
LAVS.
Il fatto che egli, come asserito nel gravame e confermato da __________,
chiamato in causa, abbia assunto, senza rimunerazione alcuna, la carica di
membro del CdA unicamente per motivi tecnici e di essere inoltre stato
investito di tale funzione per permettere alla società di partecipare ai
concorsi pubblici non sono circostanze idonee a concretizzare un motivo di
giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA 31
gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]; STCA 24 marzo 2003 nella causa G.
[inc. 31.02.29]).
Anzitutto,
come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Limitare i
propri compiti, in casu ad aspetti di natura tecnica, tralasciando la questione
contributiva è contrario a quanto legge e giurisprudenza prevedono. Pertanto
l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’a-zienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rap-porti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se dalle
informa-zioni raccolte sorge il sospetto di una gestione scorretta o ne-gligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’or-gano deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella
causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M., 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; SVR 2003 AHV Nr. 5 p. 14). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
Fatti
i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari
dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.
165; SVR 2001 AHV Nr. 15;
RCC 1992 p. 269). L’amministratore é tenuto all'esame
e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta
della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H
171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27
febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i
membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17
gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la
dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A.
C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il
membro del CdA o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
RI
1 non può pertanto, nella veste
di membro del CdA di una società anonima, validamente pretendere di liberarsi
da ogni responsabilità sostenendo di essere entrato nel-l’esecutivo unicamente
per ragioni e con mansioni tecniche. Rispettivamente non può essere scagionato
in base all’argo-mento secondo cui la sua designazione a membro del CdA della FA
1 si era resa necessaria per permette alla società di partecipare a concorsi
pubblici. Per costante giurisprudenza – di cui l’insorgente non sembra avere
perfetta cognizione – non è infatti sufficiente
asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere
in una responsabilità (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02],
27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29 agosto 1997 nella causa
G.M. [H 318/95]; STCA 22 maggio 2002 nella causa S. [inc. 31.02.3]).
Questo principio è stato ribadito per esteso dal TCA in una sentenza del 6 agosto
1998 (nella causa M.B., inc. 31.96.29-30), dove un amministratore, al quale
erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile
del danno subito dalla cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di
vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge. Inoltre, in STCA 9 agosto
1999 (nella causa M.B, G.H., A.R., M.R. [inc. 31.1998.17-19+24], cresciuta in
giudicato) lo scrivente Tribunale ha avuto modo di stabilire la responsabilità
ex art. 52 LAVS di un membro del CdA, entrato quale tecnico nell’esecutivo di
una SA al fine di poter far partecipare la società a concorsi pubblici. Che la gestione e la conduzione della società fosse nel caso in
esame curata dal presidente del CdA, non libera l’insorgente dai suoi obblighi, ritenuto che la qualità
di organo di una società comporta l’assunzione della responsabilità della sua
conduzione, l’amministrazione dovendo vigilare affinché tutto proceda nel
rispetto delle norme e dei termini di pagamento (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M.G.).
2.5.3. Il ricorrente non prova, né d’altronde
nemmeno sostiene, di essere stato impedito di accedere agli atti della società
e nep-pure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso
impossibile lo svolgimento della sua funzione di amministratore. Egli si limita
ad affermare che la gestione era completamente nelle mani del presidente,
circostanza, questa, che – come visto (cfr. consid. 2.5.2) – non è sufficiente
per esonerare un amministratore dalla sua responsabilità, il suevocato principio
di cui all’art. 716a cpv. 1 CO (vigilanza sulle persone incaricate della
gestione), dovendosi applicare a tutti gli amministratori, pena lo svuotamento
del significato e della portata che la legge conferisce alla loro funzione. Un
amministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai problemi della
società adducendo che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp.
114s; STFA 17 ottobre
1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. [inc.
31.1997.13-14]).
Il
fatto di non essersi mai informato in merito alla situazione contributiva
configura una violazione per negligenza grave delle prescrizioni legali. In
violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di membro del CdA RI 1
non ha svolto nessun tipo di controllo. L’amministratore avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i
contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (oltre alla
giurisprudenza citata al consid. 2.5.2. v anche: STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile
2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa
D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H
38/01]). Egli avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della
gestione e conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo
Considerandi
ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02]), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali
scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una
accurata verifica della situazione finanziaria della ditta è segno di una grave
negli-genza.
2.5.4
Come accennato (consid. 2.4.3), i fatti di cui si è resa colpevole
una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite. Una corretta
valutazione della fattispecie concreta alla luce di tali principi,
permetterebbe a mente dell’insorgente – che evidenzia all’uopo, come visto,
essergli state affidate in seno alla FA 1 esclusiva-mente competenze di natura
tecnica – di escludere una sua responsabilità. Orbene, anche ad un membro del
CdA cui sono attribuite competenze meramente tecniche, come detto, incombe
l’obbligo di vigilanza sulle persone cui è affidata la gestione, atteso che
specialmente nel caso di esecutivi composti – come in casu – da poche persone
tali obblighi (e quindi la colpa) degli amministratori vanno valutati con
particolare rigore (STFA 15 settembre 2000 nella causa V. [H 45/00]; Nussbaumer,
cit., AJP 1996, p. 1078). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave
anche la passività di membri di un CdA di fatto esclusi dalla gestione della
società, i quali sono tenuti ad un costante controllo gestione. In tale
contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia com-petenza alcuna per
quanto riguarda i pagamenti (SFTA 5 ottobre 2000 nella causa S. [H
210/99]; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F. [inc.
31.2003
], consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; nella già citata
STCA 9 agosto 1999 è stata confermata la responsabilità di un membro del
CdA, con unicamente mansioni tecniche e con diritto di firma collettiva a due,
il quale non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza) non costituiscono
in sé motivi liberatori o di discolpa.
RI
1.
ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo
(STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella
causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H
265/00]). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo
dovere di diligenza. Egli non poteva, nella veste di
membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo
nella società o limitare la propria attività agli aspetti prettamente tecnici. Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negli-genza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata
dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il
danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03],
13.
maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.
[H 38/01]). In tale contesto, ininfluente ai fini del presente giudizio è
l’argomento ricorsuale secondo cui il danno si sarebbe prodotto anche nel caso
in cui egli avesse esercitato il proprio dovere di controllo e vigilanza
sull’attività societaria. Quanto sostenuto dall’insorgente configura infatti
una semplice e non ulteriormente sostanziata ipotesi, che come tale non è idonea
ad interrompere il nesso di causalità (sul punto cfr. STFA 27 luglio
1991.
nella causa V.E. [H 224/90]; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: ST 1995, p. 660). Inoltre, seguendo
diligentemente l’andamento degli affari con particolare riferimento alle
questioni contributive, il ricorrente avrebbe se del caso potuto accorgersi dell’impossibilità di
influire sui pagamenti e rassegnare per tempo le proprie dimissioni, evitando
di incorrere in una responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. STFA
21.
dicembre 1993 nella causa M.T.S, 15 dicembre 1993 nella causa L.N.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N.
S.N. [inc. 31.1997.13-14]).
2.5.5
La situazione economica personale in cui verrebbe asseritamente a trovarsi l’insorgente (cfr. consid. 1.4) in caso di
conferma di condanna al pagamento del debito risarcitorio non è rilevante ai
fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non
è infatti contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza dei
presupposti della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti,
secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,
condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente
ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene
riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente
o per grave negligenza, per cui un condono é a priori escluso (STCA 22 settembre
2003.
nella causa D.V. [inc. 31.2002.42], 18 gennaio 1996 nella causa F. [inc.
31.94
]). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito dell'esecuzione
del giudizio condannatorio, le reali possibilità di incasso (ZAK 1986 p.
448).
2.6
L’insorgente
postula l’audizione – rifiutata in sede di procedura amministrativa – di __________,
per confermare quanto sostenuto nel gravame in punto alle funzioni di mera
natura tecnica svolte in seno alla FA 1.
La
documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire sulla responsabilità
del ricorrente (cfr. consid. 2.5), non si rende
necessario assumere altre prove (apprezzamento anti-cipato delle prove; DTF 124
V 94, 122 II 469, 122 III 223; Kie-ser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Ver-waltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320).
2.7
In esito alle considerazioni che precedono, le circostanze addotte
da RI 1 non costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di
giustificazione ai sensi della giurisprudenza, la decisione 22 giugno 2007
merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Loran Pizza SA, 6600 Muralto
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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