31.2007.15
Risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Agenti assicurativi. Prescrizine del credito risarcitorio. Conferma della violazione delle prescrizioni da parte del socio gerente
24 settembre 2008Italiano39 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2007.15
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_892/2008, 19.12.2008
Titolo:
Risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Agenti assicurativi. Prescrizine del credito risarcitorio. Conferma della violazione delle prescrizioni da parte del socio gerente
LAVORATORE DIPENDENTE
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 5 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.15
BS
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
in relazione
alla fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1,
ritenuto, in
fatto
1.1. La FA 1,
fondata nel 1995, è stata affiliata, quale datrice di lavoro, alla CO 1 (in
seguito: Cassa) sino al 31 dicembre 2002.
Nel mese
di gennaio 2003 la società ha trasferito la propria sede da __________ a __________
(FUSC 23 gennaio 2003).
RI 1 è
stato socio gerente sin dalla fondazione della FA 1.
Il 16
agosto 2004 è stato aperto il fallimento della società ed il 5 ottobre 2004 la
procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo (FUSC 23 agosto
2004 e 16 novembre 2004).
In data
17 febbraio 2005 la FA 1 è stata radiata d’ufficio da RC (pubblicazione FUSC 23
febbraio 2005).
1.2. A seguito di
un controllo presso la FA 1, un funzionario della Cassa aveva accertato che
negli anni 1996-1998 la società aveva versato provvigioni a diverse persone
(agenti) per complessivi fr. 637'339.-- (doc. 9). Ritenute queste elargizioni
come salario determinante, con tre decisioni 15 maggio 2001 la Cassa ha chiesto
alla società il pagamento di contributi arretrati AVS/AI/IPG e AF per
complessivi fr. 110'847.75 (doc. 13).
Con
sentenza 31 marzo 2003 il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone __________
(in seguito: TCA __________), in accoglimento del ricorso della società, ha
annullato per motivi formali le tre succitate decisioni, rinviando gli atti
alla Cassa affinché procedesse ad ulteriori accertamenti ed emettesse nei
confronti delle persone interessate dalla ripresa salariale una decisione
formale (doc. 70).
Ricalcolati
Fatti
i contributi arretrati, sulla base del rapporto di revisione 27 novembre 2003
(doc. 80), con tre decisioni 19 dicembre 2003 la Cassa ha nuovamente chiesto
alla FA 1 il pagamento degli oneri sociali arretrati relativi gli anni
1996-1998. La massa salariale è stata determinata in fr. 627'283.-- per
complessivi fr. 109'106.45 di contributi (doc. 83). In data 9 gennaio 2004
l’amministrazione ha intimato ad ogni singolo agente interessato una decisione
formale indicante, fra l’altro, il salario ripreso (doc. 89 -128).
A seguito
dell’opposizione 12 gennaio 2004 (doc. 86), completata il 29 gennaio 2004 (doc.
131), in data 17 giugno 2005 la Cassa, dopo aver proceduto ai dovuti
accertamenti, ha modificato, a favore della società, il conteggio per il 1996
(doc. 191). Di conseguenza, con decisione 30 giugno 2005 l’amministrazione ha
parzialmente accolto l’opposizione della FA 1 nel senso che ha confermato la
ripresa per gli anni 1997 e 1998 e rettificato il conteggio per il 1996 (doc.
201).
Nuovamente
adito dalla società, con sentenza 4 ottobre 2005 il TCA __________ non è
entrato nel merito del ricorso 9 settembre 2005 in quanto la FA 1, dopo
l’apertura del fallimento (16 agosto 2004) e la chiusura dello stesso per
mancanza di attivi (5 ottobre 2004), è stata radiata d’ufficio il 17 febbraio
2005 perdendo di conseguenza la capacità processuale. Il tribunale __________
ha tuttavia accollato le spese processuali direttamente all’ex socio gerente RI
1 in quanto, nonostante il fallimento della FA 1 e la sua radiazione da RC,
egli ha inoltrato il ricorso causando inutili spese (doc. 203).
Con
sentenza 17 gennaio 2006 (H 175/05) l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in
parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1,
ha annullato la sentenza del TCA __________ limitatamente al dispositivo
relativo alla condanna alle spese processuali, non potendo ascrivere all’ex
socio gerente alcun comportamento temerario. Infatti, a mente dell’Alta Corte,
seguendo le indicazioni (errate) del rimedio di diritto contenute nella
decisione su opposizione 30 giugno 2005 – che comunque doveva essere
considerata nulla poiché indirizzata alla società sprovvista di recapito in
quanto radiata d’ufficio da RC il 17 febbraio 2005 (cfr. consid. 1.2.) –, RI 1
ha inoltrato in buona fede il ricorso al TCA __________ (cfr. consid. 4.2; doc.
207).
1.3. Costatato di avere subito un danno, il 7 marzo 2006 la Cassa ha emesso
una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, confermata con decisione
su opposizione 15 settembre 2006, nei confronti di RI 1 per complessivi fr.
103'389.-- per contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari cantonali impagati,
spese amministrative, esecutive e tasse incluse (doc. 208 e 216), relativi alle
riprese salariali 1996-1998. Considerando i proventi versati dalla FA 1 agli
agenti quale salario determinante ex art. 5 LAVS, la Cassa ha ritenuto l’ex
socio gerente responsabile di aver violato le prescrizioni, non avendo egli
notificato alla cassa di compensazione le persone coinvolte e, di conseguenza,
omettendo il pagamento dei relativi oneri sociali (doc. 216).
Con
sentenza 26 ottobre 2006 il TCA __________ ha dichiarato il ricorso 15 ottobre
2006 presentato da RI 1 irricevibile per incompetenza territoriale per quanto
concerne i contributi AVS/AI/IPG/AD, avendo la FA 1 trasferito il 23 febbraio
2005 (data di pubblicazione al FUSC) la sede da __________ a __________,
rinviando di conseguenza gli atti alla scrivente Corte per competenza
decisionale. Riguardo al risarcimento ex art. 52 LAVS degli assegni familiari
zurighesi non versati, il Tribunale __________ ha sospeso la procedura in
attesa del giudizio del TCA (doc. 217).
Con
pronuncia 6 luglio 2007 (H 202/06) il Tribunale federale, respingendo il
ricorso di diritto pubblico di RI 1, ha confermato il giudizio cantonale di __________
e ordinato la trasmissione degli atti al TCA (doc. 228).
1.4. Ricevuti gli
atti e costatato come il ricorso 15 ottobre 2006 fosse in lingua tedesca, il 7
agosto 2007 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per provvedere
alla traduzione in italiano, termine che è stato successivamente prorogato di
altri 20 giorni.
Con
scritto 18 settembre 2007 il rappresentante del ricorrente ha chiesto che la procedura venga condotta in lingua tedesca, che all’insorgente
venga inoltre concesso il gratuito patrocinio (rispettivamente che gli venga
designato un avvocato d’ufficio) o almeno la copertura delle spese di
traduzione, postulando altresì un’ulteriore proroga del termine assegnato con decreto
7 agosto 2007 (VI).
Con decreto 24 settembre 2007 il Vicepresidente del TCA, ribadito che
la procedura deve essere svolta in italiano, lingua ufficiale del Cantone
Ticino, ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio e di designazione di
un patrocinatore d’ufficio. Contestualmente al ricorrente è stato assegnato un
termine di 20 giorni per produrre la documentazione comprovante la sua situazione
economica conformemente ai considerandi, con l’avvertenza che in difetto di ciò
il Tribunale si sarebbe pronunciato sul diritto all’assistenza giudiziaria (esonero
dal pagamento dei costi di traduzione) in base agli atti (VII).
In data
15 ottobre 2006 RI 1 ha prodotto la traduzione in italiano del ricorso 15
ottobre 2006, mediante il quale ha postulato l’annullamento della decisione su
opposizione 15 settembre 2006. In estrema sintesi, egli ha negato qualsiasi
violazione delle prescrizioni, sia intenzionalmente o per negligenza grave, in
quanto la ripresa salariale 1996-1998, alla base del danno fatto qui valere ai
sensi dell’art. 52 LAVS, non è giustificata. Quanto versato dalla FA 1 agli
agenti costituisce, a suo dire, provento da attività indipendente e quindi la
società non doveva versare alcun onere sociale. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con risposta
di causa, la Cassa, ribadendo la correttezza della ripresa salariale, ha
chiesto la reiezione del ricorso. Sui singoli motivi verrà fatto riferimento,
se necessario ai fini della vertenza, nei considerandi di diritto.
1.6. Ai fini
istruttori, il TCA ha eseguito diversi accertamenti presso la Cassa (XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX). Le risultanze sono state intimate al ricorrente per
osservazioni (XVIII e XX), il quale è tuttavia rimasto silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se il ricorrente deve risarcire il danno subito dalla Cassa
a seguito del mancato versamento dei contributi paritetici di diritto federale
(AVS/AI/IPG/AD) da parte della FA 1 e relativi alla ripresa salariale 1996-1998
oggetto della decisione su opposizione 30 giugno 2005.
Per quel
che concerne gli assegni familiari cantonali, la competenza è del TCA __________
(cfr. consid. 1.3).
2.2. In virtù
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli
ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità per il
danno può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome
suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6 pag. 20; tale estensione è
stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della
responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC,
statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid.
3b). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.
163). Qualora più organi di una persona giuridica (o i membri di una società
semplice) abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF
119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
2.3. Si ha un danno
ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente
dovuti all’AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Per
definizione il danno è quello derivante da un atto o da una omissione in
relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente
in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99). Le
prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC
1985 pag. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del
datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108)
ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pagg. 646,
650).
2.4. La cassa che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente
o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). Per giurisprudenza si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in
materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a
cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634; DTF 112 V 159; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag.
53). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento dei contributi alla cassa configura una grave negligenza. Tuttavia
l’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se, come accennato, questi reca e
prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 121 V 244, 108
V 186-187, 193; Knus, cit., pag. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.5. Nel caso in
esame, il ricorrente sostiene la prescrizione del credito risarcitorio avendo
la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006, quindi oltre un
anno dall’apertura del fallimento (16 agosto 2004).
La
censura è infondata.
Va
innanzitutto ricordato che, conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS (entrato in
vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alla fattispecie concreta) il
risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in
cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque
anni dall’insorgere del danno. Il vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS (abrogato al 31
dicembre 2002) prevedeva un termine di un anno. Va qui rilevato il termine di
cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.
1 v.OAVS – è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n.
15; STFA 23 novembre 2006 nella causa V. [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 pag.
4422).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS ed applicabile
art. 52 cpv. 3 LAVS (STFA 8 maggio 2006 nella causa H, consid. 4.2 [H 18/06]),
il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza
del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52
LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono
a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa L.
[H/136/04]). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è
quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli
oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura
ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388; STFA 8 novembre 1999 nella
causa G. H., pag. 4).
Tuttavia,
decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria
non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di
compensazione ha avuto conoscenza del danno (DTF 123 V 12; Nussbaumer,
Das Schadenersatzverfahren, in: Schaffhauser/Kieser, Aktuelle Fragen aus dem
Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1997, pag. 109; STFA 8 novembre 1999 nella
causa G. H., pag. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui
la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova
dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non
permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare
l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444
consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990
pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 nella causa X., Y., Z. [H 170/ 01] consid.
Considerandi
2.
).
In caso
di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via
di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La
cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di
lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche
se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR
2002.
AHV Nr. 18; DTF 126 V 444).
Nell'evenienza
concreta, con decreto pretorile 16 agosto 2004 è stata dichiarata l'apertura
del fallimento della società, mentre il 5 ottobre 2004 è stata decisa la
sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
Secondo
la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura
fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del
danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al
risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio
è stato confermato dall’Alta Corte in una sentenza del 6 novembre 2000
pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96,
2001.
pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23):
In casu,
la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006 e quindi
entro due anni dalla sospensione del fallimento decretata il 5 ottobre 2004 e
pubblicata nel FUSC 16 novembre 2004.
Ne
consegue che il credito risarcitorio non è prescritto.
2.6
Il
ricorrente sostiene che le provvigioni versate negli anni 1996, 1997 e 1998,
oggetto della ripresa salariale, sono da considerare come provento di attività
indipendente e quindi la FA 1 non era obbligata a versare alla Cassa i
contributi, di cui è ora chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.
Occorre innanzitutto ricordare che, come riportato sopra, a seguito della
sentenza di rinvio 31 marzo 2003 del TCA __________, la Cassa ha conferito ad
ogni agente interessato dalla revisione 11 maggio 2001 la possibilità, mediante
l’intimazione di decisione formale 9 gennaio 2004, di esprimersi in merito alla
ripresa salariale effettuata.
Va
altresì ricordato che con decisioni 19 dicembre 2003 (doc. 83) intimate alla FA
1, la Cassa ha modificato la massa salariale ripresa. Infatti, accogliendo
parzialmente l’opposizione 12 gennaio 2004 della società, il 17 giugno 2004
l’amministrazione ha corretto la massa salariale limitatamente al 1996 (doc.
191), emettendo di conseguenza la decisione su opposizione 30 giugno 2005 (doc.
201).
Contro la
decisone su opposizione 30 giugno 2005 la FA 1 ha inoltrato ricorso al TCA __________.
Con sentenza 4 ottobre 2005 il tribunale __________ non è entrato nel merito
dell’impugnativa in quanto la società era sprovvista della capacità processuale
essendo stata radiata da RC il 17 febbraio 2005 (doc. AI 203).
A seguito
dell’apertura del fallimento (16 agosto 2004) la società è divenuta
insolvibile. Di conseguenza, con decisione 7 marzo 2005 la Cassa si è rivolta
al qui ricorrente chiedendo il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 103'389.--
relativi ai contributi arretrati e non pagati a seguito della ripresa salariale
1996-1998.
Con
sentenza 26 ottobre 2006, confermata dal TF il 6 luglio 2007, il TCA __________
ha dichiarato la propria incompetenza decisionale riguardo al ricorso contro la
decisione qui contestata ex art. 52 LAVS, eccetto per il risarcimento relativo
agli assegni per famiglia del Canton __________.
Pertanto,
siccome nessun Tribunale si è pronunciato sulla correttezza dalla ripresa
salariale, questa Corte, in via preliminare, deve statuire se le provvigioni
oggetto della ripresa effettuata dalla Cassa sono frutto di attività dipendente
o meno, rispettivamente se la FA 1 era obbligata a versare i relativi
contributi, i cui importi rimasti scoperti costituiscono il danno ex art. 52
LAVS.
2.7
A norma
dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività
salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore
indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato
(cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se
consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione
sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il
rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano
in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H
279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 172 consid. 3c e 283
consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto
(STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.8
Nel caso in
esame, durante il controllo del datore di lavoro 11 maggio 2001 (recte: 2000)
il revisore della Cassa ha ripreso le provvigioni versate dalla società a
diversi agenti, qualificandole come provento di attività dipendente (doc. 9).
Come verrà detto nel prosieguo, dagli atti risulta che la maggior parte degli
agenti toccati dalla revisione hanno firmato un contratto di agenzia, anche se
è stato denominato contratto di mediazione (Vermittlervertag).
Va
qui rammentato che giusta il N. 4023 DSD (Direttive sul
salario determinante edite dall'UFAS), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi
viaggiatori, rappresen-tanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che,
dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,
all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che
per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è
salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio
sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di
agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2,
1955.
pag. 153, 1952 pag. 356, 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha
riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una
grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro
lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a
quello di un imprenditore.
La nostra Massima Istanza è quindi giunta alla conclusione che i rappresentanti
di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di
lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti
dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, 1955 pag. 82;
1953.
pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche
quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo
provvigioni (RCC 1988 pag. 398, 1986 pag. 126, 1972 pag. 330, 1953 pag. 393),
si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, 1980 pag. 304, 1971 pag. 90,
1955.
pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a
rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più
ditte (RCC 1955 pag. 82, 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi
degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio
(RCC 1986 pag. 126, 1982 pag. 209, 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai
sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, 1972 pag. 330, 1955 pag.
153).
A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito che, dal
punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo
che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al
fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC
1980.
pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429, 1954 pag. 116; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano
attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale,
vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988
pag. 399 consid. 2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, 1982 pag. 208, 1980 pag.
112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre
condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il
rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto
(non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa
del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri
della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle
spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028;
Pratique VSI 1995 pag. 27,; 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid.
2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, 1982 pag. 209 consid. 4b, 1980
pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di
regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC
1988.
pagg. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve
eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e
412.
cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente
(artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha
diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono
alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il
carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è
importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti,
la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette
di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente.
2.9
Ritornando
al caso in esame, va fatto presente che dal punto di vista civilistico i
contratti conclusi con gli agenti sono da qualificare come contratti di agenzia
ai sensi dell’art. 418a CO (cfr. il rinvio alla disposizioni del citato
articolo CO contenuti nei singoli contratti; cfr. anche sentenza 31 marzo 2003
del TCA __________ consid. 3.1; doc. 70).
Al
riguarda va ricordato che, conformemente la giurisprudenza federale, “… è di per sé irrilevante, ai fini della
determinazione dello statuto lavorativo e contributivo nelle assicurazioni
sociali, il fatto che i rapporti di servizio siano retti da un contratto
d'agenzia ai sensi del CO. In generale, gli agenti dispongono di un'ampia
libertà nell'impiego del loro tempo e nell'organizzazione del loro lavoro. Per
contro, è raro che debbano sopportare un rischio economico uguale a quello di
un imprenditore. In effetti il rischio incorso si limita il più delle volte al
fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari realizzati.
Di conseguenza, l'utile conseguito si può per principio considerare come quello
di un indipendente solo se l'agente ha dovuto operare investimenti di una certa
importanza o retribuire egli stesso del personale (STF 6 marzo 2008 nella causa S.SA, H 1/07,
consid. 5.1 con riferimenti).
Occorre
pertanto esaminare se l’agente adempie cumulativamente le tre condizioni
(utilizzo locali commerciali propri, occupazione di personale proprio e carico
della maggior parte delle spese di esercizio) per considerarlo come
indipendente (in questo senso cfr. anche la citata sentenza 31 marzo 2003 del
TCA __________ consid. 3.2).
Tale principio è stato
ancora confermato nella sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008 in cui il TF ha
affermato che:
"
Dasselbe gilt für die vorinstanzlichen
Ausführungen, wonach Agenten (Handels- oder Reisevertreter) praxisgemäss nur
als Selbständigerwerbende gelten, wenn sie über eine eigene Verkaufsorganisation
verfügen, d.h. kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten benützen, eigenes
Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im Wesentlichen selber tragen
(BGE 119 V 161 E. 3b S. 163 mit Hinweisen; vgl. auch Rz. 4028 der Wegleitung
des BSV über massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML]; Ueli Kieser,
Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz.
100)." (sottolineatura del redattore)
Nella
fattispecie concreta, dando seguito alla sentenza 31 marzo 2003 del TCA __________,
la Cassa ha emesso in data 9 gennaio 2004, nei confronti di ogni singolo agente
interessato dalla ripresa salariale, una decisione formale nella quale è stato
spiegato che le provvigioni percepite dalla FA 1 sono state considerate
provento da attività dipendente. Ad ogni decisione è stato allegato il relativo
conteggio dei contributi (doc. 89 -120). Il 1° giugno 2005 la Cassa ha inviato
un altro scritto di analogo tenore agli agenti che, per motivi di cambiamento
d’indirizzo, non hanno ricevuto la decisione chiedendo di trasmettere la pertinente
documentazione (doc. 156-177).
Ora,
dall’esame dagli accertamenti eseguiti dalla Cassa, questo TCA non può che
concludere che gli agenti della FA 1 interessati dalla ripresa, salvo alcune
eccezioni di cui si parlerà in seguito e che comunque sono state considerate
nella decisione su opposizione 15 settembre 2006, svolgevano la propria
attività a titolo dipendente.
2.10
Dai riscontri
telefonici avuti con alcuni agenti (__________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________) da
parte di funzionari della Cassa, i cui colloqui sono stati riportati nelle
rispettiva note (doc. 176-184, 192) e riassunti nella decisione su opposizione
15.
settembre 2006 (doc. 216), si evince che gli stessi non disponevano di
uffici propri, non avevano dipendenti e non avevano una propria organizzazione.
Secondo la giurisprudenza, le note telefoniche raccolte dall’amministrazione su
aspetti importanti di una vertenza assumono valenza probatoria se il contenuto
è confermato per iscritto, mediante l’apposizione della firma, dalla persona
contattata (STFA 23 luglio 2007, I 661/05, consid. 6.2.2. con
riferimenti). Interpellata dal TCA, con scritto 12 agosto 2008 la Cassa ha
confermato il contenuto e la data delle notizie telefoniche (XV). Va al
riguardo sottolineato che il ricorrente, rimanendo silente, non ha di
conseguenza contestato questa conferma benché egli abbia avuto la possibilità
di potersi esprimere sugli accertamenti eseguiti da questa Corte (cfr. consid.
1.
). Certo che quella della Cassa è una convalida postuma e che non sono state
le stesse persone interpellate a confermare quanto oralmente riferito.
Determinate è comunque che
le succitate risultanze telefoniche trovano riscontro nella documentazione
ricevuta dall’amministrazione da altri agenti interessati, documentazione solo
parzialmente presente nel dossier ma completata su richiesta 8 agosto 2008 del
TCA (XIV), segnatamente:
·
mail 4 febbraio 2003 di __________ dove spiega
che allorquando aveva lavorato presso la FA 1 aveva il permesso di soggiorno B
per cui non poteva svolgere attività indipendente, circostanza di cui la
società era ben consapevole. Egli sostiene di essere certo che dalle provvigioni
sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 232);
·
scritto 2 ottobre 2003 di __________ in cui egli
ha allegato una richiesta 18 luglio 2000 all’agenzia comunale AVS di __________
volta a verificare se i contributi paritetici siano stati effettivamente
detratti dalla FA 1 sulle provvigioni del 1996 (doc. 234);
·
nota 2 ottobre 2003 di __________ in calce allo
scritto 29 settembre 2003 della Cassa. Egli scrive che non si trattava di
attività indipendente (doc. 235);
·
scritti 14 ottobre 2003 e 10 giugno 2005 di __________
alla Cassa in cui egli ha fra l’altro evidenziato di aver ricevuto dalla FA 1
le provvigioni, dalle quali sono stati detratti gli oneri sociali, e di non
aver avuto dei locali commerciali propri o personale alle dipendenze (doc. 194,
237);
·
anche __________, con scritto 14 ottobre 2003,
ha sostenuto di essere stato collaboratore dipendente della società e che dal
salario sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 236);
·
lettera 11 giugno 2005 di __________, in cui
egli ha spiegato all’amministrazione di aver lavorato, a titolo di attività
accessoria, per conto della ditta FA 1 quale agente dipendente. Egli ha anche
allegato i diversi conteggi delle provvigioni dai quali emergono chiaramente le
deduzioni degli oneri sociali (doc. 195);
·
conteggi 8 aprile, 21 maggio, 8 settembre e 12
dicembre 1997 delle provvigioni 1996 e 1997 inviati da __________ dai quali
emerge che i contributi AVS sono stati dedotti (doc. 233);
Vero che
non tutti gli agenti si sono espressi, in particolare:
"
(…)
__________, __________, __________ e __________
non hanno reagito né alla nostra lettera del 29 settembre 2003 – nella quale
erano stati invitati ad esprimersi in merito alla loro attività presso la FA 1
ed a presentare la relativa documentazione – né allo scritto raccomandato del 9
gennaio 2004, nel quale venivano resi attenti della possibilità di ricorso
avverso le decisioni di pagamento suppletivo del 19 dicembre 2003 relativi a
contributi salariali partecipi per gli anni 1996-1998.
Anche __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, i quali nel
frattempo avevano traslocato, non hanno reagito ai nostri scritti di richiamo
del 1° giugno 2005.
Secondo informazioni dell’amministrazione
comunale di __________, il 31 marzo 1997, __________ si è annunciato partente
per la __________" (cfr. decisione su opposizione 15 settembre 2006 pagg.
6.
e 7, doc. 216 e XII/2).
Importante è che tutti gli agenti hanno avuto la
possibilità di potersi esprimere in merito alle riprese che li concernono.
Infine, stralciati dalla ripresa, come verrà esposto al
considerando seguente, sono state la __________ e la ditta individuale __________
di __________.
2.11
L’insorgente ribadisce di aver
collaborato con gli agenti sulla base di un contratto di mandato ex art. 418
ss. CO, motivo per cui i collaboratori sono da considerare indipendenti. Egli
ha fatto riferimento alla sentenza 6 novembre 1997 del __________ di __________
in merito all’agente __________, il cui Giudice unico aveva stabilito che tra
il citato e la FA 1 non vi era un rapporto di dipendenza (in particolare, il
luogo di lavoro non era la sede della società, l’agente non era soggetto a
sorveglianza e la sua remunerazione era basata esclusivamente su provvigioni) e
che tra le parti sussisteva un contratto di mandato. Come detto al consid. 2.11,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante
un assicurato a un datore di lavoro non costituisce, in materia di AVS, elemento
decisivo per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo
dipendente o indipendente. Spetta alla prassi delle Autorità amministrative e
alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se
ci si trovi di fronte ad attività indipendente.
Il ricorrente ha sostenuto
che alcuni agenti (__________, __________, __________, __________) non hanno
mai lavorato per la FA 1 bensì per la ditta __________ di __________, i cui titolari
erano Ismet __________ e __________. Vero che la FA 1 ha concluso con la __________
un contratto di mediazione (Vermittlervertrag; doc. A14) di tenore identico
agli altri contratti di agenzia. Tuttavia, non risulta che la ditta abbia
personalità giuridica propria e di conseguenza possa essere considerata quale
datrice di lavoro. Non risulta inoltre che i succitati agenti siano stati
dipendenti della citata essendo essi stati personalmente destinatari delle
provvigioni, i cui importi sono stati contabilizzati dalla FA 1 e ripresi dal
revisore della Cassa. Parimenti non risulta che essi siano stati affiliati
quali indipendenti.
Diversamente dal caso __________,
nella decisione su opposizione 30 giugno 2005 la Cassa ha rettamente spiegato
di aver stralciato dalla massa salariale la ripresa concernente la ditta __________,
il cui titolare __________ era stato affiliato quale indipendente dal 1°
settembre 1994 al 31 marzo 1999, e la __________, società con personalità
giuridica propria (cfr. doc. 180). Da qui la correzione della massa salariale
per il 1996 oggetto della decisione 17 giugno 2005 (cfr. consid. 1.2).
Il
ricorrente menziona il caso riguardante __________. Mediante il suo
patrocinatore egli aveva fra l’altro rivendicato lo storno dei contributi
paritetici che la FA 1 aveva dedotto dalle sue provvigioni. Va però rilevato
che lo stesso era stato affiliato come indipendente (1° gennaio 1995-31
dicembre 1997) presso la Cassa di compensazione del Cantone di __________ in
qualità di agente assicurativo e quindi la deduzione alla fonte del contributo
AVS non era giustificata (doc. A9-12). Determinante è che il suo nominativo non
figura nella lista degli agenti interessati dalla ripresa salariale.
Riguardo alla posizione di
__________ , come detto al considerando precedente, essa ha inviato i conteggi
relativi alle provvigioni 1996 e 1997. Dal 1° marzo 1997 essa è stata affiliata
come indipendente (doc. A5), motivo per cui la Cassa ha ripreso unicamente i
salari precedenti a tale data.
L’insorgente ha evidenziato
che nel 1996 alcuni agenti avevano concluso un contratto con la ditta
individuale __________ (cfr. ad esempio l’agente __________; doc. A17),
cancellata da RC il 10 febbraio 2006, in cui il ricorrente figura come titolare
(cfr. estratto RC informatizzato). Per questo motivo egli sostiene che si
trattava di un altro datore di lavoro. Va qui detto che dagli atti non emerge
che la succitata ditta individuale avesse versato delle provvigioni, oggetto
della ripresa salariale. Al riguardo occorre ricordare che il revisore ha
proceduto alla ripresa sulla base delle registrazioni contabili della FA 1, fra
cui risultano i proventi versati agli agenti che – a detta dell’insorgente – sarebbero stati alle dipendenze della citata
ditta individuale. Va al riguardo ricordato che ai sensi dell’art. 12 LAVS è
considerato come datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente
assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1. Rettamente la Cassa
ha pertanto considerato la FA 1 quale datrice di lavoro.
Infine,
il ricorrente sostiene che la Cassa non ha tenuto conto delle spese di
rappresentanza. Nella risposta di causa 27 agosto 2001 al TCA __________ è
stato evidenziato che sono state riconosciute spese forfetarie per i
collaboratori esterni tra il 25% ed il 30% (doc. 30).
Visto quanto sopra, la Cassa
ha rettamente stabilito, apprezzando complessivamente le circostanze della
presente fattispecie, che prevalgono, in assenza di un rischio aziendale,
indizi a favore di retribuzioni da attività dipendente, eccezion fatta per la __________
(__________) e per la __________, così come considerato nella decisione su
opposizione 15 settembre 2006.
Questo Tribunale ritiene infine che la nutrita documentazione
presente agli atti, nonché gli accertamenti eseguiti, siano sufficienti per statuire
nel merito della presente vertenza. Ulteriori indagini, rispettivamente - come
sostenuto dal ricorrente - il rinvio degli atti all’amministrazione per un
ulteriore istruzione della causa non sono pertanto necessari. Al riguardo, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12
Occorre ora esaminare la
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va qui ricordato che i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati
dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V.
[H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato
secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società
(STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H
337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre
2002.
nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).
Nel caso
in esame, il ricorrente è stato socio gerente, con diritto di firma
individuale, della FA 1 sin dalla sua costituzione.
A
motivo di discolpa egli ha fatto presente:
"
(…)
La violazione delle norme di una certa importanza
qui non è data. La Riccorente ha fatto quello che poteva, in base alla
circostanze. Ha fatto processo su tali questioni nel 1997 e all'inizio del 1998
e infine a metà 1998 ha
risolto, frustata la collaborazione con tutti gli Agenti, ha licenziato il
personale dipendente e sciolto gli uffici a __________. Così è finita la
fattiva attività lavorativa della FA 1. L'Istituto di Previdenza Sociale di __________
aveva conoscenze degli Agenti dal 1997, grazie ai conteggi inoltrati all'epoca,
e avrebbe potuto constatare già in base ai conteggi del 1998 che questi non
erano presenti ulteriormente. L'Istituto di Previdenza Sociale invece dichiara
di aver notato le circostanze solo in base alla verifica del datore di lavoro
eseguita l'11 maggio 2000. Da lì in poi l'Istituto di Previdenza Sociale e i
suoi rappresentanti si è presa il suo tempo, spesso anche molto tempo. Così
solo nell'anno 2005 ha fatto le
dichiarazioni elementari presso gli Agenti e ci ha messo 17 mesi per rispondere
al reclamo della FA 1 del gennaio 2004 (30 giugno 2005). Se si considera che la
FA 1 è esistita altri 6 anni circa (1998 – 2004) dopo l'arresto dell'attività e
che la procedura non è stata eseguita in modo corretto e non poteva essere
portato a conclusione, allora appare illogico voler rendere ora responsabile
personalmente l'amministratore delegato di allora."(Doc. VIII)
Va qui ricordato che,
conformemente la giurisprudenza del TFA, va qualificato come negligenza
lieve il fatto che il datore di lavoro ignori di dover versare i contributi
paritetici alla Cassa perché non è evidente che gli onorari pagati alla
dipendente siano da ritenere salari ai fini dell'AVS (STFA 11 aprile 1997 nella
causa S., pubblicata in RDAT II 1997 n. 59).
Orbene, a prescindere
dalle succitate censure circa la durata della procedura amministrativa – non
rilevante ai fini della vertenza (in precedenza il ricorrente non ha infatti
presentato alcun ricorso per ritardata/denegata giustizia) –, l’insorgente doveva sapere che sulle
provvigioni degli agenti la società avrebbe dovuto dedurre i contributi
sociali, questo nonostante la citata sentenza civile del 6 novembre 1997
relativa all’agente __________. Infatti, secondo quando sostenuto dagli agenti
che hanno risposto per iscritto alle missive della Cassa e dai conteggi inviati
da __________ e da __________ (cfr. consid. 2.10), la società aveva dedotto gli
oneri sociali senza tuttavia riversarli alla Cassa. Si tratta quindi di una
violazione intenzionale delle prescrizioni legali.
Come si evince dagli
estratti conto agli atti (doc. 230, 238 e 239), gli oneri
sociali non versati dalla FA 1 concernenti la ripresa salariale ammontano
complessivamente a fr. 103'389.25, di cui, secondo il conteggio 27 agosto 2008,
fr. 7'860.90 concernono gli assegni familiari cantonali (doc. 244).
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa fr.
95'528.35.
Visto
quanto precede, la querelata decisione, limitatamente al risarcimento danni per
i contributi di diritto federale, va confermata, mentre il ricorso dev’essere
respinto.
2.13
Da ultimo, non avendo il
ricorrente documentato la propria situazione d’indigenza, così come stabilito
nel decreto 24 settembre 2007 (cfr. consid. 1.4), la domanda di assistenza
giudiziaria non può che essere respinta (cfr. consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Copia
della presente sentenza è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone __________ per i suoi incombenti.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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