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Decisione

31.2007.15

Risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Agenti assicurativi. Prescrizine del credito risarcitorio. Conferma della violazione delle prescrizioni da parte del socio gerente

24 settembre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi arretrati, sulla base del rapporto di revisione 27 novembre 2003

(doc. 80), con tre decisioni 19 dicembre 2003 la Cassa ha nuovamente chiesto

alla FA 1 il pagamento degli oneri sociali arretrati relativi gli anni

1996-1998. La massa salariale è stata determinata in fr. 627'283.-- per

complessivi fr. 109'106.45 di contributi (doc. 83). In data 9 gennaio 2004

l’amministrazione ha intimato ad ogni singolo agente interessato una decisione

formale indicante, fra l’altro, il salario ripreso (doc. 89 -128).

A seguito

dell’opposizione 12 gennaio 2004 (doc. 86), completata il 29 gennaio 2004 (doc.

131), in data 17 giugno 2005 la Cassa, dopo aver proceduto ai dovuti

accertamenti, ha modificato, a favore della società, il conteggio per il 1996

(doc. 191). Di conseguenza, con decisione 30 giugno 2005 l’amministrazione ha

parzialmente accolto l’opposizione della FA 1 nel senso che ha confermato la

ripresa per gli anni 1997 e 1998 e rettificato il conteggio per il 1996 (doc.

201).

Nuovamente

adito dalla società, con sentenza 4 ottobre 2005 il TCA __________ non è

entrato nel merito del ricorso 9 settembre 2005 in quanto la FA 1, dopo

l’apertura del fallimento (16 agosto 2004) e la chiusura dello stesso per

mancanza di attivi (5 ottobre 2004), è stata radiata d’ufficio il 17 febbraio

2005 perdendo di conseguenza la capacità processuale. Il tribunale __________

ha tuttavia accollato le spese processuali direttamente all’ex socio gerente RI

1 in quanto, nonostante il fallimento della FA 1 e la sua radiazione da RC,

egli ha inoltrato il ricorso causando inutili spese (doc. 203).

Con

sentenza 17 gennaio 2006 (H 175/05) l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in

parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1,

ha annullato la sentenza del TCA __________ limitatamente al dispositivo

relativo alla condanna alle spese processuali, non potendo ascrivere all’ex

socio gerente alcun comportamento temerario. Infatti, a mente dell’Alta Corte,

seguendo le indicazioni (errate) del rimedio di diritto contenute nella

decisione su opposizione 30 giugno 2005 – che comunque doveva essere

considerata nulla poiché indirizzata alla società sprovvista di recapito in

quanto radiata d’ufficio da RC il 17 febbraio 2005 (cfr. consid. 1.2.) –, RI 1

ha inoltrato in buona fede il ricorso al TCA __________ (cfr. consid. 4.2; doc.

207).

1.3. Costatato di avere subito un danno, il 7 marzo 2006 la Cassa ha emesso

una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, confermata con decisione

su opposizione 15 settembre 2006, nei confronti di RI 1 per complessivi fr.

103'389.-- per contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari cantonali impagati,

spese amministrative, esecutive e tasse incluse (doc. 208 e 216), relativi alle

riprese salariali 1996-1998. Considerando i proventi versati dalla FA 1 agli

agenti quale salario determinante ex art. 5 LAVS, la Cassa ha ritenuto l’ex

socio gerente responsabile di aver violato le prescrizioni, non avendo egli

notificato alla cassa di compensazione le persone coinvolte e, di conseguenza,

omettendo il pagamento dei relativi oneri sociali (doc. 216).

Con

sentenza 26 ottobre 2006 il TCA __________ ha dichiarato il ricorso 15 ottobre

2006 presentato da RI 1 irricevibile per incompetenza territoriale per quanto

concerne i contributi AVS/AI/IPG/AD, avendo la FA 1 trasferito il 23 febbraio

2005 (data di pubblicazione al FUSC) la sede da __________ a __________,

rinviando di conseguenza gli atti alla scrivente Corte per competenza

decisionale. Riguardo al risarcimento ex art. 52 LAVS degli assegni familiari

zurighesi non versati, il Tribunale __________ ha sospeso la procedura in

attesa del giudizio del TCA (doc. 217).

Con

pronuncia 6 luglio 2007 (H 202/06) il Tribunale federale, respingendo il

ricorso di diritto pubblico di RI 1, ha confermato il giudizio cantonale di __________

e ordinato la trasmissione degli atti al TCA (doc. 228).

1.4. Ricevuti gli

atti e costatato come il ricorso 15 ottobre 2006 fosse in lingua tedesca, il 7

agosto 2007 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per provvedere

alla traduzione in italiano, termine che è stato successivamente prorogato di

altri 20 giorni.

Con

scritto 18 settembre 2007 il rappresentante del ricorrente ha chiesto che la procedura venga condotta in lingua tedesca, che all’insorgente

venga inoltre concesso il gratuito patrocinio (rispettivamente che gli venga

designato un avvocato d’ufficio) o almeno la copertura delle spese di

traduzione, postulando altresì un’ulteriore proroga del termine assegnato con decreto

7 agosto 2007 (VI).

Con decreto 24 settembre 2007 il Vicepresidente del TCA, ribadito che

la procedura deve essere svolta in italiano, lingua ufficiale del Cantone

Ticino, ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio e di designazione di

un patrocinatore d’ufficio. Contestualmente al ricorrente è stato assegnato un

termine di 20 giorni per produrre la documentazione comprovante la sua situazione

economica conformemente ai considerandi, con l’avvertenza che in difetto di ciò

il Tribunale si sarebbe pronunciato sul diritto all’assistenza giudiziaria (esonero

dal pagamento dei costi di traduzione) in base agli atti (VII).

In data

15 ottobre 2006 RI 1 ha prodotto la traduzione in italiano del ricorso 15

ottobre 2006, mediante il quale ha postulato l’annullamento della decisione su

opposizione 15 settembre 2006. In estrema sintesi, egli ha negato qualsiasi

violazione delle prescrizioni, sia intenzionalmente o per negligenza grave, in

quanto la ripresa salariale 1996-1998, alla base del danno fatto qui valere ai

sensi dell’art. 52 LAVS, non è giustificata. Quanto versato dalla FA 1 agli

agenti costituisce, a suo dire, provento da attività indipendente e quindi la

società non doveva versare alcun onere sociale. Delle singole motivazioni verrà

detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con risposta

di causa, la Cassa, ribadendo la correttezza della ripresa salariale, ha

chiesto la reiezione del ricorso. Sui singoli motivi verrà fatto riferimento,

se necessario ai fini della vertenza, nei considerandi di diritto.

1.6. Ai fini

istruttori, il TCA ha eseguito diversi accertamenti presso la Cassa (XIV, XV,

XVI, XVII, XVIII, XIX). Le risultanze sono state intimate al ricorrente per

osservazioni (XVIII e XX), il quale è tuttavia rimasto silente.

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è sapere se il ricorrente deve risarcire il danno subito dalla Cassa

a seguito del mancato versamento dei contributi paritetici di diritto federale

(AVS/AI/IPG/AD) da parte della FA 1 e relativi alla ripresa salariale 1996-1998

oggetto della decisione su opposizione 30 giugno 2005.

Per quel

che concerne gli assegni familiari cantonali, la competenza è del TCA __________

(cfr. consid. 1.3).

2.2. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli

ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità per il

danno può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome

suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6 pag. 20; tale estensione è

stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della

responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC,

statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid.

3b). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.

163). Qualora più organi di una persona giuridica (o i membri di una società

semplice) abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF

119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

2.3. Si ha un danno

ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente

dovuti all’AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno

corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de

l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Per

definizione il danno è quello derivante da un atto o da una omissione in

relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99). Le

prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC

1985 pag. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del

datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108)

ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pagg. 646,

650).

2.4. La cassa che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente

o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). Per giurisprudenza si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata

secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in

materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a

cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634; DTF 112 V 159; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag.

53). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento dei contributi alla cassa configura una grave negligenza. Tuttavia

l’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se, come accennato, questi reca e

prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 121 V 244, 108

V 186-187, 193; Knus, cit., pag. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.5. Nel caso in

esame, il ricorrente sostiene la prescrizione del credito risarcitorio avendo

la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006, quindi oltre un

anno dall’apertura del fallimento (16 agosto 2004).

La

censura è infondata.

Va

innanzitutto ricordato che, conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS (entrato in

vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alla fattispecie concreta) il

risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in

cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque

anni dall’insorgere del danno. Il vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS (abrogato al 31

dicembre 2002) prevedeva un termine di un anno. Va qui rilevato il termine di

cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.

1 v.OAVS – è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n.

15; STFA 23 novembre 2006 nella causa V. [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 pag.

4422).

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS ed applicabile

art. 52 cpv. 3 LAVS (STFA 8 maggio 2006 nella causa H, consid. 4.2 [H 18/06]),

il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza

del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52

LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono

a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa L.

[H/136/04]). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è

quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli

oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura

ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388; STFA 8 novembre 1999 nella

causa G. H., pag. 4).

Tuttavia,

decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria

non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di

compensazione ha avuto conoscenza del danno (DTF 123 V 12; Nussbaumer,

Das Schadenersatzverfahren, in: Schaffhauser/Kieser, Aktuelle Fragen aus dem

Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1997, pag. 109; STFA 8 novembre 1999 nella

causa G. H., pag. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui

la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova

dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non

permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare

l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444

consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990

pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 nella causa X., Y., Z. [H 170/ 01] consid.

Considerandi

2.

).

In caso

di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via

di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La

cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di

lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche

se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR

2002.

AHV Nr. 18; DTF 126 V 444).

Nell'evenienza

concreta, con decreto pretorile 16 agosto 2004 è stata dichiarata l'apertura

del fallimento della società, mentre il 5 ottobre 2004 è stata decisa la

sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

Secondo

la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura

fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del

danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al

risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio

è stato confermato dall’Alta Corte in una sentenza del 6 novembre 2000

pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96,

2001.

pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23):

In casu,

la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006 e quindi

entro due anni dalla sospensione del fallimento decretata il 5 ottobre 2004 e

pubblicata nel FUSC 16 novembre 2004.

Ne

consegue che il credito risarcitorio non è prescritto.

2.6

Il

ricorrente sostiene che le provvigioni versate negli anni 1996, 1997 e 1998,

oggetto della ripresa salariale, sono da considerare come provento di attività

indipendente e quindi la FA 1 non era obbligata a versare alla Cassa i

contributi, di cui è ora chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.

Occorre innanzitutto ricordare che, come riportato sopra, a seguito della

sentenza di rinvio 31 marzo 2003 del TCA __________, la Cassa ha conferito ad

ogni agente interessato dalla revisione 11 maggio 2001 la possibilità, mediante

l’intimazione di decisione formale 9 gennaio 2004, di esprimersi in merito alla

ripresa salariale effettuata.

Va

altresì ricordato che con decisioni 19 dicembre 2003 (doc. 83) intimate alla FA

1, la Cassa ha modificato la massa salariale ripresa. Infatti, accogliendo

parzialmente l’opposizione 12 gennaio 2004 della società, il 17 giugno 2004

l’amministrazione ha corretto la massa salariale limitatamente al 1996 (doc.

191), emettendo di conseguenza la decisione su opposizione 30 giugno 2005 (doc.

201).

Contro la

decisone su opposizione 30 giugno 2005 la FA 1 ha inoltrato ricorso al TCA __________.

Con sentenza 4 ottobre 2005 il tribunale __________ non è entrato nel merito

dell’impugnativa in quanto la società era sprovvista della capacità processuale

essendo stata radiata da RC il 17 febbraio 2005 (doc. AI 203).

A seguito

dell’apertura del fallimento (16 agosto 2004) la società è divenuta

insolvibile. Di conseguenza, con decisione 7 marzo 2005 la Cassa si è rivolta

al qui ricorrente chiedendo il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 103'389.--

relativi ai contributi arretrati e non pagati a seguito della ripresa salariale

1996-1998.

Con

sentenza 26 ottobre 2006, confermata dal TF il 6 luglio 2007, il TCA __________

ha dichiarato la propria incompetenza decisionale riguardo al ricorso contro la

decisione qui contestata ex art. 52 LAVS, eccetto per il risarcimento relativo

agli assegni per famiglia del Canton __________.

Pertanto,

siccome nessun Tribunale si è pronunciato sulla correttezza dalla ripresa

salariale, questa Corte, in via preliminare, deve statuire se le provvigioni

oggetto della ripresa effettuata dalla Cassa sono frutto di attività dipendente

o meno, rispettivamente se la FA 1 era obbligata a versare i relativi

contributi, i cui importi rimasti scoperti costituiscono il danno ex art. 52

LAVS.

2.7

A norma

dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività

salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia

mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore

indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato

(cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se

consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità

amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione

sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il

rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano

in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H

279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 172 consid. 3c e 283

consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter

decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto

(STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

2.8

Nel caso in

esame, durante il controllo del datore di lavoro 11 maggio 2001 (recte: 2000)

il revisore della Cassa ha ripreso le provvigioni versate dalla società a

diversi agenti, qualificandole come provento di attività dipendente (doc. 9).

Come verrà detto nel prosieguo, dagli atti risulta che la maggior parte degli

agenti toccati dalla revisione hanno firmato un contratto di agenzia, anche se

è stato denominato contratto di mediazione (Vermittlervertag).

Va

qui rammentato che giusta il N. 4023 DSD (Direttive sul

salario determinante edite dall'UFAS), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi

viaggiatori, rappresen-tanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che,

dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,

all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che

per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è

salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio

sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di

agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2,

1955.

pag. 153, 1952 pag. 356, 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha

riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una

grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro

lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a

quello di un imprenditore.

La nostra Massima Istanza è quindi giunta alla conclusione che i rappresentanti

di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di

lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti

dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, 1955 pag. 82;

1953.

pag. 393).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche

quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo

provvigioni (RCC 1988 pag. 398, 1986 pag. 126, 1972 pag. 330, 1953 pag. 393),

si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, 1980 pag. 304, 1971 pag. 90,

1955.

pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a

rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più

ditte (RCC 1955 pag. 82, 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi

degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio

(RCC 1986 pag. 126, 1982 pag. 209, 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai

sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, 1972 pag. 330, 1955 pag.

153).

A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito che, dal

punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo

che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al

fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC

1980.

pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429, 1954 pag. 116; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano

attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale,

vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988

pag. 399 consid. 2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, 1982 pag. 208, 1980 pag.

112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre

condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il

rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto

(non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa

del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri

della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle

spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028;

Pratique VSI 1995 pag. 27,; 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid.

2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, 1982 pag. 209 consid. 4b, 1980

pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429).

Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di

regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC

1988.

pagg. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve

eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e

412.

cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente

(artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha

diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono

alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il

carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è

importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti,

la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette

di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente.

2.9

Ritornando

al caso in esame, va fatto presente che dal punto di vista civilistico i

contratti conclusi con gli agenti sono da qualificare come contratti di agenzia

ai sensi dell’art. 418a CO (cfr. il rinvio alla disposizioni del citato

articolo CO contenuti nei singoli contratti; cfr. anche sentenza 31 marzo 2003

del TCA __________ consid. 3.1; doc. 70).

Al

riguarda va ricordato che, conformemente la giurisprudenza federale, “… è di per sé irrilevante, ai fini della

determinazione dello statuto lavorativo e contributivo nelle assicurazioni

sociali, il fatto che i rapporti di servizio siano retti da un contratto

d'agenzia ai sensi del CO. In generale, gli agenti dispongono di un'ampia

libertà nell'impiego del loro tempo e nell'organizzazione del loro lavoro. Per

contro, è raro che debbano sopportare un rischio economico uguale a quello di

un imprenditore. In effetti il rischio incorso si limita il più delle volte al

fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari realizzati.

Di conseguenza, l'utile conseguito si può per principio considerare come quello

di un indipendente solo se l'agente ha dovuto operare investimenti di una certa

importanza o retribuire egli stesso del personale (STF 6 marzo 2008 nella causa S.SA, H 1/07,

consid. 5.1 con riferimenti).

Occorre

pertanto esaminare se l’agente adempie cumulativamente le tre condizioni

(utilizzo locali commerciali propri, occupazione di personale proprio e carico

della maggior parte delle spese di esercizio) per considerarlo come

indipendente (in questo senso cfr. anche la citata sentenza 31 marzo 2003 del

TCA __________ consid. 3.2).

Tale principio è stato

ancora confermato nella sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008 in cui il TF ha

affermato che:

"

Dasselbe gilt für die vorinstanzlichen

Ausführungen, wonach Agenten (Handels- oder Reisevertreter) praxisgemäss nur

als Selbständigerwerbende gelten, wenn sie über eine eigene Verkaufsorganisation

verfügen, d.h. kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten benützen, eigenes

Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im Wesentlichen selber tragen

(BGE 119 V 161 E. 3b S. 163 mit Hinweisen; vgl. auch Rz. 4028 der Wegleitung

des BSV über massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML]; Ueli Kieser,

Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz.

100)." (sottolineatura del redattore)

Nella

fattispecie concreta, dando seguito alla sentenza 31 marzo 2003 del TCA __________,

la Cassa ha emesso in data 9 gennaio 2004, nei confronti di ogni singolo agente

interessato dalla ripresa salariale, una decisione formale nella quale è stato

spiegato che le provvigioni percepite dalla FA 1 sono state considerate

provento da attività dipendente. Ad ogni decisione è stato allegato il relativo

conteggio dei contributi (doc. 89 -120). Il 1° giugno 2005 la Cassa ha inviato

un altro scritto di analogo tenore agli agenti che, per motivi di cambiamento

d’indirizzo, non hanno ricevuto la decisione chiedendo di trasmettere la pertinente

documentazione (doc. 156-177).

Ora,

dall’esame dagli accertamenti eseguiti dalla Cassa, questo TCA non può che

concludere che gli agenti della FA 1 interessati dalla ripresa, salvo alcune

eccezioni di cui si parlerà in seguito e che comunque sono state considerate

nella decisione su opposizione 15 settembre 2006, svolgevano la propria

attività a titolo dipendente.

2.10

Dai riscontri

telefonici avuti con alcuni agenti (__________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________) da

parte di funzionari della Cassa, i cui colloqui sono stati riportati nelle

rispettiva note (doc. 176-184, 192) e riassunti nella decisione su opposizione

15.

settembre 2006 (doc. 216), si evince che gli stessi non disponevano di

uffici propri, non avevano dipendenti e non avevano una propria organizzazione.

Secondo la giurisprudenza, le note telefoniche raccolte dall’amministrazione su

aspetti importanti di una vertenza assumono valenza probatoria se il contenuto

è confermato per iscritto, mediante l’apposizione della firma, dalla persona

contattata (STFA 23 luglio 2007, I 661/05, consid. 6.2.2. con

riferimenti). Interpellata dal TCA, con scritto 12 agosto 2008 la Cassa ha

confermato il contenuto e la data delle notizie telefoniche (XV). Va al

riguardo sottolineato che il ricorrente, rimanendo silente, non ha di

conseguenza contestato questa conferma benché egli abbia avuto la possibilità

di potersi esprimere sugli accertamenti eseguiti da questa Corte (cfr. consid.

1.

). Certo che quella della Cassa è una convalida postuma e che non sono state

le stesse persone interpellate a confermare quanto oralmente riferito.

Determinate è comunque che

le succitate risultanze telefoniche trovano riscontro nella documentazione

ricevuta dall’amministrazione da altri agenti interessati, documentazione solo

parzialmente presente nel dossier ma completata su richiesta 8 agosto 2008 del

TCA (XIV), segnatamente:

·

mail 4 febbraio 2003 di __________ dove spiega

che allorquando aveva lavorato presso la FA 1 aveva il permesso di soggiorno B

per cui non poteva svolgere attività indipendente, circostanza di cui la

società era ben consapevole. Egli sostiene di essere certo che dalle provvigioni

sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 232);

·

scritto 2 ottobre 2003 di __________ in cui egli

ha allegato una richiesta 18 luglio 2000 all’agenzia comunale AVS di __________

volta a verificare se i contributi paritetici siano stati effettivamente

detratti dalla FA 1 sulle provvigioni del 1996 (doc. 234);

·

nota 2 ottobre 2003 di __________ in calce allo

scritto 29 settembre 2003 della Cassa. Egli scrive che non si trattava di

attività indipendente (doc. 235);

·

scritti 14 ottobre 2003 e 10 giugno 2005 di __________

alla Cassa in cui egli ha fra l’altro evidenziato di aver ricevuto dalla FA 1

le provvigioni, dalle quali sono stati detratti gli oneri sociali, e di non

aver avuto dei locali commerciali propri o personale alle dipendenze (doc. 194,

237);

·

anche __________, con scritto 14 ottobre 2003,

ha sostenuto di essere stato collaboratore dipendente della società e che dal

salario sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 236);

·

lettera 11 giugno 2005 di __________, in cui

egli ha spiegato all’amministrazione di aver lavorato, a titolo di attività

accessoria, per conto della ditta FA 1 quale agente dipendente. Egli ha anche

allegato i diversi conteggi delle provvigioni dai quali emergono chiaramente le

deduzioni degli oneri sociali (doc. 195);

·

conteggi 8 aprile, 21 maggio, 8 settembre e 12

dicembre 1997 delle provvigioni 1996 e 1997 inviati da __________ dai quali

emerge che i contributi AVS sono stati dedotti (doc. 233);

Vero che

non tutti gli agenti si sono espressi, in particolare:

"

(…)

__________, __________, __________ e __________

non hanno reagito né alla nostra lettera del 29 settembre 2003 – nella quale

erano stati invitati ad esprimersi in merito alla loro attività presso la FA 1

ed a presentare la relativa documentazione – né allo scritto raccomandato del 9

gennaio 2004, nel quale venivano resi attenti della possibilità di ricorso

avverso le decisioni di pagamento suppletivo del 19 dicembre 2003 relativi a

contributi salariali partecipi per gli anni 1996-1998.

Anche __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, i quali nel

frattempo avevano traslocato, non hanno reagito ai nostri scritti di richiamo

del 1° giugno 2005.

Secondo informazioni dell’amministrazione

comunale di __________, il 31 marzo 1997, __________ si è annunciato partente

per la __________" (cfr. decisione su opposizione 15 settembre 2006 pagg.

6.

e 7, doc. 216 e XII/2).

Importante è che tutti gli agenti hanno avuto la

possibilità di potersi esprimere in merito alle riprese che li concernono.

Infine, stralciati dalla ripresa, come verrà esposto al

considerando seguente, sono state la __________ e la ditta individuale __________

di __________.

2.11

L’insorgente ribadisce di aver

collaborato con gli agenti sulla base di un contratto di mandato ex art. 418

ss. CO, motivo per cui i collaboratori sono da considerare indipendenti. Egli

ha fatto riferimento alla sentenza 6 novembre 1997 del __________ di __________

in merito all’agente __________, il cui Giudice unico aveva stabilito che tra

il citato e la FA 1 non vi era un rapporto di dipendenza (in particolare, il

luogo di lavoro non era la sede della società, l’agente non era soggetto a

sorveglianza e la sua remunerazione era basata esclusivamente su provvigioni) e

che tra le parti sussisteva un contratto di mandato. Come detto al consid. 2.11,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante

un assicurato a un datore di lavoro non costituisce, in materia di AVS, elemento

decisivo per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo

dipendente o indipendente. Spetta alla prassi delle Autorità amministrative e

alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se

ci si trovi di fronte ad attività indipendente.

Il ricorrente ha sostenuto

che alcuni agenti (__________, __________, __________, __________) non hanno

mai lavorato per la FA 1 bensì per la ditta __________ di __________, i cui titolari

erano Ismet __________ e __________. Vero che la FA 1 ha concluso con la __________

un contratto di mediazione (Vermittlervertrag; doc. A14) di tenore identico

agli altri contratti di agenzia. Tuttavia, non risulta che la ditta abbia

personalità giuridica propria e di conseguenza possa essere considerata quale

datrice di lavoro. Non risulta inoltre che i succitati agenti siano stati

dipendenti della citata essendo essi stati personalmente destinatari delle

provvigioni, i cui importi sono stati contabilizzati dalla FA 1 e ripresi dal

revisore della Cassa. Parimenti non risulta che essi siano stati affiliati

quali indipendenti.

Diversamente dal caso __________,

nella decisione su opposizione 30 giugno 2005 la Cassa ha rettamente spiegato

di aver stralciato dalla massa salariale la ripresa concernente la ditta __________,

il cui titolare __________ era stato affiliato quale indipendente dal 1°

settembre 1994 al 31 marzo 1999, e la __________, società con personalità

giuridica propria (cfr. doc. 180). Da qui la correzione della massa salariale

per il 1996 oggetto della decisione 17 giugno 2005 (cfr. consid. 1.2).

Il

ricorrente menziona il caso riguardante __________. Mediante il suo

patrocinatore egli aveva fra l’altro rivendicato lo storno dei contributi

paritetici che la FA 1 aveva dedotto dalle sue provvigioni. Va però rilevato

che lo stesso era stato affiliato come indipendente (1° gennaio 1995-31

dicembre 1997) presso la Cassa di compensazione del Cantone di __________ in

qualità di agente assicurativo e quindi la deduzione alla fonte del contributo

AVS non era giustificata (doc. A9-12). Determinante è che il suo nominativo non

figura nella lista degli agenti interessati dalla ripresa salariale.

Riguardo alla posizione di

__________ , come detto al considerando precedente, essa ha inviato i conteggi

relativi alle provvigioni 1996 e 1997. Dal 1° marzo 1997 essa è stata affiliata

come indipendente (doc. A5), motivo per cui la Cassa ha ripreso unicamente i

salari precedenti a tale data.

L’insorgente ha evidenziato

che nel 1996 alcuni agenti avevano concluso un contratto con la ditta

individuale __________ (cfr. ad esempio l’agente __________; doc. A17),

cancellata da RC il 10 febbraio 2006, in cui il ricorrente figura come titolare

(cfr. estratto RC informatizzato). Per questo motivo egli sostiene che si

trattava di un altro datore di lavoro. Va qui detto che dagli atti non emerge

che la succitata ditta individuale avesse versato delle provvigioni, oggetto

della ripresa salariale. Al riguardo occorre ricordare che il revisore ha

proceduto alla ripresa sulla base delle registrazioni contabili della FA 1, fra

cui risultano i proventi versati agli agenti che – a detta dell’insorgente – sarebbero stati alle dipendenze della citata

ditta individuale. Va al riguardo ricordato che ai sensi dell’art. 12 LAVS è

considerato come datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente

assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1. Rettamente la Cassa

ha pertanto considerato la FA 1 quale datrice di lavoro.

Infine,

il ricorrente sostiene che la Cassa non ha tenuto conto delle spese di

rappresentanza. Nella risposta di causa 27 agosto 2001 al TCA __________ è

stato evidenziato che sono state riconosciute spese forfetarie per i

collaboratori esterni tra il 25% ed il 30% (doc. 30).

Visto quanto sopra, la Cassa

ha rettamente stabilito, apprezzando complessivamente le circostanze della

presente fattispecie, che prevalgono, in assenza di un rischio aziendale,

indizi a favore di retribuzioni da attività dipendente, eccezion fatta per la __________

(__________) e per la __________, così come considerato nella decisione su

opposizione 15 settembre 2006.

Questo Tribunale ritiene infine che la nutrita documentazione

presente agli atti, nonché gli accertamenti eseguiti, siano sufficienti per statuire

nel merito della presente vertenza. Ulteriori indagini, rispettivamente - come

sostenuto dal ricorrente - il rinvio degli atti all’amministrazione per un

ulteriore istruzione della causa non sono pertanto necessari. Al riguardo, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12

Occorre ora esaminare la

responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va qui ricordato che i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati

dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V.

[H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato

secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società

(STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H

337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre

2002.

nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).

Nel caso

in esame, il ricorrente è stato socio gerente, con diritto di firma

individuale, della FA 1 sin dalla sua costituzione.

A

motivo di discolpa egli ha fatto presente:

"

(…)

La violazione delle norme di una certa importanza

qui non è data. La Riccorente ha fatto quello che poteva, in base alla

circostanze. Ha fatto processo su tali questioni nel 1997 e all'inizio del 1998

e infine a metà 1998 ha

risolto, frustata la collaborazione con tutti gli Agenti, ha licenziato il

personale dipendente e sciolto gli uffici a __________. Così è finita la

fattiva attività lavorativa della FA 1. L'Istituto di Previdenza Sociale di __________

aveva conoscenze degli Agenti dal 1997, grazie ai conteggi inoltrati all'epoca,

e avrebbe potuto constatare già in base ai conteggi del 1998 che questi non

erano presenti ulteriormente. L'Istituto di Previdenza Sociale invece dichiara

di aver notato le circostanze solo in base alla verifica del datore di lavoro

eseguita l'11 maggio 2000. Da lì in poi l'Istituto di Previdenza Sociale e i

suoi rappresentanti si è presa il suo tempo, spesso anche molto tempo. Così

solo nell'anno 2005 ha fatto le

dichiarazioni elementari presso gli Agenti e ci ha messo 17 mesi per rispondere

al reclamo della FA 1 del gennaio 2004 (30 giugno 2005). Se si considera che la

FA 1 è esistita altri 6 anni circa (1998 – 2004) dopo l'arresto dell'attività e

che la procedura non è stata eseguita in modo corretto e non poteva essere

portato a conclusione, allora appare illogico voler rendere ora responsabile

personalmente l'amministratore delegato di allora."(Doc. VIII)

Va qui ricordato che,

conformemente la giurisprudenza del TFA, va qualificato come negligenza

lieve il fatto che il datore di lavoro ignori di dover versare i contributi

paritetici alla Cassa perché non è evidente che gli onorari pagati alla

dipendente siano da ritenere salari ai fini dell'AVS (STFA 11 aprile 1997 nella

causa S., pubblicata in RDAT II 1997 n. 59).

Orbene, a prescindere

dalle succitate censure circa la durata della procedura amministrativa – non

rilevante ai fini della vertenza (in precedenza il ricorrente non ha infatti

presentato alcun ricorso per ritardata/denegata giustizia) –, l’insorgente doveva sapere che sulle

provvigioni degli agenti la società avrebbe dovuto dedurre i contributi

sociali, questo nonostante la citata sentenza civile del 6 novembre 1997

relativa all’agente __________. Infatti, secondo quando sostenuto dagli agenti

che hanno risposto per iscritto alle missive della Cassa e dai conteggi inviati

da __________ e da __________ (cfr. consid. 2.10), la società aveva dedotto gli

oneri sociali senza tuttavia riversarli alla Cassa. Si tratta quindi di una

violazione intenzionale delle prescrizioni legali.

Come si evince dagli

estratti conto agli atti (doc. 230, 238 e 239), gli oneri

sociali non versati dalla FA 1 concernenti la ripresa salariale ammontano

complessivamente a fr. 103'389.25, di cui, secondo il conteggio 27 agosto 2008,

fr. 7'860.90 concernono gli assegni familiari cantonali (doc. 244).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa fr.

95'528.35.

Visto

quanto precede, la querelata decisione, limitatamente al risarcimento danni per

i contributi di diritto federale, va confermata, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

2.13

Da ultimo, non avendo il

ricorrente documentato la propria situazione d’indigenza, così come stabilito

nel decreto 24 settembre 2007 (cfr. consid. 1.4), la domanda di assistenza

giudiziaria non può che essere respinta (cfr. consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Copia

della presente sentenza è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone __________ per i suoi incombenti.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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