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Decisione

31.2007.17

Amministratore unico ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS anche se il suo nominativo non era stato cancellato da RC avendo egli infatti continuato ad agire quale amministratore. I motivi di salute ad

30 aprile 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

In questo

contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta

ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i

contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere

il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per

questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una

procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC

1988 p. 137, 1991 p. 135).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF

129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni

(doc. B5), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore

unico della DT 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid.

5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento

danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione

di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24

ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa

M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla Muriex SA nel 2003 e 2004, determinati sulla base delle schede salariali

compilate dalla società stessa (doc. B10 e B11; cfr. anche doc. 2) per

complessivi fr. 25'767.15 (cfr. specchietto riassuntivo del debito

contributivo, doc. B4).

Con

il ricorso l’ex amministratore unico, facendo riferimento all’opposizione 9

marzo 2007, ha sostenuto che gli stipendi dei dipendenti ed i contributi

paritetici non sono stati mai versati dalla società a causa di mancanza di

liquidità (doc. 1). Negli atti penali richiamati è contenuto il formulario dei

salari per il 2005 ove in calce è stato scritto “stipendi mai versati” (cfr.

XIIIbis). Va qui ricordato che ai fini dell’art. 52

LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente

essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia

realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205;

RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2; cfr. STFA 11 ottobre 2004

nella causa T., H 180/03, consid. 5.3 e del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 6), diritto che l’insorgente non ha

mai contestato. Inoltre, occorre evidenziare che il risarcimento chiesto dalla

Cassa concerne i contributi paritetici non versati dalla società nel 2003 e

2004 e non nel 2005. Pertanto, quanto dichiarato nella distinta salari

2005 non è rilevante.

Ne

consegue che l’ammontare del danno, debitamente documentato dalla Cassa mediante

la dichiarazione dei salari 2003 e 2004, i conteggi ecc. (cfr. in merito

Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N. 4.4.2. con riferimenti

giurisprudenziali citati), va confermato.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art.

52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC

1985, pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op.

cit., pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. Il

ricorrente ha evidenziato che, visto il mancato versamento degli stipendi e

degli oneri sociali, già il 5 maggio 2004 aveva dimissionato quale amministratore

unico della DT 1 (doc. B6). Convinto di aver chiuso i rapporti con la società,

solo agli inizi del mese di novembre 2005, allorquando è stato nominato

dall’Ufficio RC liquidatore, si è accorto che la sua firma non era stata

cancellata e quindi il 25 novembre 2005 ha inoltrato nuovamente le dimissioni

con effetto immediato (doc. B3).

Occorre

qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da

ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli

ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non

dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna

facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio

2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità

dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr.

STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27

febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo

pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel

registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa

all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale

circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

Se

un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo

della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da

parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

Sia

in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è

impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili

dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

Da

rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive

dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA

non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

Ritornando

al caso in esame, certo è che il ricorrente, accortosi della non avvenuta

cancellazione del suo nominativo da RC quale amministratore unico della DT 1, in

data 25 novembre 2005 ha ripresentato per raccomandata le proprie dimissioni.

Tuttavia va rilevato che il 26 settembre 2005, quindi due mesi prima delle

dimissioni del 25 novembre 2005, il ricorrente ha informato la Cassa che la “DT

1 dal 1° luglio 2005 non ha più dipendenti, il signor __________ ha

terminato il 30 novembre 2004 mentre il signor __________ ha terminato il 30

giugno 2005. La società DT 1 dal 1° ottobre 2005 sarà messa in liquidazione”

(doc. XIIbis). In questo contesto, dunque, egli ha formalmente continuato ad

agire quale amministratore, questo anche se, secondo quanto affermato dal ricorrente

stesso, la gestione effettiva della società era nelle mani del direttore, con

diritto di firma individuale, __________.

Inoltre,

se il 5 maggio 2004 il ricorrente ha rassegnato le dimissioni “a seguito

della situazione che si era venuta a creare con le paghe e con i contributi”

(cfr. ricorso), egli avrebbe dovuto accertarsi con la dovuta diligenza, viste anche

le difficoltà economiche della società emerse durante il suo mandato (al

riguardo cfr. lettera 1° dicembre 2006 alla Cassa; doc. B9), dell’effettiva

avvenuta cancellazione del suo nominativo da RC e non limitarsi a dichiarare “…

pensando che le discussioni e le dimissioni che avevo dato fossero state chiare

e sufficienti per chiudere i rapporti con la stessa “ (cfr. ricorso). Va

poi ricordato che ai sensi dell’art. 25a cpv. 1 lett. a ORC (nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2007), nel caso in cui una persona giuridica non

richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall’amministrazione,

l’interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita e che, per una regola generale e che l'ignoranza

della legge non costituisce esimente (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti).

2.8. Il

ricorrente ha dunque ricoperto la carica di amministratore unico della DT 1

sino al 15 ottobre 2005.

Va

qui evidenziato che, secondo la giurisprudenza del TFA, se l’amministrazione di

una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da

quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo

l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della

ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti

essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze

egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico

(DTF 108 V 203 consid. 3b).

Pertanto,

pur ammettendo che __________, direttore della società con diritto di firma individuale,

fosse l’amministratore di fatto e si occupasse della gestione degli affari

societari e quindi anche degli aspetti contributivi, giova ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre

2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e

H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti

una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

Dei

succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che egli stesso ha ammesso

di aver presentato le dimissioni il 5 maggio 2004 per la situazione venutasi a

creare con le paghe e con i contributi. Tuttavia, come esposto al considerando

precedente, la sua responsabilità è estesa sino all’ottobre 2005, motivo per

cui l’insorgente deve rispondere dei contributi non versati dalla DT 1 nel 2003

e 2004, oggetto della presente procedura.

2.9. Va

poi evidenziato che dal 1° novembre 2003, data di affiliazione presso la Cassa,

la DT 1 non ha versato alcun contributo sociale (doc. B4). Trattandosi dunque

di un lungo periodo, ciò configura negligenza grave da parte del ricorrente.

Infatti, l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo,

circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a

motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art.

52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF

121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e

S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La

possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti

(STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente

pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli

estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che

il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF

123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E

P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella

causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Anzi, come si

evince dalla lettera 1° dicembre 2006 alla Cassa, il ricorrente ha spiegato che

la società aveva problemi di liquidità in quanto nel novembre 2003 il proprietario

non aveva apportato il necessario capitale e le collaborazioni con altre società

non avevano “mai portato ad un riscontro economico” (doc. B9).

2.10. Il

ricorrente ha chiesto che __________ sia condannato al versamento degli oneri

sociali non versati dalla DT 1.

Occorre

al proposito ricordare che spetta alla Cassa decidere se avviare una procedura

di risarcimento nei confronti di eventuali debitori solidali, corresponsabili unitamente

al qui ricorrente, ed emettere in seguito una decisione impugnabile davanti

allo scrivente tribunale (DTF 108 V 195 consid. 3).

In

queste circostanze, dunque, non è necessario procedere al chiesto interrogatorio

di __________.

Riguardo

alla richiesta di mezzi di prova da assumere, per costante giurisprudenza, dall’art.

29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato

di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,

quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127

I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che

non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se

gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111

e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una

violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Va

inoltre detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in

merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere

altre prove.

2.11

Pendente

causa, il 12 settembre 2007 il ricorrente ha chiesto al TCA che “vista l’età

e la mia difficile condizione economica le chiedo di chiudere questo caso in

modo che io non debba pagare per una circostanza molto particolare e triste” (VIII),

mentre nello scritto 12 marzo 2008 egli anche parlato di grossi problemi di

salute (XIV).

Orbene,

pur comprendendo la particolare situazione venutasi a creare, non va

dimenticato che la situazione economica personale descritta dall’insorgente non

è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella

procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato

l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede e

dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti,

secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione

essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito

intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664). Se il datore di

lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile,

questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave

negligenza, per cui un condono é a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18

gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11). Comunque alla Cassa rimane il compito di

valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità

di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

Per

quanto concerne l’età ed i grossi problemi di salute, dagli atti non risulta

che questi siano stati d’impedimento all’esercizio della funzione di

amministratore unico. Ad esempio, le dimissioni presentate dimostrano che il

ricorrente era ben consapevole della gravità della situazione.

2.12

In

conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri

sociali non versati dalla DT 1 per fr. 25'767,15.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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