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31.2007.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa

di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel

caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 1076; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

2.2. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98

V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore

di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances

sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002

nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,

inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex

art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa

giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità

nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002

pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6).

Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003

nella causa M., H 142/03 consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A., H

194/96).

Infine,

va evidenziato che spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa

mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (Trisconi-Rossetti,

cit., pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3. Nel

caso in esame, gli insorgenti contestano l’ammontare del danno, poiché i

contributi paritetici non corrispondono ai salari effettivamente versati.

Nel

suo ricorso RI 1 ha sostenuto che “__________ e RI 2 avevano già di propria

volontà rinunciato al salario, quali dipendenti, a partire dal 1° luglio 2003,

limitandosi ad assolvere i loro compiti quali azionisti della società” (pag.

2).

Lo

stesso RI 2 ha fatto presente che “dal 1° luglio 2003 ho inoltre sospeso il

mio rapporto di lavoro con FA 1, per ridurre i costi della società, cosa che ha

fatto anche __________, sospendendo anch’egli il rapporto di lavoro a far da

tempo dal 1° luglio 2003. In seguito __________ ed io ci limitavamo a seguire

lo sviluppo in veste di soci azionisti, con un’attività limitata alle

responsabilità imprenditoriali” (ricorso pag. 2).

Va qui ricordato che, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi

del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da

ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme

al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi

per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal

salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è

realizzato ( DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag.

205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid.

3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2;

cfr. STFA 11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 5.3 e del 13

settembre 2004 nella causa R., H 78/03,

consid. 6).

Con

sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA, a proposito del pagamento di

contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, riassumendo la

propria giurisprudenza ha evidenziato (sottolineature del redattore):

" 6.2.1

Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato

in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo

civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui

rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277

consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c:

"Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der

Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì

soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di

compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato

realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i

lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza

di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36

consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9

).

La

deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della

registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in

casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957

pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un

direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di

lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era

visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per

contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso

dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale

federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso,

ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che

l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale

situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari

allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si

fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al

salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva

dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88

consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi

meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio

1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa

gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in

favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro

aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con

difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare

gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re

A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione

è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato

sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione

cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00,

le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio

1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli

importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata

sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di

conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel

periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un

obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.

6.2.3

Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti

- alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola

che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo

allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo

se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza

errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un

principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare

affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare

contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore

di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire

diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare

simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,

rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,

omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad

esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con

mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.

Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata

di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i

lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il

proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze

previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni

sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534)."

Nell’evenienza

concreta le argomentazioni dei ricorrenti non sono idonee a giustificare la

riduzione del danno da fr. 59'005.- a fr. 28'698.--.

Dalla

documentazione agli atti si evince chiaramente come la Cassa abbia fissato i

contributi contestati sulla base delle schede salariali allestite dalla FA 1

per gli anni 2002, 2003 e 2004. Dalle stesse distinte salariali risulta che __________

è stato occupato presso la fallita sino 31 marzo 2004, mentre il ricorrente RI

2 sino al 31 dicembre 2004 (doc. 3/F- H inc. 31.2007.18).

L’ammontare

complessivo dei contributi scoperti di fr. 59'009,55, oggetto della presente

procedura di risarcimento, è stato insinuato nel fallimento della società (doc.

3/C inc. 31.2007.18) e inserito nella graduatoria (N. d’ordine 4), contro la

quale non è stata presentata alcuna contestazione (doc. 3/E inc. 31.2007.18). Vero

che dall’attestato di carenza beni a seguito del fallimento rilasciato alla

Cassa risulta che il credito è stato contestato dalla fallita (doc. D inc.

31.2007.18). Tuttavia, nell’ambito della procedura fallimentare RI 2 ha

rivendicato “gli stipendi arretrati dal gennaio 2003 all’agosto 2005 per fr.

161'356” (cfr. graduatoria citata, N. d’ordine 27), circostanza confermata in

data 10 ottobre 2005 davanti all’UEF dal ricorrente RI 1 che ha dichiarato “salari

scoperti per il signor RI 2 per ca. fr. 100'00” (doc. 3/G).

In

questo contesto, le motivazioni addotte dal ricorrente RI 2 riguardo a questa

insinuazione non sono pertinenti. In particolare egli ha sostenuto che:

"

La mia insinuazione di un credito per salari

arretrati presentata all’Ufficio esecuzione e fallimenti era retta da motivi di

convenienza già esposti in precedenza, sempre nell’ottica che venisse

concretizzato il finanziamento da parte di __________ e sperare in un

riconoscimento materiale.

__________, infatti, non ha nemmeno insinuato

alcun credito per salari arretrati, poiché consapevole di aver sospeso il

rapporto di lavoro al 30 giugno 2003." (cfr. ricorso pag. 3)

Infatti,

l’insinuazione è avvenuta a fallimento aperto, motivo per cui egli non poteva ritenere

ancora aperte le aspettative di finanziamento.

Non

va dimenticato che __________ e RI 2, come dichiarato da quest’ultimo, hanno continuato,

dopo il 1° luglio 2003, ad essere operativi in “un’attività limitata alle

responsabilità imprenditoriali”. Non è poi rilevante, ai fini della

contribuzione, che lo abbiano fatto quale azionisti, non avendo del resto

sostenuto che si trattava di un’attività di tipo indipendente e quindi non

soggetta a contributi paritetici. Inoltre, la giustificazione fornita da RI 2

in sede di ricorso (“Facendo forte affidamento nel finanziamento proposto

della __________, che sembrava essere attuabile a medio termine, ho

personalmente inserito nella dichiarazione AVS i salari teorici che __________

ed io avremmo potuto percepire qualora il rapporto di lavoro non fosse stato

sospeso”; pag. 2) non è credibile, poiché la distinta salari

2004 è stata compilata il 12 settembre 2005 (doc. 3/H inc. 31.2007.18), ossia poco

prima del fallimento e quindi in un momento in cui il preannunciato

finanziamento da parte della __________ non è stato attuato.

Certo

che, come risulta dalla graduatoria di fallimento, __________ non ha insinuato

il suo salario arretrato, circostanza che non può essere equiparata ad una

rinuncia di stipendio. Anche se lo fosse, ciò non cambierebbe nulla all’esito

finale in quanto tale eventuale rinuncia postuma comporterebbe comunque l’obbligo

di pagare i contributi sui salari annunciati alla Cassa (cfr. al riguardo STCA

17 aprile 2008 nella causa D.SA, inc. 30.2007.50).

In

conclusione, visto quanto sopra, non trattandosi di pure e mere aspettative

salariali, l’ammontare dei contributi scoperti per fr. 59'009,55,

corrispondente al danno ex art. 52 LAVS, non può che essere confermato.

Spetta

ora esaminare se la responsabilità ex art. 52 LAVS degli insorgenti deve essere

confermata o meno.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V

159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers

in der AHV, 1989, pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere

addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e

di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo

ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che

gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, pag. 658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. I

ricorrenti hanno ricoperto la carica di membri del CdA della FA

1, con diritto di firma collettiva a due.

La

circostanza che la gestione della FA 1 fosse stata affidata al direttore __________

non è sufficiente per liberare gli insorgenti dai loro

obblighi che la carica assunta comportava.

A

proposito della responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione non

coinvolti direttamente negli affari societari, come è il caso concreto, in una

sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa T. (H 180/03) l’allora TFA si è così

espresso:

"

Questa Corte, ancora di recente, ha in particolare ribadito quali sono

gli obblighi del consigliere d'amministrazione di una società anonima che non

si occupa o non può occuparsi della gestione degli affari e rammentato che in

siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività

dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in

particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag.

51 seg.). Così l'organo di una società anonima deve prestare attenzione

particolare alla scelta della persona cui è affidata la gestione degli affari

importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà o

dovrebbe dare (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi alle assicurazioni

sociali vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag.

268 consid. 4b)."

Giova

poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.

e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag.

165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili

e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre

2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta

all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la nostra

Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante

le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17

gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).

2.8. I

ricorrenti evidenziano che i problemi di liquidità della FA 1

risalgono principalmente al mancato investimento da parte della __________,

società che si era formalmente impegnata per un cospicuo finanziamento, circostanza

deducibile dalla lettera 15 dicembre 2003 di quest’ultima (doc. 2/E inc.

31.2007.18).

Venuta

meno tale operazione, gli insorgenti hanno sottolineato di aver immediatamente

reagito affinché i contributi paritetici venissero versati.

Innanzitutto

va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995

nella causa C., inc. 31.1995. 12) la responsabilità del datore di lavoro ai

sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se

stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

D’altronde,

secondo costante giurisprudenza, la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA 7 maggio 1997 nella causa M.V. [H 336/95]). Il TFA

ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA 16 aprile 1998 nella causa O. G. p. 6 e giurisprudenza

ivi citata). Il fatto che un grosso committente non abbia onorato le proprie

fatture, non può essere tutelato. Una società deve prevedere che prima o poi ci

possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà

che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della

stessa qualora alcune fatture non vengano onorate. Non può inoltre non essere

rilevato che, nella misura in cui le sorti della società vengono affidate

all’apporto di un solo grosso cliente (in un settore per altro, quello delle

costruzioni e dell’edilizia nel quale non è escluso possano insorgere effettivi

problemi di incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta

avendo fondato la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di

differenziare la propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 16 aprile

2003 nella causa A.T., inc. 31.2002.21).

Ritornando

al caso in esame, da un lato va evidenziato che, come risulta dal verbale 30

dicembre 2003 del CdA, la società si trovava da tempo in carenza di liquidità

tant’è che “il personale della Società non riceve più lo stipendio dal mese

di luglio e le casse della società sono a zero” (doc. F1 inc. 31.2007.18).

Inoltre,

come ammesso dagli insorgenti, già nel 2002 la FA 1 si era trovata in grosse

difficoltà finanziarie e grazie all’intervento di un imprenditore italiano si è

potuto finanziarie l’attività societaria e pagare i debiti allora scaduti, contributi

inclusi.

In

questo contesto di cronica illiquidità, va evidenziato che,

come visto al consid. 1.2, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la

società dal mese di novembre 2001 e precettarla dal marzo 2002. Il mancato

(integrale) pagamento dei contributi si riferisce - oltre ad un esiguo residuo

di fr. 82,75 per il 2002 - agli anni 2003 (dal terzo acconto) ed al 2004 (tutto

l’anno), circostanza che costituisce un lungo periodo configurante negligenza

grave da parte dei ricorrenti.

Infatti,

l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Per

costante giurisprudenza in caso di problemi finanziari del datore di lavoro il

procrastinare il versamento dei contributi è eccezionalmente tollerato quando

riferito ad un breve periodo e non invece nel caso in cui il

differimento dei pagamenti appare cronico e i pagamenti vengono effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose giungono a uno stadio

avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il

mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997

nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato

versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i

contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio

2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H

295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004

nella causa S., inc. 31.2003.11). La possibilità di discolparsi decade se per

diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa

A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né

risultano d’altronde dati gli estremi per ammettere nella specie che il

differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in

argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa

W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002

nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Anzi, come visto

sopra, la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità.

Nel

ricorso RI 1 ha elencato i provvedimenti presi per far fronte al debito

contributivo, in particolare:

" All'inoltro

del primo precetto esecutivo dell'11 settembre 2003, in tempi brevissimi, il

Consiglio di Amministrazione ha deciso di licenziare - per motivi già citati -

il responsabile sig. __________ ed in seguito, rispettando i termini di disdetta,

i dipendenti __________ e __________. D'altra parte il signor __________ e RI 2

avevano già di propria volontà rinunciato al salario, quali dipendenti, a

partire dal 1. luglio 2003, limitandosi ad assolvere i loro compiti quali

azionisti della società." (Doc. I)

Considerazioni

analoghe sono state sviluppate dall’altro ricorrente.

Certo

che se non avessero agito in quel modo, il debito contributivo sarebbe stato

maggiore. Tuttavia, a prescindere dal fatto che il primo precetto esecutivo non

è stato spiccato l’11 settembre 2003 ma ben prima (cfr. consid. 1.2), quanto osservato

dagli insorgenti non è sufficiente per liberarli da una loro responsabilità. In

caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non

possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi

dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto

in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H

270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

In

questo contesto va anche considerata l’immissione di capitale privato da parte

di RI 1 per permettere il pagamento degli stipendi (in particolare quelli di __________

ed __________; cfr. opposizione 14 marzo 2007), ritenuto che ciononostante i

contributi, regolarmente dedotti, non sono stati integralmente liquidati,

circostanza che rappresenta una grave negligenza. Del resto va

evidenziato che, secondo l'Alta Corte, il fatto che un amministratore abbia

investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo

patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità

ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001

nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio

1992 nella causa V. J., W. e T.).

Stante quanto sopra, non si è dunque in presenza di validi motivi di

discolpa previsti dalla giurisprudenza.

2.9. In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, i ricorrenti dovranno risarcire alla Cassa gli

oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nelle decisioni

impugnate.

Ne

consegue la reiezione dei ricorsi.

2.10. RI

1Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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