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Decisione

31.2007.19

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato del direttore

29 luglio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve

innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di

lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione

può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente

questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della

società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale

documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di

versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è

lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste

giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per

non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi

sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF

129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni

(doc. 1/C-C4), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore

unico della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato

il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato la decisione

formale di risarcimento il 22 marzo 2007 e quindi entro due anni dal rilascio al

10 ottobre 2005 del primo ACB (in materia: DTF 113 V 256

consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant

que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in

RCC 1991 pag. 405 in fine).

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA

del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01,

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi

moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata

in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995

pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle

assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni

ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa

T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.

5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF mai

versati dalla FA 1 per l’unica dipendente della società nel periodo aprile 2004

– 2005 per complessivi fr. 10'728,25, spese amministrative, esecutive e interessi

di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B

– B1). I contribuiti sono stati calcolati sulle distinte salariali 2004 e 2005

allestite e firmate dalla società (sub doc. 5).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della

Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche

se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608

consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza

e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.

3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. Nella

fattispecie, il ricorrente evidenzia che la società era gestita esclusivamente

dal direttore __________ il quale intratteneva relazioni con i partner

contrattuali e, a seguito della mancanza di liquidità della società, aveva apportato

i fondi necessari al pagamento del salario dell’unica dipendente. __________

avrebbe inoltre prelevato, a sua insaputa, degli importi dal conto della

società, insieme al condirettore. All’insorgente quale amministratore unico

rimanevano quindi unicamente le incombenze formali iniziali; ad esempio, la

sottoscrizione degli statuti (cfr. ricorso pag. 8)

Va

qui evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione

di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere

da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di

organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti

della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti

essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze

egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203

consid. 3b).

Pertanto,

pur ammettendo che il direttore __________ fosse l’amministratore di fatto

della società, ciò non è circostanza sufficiente per liberare

il ricorrente dall’obbligo che la carica assunta comportava.

Giova

poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.

e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag.

165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili

e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti

una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la

nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se,

nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati

(STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre

1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Del resto, se non

ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA

29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995

nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico (i cui doveri

risultano accresciuti; DTF 112 V 3) - sarà ritenuto responsabile del danno.

2.8. L’insorgente,

dopo aver descritto il ruolo determinante assunto dal direttore __________, ha

sottolineato che:

"

(...)

Ritenute queste circostanze, la sua inutile presenza,

nonché l'agire anche sconsiderato e a tratti illecito, del signor __________,

il signor RI 1 nel mese di settembre 2004 ha esposto agli altri membri della

società la sua volontà di dimissionare.

Egli fu tuttavia ostacolato in questa sua volontà dalle

pressioni del signor __________ che non intendeva assumere formalmente

la carica di AU, benché già ne facesse uso, nè intravedeva la possibilità di

assumere un altro amministratore. In aggiunta vale la pena menzionare il fatto

che il signor RI 1 aveva prestato una considerevole somma di denaro (CHF

200'000.--) quale garanzia in favore della società __________, con sede in __________,

e della quale il signor __________ era il titolare. Dimissionando il

signor RI 1 non avrebbe potuto "vigilare" sulle operazioni del signor

__________ in merito alla società __________, con gravi conseguenze economiche.

Il signor RI 1 fece presente la volontà di dimissionare anche dinnanzi all'Avv. __________ (__________),

che al momento si era occupato di gestire la questione, ancorché in via

amichevole. Egli sconsigliò al ricorrente di dimissionare principalmente

proprio per continuare a controllare le operazioni economiche con la società __________,

cosa che una volta dimissionato non gli sarebbe più stata premessa.

A tal dimostrazione si produce la lettera 13 settembre

2004 del signor __________ alla Banca __________ di __________, in cui egli fa

esplicita menzione delle intenzioni di dimissionare comunicate dal signor RI 1

(cfr. doc. 11). (...)" (Doc. I, pag. 9)

Ora,

va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è

da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui ha

dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla

radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di

controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61

consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella

causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

In

questo contesto l’intenzione di dimettersi non è dunque sufficiente. Se il

ricorrente è rimasto amministratore unico, egli si è comunque assunto il

rischio di continuare a rispondere nei confronti della Cassa, sebbene in via

sussidiaria, per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.

2.9. Va

inoltre evidenziato che la FA 1 non ha versato alcun contributo per l’unica

dipendente della società, annunciata alla Cassa per il periodo aprile 2004 –

aprile 2005 (doc. 1/B – B4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la

negligenza grave deve essere riconosciuta. Infatti, l’eluso versamento non è

riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate

condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di

esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. L’Alta Corte ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi, se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V

243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002

nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H

209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano

d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere

nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H

297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992

p. 261]. Anzi, dallo scritto 13 settembre 2004 della FA 1 alla propria banca si

desume che già in quel periodo la società aveva grossi problemi di liquidità

(doc. A11).

2.10. Il

ricorrente ha chiesto che l’obbligo di risarcimento nei confronti della Cassa

venga esteso anche al direttore __________, amministratore di fatto.

Va qui ricordato

che, secondo la giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una

persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e

spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di

uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR

2003 AHV Nr. 5).

Nella

decisione contestata la Cassa ha fatto presente di aver proceduto anche nei

confronti di __________ (cfr. punto no. 12). Con scritto 30 ottobre 2007

l’amministrazione ha tuttavia fatto presente che non è stato ancora possibile

notificare al succitato la decisione 11 maggio 2007 di risarcimento danni (VI;

scritto menzionato nel decreto 6 novembre 2007 di chiamata in causa di __________;

VII).

Premesso

quanto sopra, occorre ricordare che questo TCA non può estendere la

responsabilità ex art. 52 LAVS a __________, presunto amministratore di fatto

della FA 1, difettando la relativa decisione di risarcimento sottoposta ad

esame giudiziale.

2.11. Il

ricorrente ha chiesto al TCA di assumere diversi mezzi di prova.

Per

costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere

dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza

diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non

potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122

Considerandi

II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr.

10.

p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere

altre prove.

In

particolare, non necessaria è l’edizione degli atti dalla Pretura

di __________ inerente l’apertura del fallimento, visto che lo stesso è stato

pubblicato sul FUSC. Né del resto le ragioni che hanno portato

all’insolvibilità sono rilevanti nel caso in esame. Non occorre nemmeno procedere

all’audizione di __________ (unica dipendente della società), in quanto

irrilevante ai fini della causa, per comprovare che la stessa aveva lavorato

senza contratto scritto e che il suo stipendio era stato pagato in massima

parte mediante apporti patrimoniali di __________ (cfr. ricorso pag. 3). Altrettanto

ininfluente è la richiesta di edizione da parte di __________ della

documentazione relativa ai menzionati apporti patrimoniali, non avendo alcun influsso

sulla responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.

2.12

In

conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal

mancato versamento degli oneri sociali da parte della FA 1 per fr. 10'728,25.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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