31.2007.19
Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato del direttore
29 luglio 2008Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2007.19
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico. Violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato del direttore
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.19
BS/sc
Lugano
29 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio
2007 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
DT 1, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la creazione e la realizzazione
principalmente a livello internazionale di opere grafiche e di stampe digitali,
di campagne pubblicitarie, di prodotti tipografici, ecc..
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 9 dicembre 2003 (data di costituzione della società) sino al
15 maggio 2006 ed in seguito di liquidatore sino alla dichiarazione di
fallimento del 3 agosto 2006.
Hanno
funto da direttori, con diritto di firma collettiva a due, __________ (dal 9 dicembre
2003 al 23 novembre 2004) e __________ (dal 9 dicembre 2003 al 15 maggio 2006;
date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2005.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo
per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal mese di aprile 2004 e precettarla dal
novembre 2004 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc.
1/B-B1).
Il
10 ottobre 2005 e 14 marzo 2005 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato
alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla citata società per gli anni 2004 e 2005
(doc. 1/C-C1).
Con
decreti 3 agosto 2006 e 10 ottobre 2006 la Pretura del Distretto di __________
ha dichiarato l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento ex art.
230 LEF nei confronti della FA 1 (FUSC __________, __________).
La
Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 10'728,25 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla società
per gli anni 2004 e 2004, quest’ultimo sino al mese di aprile, dopo controllo
del datore di lavoro.
La
procedura di liquidazione è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
non avendo alcun creditore anticipato le spese per la continuazione della
procedura (doc. 1/D). La FA 1 è stata cancellata da RC il 20 febbraio 2007
(cfr. estratto RC informatizzato).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 22 marzo 2007, confermata con
decisione su opposizione 25 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di
RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'728,25 relativi
a contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il periodo aprile 2004 – aprile
2005 (doc. 1 e 5).
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. In
sintesi, facendo presente che la società era gestita dal direttore __________ e
di non avere avuto alcun potere decisionale, il ricorrente contesta
l’intenzionalità e la grave negligenza nel violare le prescrizioni
dell’assicurazione. In via subordinata postula inoltre che la richiesta di risarcimento
venga estesa anche a __________. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto
occorre, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata, sostenendo che, alla luce della normativa e dei
dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi
addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una
responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.
1.6.
Con decreto 6 novembre 2007 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa __________,
assegnandogli un termine di 15 giorni per determinarsi in merito alla presente
procedura (VII), il quale è tuttavia rimasto silente.
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve
innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di
lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione
può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente
questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della
società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale
documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di
versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è
lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste
giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per
non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi
sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF
129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni
(doc. 1/C-C4), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore
unico della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato
il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato la decisione
formale di risarcimento il 22 marzo 2007 e quindi entro due anni dal rilascio al
10 ottobre 2005 del primo ACB (in materia: DTF 113 V 256
consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA
del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,
consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.
687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi
della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01,
consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata
in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle
assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni
ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa
T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.
5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF mai
versati dalla FA 1 per l’unica dipendente della società nel periodo aprile 2004
– 2005 per complessivi fr. 10'728,25, spese amministrative, esecutive e interessi
di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B
– B1). I contribuiti sono stati calcolati sulle distinte salariali 2004 e 2005
allestite e firmate dalla società (sub doc. 5).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche
se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608
consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza
e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).
I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento
alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.
consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7. Nella
fattispecie, il ricorrente evidenzia che la società era gestita esclusivamente
dal direttore __________ il quale intratteneva relazioni con i partner
contrattuali e, a seguito della mancanza di liquidità della società, aveva apportato
i fondi necessari al pagamento del salario dell’unica dipendente. __________
avrebbe inoltre prelevato, a sua insaputa, degli importi dal conto della
società, insieme al condirettore. All’insorgente quale amministratore unico
rimanevano quindi unicamente le incombenze formali iniziali; ad esempio, la
sottoscrizione degli statuti (cfr. ricorso pag. 8)
Va
qui evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione
di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere
da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di
organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti
della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti
essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze
egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203
consid. 3b).
Pertanto,
pur ammettendo che il direttore __________ fosse l’amministratore di fatto
della società, ciò non è circostanza sufficiente per liberare
il ricorrente dall’obbligo che la carica assunta comportava.
Giova
poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,
e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H
310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.
e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag.
165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili
e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti
una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la
nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se,
nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati
(STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Del resto, se non
ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA
29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995
nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico (i cui doveri
risultano accresciuti; DTF 112 V 3) - sarà ritenuto responsabile del danno.
2.8. L’insorgente,
dopo aver descritto il ruolo determinante assunto dal direttore __________, ha
sottolineato che:
"
(...)
Ritenute queste circostanze, la sua inutile presenza,
nonché l'agire anche sconsiderato e a tratti illecito, del signor __________,
il signor RI 1 nel mese di settembre 2004 ha esposto agli altri membri della
società la sua volontà di dimissionare.
Egli fu tuttavia ostacolato in questa sua volontà dalle
pressioni del signor __________ che non intendeva assumere formalmente
la carica di AU, benché già ne facesse uso, nè intravedeva la possibilità di
assumere un altro amministratore. In aggiunta vale la pena menzionare il fatto
che il signor RI 1 aveva prestato una considerevole somma di denaro (CHF
200'000.--) quale garanzia in favore della società __________, con sede in __________,
e della quale il signor __________ era il titolare. Dimissionando il
signor RI 1 non avrebbe potuto "vigilare" sulle operazioni del signor
__________ in merito alla società __________, con gravi conseguenze economiche.
Il signor RI 1 fece presente la volontà di dimissionare anche dinnanzi all'Avv. __________ (__________),
che al momento si era occupato di gestire la questione, ancorché in via
amichevole. Egli sconsigliò al ricorrente di dimissionare principalmente
proprio per continuare a controllare le operazioni economiche con la società __________,
cosa che una volta dimissionato non gli sarebbe più stata premessa.
A tal dimostrazione si produce la lettera 13 settembre
2004 del signor __________ alla Banca __________ di __________, in cui egli fa
esplicita menzione delle intenzioni di dimissionare comunicate dal signor RI 1
(cfr. doc. 11). (...)" (Doc. I, pag. 9)
Ora,
va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è
da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui ha
dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla
radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di
controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61
consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella
causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).
In
questo contesto l’intenzione di dimettersi non è dunque sufficiente. Se il
ricorrente è rimasto amministratore unico, egli si è comunque assunto il
rischio di continuare a rispondere nei confronti della Cassa, sebbene in via
sussidiaria, per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.
2.9. Va
inoltre evidenziato che la FA 1 non ha versato alcun contributo per l’unica
dipendente della società, annunciata alla Cassa per il periodo aprile 2004 –
aprile 2005 (doc. 1/B – B4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la
negligenza grave deve essere riconosciuta. Infatti, l’eluso versamento non è
riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate
condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di
esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. L’Alta Corte ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7
maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato
pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi, se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V
243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002
nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H
209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano
d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere
nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30
gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H
297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992
p. 261]. Anzi, dallo scritto 13 settembre 2004 della FA 1 alla propria banca si
desume che già in quel periodo la società aveva grossi problemi di liquidità
(doc. A11).
2.10. Il
ricorrente ha chiesto che l’obbligo di risarcimento nei confronti della Cassa
venga esteso anche al direttore __________, amministratore di fatto.
Va qui ricordato
che, secondo la giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una
persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e
spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di
uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR
2003 AHV Nr. 5).
Nella
decisione contestata la Cassa ha fatto presente di aver proceduto anche nei
confronti di __________ (cfr. punto no. 12). Con scritto 30 ottobre 2007
l’amministrazione ha tuttavia fatto presente che non è stato ancora possibile
notificare al succitato la decisione 11 maggio 2007 di risarcimento danni (VI;
scritto menzionato nel decreto 6 novembre 2007 di chiamata in causa di __________;
VII).
Premesso
quanto sopra, occorre ricordare che questo TCA non può estendere la
responsabilità ex art. 52 LAVS a __________, presunto amministratore di fatto
della FA 1, difettando la relativa decisione di risarcimento sottoposta ad
esame giudiziale.
2.11. Il
ricorrente ha chiesto al TCA di assumere diversi mezzi di prova.
Per
costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere
dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e
375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti
ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a
provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun
chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza
diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino
una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122
Considerandi
II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr.
10.
p. 28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In
particolare, non necessaria è l’edizione degli atti dalla Pretura
di __________ inerente l’apertura del fallimento, visto che lo stesso è stato
pubblicato sul FUSC. Né del resto le ragioni che hanno portato
all’insolvibilità sono rilevanti nel caso in esame. Non occorre nemmeno procedere
all’audizione di __________ (unica dipendente della società), in quanto
irrilevante ai fini della causa, per comprovare che la stessa aveva lavorato
senza contratto scritto e che il suo stipendio era stato pagato in massima
parte mediante apporti patrimoniali di __________ (cfr. ricorso pag. 3). Altrettanto
ininfluente è la richiesta di edizione da parte di __________ della
documentazione relativa ai menzionati apporti patrimoniali, non avendo alcun influsso
sulla responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
2.12
In
conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal
mancato versamento degli oneri sociali da parte della FA 1 per fr. 10'728,25.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il
ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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