31.2007.21
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29 agosto 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2007.21
Data decisione, Autorità:
29.08.2008, TCA
Titolo:
Amministratore unico di una società datrice di lavoro, il cui nominativo è stato cancellato da registro di commercio diverso tempo dopo le sue dimissioni. Negata una responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto dopo le dimissioni non ha più continuato a gestire la società
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.21
BS/sc
Lugano
29 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2007 emanata da
in relazione
alla ditta
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
società DT 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), aveva quale
scopo sociale la stampa, l’incisione, il disegno, la grafica, la programmazione
nonché riproduzione di disegni simboli o immagini su stoffe e cuoio di
qualsiasi genere ecc..
RI
1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 3 maggio 1999 sino al 16 giugno 2005 (cfr. date di
pubblicazione a RC, doc. 1/A).
1.2. La
DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1998.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo
per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal novembre 1998 e precettarla
dall’ottobre 1999.
Il
29 agosto 2005, 23 gennaio 2006, 21 febbraio 2006, 10 maggio 2006 e 9 maggio
2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati
di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
dalla citata società per gli anni dal 2002 al 2005 (doc. 1/D-D9).
Il
7 marzo 2006 la società è stata sciolta d’ufficio ed il 14 maggio 2005
cancellata da Registro di commercio (RC).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 15 febbraio 2007, confermata con
decisione su opposizione 3 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI
1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 19'181,05 relativi ai
contributi paritetici non soluti dalla DT 1 per gli anni dal 2002 al 2006 (doc.
1 e 3).
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente tempestivo
ricorso chiedendo l’annullamento della stessa.
Descrivendo
la sua precaria situazione patrimoniale e finanziaria, l’ex amministratore
unico ha contestato l’intenzionalità e la grave negligenza nel violare le
prescrizioni dell’assicurazione. In particolare egli ha evidenziato il ruolo
dominante svolto dall’azionista unico della DT 1, __________, nonché il suo
agire, a sua detta, illecito. A seguito dell’impossibilità di esercitare la sua
funzione di amministratore nel dicembre 2001 il ricorrente si sarebbe dimesso
da tale incarico, iniziando successivamente degli studi all’estero. Una volta
accortosi che il suo nominativo non era stato cancellato da RC, nel 2005 egli
ha presentato nuovamente le dimissioni.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata, sostenendo che, alla luce della normativa e dei
dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi
addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una
responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.
1.6.
Il 28 settembre 2007 e 6 novembre 2007 l’insorgente ha ribadito la propria
posizione (III, VII).
1.7.
Ai fini istruttori, il TCA ha richiamato dalla Cassa “la pertinente
documentazione atta a comprovare che nel corso del 2002 l’insorgente aveva
rappresentato la società DT 1 in una procedura fiscale di reclamo, così come riportato
nella decisione contestata (pag. 7)” (IX).
Il
24 luglio 2008 la Cassa ha di conseguenza trasmesso lo scritto 9 aprile 2002
del ricorrente all’Ufficio __________ (X).
Con
scritto 10 agosto 2008 il ricorrente ha preso posizione in merito all’accertamento
eseguito (XII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve
innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di
lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione
può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente
questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della
società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach
Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In
questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale
documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di
versare i contributi, l’insolvibili-tà del datore di lavoro. Quindi alla cassa
è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste
giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per
non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF
129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni
(doc. 1/D-D9), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex
amministratore unico della DT 1, il risarcimento danni ai sensi dell’art.
52 LAVS.
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA
del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,
consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.
687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi
della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01,
consid. 4); i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza
citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,
RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto
delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento
danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa
T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.
5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF parzialmente
non versati dalla DT 1 nel 2002 e totalmente dal 2003 al 2006 per complessivi
fr. 19'181,05 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1C –
C4).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.
Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,
lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non
ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid.
5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza
e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
Considerandi
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.
7).
2.6
Il ricorrente ha evidenziato che, visti i continui dissidi con l’azionista
unico, in data 14 dicembre 2001 aveva dimissionato da amministratore unico della
DT 1 (doc. 1/E). Solo nel mese di aprile 2005, a seguito di una procedura di
sfratto intentata dal proprietario dell’immobile presso cui la società aveva i
propri locali (cfr. ricorso pag. 5), egli si sarebbe accorto che la sua firma
non era stata cancellata da RC, presentando nuovamente il 30 aprile 2005 (doc.
1/F) le dimissioni, confermate durante l’assemblea generale straordinaria del 2
giugno 2005 (doc. 1/G).
2.6.1
Occorre
qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da
ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli
ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non
dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna
facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF
126.
V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio
2002.
nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).
Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità
dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr.
STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27
febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo
pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel
registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa
all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale
circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
Se
un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia
in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Se
dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto
nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisione
per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla
Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W.
E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza
citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).
2.6.2
Ritornando
al caso in esame, il 14 dicembre 2001 l’insorgente ha presentato le dimissioni
“cautelative” da amministratore unico della società, “giacché la
situazione è sempre stata precaria ed ora è addirittura divenuta insostenibile”,
dimissioni con effetto immediato “sempre che non s’intraprenda finalmente un
dialogo tra le parti” (doc. 1/E). Il 30 aprile 2005 egli ha presentato nuovamente
le “dimissioni immediate e definitive” del suo mandato di amministratore
unico (doc. 1/F). Il 30 maggio 2005, con riferimento alle dimissioni del 14
dicembre 2001 e del 30 aprile 2005, ha riformulato le dimissioni chiedendo la
convocazione di un’assemblea generale straordinaria (doc. 1/B). Le dimissioni
sono state infine accettate durante l’assemblea generale straordinaria del 2 giugno
2005.
(doc. 1/G).
Secondo
la Cassa, nonostante le dimissioni del 14 dicembre 2001, il ricorrente ha continuato ad agire de facto quale amministratore almeno sino al 2005. Al riguardo, nella decisione
contestata (pag. 7) essa ha rilevato che "… come da informazioni
assunte presso l’autorità fiscale e dunque contrariamente a quanto sostenuto
dall’opponente, il signor RI 1, nel corso del 2002, ha rappresentato la società
nell’ambito di una procedura di reclamo".
Dando
seguito alla richiesta del TCA di produrre la documentazione comprovante il
ruolo di rappresentante della società in ambito fiscale svolto dall’insorgente (cfr.
consid. 1.7), con scritto 24 luglio 2008 la Cassa ha prodotto il reclamo
cautelativo datato 9 aprile 2002 inoltrato da RI 1 all’Ufficio __________ e concernente
la dichiarazione di tassazione 2000 della DT 1, avente il seguente tenore:
"
Devo innanzitutto farvi
osservare che il 14.12.2001 ho rassegnato le dimissioni di amministrazione
della società DT 1 in __________. Mi sorprende che le comunicazioni arrivano
all'indirizzo dei miei genitori invece che alla sede della società.
Vogliate P.F. spedire le comunicazioni alla sede di
tale società, anche se quest'ultima non ha ancora proceduto alla rettifica nel
registro di commercio (anche se dovrei procedere giuridicamente verso di loro
per tale ritardo, ... ma non sono di animo maligno ..).
Sapevo già da tempo che la mia assenza si sarebbe
protratta fino ad oggi 9 aprile '02 dal mio domicilio a __________, per motivi
di studio e per corsi di Protezione Civile.
Se dovessi essere io comunque a presentare la
dichiarazione, voglia P.F. stabilire un ulteriore termine di consegna es. ca
metà maggio nei vostri uffici. Nella mia visita di luglio 2001 vi avevo già
mostrato grosso modo i bilanci da voi richiesti e avete constatato cifre in
perdita. Mi sorprende un po' che abbiate addirittura il doppio della precedente
dichiarazione d'ufficio!! Quando già qui si era registrato una perdita. Vogliate
per favore concedere la possibilità di presentare una situazione reale, almeno
questa volta." (Doc. X/bis)
Da
tale scritto non si può desumere che il ricorrente abbia continuato a fungere
da amministratore o revocato le dimissioni del 14 dicembre 2001. Innanzitutto
egli aveva fatto presente le dimissioni date nel dicembre 2001, meravigliandosi
che le comunicazioni inerenti alla società fossero state inviate al domicilio
dei suoi genitori e non presso la sede societaria. L’incontro incontro avuto
con l’autorità fiscale è del resto avvenuto nel luglio 2001 allorquando egli non
aveva ancora dimissionato. Vero che l’insorgente ha chiesto una proroga per la
consegna di documentazione, ma solo “se dovessi essere io comunque a presentare
la dichiarazione”.
Determinante
è che dagli atti non risulta che successivamente al 2002 l’insorgente abbia
avuto a che fare con la DT 1, nemmeno per questioni fiscali. Certo che durante
l’assemblea generale straordinaria del 2 giugno 2005 (doc. G) egli era presente
quale amministratore unico, ma ciò unicamente per formalizzare le sue
dimissioni, con successiva cancellazione della sua firma da RC. Il ricorrente,
come da lui stesso ammesso (cfr. ricorso pag. 4), negligentemente non ha
controllato il Registro di commercio, spiegando tuttavia che in quel periodo
frequentava l’università di __________ e dal 2003 quella di __________. Questo
non vuol comunque significare che nel frattempo egli abbia agito quale amministratore
di fatto della società.
Visto
quanto sopra, pur volendo ammettere - per ipotesi di lavoro -, una effettiva
proroga del mandato amministrativo durante tutto il 2002, il ricorrente
non può essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS per i contributi non
versati dalla DT 1. Infatti, come si evince dal riassunto circa l’evoluzione
del debito contributivo, gli oneri sociali del 2002 sono stati integralmente
versati, eccezion fatta per i fr. 146.-- di interessi di mora fatturati solo il
24.
settembre 2004 (doc. 1/C).
Viste
le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione
impugnata annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione 3 luglio 2007 è annullata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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