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Decisione

31.2007.23

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico di una SA datrice di lavoro, anche per gli oneri sociali scaduti prima dell'inizio del mandato. Prescrizione

1 settembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve

innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di

lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione

può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente

questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della

società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach

Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In

questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale

documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di

versare i contributi, l’insolvibili-tà del datore di lavoro. Quindi alla cassa

è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste

giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per

non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente

responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF

129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta

ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. doc. 1/C-C7), la Cassa ha chiesto in

via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della FA 1, il

risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA

del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16,

consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi

che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.

687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01,

consid. 4); i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza

citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto

delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento

danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa

T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid.

5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF degli

anni 2004 e 2005 (novembre), determinati sulla base delle relative

dichiarazione di salario (doc. 1), parzialmente non versati dalla fallita per

complessivi fr. 156'487,05 (cfr. specchietto riassuntivo del debito

contributivo, doc. 3/B – B1).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.

1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid.

5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza

e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.6. Nell’evenienza concreta, il ricorrente sostiene che la Cassa non ha

subito un danno poiché dalle comunicazioni dell’UF di __________ non risulta

inequivocabilmente che la stessa non riceverà un dividendo dal fallimento della

FA 1.

Come

già accennato, la Cassa ha emesso la decisione di risarcimento il 20 aprile

2007 dopo aver ricevuto diversi attestati di carenza beni, i primi datati 30

novembre 2005 (doc. 3/C – C3), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione

(art. 52 cpv. 3 LAVS).

Al

riguardo va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, in un’esecuzione

per via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire

la decorrenza della prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica

dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione

con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una

persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

Da

quel momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (STFA

del 19 agosto 2003 nella causa M,

H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G.,

consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.;

STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132;

Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

Vero

che nell’evenienza concreta la procedura di fallimento non risulta essere conclusa

(cfr. anche scritto 18 ottobre 2007 dell’UF di __________; doc. 5) e che un

pagamento di dividendo non è stato escluso con assoluta certezza.

Determinante

è tuttavia che, come detto, una volta ricevuti i primi

attestati di carenza beni, relativi ai contributi del 2004 e 2005 rimasti

scoperti, la Cassa era legittimata a chiedere al ricorrente il risarcimento ex

art. 52 LAVS di tutti i contributi non versati dalla fallita relativamente al

periodo a lui imputabile.

Non

va inoltre dimenticato che, come rettamente evidenziato dalla convenuta nella

risposta di causa, che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex

art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento,

l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23,

pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76

consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

Considerandi

2.7

A

motivo di discolpa, l’insorgente ha evidenziato quanto segue:

"

(...)

7.2

Il signor RI 1 è divenuto

amministratore della __________ SA in data 11 aprile 2005. Egli ha quindi

assunto la carica di organo formale quale amministratore per un breve periodo,

ossia per poco di più di 7 mesi.

In tale periodo egli ha fatto tutto quanto

ragionevolmente ci si possa attendere da un imprenditore per salvare la sua

impresa. Nel tentativo di mantenere la società, egli ha dapprima saldato le

pretese necessarie alla sopravvivenza dell'azienda, quali gli stipendi dei

dipendenti, sospendendo momentaneamente i pagamenti per certe pretese

dell'assicurazione sociale. Il ricorrente contava infatti d'incassare l'importo

riconosciuto dal Pretore di __________ pari a Fr. 37'000.-- oltre interessi al

5% a partire dal 4 febbraio 2003, visto che la Sentenza è stata emessa ad

inizio luglio 2005 (doc. 5), ma la __________ in liquidazione si è fatta

radiare pochi mesi dopo dall'emanazione della sentenza (doc. 6). Ciò ha impedito

un'entrata di liquidità che senz'altro poteva servire a coprire i contributi

paritetici arretrati. Non vi è infine da dimenticare che il signor RI 1 contava

di poter pagare i citati contributi mediante l'incasso di Fr. 261'208.05 (doc.

D a pag. 2), importo che purtroppo alla fine non riuscito ad ottenere.

Non si può quindi addebitare al ricorrente

una colpa per grave negligenza (doc. 1 a pag. 9), ritenuto che le circostanze

suggerivano la possibilità di pagare i contributi paritetici e risanare

l'azienda. Erra quindi la CASSA a sostenere che con alto grado di

verosimiglianza il datore di lavoro non "potesse oggettivamente

presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo

credito". (cfr. doc. 1 a pag. 8). In particolare la stessa,

contravvenendo il principio inquisitorio nell'esame delle obiezioni del datore

di lavoro (DTF 108 V 201), non ha rilevato che durante il periodo in cui il

ricorrente era in carica quale amministratore della società, la stessa aveva

crediti insoluti per ben Fr. 261'208.05 (doc. D a pag. 2). Quindi, in realtà,

vi erano oggettive e concrete possibilità di soddisfare la CASSA del suo

credito di fr. 156'487.05, o almeno parzialmente.

Per questo motivo la decisione 24

agosto 2007 deve essere annullata.

Prove: c.s.

7.3

A mente del signor RI 1, egli è incorso

al massimo in una negligenza lieve, visto che comunque egli ha cercato di

pagare per quanto possibile i contributi paritetici arretrati, ossia Fr.

76'453.70 nell'anno 2004 e Fr. 6'396.95 per l'anno 2005 (doc. 1 a pag. 8). Egli

non ha quindi trascurato in modo grave di dover pagare i contributi paritetici,

ma anzi ha fatto in modo di contenere un eventuale, e qui contestato, danno alla

CASSA.

Tale

circostanza non deve essere tralasciata e deve essere ritenuta, insieme alle

altre, quale motivo atto ad escludere la responsabilità del ricorrente ex art.

52.

LAVS.

Prove: c.s." (Doc. I, pag. 6)

Innanzitutto

va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella

causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,

né a eventuali cause di un fallimento.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23

luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e

riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95,

consid. 3d).

In

un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001

nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,

p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

Il

TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare

– la FA 1 era attiva nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria,

l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento

dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.

G, H 193/96, consid. 3c; STCA del 14 ottobre 2002 nella causa E. B., E. B. e S.

M., Inc. 31.00.30-32, consid. 2.8.1.1; STCA del 22 marzo 2002 nella causa A.,

Inc. 31.01.23, consid. 2.9.1) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

Nell'evenienza

concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione

contestata, ossia che dal novembre 1998 la società è stata diffidata al

pagamento dei contributi paritetici e dal novembre 2000 sono iniziate le

diverse procedure esecutive, conclusesi, come detto, con il rilascio di diversi

attestati di carenza beni. Sono rimasti definitivamente scoperti il conguaglio

2004.

ed i contributi del 2005 per complessivi fr. 156'487,05 (spese

amministrative e interessi di mora inclusi).

In

queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il

mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuto a difficoltà

momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid.

2.8

).

Non

si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente

dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati

recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1

e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +

H 169/01, consid. 3.4.3). Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7

maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in

cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr.

DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1

e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5;

STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27

giugno 1994 in re M.).

Va

poi evidenziato che il credito di fr. 37'000.-- riconosciuto in via giudiziaria

- mai incassato a seguito del successivo fallimento e radiazione della società

debitrice - non avrebbe comunque permesso di risanare la società. Infatti, come

evidenziato dalla Cassa, durante l’interrogatorio del 22 dicembre 2005 presso

l’UF di __________ l’insorgente aveva dichiarato che le cause del fallimento

sono da attribuire “alla mancanza di liquidità – a seguito del mancato

incasso da varie ditte fallite soprattutto durante il periodo dal 2000 ad oggi

(2005) “(doc. 3/D). In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e

P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati. Infatti, l'avere procrastinato

costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente

differito a partire dal 1998, è segno di una negligenza non indifferente del

datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui

incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della

società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di

diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri

che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore

unico (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.

5.

; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre

2001.

nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile

2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b;

DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Il

mancato pagamento dei contributi era dunque da considerare cronico.

In

concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici

fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per

la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di

compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002

nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

Viste

le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

Infine,

il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di

contributi AVS per complessivi fr. 76'453,70 per il 2004 rispettivamente fr.

6'396,95 per il 2005 non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52

LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non

possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi

dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto

in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03],

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

2.8

L’insorgente

sostiene che non deve rispondere dei contributi scaduti e non pagati precedenti

all’11 aprile 2005, data d’inizio del suo mandato in qualità di amministratore

unico (al riguardo va evidenziato che l’assemblea generale straordinaria durante

la quale l’insorgente ha accettato la carica di amministratore unico si è

svolta l’8 aprile 2005; doc. 3/A), in quanto la società era già insolvibile. A

sostegno della sua tesi, egli ha allegato la graduatoria di fallimento (doc. A/9),

dalla quale, a sua detta, risultano riportati parecchi debiti contratti dalla

società prima della sua entrata nel CdA.

Occorre

ricordare che l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno

provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua

entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla

data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore

risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti,

ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti

quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto

tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407

consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per

contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata

nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,

e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente

indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi

giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52

AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione

(cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).

Nel

caso in esame, rettamente nella risposta di causa la Cassa ha evidenziato che

allorquando l’insorgente è divenuto amministratore unico (8 aprile 2005) la

società non presentava una situazione di grave insolvibilità o di grave

indebitamento tale da precludere il versamento di oneri sociali. Solo con il

rilascio dei primi attestati di carenza beni (30 novembre 2005), quindi in un

periodo posteriore all’entrata in carica del ricorrente, si è resa palese

l’insolvibilità della FA 1 (doc. 6). In questo contesto la graduatoria di

fallimento non è rilevante, essendo indicati unicamente i debiti contratti

dalla società. Del resto, come si evince dallo specchietto riassuntivo del

debito contributivo (doc. 3/B – B1), dopo l’aprile 2005 la società ha più volte

provveduto, sebbene con ritardo, al versamento di alcuni acconti.

In

queste circostanze, dunque, l’insorgente deve rispondere anche per i contributi

paritetici non soluti dalla società e scaduti prima del mese di aprile 2005.

2.9

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, l’insorgente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 nella misura determinata nella decisione impugnata, ossia

fr. 156'487,05.

Ne

consegue la reiezione del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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