31.2007.24
Amministratore unico. Obbligo di controllo dell'operato del gerente amministratore di fatto
3 aprile 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
31.2007.24
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, TCA
Titolo:
Amministratore unico. Obbligo di controllo dell'operato del gerente amministratore di fatto
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.24
BS/sc
Lugano
3 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio
2007 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
__________
ritenuto in
fatto
1.1. La
società FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), aveva quale
scopo sociale quello di gestire, noleggiare e compravendere esercizi pubblici.
L’avv.
RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale,
dal 5 agosto 2002 (data di pubblicazione nel FUSC) sino al fallimento della
società decretato il 2 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di __________.
1.2.
La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in
seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre
2004.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente precettarla dal mese di dicembre 2004. In
data 2 giugno 2006 sono stati rilasciati degli attestati di carenza beni per i
contributi scoperti (doc. XV/4-9). Il 2 maggio 2006 e 17 luglio 2006 il Pretore
del Distretto di __________ ha aperto il fallimento della FA 1, rispettivamente
sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivo (FUSC 9 maggio e 6
settembre 2006).
La
ragione sociale è stata radiata da RC il 7 dicembre 2006.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 25 ottobre
2006, confermata con decisione su opposizione 4 luglio 2007, la Cassa ha
postulato nei confronti dell'avv. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 26'627,80 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla fallita nel periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2004 (doc. 1 e
3).
1.4. Con il presente ricorso l’avv. RI 1 ha chiesto l’annullamento della
succitata decisione su opposizione, facendo presente quanto segue:
"
(...)
La decisione della convenuta è integralmente
contestata.
Si ribadisce che il sig. __________, organo di fatto, è
il solo responsabile del non pagamento degli oneri sociali, poiché ha
sistematicamente sottaciuto al sottoscritto questa problematica, facendo
sparire tutta la posta che la concerneva (che arrivava obbligatoriamente per
causa sua presso il bar __________) e negato bugiardamente quando il ricorrente
chiedeva qualcosa al proposito, per cui il ricorrente pensava che le cose
fossero a posto, semmai che ci fosse qualche normale ritardo. Inoltre il
ricorrente soffre di gravi disturbi di salute, in particolare psichici, che gli
impediscono a (lunghi) tratti di avere una vita normale e di poter far fronte
coerentemente a tutti i suoi obblighi.
Anche questo ricorso potrebbe essere redatto molto
meglio se non sussistessero tali problemi.
Verrà prodotto certificato medico." (Doc. I)
1.5. Dando
seguito alla richiesta dell’insorgente di poter produrre la documentazione
medica comprovante il suo stato di salute, con decreto 10 ottobre 2007 questo
TCA gli ha assegnato un termine di 10 giorni per con la completazione del ricorso
(IV), diverse volte prorogato (VI, VIII e X). Malgrado le sollecitazioni da
parte del Tribunale, il ricorrente nulla ha prodotto.
1.6. Con
la risposta al ricorso nel suo tenore di cui all’atto 13 settembre 2007, la
Cassa postula l'integrale reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni
esposte nella decisione su opposizione.
1.7. Il
TCA ha richiamato dalla Cassa i precetti esecutivi e gli attestati di carenza
beni emessi nei confronti della fallita (XV).
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso
in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice
di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in:
AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon
l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il
rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre
al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità
del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento
agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p.
137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato
il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI pp. 79ss);
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 -
del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del
danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che
quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02;
STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i
contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi
dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di
risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la
numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre
2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre
1996 nella causa A., H 194/96);
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.
52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique
VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una
violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento
integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC
1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato
nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici
dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla
cassa con la necessaria attenzione;
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit.,
RSA 1987, p. 7);
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op.
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203
con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
2.7. Nel caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.2), una volta ricevuti gli attestati di carenza beni 2 giugno 2006
(doc. XV/4-9), la Cassa ha intimato, entro il termine biennale di prescrizione
ex art. 52 cpv. 3 LAVS, la decisione di risarcimento del 25 ottobre 2006.
Il
danno subìto è costituito dagli oneri sociali, determinati in base ai quaderni
salari 2002- 2004, non versati dalla FA 1 ed ammontanti complessivamente a fr.
26'627,80 (comprensivi di spese d’amministrazione, d’intimazione, di tassazione
d’ufficio, spese esecutive ed interessi di mora), così come risulta dai conteggi
riassuntivi (doc. 3/D-F).
2.8. Il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della
fallita dal 5 agosto 2002 sino al 2 maggio 2006.
Accettando il mandato di amministratore unico egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H
5/02). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita
da __________ non può assurgere a valido motivo di discolpa. Come già rilevato
nelle STCA 18 dicembre 2006 (inc. 31.2006.23) e 26 settembre 2007 (inc.
31.2007.2), mediante le quali l’insorgente è stato condannato al risarcimento
ex art. 52 LAVS, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo
rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed
agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il
sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la
delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA
29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari
dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa
B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella
causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF
Considerandi
108.
V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame
e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della
contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non
è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002
nella causa S. [H 282/01]).
In
questo contesto la circostanza di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento
degli oneri sociali da parte dell’asserito amministratore di fatto non può
assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono
rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H
38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).
L’insorgente era del resto ben consapevole del debito contributivo, avendo egli
stesso fatto opposizione a tre precetti esecutivi (doc. XV/6,7 e 9).
Ne
risulta che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02],
5.
giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003
nella causa W. [H 265/00]). Egli non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo
passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli aspetti contributivi.
Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non va poi dimenticato che il ricorrente
è di formazione avvocato, motivo per cui è ben consapevole degli oneri che un
amministratore unico deve assumere. Il suo comportamento è quindi in relazione
di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21
maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01]
e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]);
2.9
Nel
ricorso l’ex amministratore unico ha fatto presente che il suo stato di salute
psichico gli impedisce per lunghi periodi di avere una vita normale e di poter
far fronte coerentemente a tutti i suoi obblighi.
Al
riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,
E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato ritenuto
responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in
grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento
invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa
J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha ribadito che
la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze
persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli
non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso
responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in
causa P.P., Inc. 31.95.105). Con sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W.,
inc. 31.2002.31-34, questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici
curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza
preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato,
a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze
stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione
che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa
un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato
all’amministrazione. Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella
causa T., C., P., C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha
ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato
di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se
ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.
Ritornando
alla fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto
la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non
vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente
gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico
della FA 1. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è
stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento
dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di
controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler
minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe
potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.
2.10
Va
infine evidenziato che nel periodo di affiliazione in discussione (1° gennaio
2002.
– 31 dicembre 2004) la FA 1 non ha versato alcun contributo e l’eluso versamento
non si riferisce ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a
determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione
e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7
maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato
pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente
i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30
gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.
[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2
marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade
se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002
nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV
Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa
valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4
novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,
D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].
2.11
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal
mancato pagamento degli oneri sociali da parte dalla FA 1 per complessivi fr. 26'627,80.
La decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso
dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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