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Decisione

31.2007.24

Amministratore unico. Obbligo di controllo dell'operato del gerente amministratore di fatto

3 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i

contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique

VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento

integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC

1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato

nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici

dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla

cassa con la necessaria attenzione;

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit.,

RSA 1987, p. 7);

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op.

cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203

con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una

grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

2.7. Nel caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.2), una volta ricevuti gli attestati di carenza beni 2 giugno 2006

(doc. XV/4-9), la Cassa ha intimato, entro il termine biennale di prescrizione

ex art. 52 cpv. 3 LAVS, la decisione di risarcimento del 25 ottobre 2006.

Il

danno subìto è costituito dagli oneri sociali, determinati in base ai quaderni

salari 2002- 2004, non versati dalla FA 1 ed ammontanti complessivamente a fr.

26'627,80 (comprensivi di spese d’amministrazione, d’intimazione, di tassazione

d’ufficio, spese esecutive ed interessi di mora), così come risulta dai conteggi

riassuntivi (doc. 3/D-F).

2.8. Il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della

fallita dal 5 agosto 2002 sino al 2 maggio 2006.

Accettando il mandato di amministratore unico egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H

5/02). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita

da __________ non può assurgere a valido motivo di discolpa. Come già rilevato

nelle STCA 18 dicembre 2006 (inc. 31.2006.23) e 26 settembre 2007 (inc.

31.2007.2), mediante le quali l’insorgente è stato condannato al risarcimento

ex art. 52 LAVS, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed

agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il

sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la

delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA

29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché

i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari

dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa

B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella

causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF

Considerandi

108.

V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame

e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della

contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non

è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002

nella causa S. [H 282/01]).

In

questo contesto la circostanza di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento

degli oneri sociali da parte dell’asserito amministratore di fatto non può

assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono

rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi

paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H

38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).

L’insorgente era del resto ben consapevole del debito contributivo, avendo egli

stesso fatto opposizione a tre precetti esecutivi (doc. XV/6,7 e 9).

Ne

risulta che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02],

5.

giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003

nella causa W. [H 265/00]). Egli non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo

passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli aspetti contributivi.

Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati

pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza

grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non va poi dimenticato che il ricorrente

è di formazione avvocato, motivo per cui è ben consapevole degli oneri che un

amministratore unico deve assumere. Il suo comportamento è quindi in relazione

di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21

maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01]

e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]);

2.9

Nel

ricorso l’ex amministratore unico ha fatto presente che il suo stato di salute

psichico gli impedisce per lunghi periodi di avere una vita normale e di poter

far fronte coerentemente a tutti i suoi obblighi.

Al

riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato

pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,

che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le

particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,

E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato ritenuto

responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in

grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento

invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa

J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha ribadito che

la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze

persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli

non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso

responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in

causa P.P., Inc. 31.95.105). Con sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W.,

inc. 31.2002.31-34, questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici

curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato,

a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze

stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione

che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa

un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato

all’amministrazione. Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella

causa T., C., P., C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha

ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato

di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se

ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.

Ritornando

alla fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto

la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non

vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente

gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico

della FA 1. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è

stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento

dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di

controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler

minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe

potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.

2.10

Va

infine evidenziato che nel periodo di affiliazione in discussione (1° gennaio

2002.

– 31 dicembre 2004) la FA 1 non ha versato alcun contributo e l’eluso versamento

non si riferisce ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a

determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione

e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente

i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.

[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002

nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV

Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa

valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

2.11

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal

mancato pagamento degli oneri sociali da parte dalla FA 1 per complessivi fr. 26'627,80.

La decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso

dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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