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Decisione

31.2007.3

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Dimissioni da membro del CdA presentate due volte

14 gennaio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 – il datore di lavoro deve

risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza

grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo

di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle

prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di

lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

2.3.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la

responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito

in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto

rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non

può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente

e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,

Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,

in: RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF

129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

2.4. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V

26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).

Per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993

p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).

2.5.

La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza

delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare

validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una

violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht

des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987,

p. 7).

Per

giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di

sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985

p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene

Considerandi

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244,

108.

V 193).

3.

3.1

A sostegno della propria richiesta ricorsuale tendente all’an-nullamento del

querelato provvedimento, RI 1 assevera di aver presentato per iscritto le

proprie dimissioni da membro del CdA della DT 1 nel dicembre

1999, e ciò a motivo del proprio stato di salute che non gli permetteva più di

svolgere attivamente la propria funzione in seno all’organo esecutivo della

società. Al riguardo egli produce la lettera di dimissioni datata 30 dicembre

1999, indirizzata alla società ed in particolare alla presidente del CdA e

consegnata brevi manu al procuratore della società __________ (cfr. firma di

quest’ultimo sulla lettera di dimissioni). Evidenzia inoltre, malgrado non

abbia più avuto nessun contatto con la società dopo le dimissioni del dicembre

1999, di essere stato interpellato nel 2004 – per quanto è dato di capire – dalla

presidente PI 1 e dal procuratore __________ e di aver quindi appreso che le

sue dimissioni del 1999 non erano state notificate a RC per la relativa

cancellazione. I suddetti gli avrebbero quindi fatto sottoscrivere una nuova

lettera di dimissioni (con effetto al 31 luglio 2004) datata 30 giugno 2004

(doc. 3/A), di cui è stato preso atto in occasione dell’assemblea generale

straordinaria dei soci della DT 1, tenutasi il medesimo giorno ed in base alla

quale è stata in seguito richiesta da parte della società al competente Ufficio

dei Registri la relativa radiazione (doc. A/1).

3.2

Per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale

organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro

di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività

della medesima (DTF 126 V 61 = Pratique VSI 2000, p. 293 consid.

4a; DTF 112 V 1; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]. Sul punto v.

anche Forstmoser/Meier-Hayoz/No-bel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996,

§ 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H 201 + 207/98]; SVR

2000.

AHV Nr. 24). Determinante ai fini dell'accertamento della

durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione

effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

Detto momento, come accennato, è decisivo pure qualora si sia omesso di

procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio o

qualora questa sia avvenuta solo più tardi (DTF 126 V 61; STFA 13

settembre 2004 nella causa S. [H 327/03]). In caso di dimissioni (e anche di

revoca delle funzioni) la responsabilità di un organo non è più impegnata per i

contributi scaduti al momento dell’uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo

questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6). Anche se in linea di principio

le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e

dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o

all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni

di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella

causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 7 agosto

2000.

nella causa M.P. [inc. 31.1999.4], 14 ottobre 2002 nella causa E.B, E.B.,

S.M. [inc. 31.2000.30.32])

3.3

Nell'evenienza concreta dal fascicolo risulta che con scritto 30 dicembre

1999.

(che contrariamente all’assunto della Cassa non conteneva unicamente

l’invito alla società “a voler provvedere alla propria sostituzione” ma

esplicitamente anche la volontà di dimettersi: “invio regolare disdetta

dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della DT 1 con sede in

CH-__________”), indirizzato alla presidente del CdA e consegnato al

procuratore __________, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica

di membro del CdA della società, circostanza, questa, per altro confermata

nelle more della presente procedura dall’allora presidente PI 1, chiamata in causa,

la quale, oltre che a confermare le dimissioni scritte presentate nel 1999 per

il tramite del procuratore __________, ha pure osservato che a partire da tale

momento RI 1 non ha più espletato alcuna mansione quale amministratore (XV). In

simili circostanze il fatto che l’insorgente abbia in un secon-do tempo (giugno

2004) sottoscritto – egli sostiene dietro richiesta (anche) della presidente – una

nuova lettera di dimissioni appare ininfluente ai fini del presente giudizio,

atteso che risulta dimostrato con il grado di verosimiglianza richiesto nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208, 115 V 142) che a far

tempo dalla notifica scritta delle proprie dimissioni nel dicembre 1999 RI 1 –

verosimilmente per motivi riconducibili al suo stato di salute – ha effettivamente

rinunciato, come confermato in particolare dall’allora presidente, ad

esercitare la propria funzione di membro dell’ese-cutivo della DT 1, il suo

mandato essendo quindi da ritenere essersi estinto, con effetto immediato (DFT

112.

V 1 consid. 3c), a tale momento. Ciò indipendentemente dal fatto che si

sia proceduto alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio solamente

nel corso 2004. Dalle tavole processuali e dalle dichiarazioni delle parti non

sono per il resto ravvisabili elementi o indizi che permettano di giungere a

diversa conclusione, che consentano cioè di ritenere che RI 1 si sia di fatto occupato

degli affari della società do-po le sue dimissioni del dicembre 1999 o che

abbia avuto la chiara volontà di mantenere la sua iscrizione, sospendendo le

sue dimissioni del dicembre 1999 (in argomento cfr. DTF 126 V 61, 112 V

1.

consid. 3c; per il caso di un amministratore che, dopo le sue prime

dimissioni – senza cancellazione a RC – e le successive rese a distanza di

circa 5 anni, ha invece continuato ad occuparsi degli affari della società

rendendosi in siffatto modo responsabile ex art. 52 LAVS cfr. STCA 18 dicembre

20002.

nella causa G. [inc. 31.2000.61]).

Ne consegue che l’insorgente non può essere reso responsabile del

danno fatto valere dalla Cassa per contributi non soluti dalla DT 1

relativamente al periodo dal 2002 al (giugno) 2004. Del resto nessun elemento

permette di ipotizzare che il danno subito dalla Cassa in relazione al mancato

pagamento di suddetti contributi sia stato cagionato dall’agire di RI 1 prima

della sue dimissioni del dicembre 1999 (sul punto cfr. SVR 2000 AHV Nr.

24.

consid. 4a).

4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto

e la decisione impugnata annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La decisione 9 gennaio 2007 è annullata.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1 Via Industria,

6934 Bioggio

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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