31.2007.3
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Dimissioni da membro del CdA presentate due volte
14 gennaio 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2007.3
Data decisione, Autorità:
14.01.2008, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Dimissioni da membro del CdA presentate due volte
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.3
rg/sc
Lugano
14 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio
2007 emanata da
in relazione alla ditta
terzi chiamati in
causa
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
1. PI 1
2. PI 2
tutti rappr. da: avv. RA 1
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 ha ricoperto la carica di membro del consiglio d’amministrazione della DT 1 a
partire dal 31 agosto 1998. Egli - come verrà di seguito meglio esposto - sostiene
di essersi validamente dimesso dalla carica di membro del CdA tramite scritto
30 dicembre 1999, mentre che la CO 1 (di seguito: Cassa), cui la società é
stata affiliata dal 1. novembre 1997 quale datore di lavoro, ritiene che il
mandato di amministratore abbia preso termine il 31 luglio 2004 a seguito delle
nuove dimissioni rassegnate il 30 giugno 2004.
1.2. A
seguito del mancato versamento dei contributi paritetici dovuti sulla base
delle richieste di acconto e dei conteggi di chiusura, adite le vie esecutive -
terminate con il rilascio da parte dell’UE di __________ di diversi attestati
di carenza beni (i primi datati 24 febbraio 2005) - per decisione su opposizione
9 gennaio 2007, confermando il precedente provvedimento 30 giugno 2006, la
Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei
suoi confronti il risarcimento di fr. 14'640.15 per contributi (e spese) non
pagati dalla DT 1 per gli anni dal 2002 al (giugno) 2004,
in via solidale con PI 1 e PI 2 per analogo periodo ed
importo.
1.3.
Contro la suddetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava
dinanzi al TCA, chiedendone l’annullamento. Egli sostiene in sintesi di aver
rassegnato, per motivi di salute, le proprie dimissioni scritte dalla carica di
membro del CdA della DT 1 già nel dicembre 1999 anche se sarebbe poi stato nuovamente
invitato, a sua sorpresa, nel corso del 2004, in particolare – per quanto è
dato di capire – dal-l’allora presidente PI 1, a sottoscrivere una nuova
lettera di dimissioni alla quale, contrariamente alla precedente del dicembre
1999, ha fatto seguito la relativa istanza, da parte della società, di
cancellazione a RC della sua funzione.
1.4.
Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione laddove
essa ha, in sintesi, sostenuto che, nonostante le dimissioni scritte del
dicembre 1999, l’uscita di RI 1 dal CdA della DT 1 è validamente avvenuta solo
a seguito della successiva lettera di dimissioni del giugno 2004 seguita dalla
cancellazione a RC della funzione di membro del CdA.
1.5.
Con decreto 19 settembre 2007 il TCA, richiamata la giurisprudenza di cui a STF
7 maggio 2007 [H 101/06] e STFA 16 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007, ha
ordinato la chiamata in causa di PI 1 – presidente del CdA della DT 1 SA dal 31
agosto 1998 al 18 agosto 2004, in seguito amministratrice unica sino al 7 marzo
2005 e dipoi nuovamente presidente – e PI 2 – membro del CdA dal 7 marzo 2005 –
entrambi ritenuti nel qui querelato provvedimento debitori solidali unitamente
all’insorgente e nei confronti dei quali la Cassa con decisioni su opposizione
21 dicembre 2006 ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS (X, XI).
1.6.
Con presa di posizione 22 ottobre 2007 PI 1 e __________, dopo aver rilevato
di aver già risolto con accordo separato la problematica relativa al loro
debito risarcitorio nei confronti della Cassa, hanno dichiarato che RI 1 ha
effettivamente rassegnato le proprie dimissioni – a seguito delle quali
tuttavia nessuno si preoccupò di provvedere alla relativa cancellazione a RC – da
membro del Cda della DT 1 già nel 1999 tramite scritto consegnato a __________ (procuratore
della società), precisando che il qui insorgente a far tempo dalle suddette
dimissioni non ha più espletato mansioni quale amministratore della società
(XV).
1.7.
Con osservazioni 29 ottobre 2007 la Cassa, determinandosi sulla presa di posizione
di __________ e PI 2 si è limitata a riconfermarsi nella propria decisione 9
gennaio 2007, precisando che il danno risarcitorio fatto valere nei confronti
di RI 1, tenuto conto dei versamenti effettuati dagli altri amministratori,
ammonta ora a fr. 11'340.15 (XVII).
considerando in
diritto
Fatti
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 – il datore di lavoro deve
risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo
di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle
prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di
lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
2.3.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto
rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non
può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente
e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
in: RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF
129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
2.4. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).
Per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).
2.5.
La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare
validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una
violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht
des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987,
p. 7).
Per
giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di
sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985
p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene
Considerandi
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244,
108.
V 193).
3.
3.1
A sostegno della propria richiesta ricorsuale tendente all’an-nullamento del
querelato provvedimento, RI 1 assevera di aver presentato per iscritto le
proprie dimissioni da membro del CdA della DT 1 nel dicembre
1999, e ciò a motivo del proprio stato di salute che non gli permetteva più di
svolgere attivamente la propria funzione in seno all’organo esecutivo della
società. Al riguardo egli produce la lettera di dimissioni datata 30 dicembre
1999, indirizzata alla società ed in particolare alla presidente del CdA e
consegnata brevi manu al procuratore della società __________ (cfr. firma di
quest’ultimo sulla lettera di dimissioni). Evidenzia inoltre, malgrado non
abbia più avuto nessun contatto con la società dopo le dimissioni del dicembre
1999, di essere stato interpellato nel 2004 – per quanto è dato di capire – dalla
presidente PI 1 e dal procuratore __________ e di aver quindi appreso che le
sue dimissioni del 1999 non erano state notificate a RC per la relativa
cancellazione. I suddetti gli avrebbero quindi fatto sottoscrivere una nuova
lettera di dimissioni (con effetto al 31 luglio 2004) datata 30 giugno 2004
(doc. 3/A), di cui è stato preso atto in occasione dell’assemblea generale
straordinaria dei soci della DT 1, tenutasi il medesimo giorno ed in base alla
quale è stata in seguito richiesta da parte della società al competente Ufficio
dei Registri la relativa radiazione (doc. A/1).
3.2
Per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro
di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività
della medesima (DTF 126 V 61 = Pratique VSI 2000, p. 293 consid.
4a; DTF 112 V 1; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]. Sul punto v.
anche Forstmoser/Meier-Hayoz/No-bel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996,
§ 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H 201 + 207/98]; SVR
2000.
AHV Nr. 24). Determinante ai fini dell'accertamento della
durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione
effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
Detto momento, come accennato, è decisivo pure qualora si sia omesso di
procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio o
qualora questa sia avvenuta solo più tardi (DTF 126 V 61; STFA 13
settembre 2004 nella causa S. [H 327/03]). In caso di dimissioni (e anche di
revoca delle funzioni) la responsabilità di un organo non è più impegnata per i
contributi scaduti al momento dell’uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo
questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6). Anche se in linea di principio
le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e
dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o
all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni
di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella
causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 7 agosto
2000.
nella causa M.P. [inc. 31.1999.4], 14 ottobre 2002 nella causa E.B, E.B.,
S.M. [inc. 31.2000.30.32])
3.3
Nell'evenienza concreta dal fascicolo risulta che con scritto 30 dicembre
1999.
(che contrariamente all’assunto della Cassa non conteneva unicamente
l’invito alla società “a voler provvedere alla propria sostituzione” ma
esplicitamente anche la volontà di dimettersi: “invio regolare disdetta
dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della DT 1 con sede in
CH-__________”), indirizzato alla presidente del CdA e consegnato al
procuratore __________, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di membro del CdA della società, circostanza, questa, per altro confermata
nelle more della presente procedura dall’allora presidente PI 1, chiamata in causa,
la quale, oltre che a confermare le dimissioni scritte presentate nel 1999 per
il tramite del procuratore __________, ha pure osservato che a partire da tale
momento RI 1 non ha più espletato alcuna mansione quale amministratore (XV). In
simili circostanze il fatto che l’insorgente abbia in un secon-do tempo (giugno
2004) sottoscritto – egli sostiene dietro richiesta (anche) della presidente – una
nuova lettera di dimissioni appare ininfluente ai fini del presente giudizio,
atteso che risulta dimostrato con il grado di verosimiglianza richiesto nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208, 115 V 142) che a far
tempo dalla notifica scritta delle proprie dimissioni nel dicembre 1999 RI 1 –
verosimilmente per motivi riconducibili al suo stato di salute – ha effettivamente
rinunciato, come confermato in particolare dall’allora presidente, ad
esercitare la propria funzione di membro dell’ese-cutivo della DT 1, il suo
mandato essendo quindi da ritenere essersi estinto, con effetto immediato (DFT
112.
V 1 consid. 3c), a tale momento. Ciò indipendentemente dal fatto che si
sia proceduto alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio solamente
nel corso 2004. Dalle tavole processuali e dalle dichiarazioni delle parti non
sono per il resto ravvisabili elementi o indizi che permettano di giungere a
diversa conclusione, che consentano cioè di ritenere che RI 1 si sia di fatto occupato
degli affari della società do-po le sue dimissioni del dicembre 1999 o che
abbia avuto la chiara volontà di mantenere la sua iscrizione, sospendendo le
sue dimissioni del dicembre 1999 (in argomento cfr. DTF 126 V 61, 112 V
1.
consid. 3c; per il caso di un amministratore che, dopo le sue prime
dimissioni – senza cancellazione a RC – e le successive rese a distanza di
circa 5 anni, ha invece continuato ad occuparsi degli affari della società
rendendosi in siffatto modo responsabile ex art. 52 LAVS cfr. STCA 18 dicembre
20002.
nella causa G. [inc. 31.2000.61]).
Ne consegue che l’insorgente non può essere reso responsabile del
danno fatto valere dalla Cassa per contributi non soluti dalla DT 1
relativamente al periodo dal 2002 al (giugno) 2004. Del resto nessun elemento
permette di ipotizzare che il danno subito dalla Cassa in relazione al mancato
pagamento di suddetti contributi sia stato cagionato dall’agire di RI 1 prima
della sue dimissioni del dicembre 1999 (sul punto cfr. SVR 2000 AHV Nr.
24.
consid. 4a).
4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto
e la decisione impugnata annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione 9 gennaio 2007 è annullata.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
DT 1 Via Industria,
6934 Bioggio
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster