31.2007.4
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Responsabilità data malgrado la breve durata del periodo contributivo rimasto scoperto.
12 settembre 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
31.2007.4
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Responsabilità data malgrado la breve durata del periodo contributivo rimasto scoperto.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2007.4
rg/td
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 1. marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8
febbraio 2007 emanata da
in relazione alla
fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1, __________
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di amministratrice unica della DT 1 dall’8 ottobre
2002 e sino allo scioglimento della società a seguito di fallimento decretato
il __________ (cfr. estratto RC informatizzato);
- la
DT 1 é stata affiliata alla CO 1 dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2004, data
della cessazione dell’attività;
-
con decreti 14 e 27 luglio 2005 la Pretura di __________ ha dichiarato il
fallimento della DT 1 rispettivamente sospeso la procedura fallimentare per mancanza
di attivo. Nel gennaio 2006 la ragione sociale è quindi stata radiata d’ufficio
in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. estratto RC informatizzato);
- a
seguito del mancato versamento dei contributi paritetici relativi al periodo gennaio-settembre
2004, adite le vie esecutive - sfociate incontestatamente con il rilascio di un
attestato di carenza beni (datato 19 aprile 2005; cfr. VI/1) - per decisione su
opposizione 8 febbraio 2007, confermando il precedente provvedimento 13
settembre 2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1
e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 3'947.75 corrispondenti all’acconto
3° trimestre 2004 (spese incluse) non soluto dalla DT 1;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava al TCA. Sostiene, in sintesi,
di dover essere liberata da ogni responsabilità avendo correttamente e
diligentemente adempiuto ai propri doveri di amministratrice. Al proposito osserva
come il mancato versamento dei contributi, che concerne unicamente l’acconto 3°
trimestre 2004, sia da ricondurre alla cessazione dell’attività dell’esercizio
pubblico (__________a __________), gestito dalla DT 1, a seguito della sua chiusura
imposta a fine settembre 2004 dall’Ufficio permessi, il quale aveva giudicato
l’esercizio non più idoneo dal punto di vista tecnico e sanitario. Evidenzia
quindi di essersi seppur senza successo adoperata - dopo la prima comunicazione,
nel febbraio 2004 dell’Ufficio permessi (in un momento in cui, per ammissione
dell’insorgente medesima, la società “non navigava…dal profilo finanziario, in
acque tranquille”) - per porre rimedio a tale situazione da un lato cercando di
reperire i capitali necessari al risanamento ed alle modifiche strutturali dei
locali, dall’altro sperando che fosse il proprietario dello stabile ad eseguire
gli interventi minimi che avrebbero consentito la continuazione dell’attività.
Rileva inoltre di aver sempre avuto la volontà di onorare tutti i contributi
sociali nella misura delle capacità finanziarie della società e di aver comunque
provveduto oltre che al versamento dei salari, anche, dopo la chiusura
dell’esercizio pubblico, al pagamento del conguaglio 2004. L’insorgente
sostiene quindi che, la repentina mancanza di liquidità essendo dovuta a “eventi
di forza maggiore”, la sua negligenza sia semmai da qualificare siccome
leggera;
- con
la risposta di causa, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella
querelata decisione - in cui viene in sostanza evidenziata la grave negligenza di RI 1 la
quale, conscia del fatto che a partire da febbraio 2004 la normale attività
dell’esercizio pubblico era ormai compromessa, ha trascurato di fare quanto doveva
apparire ragionevolmente importante a qualsiasi persona posta nella medesima
situazione al fine di evitare lo scoperto contributivo, nonché il fatto che sin
dall’inizio per l’incasso dei contributi paritetici la DT 1 ha dovuto
sistematicamente essere diffidata se non addirittura precettata - la Cassa, fatte
alcune puntualizzazioni in merito alla tempistica con cui il datore di lavoro ha
provveduto al pagamento dei contributi negli anni 2002 a 2004 e rilevato, per
quanto attiene al versamento dei salari, come durante tale periodo a favore di RI
1 e __________ la società ha effettuato versamenti per complessivi fr.
84'000.--, postula l'integrale reiezione del gravame;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
gra-ve, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbli-go di
risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni
vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e
l'intenzionalità o la negligenza grave;
-
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la
responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito
in nome suo (DTF 129 V 11, 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve
innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di
lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione
può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente
questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della
società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo
contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento;
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces
sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);
- per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993
p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
-
la cassa di compensazione che constata di aver
subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es.
dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e
di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS
relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che
il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per
grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore
di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., in: RSA 1987, p. 7);
- come
visto, RI 1 ha ricoperto la carica di amministratrice
unica della DT 1 dall’8 ottobre 2002 e sino allo scioglimento della società a
seguito di fallimento decretato il __________, ritenuto che l’attività della
società è di fatto cessata già nell’ottobre 2004 a seguito della chiusura,
imposta dall’Ufficio permessi, dell’esercizio pubblico da essa gestito;
-
accettando il mandato di amministratrice unica RI
1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003
nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H
10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).
Come
accennato, l’insorgente sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi
impostigli dalla sua carica di amministratrice. Avendo essa sempre avuto la
volontà di onorare tutti gli obblighi contributivi nella misura delle capacità
finanziarie della società (lo scoperto riguarda unicamente l’acconto 3°
trimestre 2004) ed avendo essa, anche se invano, cercato con ogni sforzo di
rimediare alla situazione creatasi a seguito della prospettata chiusura forzata
dell’esercizio pubblico - circostanza che essa paragona ad evento di forza
maggiore - ritiene che debba se del caso esserle imputata unicamente una
negligenza lieve, ciò che non permettere di ritenere in concreto adempiuti i presupposti
dell’art. 52 LAVS;
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,
cit., p. 53). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende
dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108
V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore
di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF
121 V 244, 108 V 193);
-
nella fattispecie con la decisione impugnata la Cassa ha stabilito la
responsabilità di RI 1 in relazione al mancato pagamento di fr. 3'947.75
corrispondenti all’acconto 3° trimestre 2004 (cfr. decisione su opposizione;
cfr. precetto esecutivo dell’UE di __________ del 22 febbraio 2005 sub. VI);
La
questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi costituisce
uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze e
può se del caso condurre ad un esonero da responsabilità. La durata
della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi
costituire motivo di liberazione (DTF 121 V 243; STFA 4 novembre
2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo di
giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si
riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente
il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di
ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza
grave - il mancato versamento per un periodo contributivo di due rispettivamente
tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa
W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 agosto 2002
nella causa A. e B. [H 295/01]). Nella citata
sentenza 30 gennaio 2003 l’Alta Corte ha in particolare riaffermato il concetto
secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve
se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha
pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di
sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più
pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in
argomento v. anche DTF 108 V 196);
-
in concreto il danno fatto
valere nei confronti di RI 1 concerne il mancato versamento
di fr. 3'947.75, rappresentante circa 1/3 del debito contributivo complessivo
per il 2004 e corrispondente all’acconto 3° trimestre 2004 (inviato per pagamento
il 3 settembre 2004 e precettato nel febbraio 2005; cfr. specchietto concernente
l’evoluzione del debito contributivo sub doc. 3/7, cfr. precetto esecutivo sub
VI), quindi un periodo contributivo di 3 mesi. Tuttavia tale circostanza, come detto,
non è in sé idonea a liberare l’insorgente da una responsabilità. Dal fascicolo
emerge infatti che i precedenti acconti (1°, 3° e) 4° trimestre 2002, 2°, 3° e
4° trimestre 2003 nonché 1° e 2° trimestre 2004 sono stati versati dopo
diffida e che per gli acconti (3° e) 4° trimestre 2002, 2° e 3° trimestre 2003
e 2° trimestre 2004 la Cassa ha dovuto addirittura avviare procedure esecutive,
ciò che non consente di ritenere che il datore di lavoro abbia sempre fatto
fronte al proprio debito contributivo in maniera regolare (“klaglos”: cfr. STFA
13 settembre 2004 nella causa S. [H 327/03] consid. 3.2.1, 20 agosto 2002
nella causa A. e B. [H 295/01]; cfr. anche STFA 24 dicembre 2003 nella
causa G.,W.,S.,F., CE T. [H 48/03] consid. 5.1 e 11 luglio 2006 nella causa W.
[H 67/2006] consid. 5.4). La Cassa dal canto suo risulta invece aver
regolarmente proceduto, oltre che a diffidare, anche laddove necessario a
precettare la società, circostanza questa che se non data permetterebbe
eventualmente di attenuare la responsabilità di RI 1 (in argomento cfr. STFA
13 febbraio 2001 nella causa A. [H 404/1999] consid. 3);
- del
resto, ricordato che secondo la giurisprudenza una negligenza grave del datore
di lavoro deve essere ammessa quando questi abbia trascurato di fare quanto
doveva apparire ragionevolmente importante a qualsiasi persona posta nella
medesima situazione (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 7; STFA 11
luglio 2007 nella causa W. [H 67/2006]), non può non essere rilevato come il comportamento
dell’insorgente, avuto riguardo alle circostanze che hanno condotto all’im-possibilità
per la società di solvere integralmente i contributi dovuti per il 2004, non
possa essere qualificato come lievemente negligente.
Al
proposito RI 1 si limita ad affermare che la chiusura dell’esercizio pubblico
non ha potuto essere evitata, malgrado la proroga del termine per porre rimedio
alle carenze strutturali ed igieniche concessa dall’Ufficio permessi, non
essendo stati reperiti i necessari capitali da iniettare nella società ed
essendosi il proprietario dello stabile rifiutato di provvedere a proprie spese
ai necessari lavori di risanamento.
Per
giurisprudenza nel caso in cui attraversa una fase difficile una ditta deve
prendere delle misure drastiche ed immediate ritenuto che la misura della diligenza
richiesta è da apprezzarsi secondo il dovere di diligenza che, come detto, si
può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro
della stessa categoria (STFA 23 luglio 2003 nella causa U.G., E.G. e
R.G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]; RCC 1988 p.
634; DTF 112 V 159).
Quand’anche
si ritenesse che RI 1, dopo la comunicazione del febbraio 2004 e consecutiva
comminatoria di chiusura dell’esercizio da parte dell’Ufficio permessi, si sia
effettivamente prodigata (circostanza rimasta comunque allo stadio di pura
allegazione e in relazione alla quale non è stato offerto alcun pertinente e
preciso mezzo probatorio) al fine di reperire i fondi necessari per il
risanamento dello stabile, rispettivamente che essa abbia potuto sperare in un
intervento da parte del proprietario dell’immobile, le circostanze da essa
addotte sono nella specie ben lungi dal costituire motivo di giustificazione
del suo comportamento riguardo al mancato versamento di contributi.
Fatti
I
requisiti igienici e strutturali che un esercizio pubblico deve soddisfare e
le conseguenze in caso di mancato ossequio sono regolati dalla Legge sugli esercizi
pubblici (Les pubb, artt. 11 e segg.) e relativo Regolamento (Res pubb, artt.
47a e segg). La chiusura a motivo della costatata non idoneità dei locali decisa
dall’Ufficio permessi non poteva quindi costituire un elemento “imprevedibile”
o “paragonabile ad evento di forza maggiore” e come tale atto a “ridimensionare
notevolmente” la sua responsabilità. Dovendo sapere quali sono i requisiti strutturali
ed igienici imposti dalla legge, la DT 1 e per essa la sua amministratrice
avrebbe dovuto adoperarsi ed intervenire per tempo - senza attendere l’inter-vento
del competente Ufficio ed essere così inevitabilmente confrontata con i brevi
tempi da esso imposti - onde porre rimedio alle mancanze igieniche e strutturali
dell’esercizio pubblico, rispettivamente prevedere che in caso contrario vi
sarebbe stata in tempi brevi - come di fatto successo - la chiusura del locale,
circostanza che avrebbe evidentemente inciso sulla situazione economica della società
(la gestione dell’__________ a __________ costituiva l’unica attività aziendale
della DT 1, cfr. opposizione sub doc. 2) con ripercussioni anche sulla situazione
contributiva. Anche se da un lato l’insorgente poteva nutrire qualche speranza
in un salvataggio della situazione, d’altro lato - ritenuta l’imminenza del
provvedimento amministrativo e l’incidenza che esso avrebbe avuto sull’andamento
della società (che già si trovava in una non florida situazione finanziaria) - essa
non poteva seriamente non attendersi che ciò non sarebbe verosimilmente stato
possibile, come i fatti hanno in seguito dimostrato. Inoltre l’aver, nel
sopra descritto stato di cose, addirittura privilegiato il versamento del
proprio intero salario sino a settembre 2004 (fr. 31'500.-- da gennaio a settembre
2004.-- rispettivamente fr. 42'000.-- per il 2003, cfr. quaderni dei salari
2003 e 2004 sub doc. 3/2 e 3/3) quale dipendente della società, piuttosto che
quello dei contributi sociali che avrebbero dovuto essere integralmente soluti visto
che l’attività dell’eser-cizio pubblico é (improvvidamente) continuata sino al
mese di settembre 2004, non è di certo circostanza che concorre a far ritenere
che l’eluso versamento dei contributi luglio-settembre di quell’anno sia
Considerandi
riconducibile a colpa lieve dell’insorgente, atteso che quando un amministratore
salvaguarda prioritariamente i propri interessi la sua responsabilità va
apprezzata con estremo rigore (in argomento STFA 11 luglio 2007 nella
causa A. [H 77/06]; DTF 113 II 57; RCC 1992 p. 261. Sul
versamento di salari, in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro,
di entità tale che le pretese contributive dovute su di essi non sono più coperte,
cfr. SVR 1995 AHV Nr. 70);
- nel
gravame l’insorgente ha affermato che non meglio precisati testi confermeranno
l’impegno e la diligenza che essa ha avuto nella gestione della società con
riferimento anche alla questione contributiva.
Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra
l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, di partecipare all'assunzio-ne delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V
181.
e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti
ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a
provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun
chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua
conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli
accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che
si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla
convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è
superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111
e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, a prescindere dall’assoluta genericità dei mezzi
di prova offerti da RI 1, l’assunzione di eventuali ulteriori prove non appare
necessaria, la documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel
merito della vertenza.
- stante
quanto precede, la responsabilità di RI 1 per il mancato pagamento dei
contributi paritetici essendo riconducibile a comportamento gravemente negligente,
la decisione di risarcimento merita di essere confermata mentre il ricorso deve
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Net 4 Business Sagl (in liquidazione),
6943 Vezia
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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