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Decisione

31.2007.4

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Responsabilità data malgrado la breve durata del periodo contributivo rimasto scoperto.

12 settembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti igienici e strutturali che un esercizio pubblico deve soddisfare e

le conseguenze in caso di mancato ossequio sono regolati dalla Legge sugli esercizi

pubblici (Les pubb, artt. 11 e segg.) e relativo Regolamento (Res pubb, artt.

47a e segg). La chiusura a motivo della costatata non idoneità dei locali decisa

dall’Ufficio permessi non poteva quindi costituire un elemento “imprevedibile”

o “paragonabile ad evento di forza maggiore” e come tale atto a “ridimensionare

notevolmente” la sua responsabilità. Dovendo sapere quali sono i requisiti strutturali

ed igienici imposti dalla legge, la DT 1 e per essa la sua amministratrice

avrebbe dovuto adoperarsi ed intervenire per tempo - senza attendere l’inter-vento

del competente Ufficio ed essere così inevitabilmente confrontata con i brevi

tempi da esso imposti - onde porre rimedio alle mancanze igieniche e strutturali

dell’esercizio pubblico, rispettivamente prevedere che in caso contrario vi

sarebbe stata in tempi brevi - come di fatto successo - la chiusura del locale,

circostanza che avrebbe evidentemente inciso sulla situazione economica della società

(la gestione dell’__________ a __________ costituiva l’unica attività aziendale

della DT 1, cfr. opposizione sub doc. 2) con ripercussioni anche sulla situazione

contributiva. Anche se da un lato l’insorgente poteva nutrire qualche speranza

in un salvataggio della situazione, d’altro lato - ritenuta l’imminenza del

provvedimento amministrativo e l’incidenza che esso avrebbe avuto sull’andamento

della società (che già si trovava in una non florida situazione finanziaria) - essa

non poteva seriamente non attendersi che ciò non sarebbe verosimilmente stato

possibile, come i fatti hanno in seguito dimostrato. Inoltre l’aver, nel

sopra descritto stato di cose, addirittura privilegiato il versamento del

proprio intero salario sino a settembre 2004 (fr. 31'500.-- da gennaio a settembre

2004.-- rispettivamente fr. 42'000.-- per il 2003, cfr. quaderni dei salari

2003 e 2004 sub doc. 3/2 e 3/3) quale dipendente della società, piuttosto che

quello dei contributi sociali che avrebbero dovuto essere integralmente soluti visto

che l’attività dell’eser-cizio pubblico é (improvvidamente) continuata sino al

mese di settembre 2004, non è di certo circostanza che concorre a far ritenere

che l’eluso versamento dei contributi luglio-settembre di quell’anno sia

Considerandi

riconducibile a colpa lieve dell’insorgente, atteso che quando un amministratore

salvaguarda prioritariamente i propri interessi la sua responsabilità va

apprezzata con estremo rigore (in argomento STFA 11 luglio 2007 nella

causa A. [H 77/06]; DTF 113 II 57; RCC 1992 p. 261. Sul

versamento di salari, in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro,

di entità tale che le pretese contributive dovute su di essi non sono più coperte,

cfr. SVR 1995 AHV Nr. 70);

- nel

gravame l’insorgente ha affermato che non meglio precisati testi confermeranno

l’impegno e la diligenza che essa ha avuto nella gestione della società con

riferimento anche alla questione contributiva.

Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzio-ne delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V

181.

e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111

e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, a prescindere dall’assoluta genericità dei mezzi

di prova offerti da RI 1, l’assunzione di eventuali ulteriori prove non appare

necessaria, la documentazione agli atti essendo sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

- stante

quanto precede, la responsabilità di RI 1 per il mancato pagamento dei

contributi paritetici essendo riconducibile a comportamento gravemente negligente,

la decisione di risarcimento merita di essere confermata mentre il ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Net 4 Business Sagl (in liquidazione),

6943 Vezia

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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