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Decisione

31.2008.1

Contestazione della scadenza del termine utile per interporre opposizione. Nel caso concreto, a seguito del riesame della propria decisione, la Cassa ha ritenuto che il termine non era ancora scaduto.

12 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

31.2008.1

Data decisione, Autorità:

12.02.2008, TCA

Titolo:

Contestazione della scadenza del termine utile per interporre opposizione. Nel caso concreto, a seguito del riesame della propria decisione, la Cassa ha ritenuto che il termine non era ancora scaduto. Il ricorso non è diventato privo di oggetto non avendo la Cassa annullato la decisione contestata

OPPOSIZIONE

RICONSIDERAZIONE

RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS

art. 52 LAVS

art. 38 LPGA

art. 52 agg. 1 LPGA

art. 53 cpv. 3 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

31.2008.1

BS

Lugano

12 febbraio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14

novembre 2007 emanata da

in relazione

alla fallita

Cassa CO 1

in materia di art. 52 LAVS

DT 1

considerato

in fatto e in diritto

che

- con

decisione su opposizione 14 novembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) non

è entrata nel merito dell’opposizione 23 agosto 2007 - presentata da RI 1, ex

amministratore unico della DT 1, contro la decisione di risarcimento danni ex

art. 52 LAVS datata 25 giugno 2007- in quanto ritenuta tardiva (doc. A1);

- con

il presente tempestivo ricorso RI 1 ha contestato la tardività dell’opposizione

e chiesto la rifusione di ripetibili;

- con

“presa di posizione” 16 gennaio 2008 la Cassa, facendo presente di aver

nuovamente esaminato la decisione contestata, ha ammesso che il termine per

presentare opposizione è stato rispettato. Essa ha pertanto informato che in

data 15 gennaio 2008 ha emesso nei confronti dell’ex amministratore una nuova

decisione su opposizione riguardante il merito della fattispecie, chiedendo al

Tribunale di “voler esaminare lo stato di cose in base a questa decisione

d’opposizione del 15 gennaio 2008” (III);

- con

scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha contestato la decisione su opposizione

15 gennaio 2008, ritendendola infondata;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- oggetto

del contendere è limitato alla non entrata in merito dell’opposizione 23 agosto

2007 da parte della Cassa, avendo infatti il ricorrente contestato la non

tempestività dell’opposizione stessa;

- occorre

preliminarmente verificare se il ricorso può essere considerato privo di

oggetto, avendo la Cassa riesaminato la decisione impugnata prima dell’inoltro

della risposta di causa;

- al

riguardo va ricordato che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla

presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo

provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per

l'inoltro della risposta (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997,

pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine

assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI

1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag.

320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984,

pag. 23).

L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i

medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA. Questa norma

prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,

riesaminare la decisione impugnata.

Essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al

Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del

ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova

decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA);

- in

casu, non avendo la Cassa formalmente annullato la precedente decisione su

opposizione 14 novembre 2007 e vertendo la nuova pronunzia del 15 gennaio 2008

su un altro oggetto di quella impugnata, il ricorso non può essere considerato

privo di oggetto;

- secondo

l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate;

- l'art.

38 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante,

il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V 8 = Pratique VSI

1993 p. 117). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

- nel

caso concreto, il ricorrente ha ben evidenziato come il termine utile per presentare

opposizione scadeva, a seguito delle ferie giudiziarie estive, il 26 agosto

2007;

- di

conseguenza l’opposizione 23 agosto 2007 doveva essere considerata tempestiva,

così come ammesso dalla Cassa nella risposta di causa;

- non

è tuttavia necessario trasmettere gli atti alla Cassa affinché esamini il

merito dell’opposizione, avendo quest’ultima emesso il 15 gennaio 2008 una

nuova decisione su opposizione;

- siccome

con scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha tempestivamente contestato la

decisione su opposizione 15 gennaio 2008, lo stesso va di conseguenza trattato

come tempestivo ricorso e segue un separato iter procedurale;

. - per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola,

solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi

per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrens- anforderungen

betreffend Verfahrenskosten, Parteient-schädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand im Sozial- versicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394);¨

- essendo

la presente una causa semplice, che ha necessitato la stesura di un ricorso di

una pagina e mezza, il ricorrente, non patrocinato, non ha diritto a ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso é accolto.

§

La decisione su opposizione 14 novembre 2007 è annulla-

ta.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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