31.2008.1
Contestazione della scadenza del termine utile per interporre opposizione. Nel caso concreto, a seguito del riesame della propria decisione, la Cassa ha ritenuto che il termine non era ancora scaduto.
12 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2008.1
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, TCA
Titolo:
Contestazione della scadenza del termine utile per interporre opposizione. Nel caso concreto, a seguito del riesame della propria decisione, la Cassa ha ritenuto che il termine non era ancora scaduto. Il ricorso non è diventato privo di oggetto non avendo la Cassa annullato la decisione contestata
OPPOSIZIONE
RICONSIDERAZIONE
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
art. 38 LPGA
art. 52 agg. 1 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2008.1
BS
Lugano
12 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2007 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1
considerato
in fatto e in diritto
che
- con
decisione su opposizione 14 novembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) non
è entrata nel merito dell’opposizione 23 agosto 2007 - presentata da RI 1, ex
amministratore unico della DT 1, contro la decisione di risarcimento danni ex
art. 52 LAVS datata 25 giugno 2007- in quanto ritenuta tardiva (doc. A1);
- con
il presente tempestivo ricorso RI 1 ha contestato la tardività dell’opposizione
e chiesto la rifusione di ripetibili;
- con
“presa di posizione” 16 gennaio 2008 la Cassa, facendo presente di aver
nuovamente esaminato la decisione contestata, ha ammesso che il termine per
presentare opposizione è stato rispettato. Essa ha pertanto informato che in
data 15 gennaio 2008 ha emesso nei confronti dell’ex amministratore una nuova
decisione su opposizione riguardante il merito della fattispecie, chiedendo al
Tribunale di “voler esaminare lo stato di cose in base a questa decisione
d’opposizione del 15 gennaio 2008” (III);
- con
scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha contestato la decisione su opposizione
15 gennaio 2008, ritendendola infondata;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è limitato alla non entrata in merito dell’opposizione 23 agosto
2007 da parte della Cassa, avendo infatti il ricorrente contestato la non
tempestività dell’opposizione stessa;
- occorre
preliminarmente verificare se il ricorso può essere considerato privo di
oggetto, avendo la Cassa riesaminato la decisione impugnata prima dell’inoltro
della risposta di causa;
- al
riguardo va ricordato che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla
presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo
provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per
l'inoltro della risposta (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im
Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997,
pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine
assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag.
320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984,
pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA. Questa norma
prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova
decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA);
- in
casu, non avendo la Cassa formalmente annullato la precedente decisione su
opposizione 14 novembre 2007 e vertendo la nuova pronunzia del 15 gennaio 2008
su un altro oggetto di quella impugnata, il ricorso non può essere considerato
privo di oggetto;
- secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate;
- l'art.
38 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante,
il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V 8 = Pratique VSI
1993 p. 117). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
- nel
caso concreto, il ricorrente ha ben evidenziato come il termine utile per presentare
opposizione scadeva, a seguito delle ferie giudiziarie estive, il 26 agosto
2007;
- di
conseguenza l’opposizione 23 agosto 2007 doveva essere considerata tempestiva,
così come ammesso dalla Cassa nella risposta di causa;
- non
è tuttavia necessario trasmettere gli atti alla Cassa affinché esamini il
merito dell’opposizione, avendo quest’ultima emesso il 15 gennaio 2008 una
nuova decisione su opposizione;
- siccome
con scritto 5 febbraio 2008 il ricorrente ha tempestivamente contestato la
decisione su opposizione 15 gennaio 2008, lo stesso va di conseguenza trattato
come tempestivo ricorso e segue un separato iter procedurale;
. - per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola,
solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi
per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid.
7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrens- anforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteient-schädigung und unentgeltliche
Rechtsbeistand im Sozial- versicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394);¨
- essendo
la presente una causa semplice, che ha necessitato la stesura di un ricorso di
una pagina e mezza, il ricorrente, non patrocinato, non ha diritto a ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso é accolto.
§
La decisione su opposizione 14 novembre 2007 è annulla-
ta.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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