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Decisione

31.2008.10

Responsabilità ex art.52 LAVS di un amministratore unico. L'assunzione di responsabilità del gerente di fatto non costituisce motivo di discolpa

26 gennaio 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese e-secutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex

art. 52 LAVS, in RDAT II 1995, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo

dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002, pp. 519s; STFA

24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H

142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

Nel

fattispecie concreta, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 negli anni 2004 e 2005 presso la Cassa, per complessivi fr. 28'386.65,

spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi (cfr. specchietto

dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali; doc. 2/C-C1). Gli

oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali

(sub doc. 3). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del

resto contestato dal ricorrente.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre –

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è te-nuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di

difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa

sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V

159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers

in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa

colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi

della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano

essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di

diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se

un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze

che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186s. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. Nella presente fattispecie RI 1 ha ricoperto

la carica di amministratore unico della FA 1 sin dalla sua costituzione. Accettando

il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

29 ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007; STFA 2 dicembre 2003 nella

Considerandi

causa B. [H 171/ 02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal

senso, l'asserita circostanza che la società fosse effettiva-mente in mano all’azionista

unico PI 1 non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’am-ministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

del-l’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di

una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti

una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). In

questo contesto, non è certamente esimente da colpa il fatto che nella fattispecie

il ricorrente non abbia ricevuto dall’azio-nista unico informazioni sull’andamento della società. Un am-ministratore diligente non può

pertanto estraniarsi dai proble-mi della società evidenziando che altri si

occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17

ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N.

inc. 31.1997.13-14). Del resto, la passività a dispetto

della co-noscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

p. 115). La passività dimostrata dal ricorrente è quindi in relazione di

causalità naturale e ade-guata con il danno subito dalla cassa (STFA 21 maggio

2003.

nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio

2002.

nella causa A. e B. [H 38/01]).

Per

questi motivi non rilevante ai fini di un’eventuale discolpa del ricorrente è

quanto da lui affermato nel ricorso:

"

(...)

Tutta la corrispondenza, fatture, atti esecutivi erano

indirizzati direttamente presso la sede di __________ cosicché non potevo essere

al corrente della situazione e questo non per disinteresse ma unicamente perché

chi gestiva realmente la Società non mi trasmetteva alcuna notizia in

merito." (Doc. I)

Al

riguardo occorre far riferimento alla STF 7 marzo 2008 resa nell’ambito di un

analogo procedimento ex art. 52 LAVS ri-guardante l’insorgente, in cui l’Alta

Corte, confermando la sentenza del TCA 27 novembre 2006 di condanna al risarcimento

di fr. 105'204.70 (inc. 31.2006.10), aveva fra l’altro evi-denziato:

"

L'interessato, attivo

professionalmente quale contitolare di uno studio commerciale, nella consapevolezza

di non poter partecipare in modo determinante alla formazione della volontà

della società, avrebbe dovuto (sin dall'inizio) assumersi con maggiore rigore

le competenze di controllo e di vigilanza connesse alla carica accettata e

prestare maggiore attenzione all'operato di colui che gestiva di fatto la

società; segnatamente era suo preciso dovere vigilare affinché i contributi

sociali venissero regolarmente versati (v. per analogia la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni H 265/00 del 20 marzo 2003, consid.

4.

). Ciò che non è stato manifestamente fatto.” (STF 7 marzo 2008 citata,

consid. 6.4).

Lo

stesso concetto è stato da ultimo ribadito all’insorgente con STCA 18 novembre

2008.

(inc. 31.2008.5).

Allora

come oggi, egli ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a

qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore

unico di una SA.

Infine,

va detto che, come giustamente evidenziato nella decisione contestata, l’assunzione di responsabilità “per eventu-ali debiti a carico

della Società derivanti da stipendi, oneri sociali AVS, Cassa Pensione,

Imposte alla fonte, assicurazione infortuni e malattia relativi al personale

occupato” (sottolineatura del redattore) firmata il 31 gennaio 2006

dall’ammini-stratore di fatto PI 1 è irrilevante ai fini del presente giudizio,

ritenuto che secondo giurisprudenza federale un siffatto accordo é ininfluente

nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna (STF del

29.

otto-bre 2008 nella causa B. [9C_788/2007], consid.

3.3

; del 7 marzo 2008 nella causa B. [H 10/07], consid.

6.

; STFA 28 a-prile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], consid.

7.2

).

2.8

Va

infine evidenziato che la società ha parzialmente versato i contributi, dopo

numerose diffide e precetti, i contributi del-l’anno 2004 (solo i primi tre

trimestri), lasciando completamente scoperti quelli relativi al 2005

(gennaio-settembre). Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale

periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento

non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza

questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF

121.

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e

S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risulta-no

d’altronde dati gli estremi – che l’insorgente nemmeno fa valere – per ammettere

nella specie che il differimento dei pa-gamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H

297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992

p. 261).

2.9

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 28'386.65.

Visto

quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso

dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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