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Decisione

31.2008.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico che non si è informato sull'andamento della società gestita da terzi. Irrilevanza ai fini di una discolpa dell'assunzione di responabilità sot

3 marzo 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

2.2.2. Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta

ricevuto l’attestato di carenza di beni (ACB) dall’UE di __________ (doc. 1/D),

la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1

FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato

il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la

decisione di risarcimento (29 febbraio 2008) entro due anni dal rilascio, il 4

agosto 2006, dell’ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid.

3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que

parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC

1991 pag. 405 in fine).

Va

poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere

una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento

nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo

(SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607.

consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid.

3b).

Nel

caso in esame, la Cassa, entro il termine biennale di prescrizione e nonostante

che la procedura di fallimento non fosse ancora conclusa, ha rettamente intimato

la decisione di risarcimento per l’intero ammontare del danno imputabile

all’insorgente. Non risulta che il fallimento sia stato chiuso con un dividendo

a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno.

Infatti, come detto (cfr. consid. 1.2), già il 7 dicembre 2007 l’UF di __________

aveva escluso il versamento di dividendo ai creditori di IIa classe (doc. 1/E).

2.3.

2.3.1. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18 agosto

2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26).

L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité

de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002

nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,

inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art.

52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata

in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre

2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6). Non sono invece computabili

le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid.

5.6, 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

2.3.2. Nel

caso in esame, avendo il ricorrente dimissionato da amministratore unico il 9

febbraio 2006 (doc. 1/B) – [secondo la giurisprudenza federale, un amministratore

è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui

ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non

dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna

facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio

2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b)]

- la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1relativi al 2004 (fr. 4'117,05) ed agli acconti del 2005 (fr.

17'284,75) (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/C e

C1). Gli oneri sociali del 2004 sono stati calcolati sulla base della distinta

salariale inoltrata il 17 marzo 2005 (doc. 1/F) mentre quelli per il 2005 sugli

acconti trimestrali (doc. 1/G).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

Considerandi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108.

V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7

RI

1, a sua discolpa evidenzia, che sulla base del contratto di

compravendita del 4 gennaio 2006 le azioni della società sono state cedute a PI

1, il quale si era anche assunto gli attivi ed i passivi, motivo per cui quest’ultimo

era al corrente che tra i passivi vi erano gli oneri sociali che dovevano

essere pagati alla Cassa.

Occorre

innanzitutto ricordare che il ricorrente è stato amministratore unico

della FA 1 dal 29 aprile 1999 (pubblicazione FUSC) fino alle dimissioni del 9

febbraio 2006 e che al momento della cessione del pacchetto

azionario risultavano parzialmente impagati i contributi del 2004 e gli acconti

del 2005.

Giova

poi evidenziare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.

e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag.

165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili

e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre

2003.

nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta

all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01).

Ora,

l’insorgente non ha fornito alcuna giustificazione sul fatto che durante il suo

mandato di amministratore unico gli oneri sociali non sono stati integralmente

liquidati. Va del resto evidenziato che la Cassa ha dovuto diffidare la società

dal giugno 1999 e precettarla da settembre 2003 (cfr. consid. 1.2).

In

questo contesto, dunque, la circostanza che PI 1, quale amministratore unico

subentrante, si sia assunto anche i passivi della società non costituisce

valido motivo di discolpa, avendo semmai tale contratto valore dal punto di

vista civilistico. Al riguardo va fatto presente che accordi in merito

all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono,

secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,

trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli

responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con

riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H.

209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA

3.

febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

Da

ultimo, ricordati i succitati obblighi di un amministratore, irrilevante ai

fini di un’eventuale esenzione di responsabilità ex art. 52 LAVS è l’affermazione

dell’insorgente (cfr. consid. 1.4) secondo cui PI 1, in qualità di amministratore

unico subentrante, sarebbe stato al corrente che tra i passivi figuravano gli

oneri non soluti dalla società. Anzi, secondo la Cassa, quanto affermato

dimostra “… l’inattività e il disinteresse del signor RI 1” (cfr.

decisione impugnata pag. 8).

2.8

Va qui evidenziato che, come visto al consid. 2.3.2, la Cassa ha

dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento degli oneri

sociali sin dal mese di giugno 1999 e precettarla dal settembre 2005 (cfr.

specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 1/C – D2). Il

mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio di chiusura per il

2004.

ed agli anni 2005 e 2006. L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un

corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni,

può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione

di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7

maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca

dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della

durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati

versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella

causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29

aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella

causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi

anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A.

e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente non ha fatto valere -

per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

2.9

In

conclusione, richiamato quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido

motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente dovrà risarcire

alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1nella misura determinata

nella decisione impugnata.

Ne consegue la reiezione del

ricorso.

2.10

L’insorgente

ha elencato, in data 5 giugno 2008, i mezzi di prova da assumere (V).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF

124.

V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove.

Non

è necessario richiamare dall’UE e UF di __________ il dossier esecutivo

relativo all’incasso dei contributi, per “dimostrare che la Cassa era al

corrente da molto tempo della situazione di illiquidità della ditta”. Infatti,

come evidenziato al consid. 2.2.2, una volta ricevuto l’attestato di carenza

beni (atto che attesta l’insolvenza della società escussa) l’amministrazione ha

correttamente iniziato la presente procedura, rispettando il termine biennale

di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS.

Non

è parimenti necessario sentire i quattro testi indicati, i quali dovrebbero dimostrare

“la diligenza del ricorrente nella pratica in questione”. Infatti, come esposto

sopra, la cessione del pacchetto azionario non costituisce valido motivo di discolpa

(cfr. consid. 2.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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