31.2008.11
Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico che non si è informato sull'andamento della società gestita da terzi. Irrilevanza ai fini di una discolpa dell'assunzione di responabilità sot
3 marzo 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2008.11
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico che non si è informato sull'andamento della società gestita da terzi.
Irrilevanza ai fini di una discolpa dell'assunzione di responabilità sottoscritta dai gerenti della società.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2008.11
BS/td
Lugano
3 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile
2008 emanata da
in relazione alla
terzo chiamato
in causa
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 24 giugno 2008)
PI 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, iscritta a Registro di Commercio il 10 luglio 1998, con sede a FA 1, aveva
quale scopo sociale il commercio di colori, di vernici, di materiale d’ufficio,
di arredamento d’interni e l’attività nel campo grafico (cfr. estratto RC doc.
1).
RI
1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 29 aprile
1999 al 15 febbraio 2006 (pubblicazioni nel FUSC). Gli è succeduto PI 1.
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di
datrice di lavoro, dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 2007.
A
seguito dell’entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la
Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di giugno 1999 e
precettarla dal settembre 2003 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento
dei contributi per gli anni 2004 – 2006; doc. 1/C – C2 ).
Il
4 agosto 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato un attestato di
carenza beni relativo ai contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti
dalla società per il 2004 (doc. 1/D).
Con
decreti 9 gennaio 2007 e 13 febbraio 2007 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
liquidazione mediante procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
La
Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 54'434,80 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal
2004 al 2006, dopo controllo del datore di lavoro.
Con
scritto 7 dicembre 2007 l’UF ha informato la Cassa di non prevedere dividendi
per i creditori di IIa classe (doc. 1/E).
La
procedura fallimentare è stata chiusa con decreto 24 giugno 2008 del Pretore e
la ragione sociale è stata cancellata da RC il 24 giugno 2008 (FUSC 30 giugno
2008).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 29 febbraio 2008, confermata con
decisione su opposizione 14 aprile 2008, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento
ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla società relativi
agli anni 2004 e 2005 (acconti), in via solidale con PI 1 per analogo periodo
ed importo.
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è tempestivamente insorto, chiedendone l’annullamento.
Sollevando
preliminarmente l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, l’ex
amministratore unico ha contestato una sua negligenza evidenziando quanto
segue:
"
Il signor RI 1 ricorre
contro la decisione di risarcimento, in quanto la società FA 1 era stata comperata
dal signor PI 1 di PI 1, il quale (come risulta dal contratto) si era assunto
attivi e passivi della stessa (cfr. art. 5 del contratto).
A garante del buon andamento dell'operazione vi era
l'avv. __________, che era stato designato dalle parti depositario delle azioni.
(...)
Ora, la trattativa di vendita del pacchetto azionario
era avvenuta con l'ausilio di un legale, addirittura depositario delle azioni.
E' quindi impensabile che l'agire del signor RI 1, in assoluta buona fede,
rappresenti una grave violazione del dovere di diligenza di cui all'art.
52 LAVS.
D'altronde l'acquirente e il notaio depositario dei
titoli, erano al corrente che tra i passivi che l'acquirente si era assunto vi
erano anche degli oneri sociali e che pertanto questi andavano pagati." (Ricorso
pagg. 3 e 4)
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione postula l'integrale reiezione del ricorso
e la conferma della decisione impugnata. Ribadendo la violazione dell’obbligo
di diligenza e vigilanza da parte del ricorrente, quale amministratore unico
della FA 1, la Cassa ha rilevato che la cessione del pacchetto azionario non
costituisce alcun motivo di discolpa, esplicando tale contratto solo effetti di
natura civilistica.
1.6.
Con scritto 5 giugno 2008 il ricorrente ha notificato i mezzi di prova da
assumere.
1.7. Mediante
decreto 9 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1, il
quale con scritto 25 giugno 2008 ha formulato le sue osservazioni in merito
alla fattispecie (VII, VIII).
Interpellate
le parti dal TCA per una presa di posizione in merito a quanto sostenuto da PI
1, il 7 luglio 2008 la Cassa ha confermato la risposta di causa (X), mentre che
il ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2.
2.2.1 In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
2.2.2. Nella
fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta
ricevuto l’attestato di carenza di beni (ACB) dall’UE di __________ (doc. 1/D),
la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1
FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato
il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la
decisione di risarcimento (29 febbraio 2008) entro due anni dal rilascio, il 4
agosto 2006, dell’ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid.
3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC
1991 pag. 405 in fine).
Va
poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere
una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento
nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo
(SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607.
consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid.
3b).
Nel
caso in esame, la Cassa, entro il termine biennale di prescrizione e nonostante
che la procedura di fallimento non fosse ancora conclusa, ha rettamente intimato
la decisione di risarcimento per l’intero ammontare del danno imputabile
all’insorgente. Non risulta che il fallimento sia stato chiuso con un dividendo
a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno.
Infatti, come detto (cfr. consid. 1.2), già il 7 dicembre 2007 l’UF di __________
aveva escluso il versamento di dividendo ai creditori di IIa classe (doc. 1/E).
2.3.
2.3.1. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18 agosto
2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité
de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002
nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,
inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della
disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la
giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art.
52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata
in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre
2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6). Non sono invece computabili
le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid.
5.6, 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
2.3.2. Nel
caso in esame, avendo il ricorrente dimissionato da amministratore unico il 9
febbraio 2006 (doc. 1/B) – [secondo la giurisprudenza federale, un amministratore
è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui
ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non
dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna
facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF
126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b)]
- la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1relativi al 2004 (fr. 4'117,05) ed agli acconti del 2005 (fr.
17'284,75) (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/C e
C1). Gli oneri sociali del 2004 sono stati calcolati sulla base della distinta
salariale inoltrata il 17 marzo 2005 (doc. 1/F) mentre quelli per il 2005 sugli
acconti trimestrali (doc. 1/G).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
Considerandi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.6
Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988.
pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985.
p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108.
V 203 con riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento
alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.
consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7
RI
1, a sua discolpa evidenzia, che sulla base del contratto di
compravendita del 4 gennaio 2006 le azioni della società sono state cedute a PI
1, il quale si era anche assunto gli attivi ed i passivi, motivo per cui quest’ultimo
era al corrente che tra i passivi vi erano gli oneri sociali che dovevano
essere pagati alla Cassa.
Occorre
innanzitutto ricordare che il ricorrente è stato amministratore unico
della FA 1 dal 29 aprile 1999 (pubblicazione FUSC) fino alle dimissioni del 9
febbraio 2006 e che al momento della cessione del pacchetto
azionario risultavano parzialmente impagati i contributi del 2004 e gli acconti
del 2005.
Giova
poi evidenziare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,
e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H
310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P.
e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag.
165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili
e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre
2003.
nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta
all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01).
Ora,
l’insorgente non ha fornito alcuna giustificazione sul fatto che durante il suo
mandato di amministratore unico gli oneri sociali non sono stati integralmente
liquidati. Va del resto evidenziato che la Cassa ha dovuto diffidare la società
dal giugno 1999 e precettarla da settembre 2003 (cfr. consid. 1.2).
In
questo contesto, dunque, la circostanza che PI 1, quale amministratore unico
subentrante, si sia assunto anche i passivi della società non costituisce
valido motivo di discolpa, avendo semmai tale contratto valore dal punto di
vista civilistico. Al riguardo va fatto presente che accordi in merito
all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono,
secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa,
trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli
responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con
riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H.
209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA
3.
febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).
Da
ultimo, ricordati i succitati obblighi di un amministratore, irrilevante ai
fini di un’eventuale esenzione di responsabilità ex art. 52 LAVS è l’affermazione
dell’insorgente (cfr. consid. 1.4) secondo cui PI 1, in qualità di amministratore
unico subentrante, sarebbe stato al corrente che tra i passivi figuravano gli
oneri non soluti dalla società. Anzi, secondo la Cassa, quanto affermato
dimostra “… l’inattività e il disinteresse del signor RI 1” (cfr.
decisione impugnata pag. 8).
2.8
Va qui evidenziato che, come visto al consid. 2.3.2, la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento degli oneri
sociali sin dal mese di giugno 1999 e precettarla dal settembre 2005 (cfr.
specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 1/C – D2). Il
mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio di chiusura per il
2004.
ed agli anni 2005 e 2006. L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un
corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni,
può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione
di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7
maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca
dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della
durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati
versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella
causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29
aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella
causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi
anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A.
e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).
Né
risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente non ha fatto valere -
per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,
108.
V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4
novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,
D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].
2.9
In
conclusione, richiamato quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido
motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente dovrà risarcire
alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1nella misura determinata
nella decisione impugnata.
Ne consegue la reiezione del
ricorso.
2.10
L’insorgente
ha elencato, in data 5 giugno 2008, i mezzi di prova da assumere (V).
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente
delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF
124.
V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario
assumere altre prove.
Non
è necessario richiamare dall’UE e UF di __________ il dossier esecutivo
relativo all’incasso dei contributi, per “dimostrare che la Cassa era al
corrente da molto tempo della situazione di illiquidità della ditta”. Infatti,
come evidenziato al consid. 2.2.2, una volta ricevuto l’attestato di carenza
beni (atto che attesta l’insolvenza della società escussa) l’amministrazione ha
correttamente iniziato la presente procedura, rispettando il termine biennale
di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS.
Non
è parimenti necessario sentire i quattro testi indicati, i quali dovrebbero dimostrare
“la diligenza del ricorrente nella pratica in questione”. Infatti, come esposto
sopra, la cessione del pacchetto azionario non costituisce valido motivo di discolpa
(cfr. consid. 2.7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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