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31.2008.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.9. La

ricorrente, nonostante sia stata formalmente socio gerente, sostiene di non

essere stata responsabile della FA 1 poiché all’interno della stessa non aveva

alcun modo d’influenzarne la volontà, visto che si occupava unicamente della direzione

e conduzione tecnica dell’azienda.

Quanto

asserito non è tuttavia sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art.

52 LAVS.

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 10 giugno 2002

nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc.

31.01.38-39);

Accettando

il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di

una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa

M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p.

165).

In

questo contesto, l’asserzione dell’insorgente che la direzione amministrativa

della società era saldamente ed esclusivamente in mano a non meglio precisate

terze persone non costituisce valido motivo di discolpa.

La ricorrente ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero

stati pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione

del suo dovere di diligenza. Essa non poteva, nella

veste di socio gerente della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo

passivo nella società o limitare la propria attività agli aspetti prettamente

tecnici. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03],

13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.

[H 38/01]).

2.10. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;

vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.11. In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va dimenticato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose diffide e

precetti, gli oneri sociali lasciando insoluti gli acconti del III e IV

trimestre 2004 (conteggio finale incluso) e quelli per il 2005 e 2006,

quest’ultimo sino a luglio.

In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H

277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come

detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame. Infatti, la Cassa ha iniziato a diffidare la

società dal maggio 2003 e, nonostante diffide e precetti, la FA 1 ha omesso di

versare i contributi di due trimestri (III e IV) e di quasi due anni (2005 –

luglio 2006). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 129'363,90.

2.12. L’insorgente

ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (I).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF

124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove.

La

generica richiesta di assunzione “doc. e testi” non merita considerazione alcuna;

l’ispezione presso l’URC non è necessaria visto che l’estratto RC della Sagl in

questione è agli atti. Parimenti non necessario è il richiamo di un estratto completo

delle esecuzioni a carico della società, come pure il richiamo dall’UF della

graduatoria e dei verbali d’asta. Va infatti fatto presente che, conformemente

alla giurisprudenza federale, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria

ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione

dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180

consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con

riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Pertanto, anche volendo ipotizzare

che la Cassa dovesse ricevere dal fallimento un dividendo - circostanza

comunque già esclusa dall’UF con il citato scritto 7 dicembre 2007 (cfr.

consid. 2.4) - lo stesso verrebbe ceduto all’insorgente, evidentemente a

condizione che la stessa abbia già risarcito ex art. 52 LAVS l’amministrazione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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