31.2008.13
Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un gerente per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato dei soci gerenti. Responsabilità anche per il periodo precedente la sua nomina a gerente
6 marzo 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2008.13
Data decisione, Autorità:
06.03.2009, TCA
Titolo:
Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un gerente per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato dei soci gerenti. Responsabilità anche per il periodo precedente la sua nomina a gerente
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2008.13
BS
Lugano
6 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno
2008 emanata da
in relazione
alla
terzi chiamati
in causa
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(radiata da RC l’8 luglio 2007)
PI 1
PI 2
ritenuto in
fatto
1.1. La società FA 1, con sede a ___________
(in precedenza ad __________), aveva quale scopo sociale l’esercizio di
un’impresa generale di costruzione, la compravendita, l’importazione e
l’esportazione di materiali dell’edilizia ecc...
PI
1 e PI 2 hanno ricoperto la carica di soci gerenti dal 3 marzo 1998, mentre quali
gerenti si sono succeduti __________ (dal 3 marzo 1998 al 20 gennaio 2005) e RI
1 (dal 6 aprile 2005) (cfr. estratto RC, doc. A2).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità
di datrice di lavoro, dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 2006.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 1999 e precettarla dall’ottobre
1999 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri
sociali per gli anni 2004, 2005 e 2006; doc. A4 e IX).
La
CEF (Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di Appello) ha dichiarato
il 3 ottobre 2006 l’apertura del fallimento della società; il 19 ottobre 2006
la Pretura del Distretto ____________________ ha autorizzato la liquidazione
del fallimento mediante procedura sommaria ex art. 231 LEF.
La
Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 140'017,10 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004,
2005 e 2006, quest’ultimo sino al mese di ottobre, dopo controllo del datore di
lavoro (doc. A5).
Il
fallimento si è concluso con il rilascio, in data 5 giugno 2007, di un
attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. A6).
La
ragione sociale è stata cancellata da RC l’8 giugno 2007 (pubblicazione FUSC: 14
giugno 2007).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 28 marzo
2008, confermata con decisione su opposizione 30 giugno 2008, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 140'017,10 per i contributi
paritetici non soluti dalla società per gli anni dal 2004 al 2006 (ottobre), in
via solidale con PI 1 e PI 2, ex soci gerenti della FA 1
Le
decisioni nei confronti di PI 1 e PI 2 sono cresciute in giudicato (cfr. scritto
8 settembre 2008 della Cassa al TCA; VII).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il
presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Egli contesta di essere
responsabile per il mancanto pagamento degli oneri sociali scaduti prima della sua
nomina a gerente (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria della FA 1
tenutasi il 16 marzo 2005; doc. A3). Evidenzia di aver assunto tale carica su
richiesta di PI 1, consapevole che la FA 1 era indebitata, con lo scopo di
procurare nuova clientela e di collaborare nell’allestimento delle offerte, nell’acquisto
materiale e nel trasporto merci, collaborazione che è effettivamente iniziata
il 10 gennaio 2006.
Evidenziando
infine di trovarsi in una situazione economica difficile, tanto da ricevere
prestazioni dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, l’insorgente
ha allegato la dichiarazione 4 dicembre 2006 mediante la quale PI 1 si è fra
l’altro impegnato personalmente a versare gli oneri sociali dovuti dalla
società.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi
nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, ribadisce in
particolare che il ricorrente è tenuto a rispondere anche dei contributi
paritetici rimasti insoluti riferiti al periodo precedentemente l’inizio del
mandato di gerente.
1.6. Mediante
decreto 11 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e
PI 2 (VIII). Quest’ultimi sono tuttavia rimasti silenti.
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
Fatti
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137,
1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1, la
Cassa ha rettamente chiesto agli organi formali della stessa il risarcimento ex
52 LAVS relativi ai contributi paritetici non versati dalla società.
2.3. Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., pag. 1076; STFA 18
agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98
V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella
causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc.
31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della
disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata
in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995
pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni
sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52
LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”,
in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H
113/00 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid. 5.6, 4 novembre 1996
nella causa A., H 194/96).
Nel
caso in esame oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1 dal 2004 al 2006 per complessivi fr. 140'017,10 (cfr.
specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. A4 e IX 1, 2). Gli oneri
sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub
doc. 2). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto stato
contestato dal ricorrente.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.
Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,
lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non
ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid.
5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza
e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza
grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa
situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
Considerandi
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988.
pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave
negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha
ricoperto la carica di gerente della FA 1, a seguito della nomina assembleare del
16.
marzo 2005 (cfr. relativo verbale in doc. A3; cfr. pubblicazione FUSC del 6
aprile 2005.
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229;
cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e
V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi
valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa
società (STF 29 ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007; STFA 8 marzo 2005
nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10
giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T.
e V., inc. 31.01.38-39);
Accettando
il mandato di gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
29.
ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007; STFA 2 dicembre 2003 nella
causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle
persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto
la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991
nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA
29.
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).
In
questo contesto, l’asserzione del ricorrente di aver iniziato la sua effettiva
collaborazione, retribuita a basso costo, con il socio gerente PI 1 solo il 10
gennaio 2006 nel tentativo di permettere una continuazione operativa della
società, non costituisce valido motivo di discolpa. Richiamati infatti i succitati
doveri di diligenza e di vigilanza, l’insorgente avrebbe dovuto occuparsi del
pagamento dei contributi sin dall’assunzione del mandato di gerente.
Ininfluente
ai fini della presente vertenza è l’assunzione da parte dell’oramai ex socio
gerente PI 1 del debito contributivo (cfr. dichiarazione 4 dicembre 2006
prodotta con il ricorso). Va infatti rilevato che accordi in
merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi
sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la
Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i
singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid.
3.3
con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e
H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).
Da
ultimo, la difficile situazione finanziaria (personale) invocata
dall’insorgente non è circostanza atta a modificare il presente giudizio. La procedura di risarcimento fondata sull’art. 52 LAVS non contempla infatti
l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede e
dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti,
secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione
essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito
intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di
lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile,
questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,
per cui un condono é a priori escluso (STCA 18 gennaio 1996, inc. 31.94. 11). Alla
Cassa rimane comunque il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del
presente giudizio le reali possibilità di incasso (ZAK 1986 p. 448);
2.8
Va inoltre ricordato che il nuovo amministratore ha il dovere di
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che
sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte dell’esecutivo,
poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non
agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98,
pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Nella
fattispecie in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, la Cassa ha
imputato al ricorrente anche i contributi scaduti e non soluti prima
dell’inizio della sua nomina societaria (pubblicata nel FUSC 6
aprile 2005).
Va
qui ricordato che il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale
o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già
insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione
(rispettivamente nomina quale gerente). Ciò vale anche qualora la società fosse
gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr.
98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di
amministrazione (rispettivamente organi di una Sagl) non possono essere
considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente
all'assunzione delle loro funzione (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa
A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119
V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
La
concreta fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra descritta. Certo
l’insorgente ha sostenuto che prima del suo mandato la FA 1 era
“parecchio indebitata”, ma non in modo da precludere il pagamento degli oneri
sociali. Va infatti fatto presente che gli acconti del 2004 sono stati
integralmente versati, anche se in ritardo e dopo l’emissione di diffide e
precetti esecutivi, ed in misura parziale anche il conteggio finale di
quell’anno, inviato il 22 novembre 2005 allorquando l’insorgente era già gerente,
almeno dal punto di vista formale (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito
contributi relativo al 2004, doc. A4). Per quanto riguarda il 2005 anche gli
acconti fino al marzo sono stati liquidati, seppur in ritardo. Il tracollo, almeno
dal punto di vista del debito contributivo, è avvenuto successivamente, nel
2006, dove la società non ha infatti versato alcun onere sociale (cfr.
specchietto dell’evoluzione del debito contributi relativi al 2005 e 2006, doc.
XI).
In
queste circostanze, l’insorgente deve rispondere anche dei contributi
paritetici scoperti precedenti la sua nomina quale gerente.
2.9
Va infine ricordato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose
diffide e precetti, gli oneri sociali lasciando tuttavia parzialmente insoluto il
conteggio finale 2004, totalmente gli acconti da luglio 2005 (conteggio finale
incluso) e quelli per il 2006. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un
tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso
versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo,
circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a
motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52
LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante
numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa
V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro
ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se
tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121
V 243; STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, STFA H 134/02 del 30 gennaio
2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA
2.
marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano d’altronde dati
gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie
che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi
finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento
DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003,
STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992
p. 261).
2.10
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 FA 1 per complessivi fr. 140'017,10.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il
ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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