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Decisione

31.2008.13

Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un gerente per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato dei soci gerenti. Responsabilità anche per il periodo precedente la sua nomina a gerente

6 marzo 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché

la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137,

1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1, la

Cassa ha rettamente chiesto agli organi formali della stessa il risarcimento ex

52 LAVS relativi ai contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., pag. 1076; STFA 18

agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98

V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore

di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La

responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances

sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella

causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc.

31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi

moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata

in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995

pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni

sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52

LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”,

in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H

113/00 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa

(STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid. 5.6, 4 novembre 1996

nella causa A., H 194/96).

Nel

caso in esame oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla FA 1 dal 2004 al 2006 per complessivi fr. 140'017,10 (cfr.

specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. A4 e IX 1, 2). Gli oneri

sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub

doc. 2). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto stato

contestato dal ricorrente.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid.

5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza

e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza

grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa

situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

Considerandi

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha

ricoperto la carica di gerente della FA 1, a seguito della nomina assembleare del

16.

marzo 2005 (cfr. relativo verbale in doc. A3; cfr. pubblicazione FUSC del 6

aprile 2005.

Conformemente

alla giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229;

cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e

V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi

valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa

società (STF 29 ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007; STFA 8 marzo 2005

nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10

giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T.

e V., inc. 31.01.38-39);

Accettando

il mandato di gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

29.

ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007; STFA 2 dicembre 2003 nella

causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle

persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto

la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA

29.

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

In

questo contesto, l’asserzione del ricorrente di aver iniziato la sua effettiva

collaborazione, retribuita a basso costo, con il socio gerente PI 1 solo il 10

gennaio 2006 nel tentativo di permettere una continuazione operativa della

società, non costituisce valido motivo di discolpa. Richiamati infatti i succitati

doveri di diligenza e di vigilanza, l’insorgente avrebbe dovuto occuparsi del

pagamento dei contributi sin dall’assunzione del mandato di gerente.

Ininfluente

ai fini della presente vertenza è l’assunzione da parte dell’oramai ex socio

gerente PI 1 del debito contributivo (cfr. dichiarazione 4 dicembre 2006

prodotta con il ricorso). Va infatti rilevato che accordi in

merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi

sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la

Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i

singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid.

3.3

con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e

H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

Da

ultimo, la difficile situazione finanziaria (personale) invocata

dall’insorgente non è circostanza atta a modificare il presente giudizio. La procedura di risarcimento fondata sull’art. 52 LAVS non contempla infatti

l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede e

dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti,

secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione

essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito

intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di

lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile,

questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,

per cui un condono é a priori escluso (STCA 18 gennaio 1996, inc. 31.94. 11). Alla

Cassa rimane comunque il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del

presente giudizio le reali possibilità di incasso (ZAK 1986 p. 448);

2.8

Va inoltre ricordato che il nuovo amministratore ha il dovere di

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che

sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte dell’esecutivo,

poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non

agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98,

pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Nella

fattispecie in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, la Cassa ha

imputato al ricorrente anche i contributi scaduti e non soluti prima

dell’inizio della sua nomina societaria (pubblicata nel FUSC 6

aprile 2005).

Va

qui ricordato che il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale

o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già

insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione

(rispettivamente nomina quale gerente). Ciò vale anche qualora la società fosse

gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr.

98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di

amministrazione (rispettivamente organi di una Sagl) non possono essere

considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente

all'assunzione delle loro funzione (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119

V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

La

concreta fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra descritta. Certo

l’insorgente ha sostenuto che prima del suo mandato la FA 1 era

“parecchio indebitata”, ma non in modo da precludere il pagamento degli oneri

sociali. Va infatti fatto presente che gli acconti del 2004 sono stati

integralmente versati, anche se in ritardo e dopo l’emissione di diffide e

precetti esecutivi, ed in misura parziale anche il conteggio finale di

quell’anno, inviato il 22 novembre 2005 allorquando l’insorgente era già gerente,

almeno dal punto di vista formale (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito

contributi relativo al 2004, doc. A4). Per quanto riguarda il 2005 anche gli

acconti fino al marzo sono stati liquidati, seppur in ritardo. Il tracollo, almeno

dal punto di vista del debito contributivo, è avvenuto successivamente, nel

2006, dove la società non ha infatti versato alcun onere sociale (cfr.

specchietto dell’evoluzione del debito contributi relativi al 2005 e 2006, doc.

XI).

In

queste circostanze, l’insorgente deve rispondere anche dei contributi

paritetici scoperti precedenti la sua nomina quale gerente.

2.9

Va infine ricordato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose

diffide e precetti, gli oneri sociali lasciando tuttavia parzialmente insoluto il

conteggio finale 2004, totalmente gli acconti da luglio 2005 (conteggio finale

incluso) e quelli per il 2006. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un

tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso

versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo,

circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a

motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52

LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa

V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro

ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121

V 243; STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA

2.

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano d’altronde dati

gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie

che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003,

STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992

p. 261).

2.10

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 FA 1 per complessivi fr. 140'017,10.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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