Lexipedia

Decisione

31.2008.14

Risarcimento ex art. 52 LAVS. Responsabilità confermata di un amministratore, il quale ha violato l'obbligo di vigilanza e di controllo del gerente

20 marzo 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Pertanto,

nel caso in esame, dopo l’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa si è

rivolta agli organi formali della stessa (fra cui il ricorrente in qualità di

amministratore delegato), in carica nel periodo durante il quale i contributi

non sono stati versati dalla società, per richiedere il risarcimento ex 52 LAVS.

2.3. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA H 136/04 del

18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de

l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10

consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione

(STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in:

Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995

pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni

sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52

LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”,

in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19

agosto 2003 consid. 5.6 e STFA H 194/96 del 4 novembre 1996).

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, all’apertura

del fallimento della FA 1 la Cassa ha subito un danno consistente nei

contributi 2004 e 2005 rimasti insoluti. Con la pubblicazione nel FUSC della sospensione

della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, essa ha inoltre

avuto conoscenza del danno (DTF 126 V 443 ss; Pratique VSI 2003 pag. 435, Pratique

VSI 2002 pag. 96, Pratique VSI 2001 pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23;RCC 1990

pag. 306 consid. 4bb), pari a fr. 8'543, importo corrispondente al credito

insinuato.

Da tale importo

vanno poi dedotti i fr. 707,60 versati da __________ __________ (doc. 3/G).

Va

poi rilevato che i contributi sono stati determinati sulla base delle relative

dichiarazioni dei salari compilate e firmate dalla società (sub. doc. 1).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito

alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo

all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente

alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio

e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato

le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

Considerandi

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108.

V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7

RI

1, a sua discolpa evidenzia di essersi occupato della gestione

della FA 1 nel senso delle scelte lavorative, degli investimenti pubblicitari,

dei leasing ecc., mentre l’aspetto fiscale ed assicurativo era di competenza

dello Studio fiduciario PI 1.

Occorre

qui innanzitutto ricordare che il ricorrente è stato amministratore delegato

della succitata società, con diritto di firma individuale, dal

15.

novembre 2004 (pubblicazione nel FUSC) sino al 14 febbraio 2007

(dimissioni). Egli ha dunque ricevuto la delega gestionale ai sensi dell’art.

716b cpv. 1 CO. Se poi il ricorrente a sua volta ha delegato il pagamento degli

oneri sociali a PI 1, tale circostanza non costituisce valido motivo di giustificazione

e/o discolpa.

Infatti,

occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V

219.

= RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003, STFA H 208/00 e H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165).

L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e

necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA H 171/02

del 2 dicembre 2003). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA

H 282/01 del 27 febbraio 2002).

Ritornando

al caso in esame, il ricorrente si è completamente disinteressato del pagamento

dei contributi, rimanendo sorpreso dell’esistenza di un debito contributivo

della società nei confronti della Cassa. Secondo quanto sostenuto da PI 1,

nello scritto 24 settembre 2008, RI 1 era invece sempre stato informato su

tutte le questioni amministrative e contabili (XIbis).

In

entrambi i casi il ricorrente ha comunque violato per negligenza grave le prescrizioni.

Visto il suo obbligo di vigilanza, egli avrebbe dovuto informarsi circa

l’evoluzione del pagamento dei contributi ed agire di conseguenza. Ammettendo

che l’ex amministratore delegato fosse al corrente del debito contributivo, egli

non ha intrapreso nulla affinché gli oneri sociali fossero liquidati.

Fatto

sta che l’insorgente non poteva, nella veste di amministratore

delegato, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nelle questioni relative

alle assicurazioni sociali. Al riguardo va fatto presente che la passività a

dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve

essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC

1989.

pag. 115). La passività dimostrata dal ricorrente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 21

maggio 2003, STFA H 65/01 del 13 maggio 2002 e STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Infine,

l’affermazione dell’insorgente di non aver compreso l’importanza dell’AVS (“cosa

vuole che ne sapessi al tempo di AVS e del resto…”, ricorso pag. 1; “…anche

per il semplice fatto che l’AVS non sapevo neanche cosa fosse…”, scritto 8

ottobre 2008) non costituisce valido motivo di discolpa, già per il solo fatto

che, secondo costante giurisprudenza, nessuno può trarre profitto dall'ignoranza

della legge (fra le tante cfr. STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 5.3; SVR

2002.

AHV Nr 9, consid. 3).

2.8

Va poi evidenziato che, come visto al consid. 1.2, la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 2005 e precettarla

dal giugno 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi;

doc. 3/C – C1). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio

di chiusura per il 2004 ed agli ultimi due trimestri del 2005 (incluso il

relativo conteggio di chiusura). L’eluso versamento non è pertanto riferito ad

un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate

condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di

esclusione di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato

pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella

causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca

dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della

durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati

versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA

2.

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA H 61/01 del 16

maggio 2002, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente non ha fatto valere -

per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STFA H134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre

2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

2.9

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non onorati

dalla FA 1per fr. 7'835.

Rimangono

riservati eventuali successivi versamenti rateali ventilati da PI 1 (cfr. XI) che,

visto il vincolo di solidarietà con l’insorgente, andranno in riduzione del

danno complessivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster