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Decisione

31.2008.16

Responsabilità ex art. 52 LAVS. La riduzione, in via di transazione, del danno non è motivo di discolpa e/o di giustificazione. Principio della buona fede

15 maggio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti hanno in particolare evidenziato:

"

(...)

Non ci si può esimere dal constatare come la

decisione impugnata possa rivelarsi decisamente sbagliata dal punto di vista

meramente economico. Invece di incassare un importo sicuro di fr. 177'000.-- si

preferisce una richiesta di risarcimento completa, per la quale non vi è alcuna

sicurezza di poter effettuare effettivamente l'incasso, dopo aver disilluso il

ricorrente debitore che, oggettivamente, a questo punto potrebbe non voler più

fare alcun sforzo per pagare il dovuto - che è una grossa cifra - limitandosi a

subire una procedura esecutiva, con conseguente attestato di carenza beni.

Se è vero che è un obbligo far fronte ai propri

impegni nei confronti dell'AVS, è anche vero che tale istituto, se inizia una

trattativa per incassare degli importi scoperti, dovrebbe comportarsi in base

al principio della buona fede e - a mente dello scrivente legale - anche in

base ad un principio di oculatezza economica.

Nella fattispecie, ambedue sono stati disattesi,

nel senso che la trattativa è stata interrotta in modo intempestivo, senza dare

la possibilità al ricorrente di adempiere in modo adeguato ai suoi obblighi. In

più, questo modus operandi, mette in pericolo la possibilità di incassare importanti

cifre, senza costituire alcun vantaggio per l'istituto." (Doc. I, inc.

31.2008.16)

Con

i ricorsi gli insorgenti hanno postulato la concessione dell’effetto

sospensivo.

1.5. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto l'integrale reiezione del ricorso

e la conferma della decisione impugnata, contestando una violazione del

principio della buona fede. Essa ha inoltre chiesto la congiunzione delle

cause.

1.6.

Sentito il parere dei ricorrenti, con decreto 2 aprile 2009 il Vicepresidente

del TCA ha congiunto le cause.

considerato in diritto

In

ordine

2.1.

Gli insorgenti hanno chiesto la concessione dell’effetto sospensivo.

Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso. Il ricorso è da inoltrare al com-petente Tribunale delle assicurazioni

(artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA),

entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della de-cisione

che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

Di per sé il ricorso ha effetto

sospensivo e quindi l’impugna-zione della decisione impedisce l’esecuzione immediata

della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 n.

12; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 56 n. 24). Tuttavia

l’art. 97 LAVS dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo

a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e

che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 della Legge federale

sulla procedura amministrativa (PA).

Nella

fattispecie concreta, come ricordato dal Vicepresidente di questa Corte nello

scritto 30 marzo 2009 agli insorgenti (VI inc. 31.2008.16), l’istanza di

effetto sospensivo è da considerarsi priva di oggetto avendo i ricorsi

inoltrati effetto sospensivo ed impedendo di conseguenza l’immediata esecuzione

delle decisioni impugnate, nelle quali la Cassa non ha del resto revocato l’effetto

sospensivo ad un’eventuale impugnativa (art. 97 LAVS).

Nel

merito

2.2.

2.2.1 In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata

in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;

SVR 2001 AHV Nr. 6 p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzi tutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991 p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito

dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in

vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique

VSI 2003 pp. 79ss).

2.2.2. Nel

caso concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti

gli attestati di carenza di beni (ACB) (doc. 1/C-C16), la Cassa ha chiesto in

via sussidiaria ai ricorrenti, organi formali della FA 1 FA 1, il

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine

biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato le decisioni di

risarcimento (5 ottobre 2007) entro due anni dal rilascio, il 17 marzo 2006, del

primo ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant

que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in

RCC 1991 p. 405).

Inoltre, va fatto presente che le decisioni di risarcimento sono

state intimate dopo la conclusione del fallimento e che dall’UEF la Cassa ha

ricevuto un dividendo (da fallimento) di fr. 5'692.40 (doc. 1/E), importo che è

stato posto a riduzione del credito risarcitorio. Rettamente l’amministrazione ha

pertanto quantificato il danno subito a fr. 220'027.--(225'719.40 - 5'692.40).

2.3.

2.3.1. Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., p. 1076; STFA 18

agosto 2005 nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b,

98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il

datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations

d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002

nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,

inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4);

i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex

art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo

dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA

24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H

142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

2.3.2. Nel

caso in esame, il danno subito è costituito dai contributi rimasti scoperti

relativi al periodo 2003–2006 (maggio), oneri che sono stati calcolati sulla

base delle relative distinte salariali (sub doc. 3), nonché dalle riprese

salariali a seguito della revisione per gli anni 1999-2001 (cfr. specchietto

riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B4).

Va

qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è

stato contestato dai ricorrenti. Del resto, dall’attestato di carenza beni in

seguito a fallimento risulta che la fallita ha riconosciuto il credito di fr.

220'027.-- rimasto scoperto (doc. 1/E).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

Considerandi

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99 consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.

52.

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente

alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio

e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato

le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

p. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V

159.

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers

in der AHV, 1989, p. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere

addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e

di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo

ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che

gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658).

Nel caso di una società anonima si devono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108.

V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7

I

ricorrenti non hanno apportato alcun motivo di discolpa e/o di giustificazione.

Sostanzialmente

essi rimproverano alla Cassa una violazione del principio della buona fede, per

aver essa adottato un comportamento non leale e incoerente nell’ambito delle

trattative avviate in vista di una transazione circa l’importo da risarcire.

2.8

L’art. 50 cpv. 1 LPGA prevede che le controversie

nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

Il capoverso 2 precisa che l’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione

sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i

capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e

nella procedura di ricorso.

La dottrina esclude, salvo determinate eccezioni,

la transazione nell’ambito dell’art. 52 LAVS (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, n. 950 con

riferimenti a contributi dottrinali, p. 227). La cassa di compensazione non è

autorizzata a procedere a transazioni su aspetti materiali del credito

risarcitorio (cfr. no. 8063 delle Direttive sulla riscossione nell’AVS, AI e

IPG, nel tenore valido dal 1. gennaio 2009), ad esempio rinunciare parzialmente

o totalmente al credito risarcitorio tramite transazione (Reichmuth, cit., n.

950.

p. 227).

Recentemente

nella STF 9C_915/2008 del 13 febbraio 2009 [pubblicazione prevista] al consid.

1.

, il TF, dopo un’analisi della giurisprudenza e degli atti parlamentari, ha concluso

che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA nell’ambito dell’art. 52 LAVS la transazione

conclusa durante una procedura giudiziaria è ammessa. L’Alta Corte, precisando

che il susseguente decreto di stralcio dell’autorità di ricorso doveva contenere

una seppur minima motivazione, ha sostanzialmente avvallato una riduzione, per

via transattiva, del credito risarcitorio del 42%, motivata dal fatto che, da

una parte, la cassa aveva fatturato alcuni contributi dopo il fallimento della

società datrice di lavoro e, dall’altra, erroneamente non aveva coinvolto nella

procedura di risarcimento altri organi formali (consid. 3.2).

2.9

Nella

fattispecie concreta, dall’esame degli atti si evince che, dando seguito ad una

richiesta di convocazione formulata dai ricorrenti con l’opposizione 5 ottobre

2007, il 24 giugno 2008 si è svolto un incontro presso gli uffici della Cassa.

In quell’occasione, prendendo atto della volontà degli opponenti di proporre

una soluzione transattiva, il Servizio giuridico dell’amministrazione aveva in

particolare fatto presente che un’eventuale proposta di transazione doveva

essere formalizzata dal Servizio Incassi della Cassa (doc. 12). Prima della

riunione, RI 3 si era fatto promotore – a nome dei tre ex amministratori

implicati – di una proposta di pagamento del danno e la Cassa lo aveva

sistematicamente sollecitato a dare seguito a quanto promesso (doc. 4-11).

Il

31.

luglio 2008, dopo un sollecito da parte dell’amministrazione (doc. 13), i

ricorrenti hanno finalmente proposto un versamento di fr. 140'000.-- a

liquidazione del saldo contributivo (doc. 14). Il 4 agosto 2008 il Servizio

Incassi ha risposto di prendere in considerazione unicamente il versamento di

fr. 177'000.-- entro il 20 agosto, a saldo di ogni pretesa (doc. 15). Durante

l’incontro del 10 settembre 2008 il Capo di detto servizio ha ribadito agli opponenti

che per transare occorreva versare, entro 10 giorni, fr. 177'000.-- (doc. 16). In

risposta, il 25 settembre 2008 gli insorgenti hanno sostanzialmente chiesto una

proroga del termine di pagamento sino al 31 ottobre 2008 (doc. 17). Da ultimo,

la Cassa, con lettera 21 ottobre 2008, ha comunicato di non poter accettare la

proposta essendo il termine, fissato per il 20 agosto 2008 (recte: 20 settembre

2008), scaduto infruttuosamente, confermando di conseguenza la decisione di

risarcimento del 5 ottobre 2007 (doc. 18).

Orbene,

al di là della liceità o meno di una riduzione in via transattiva del credito

risarcitorio nell’ambito della procedura d’opposizione, nella fattispecie non è

in ogni modo ravvisabile una violazione del principio della buona fede da parte

della Cassa. Se da un lato solo con scritto 21 ottobre 2008 l’amministrazione

ha formalmente rifiutato la transazione in quanto il termine di pagamento fissato

era scaduto infruttuosamente, dall’altro gli opponenti ben sapevano che tale

termine, già prolungato, scadeva il 20 settembre 2008. D’altronde, non essendo

state rispettate le condizioni poste, l’amministrazione non era vincolata a

nessuna promessa.

Gli

insorgenti hanno infine sostenuto che per motivi di oculatezza economica la

Cassa avrebbe dovuto accettare la loro proposta, nel senso di assicurarsi il

pagamento dell’importo pattuito entro il 31 ottobre 2008. Va comunque rilevato

che l’amministrazione non aveva alcuna garanzia che tale termine fosse

rispettato. Infatti, da un lato erano oramai trascorsi diversi mesi da quando

gli opponenti avevano manifestato la volontà di far fronte al pagamento del

danno subito dalla Cassa (cfr. doc. 11) e, dall’altro, il primo termine di

pagamento (20 agosto 2008) non era stato ossequiato.

2.10

Ai

fini del presente giudizio determinante è che i motivi del fallimento delle

trattative in vista di un'eventuale transazione non possono costituire per gli

insorgenti valido motivo di giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 2.6).

Va

poi evidenziato che, come visto al consid. 1.2.3, la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidare la società dal mese di maggio 1999 e precettarla dal

gennaio 2002 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per

gli anni 2003–2006; doc. 1/B – B4 inc. 31.2008.16). Il mancato pagamento dei

contributi si riferisce agli anni 2003–2006 (maggio). L’eluso versamento non è

pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a

determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione

e quindi di esclusione di responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il

mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio

1997.

nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento

è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il

mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente

i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B.

[H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2

marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade

se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002

nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV

Nr. 18).

risultano d’altronde dati gli estremi – che gli insorgenti non hanno fatto

valere – per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243,

108.

V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C.,

D., E. [H 277/01]; RCC 1992 p. 261).

2.11

In

conclusione, stante quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido motivo

di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti dovranno

risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1nella misura determinata

nella decisione impugnata.

Ne

consegue la reiezione dei ricorsi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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