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Decisione

31.2008.2

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un socio gerente di una sagl datrice di lavoro. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo per il mancato pagamento degli oneri sociali

18 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01]), i

contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la

numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre

2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre

1996 nella causa A. [H 194/96]).

Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.

52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i

contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique

VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento

integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC

1985 pp. 646, 650). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato

nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici

dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla

cassa con la necessaria attenzione.

2.2.4. La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995

AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e

pro-va motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54;

Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.2.5.Ai sensi della giurisprudenza del TFA

si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della

diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può

e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro

della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988

p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa

colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi

della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti

possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985

p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società

anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione

da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V

186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121

V 244, 108 V 193).

2.3. Nella fattispecie in esame, come

visto, il ricorrente ha ricoperto la carica di socio

gerente della FA 1 sin dalla sua costituzione.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale della

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), i soci

gerenti e i gerenti di una società a garanzia limitata rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori

di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003

nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10] e

STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V. [inc. 31.01.38-39]).

Nella specie, accettando il mandato di

(socio) gerente il ricorrente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B.

[H 171/02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal senso,

l’asserita circostanza secondo cui egli svolgesse in seno alla società

unicamente attività legate alla promozione del vino (segnatamente nell’ambito

del progetto “Mariage”) senza alcuna funzione operativa e che la gestione

amministrativa fosse stata delegata ad altri non può assurgere a valido motivo

di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra

5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl)

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare su-gli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]

e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H

310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa

P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H

282/01]).

2.4.

2.4.1. RI

1 – come visto – respinge l’addebito di responsabilità sostenendo

anche, e soprattutto, come la società sarebbe venuta a trovarsi in una

situazione di difficoltà finanziaria, che l’ha in seguito portata al

fallimento, e ciò a causa sia dell’operato del Dipartimento dell’educazione

della cultura e dello sport (DECS) in relazione all’aggiudicazione della gestione

di mense scolastiche sia alla decisione di quest’ultimo, rispettivamente del Consiglio

di Stato, di disdire ad un certo punto tutti i contratti di gerenza in essere

con la FA 1. Egli assevera inoltre – per quanto è dato di capire – di essersi

adoperato nel tentativo di risollevare le sorti della società, immettendo segnatamente

capitali propri nella società.

In

concreto va analizzato se i motivi invocati dall’insorgente so-no idonei ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni

conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale.

2.4.2. Va

anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc.

31.2007.18+20], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12]) la responsabilità del datore

di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Pertanto,

l’argomento ricorsuale secondo cui le difficoltà finanziarie e il consecutivo

fallimento della società sia da ricondurre all’agire del DECS (rispettivamente

del Consiglio di Stato) in relazione all’assegna-zione della gestione di mense

scolastiche ed in particolare alla decisione di disdire i contratti stipulati

con la FA 1 concernenti la gestione delle mense delle Scuole medie di __________,

del Liceo di __________ e del Centro professionale commerciale di __________,

non costituisce di per sé motivo invocabile a discolpa o a giustificazione del

mancato versamento degli oneri sociali.

2.4.3. Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R.

G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]).

L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa B. [H

446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto alcun

motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella

causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi

durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto

2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H

209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S. [inc. 31.03.11]). La possibilità

di discolparsi decade quindi se per diversi anni non sono stati fatti versamenti

(STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente

pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa

C. [H 103/01]), é stata riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un

caso in cui i problemi finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze

di un risanamento aziendale apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato

ribadito in STFA 23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H

170/01]), in una fattispecie in cui la scelta di differire il

pagamento dei contributi paritetici non era obiettivamente indispensabile per

la sopravvivenza della società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro

poteva oggettivamente presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi

mesi) la Cassa riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei

contributi non poteva quindi essere riconducibile a una situazione di

momentanea di illiquidità (cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261,

1985 p. 604). In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H

277/01]), è stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una

società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che

il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero (cfr. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF

123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e

P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è

possibile addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco

contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato

regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il

pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando

in questo modo illecitamente la propria impresa (in

argomento v. anche DTF 108 V 196).

2.4.4. Dagli

atti si evince chiaramente che già in epoca antecedente alle decisioni del

DECS, rispettivamente del Consiglio di Stato (rese nel giugno 2006) di disdire

il contratto di gerenza delle mense scolastiche aggiudicate a suo favore nel

corso del 2003 (sulla questione cfr. le sentenze concernenti la FA 1 rese dal

TRAM in data 12 agosto 2003 (inc. 52.2003.220) e 23 agosto 2006 (inc.

52.2006.229), entrambe pubblicate sul sito www.sentenze.ti.ch),

la società è stata in mora con il versamento degli oneri sociali. Per l'incasso

dei contributi la Cassa ha infatti dovuto sistematicamente diffidarla a partire

dal maggio 2002 ed avviare numerose procedure esecutive dal giugno 2002 (cfr.

specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo, doc. B-B/5).

Praticamente tutte le richieste di acconto e quelle rese a seguito di

conteggi di chiusura sono state seguite da diffida di pagamento e da procedura

esecutiva. Pur avendo, per quanto riguarda il 2002, dopo diffide e precettazioni,

provveduto a versare la quasi totalità dei contributi dovuti (fr. 28'810.65 su

fr. 29'745.30), a fronte di un debito contributivo di fr. 36'041.25 per il

2003, di fr. 30'424.40 per il 2004, di fr. 21'194.85 per il 2005 e di fr.

4'196.36 per il 2006, la società ha provveduto a versare unicamente gli importi

di fr. 9'335.60 per il 2003, nessun versamento per il 2004, fr. 297.80 per il

2005 e nessun versamento per il 2006; anche per quanto concerne il conteggio

emesso dopo revisione eseguita nel febbraio 2006 e concernente gli anni 2001 e

2002, il relativo importo dovuto di fr. 9'260.10 (comprensivo di spese di

diffida) é rimasto interamente impagato (cfr. doc. B-B/5; cfr. gli attestati di

carenza beni sub. doc. C-C/11). È pur vero quindi che la società ha a

diverse riprese provveduto – a parziale copertura del debito contributivo – al

versamento di complessivi fr. 58'234.55 (praticamente sempre dopo l’invio di

diffide e l'intimazione di precetti esecutivi), ma ciò a fronte di un debito

contributivo complessivo (comprensivo di spese e interessi) pari a fr.

151'638.80. Nell’ambito del fallimento della FA 1 – alle cui cause, che

l’insorgente imputa in particolare al comportamento e alle decisioni del DECS

(e del Consiglio di Stato) non va, come detto, messa in relazione la

responsabilità ex art. 52 LAVS – la Cassa ha quindi insinuato un credito complessivo

di fr. 93'404.25 per contributi (e spese) non versati relativamente a suddetti

periodi, importo, questo, rimasto in quanto tale incontestato e che corrisponde

all’ammontare del danno fatto valere con il qui querelato provvedimento.

Come

accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era,

come nella fattispecie, cronico, e anzi i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le pro-cedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza

che la società fosse senza liquidità giustifica il procrastinare del pagamento

dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla

giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P.

L.). In particolare non risultano in concreto dati gli estremi per ammettere

nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (cfr. consid. 2.4.3; cfr. anche STFA 4 novembre 2004 nella causa K.

[H 297/03]).

2.4.5.

L’insorgente – per quanto è dato di capire e nella misura in cui è da

ritenere proponga al riguardo un argomento addotto a sua discolpa già in sede

di opposizione – evidenzia di aver immesso nella società capitali provenienti

dal suo patrimonio privato. Ora, tale circostanza nulla cambia nella sostanza,

la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 essendo già stata appurata in virtù

delle considerazioni che precedono (sul punto cfr. STFA 29 febbraio 1992 nella

causa V. J., W. e T.).

2.4.6.

Inoltre, nella misura in cui è da ritenere che le sorti della società

dipendevano prevalentemente da mandati da parte dello Stato (contratti di

gestione di mense scolastiche, in seguito disdetti), è bene rilevare come tale

circostanza risulti altamente rischiosa, la ditta avendo in tal modo fondato la

propria esistenza su equilibri delicati. La società avrebbe invece dovuto

cercare altri importanti partner commerciali e non dipendere dai mandati di un

solo committente. In STCA 16 aprile 2003 (inc. 31.2002.21), questo Tribunale ha

segnatamente ritenuto rischioso affidare le sorti di una società all'apporto di

un solo cliente ed avrebbe invece dovuto differenziare la propria dipendenza

commerciale.

2.5.

L’insorgente censura infine la mancata sua audizione personale da parte della

Cassa in sede di procedura d’opposizione. Alla luce delle considerazioni che

precedono (cfr. consid. 2.3, 2.4) un’audizione di RI 1 nell’ambito della

procedura amministrativa appariva superflua, non senza al riguardo ricordare

che l’art. 42 LPGA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato

oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STCA

28 settembre 2006 [inc. 31.2006.16]; STFA 20 settembre 2005 [C. 128/2004]). Appare

parimenti superfluo sentire personalmente l’insorgen-te nella presente

procedura ricorsuale, essendo dati, sulla ba-se degli atti all’inserto, gli

elementi necessari per statuire nel merito della vertenza (sul principio della

valutazione anticipata delle prove in sede ricorsuale, applicabile anche alle richie-ste

di audizione personale, cfr. STFA 8 novembre 1999 [H 74/99], DTF 124 V 90, 122

V 47).

2.6. In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 93'404.25. La querelata decisione va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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