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31.2008.3

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3 febbraio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i due ACB rilasciati dall’UF di __________ nell’aprile 2007; assevera quindi

come l’insorgente, quale amministratore unico della DT 1, è, conformemente alla

giurisprudenza, l’unico responsabile del danno sorto a seguito del mancato pagamento

dei contributi nel periodo considerato.

1.6. Con

successive osservazioni, richieste dopo aver il TCA richiamato dall’UE di __________

il Registro delle esecuzioni e degli ACB a carico della DT 1 ed acquisiti agli

atti copia degli 11 ACB rilasciati nel febbraio/marzo 2004, le parti si sono

sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni (cfr. VII, IX,

XIV, XV, XVIII, XIX, XXII). Richiesta poi dal TCA a voler prendere posizione

sul tema della prescrizione in relazione al rilascio dei suddetti 11 ACB (cfr.

XXIV), la Cassa nulla ha osservato al riguardo, limitandosi a produrre l’ulteriore

documentazione richiesta dal Tribunale (cfr. XXVI). Con scritto 24 novembre 2008

l’insorgente ha invece evidenziato come per quanto riguarda il mancato

versamento dei contributi di cui agli ACB di febbraio/marzo 2004, la pretesa

risarcitoria appaia prescritta per complessivi fr. 66'072.75, sostenendo per il

resto come anche l’importo (fr. 20’000) residuo non possa essergli comunque addebitato

in quanto in parte riferito a spese, tasse e interessi, in parte a valere quale

somma che avrebbe potuto essere saldata se la Cassa avesse acconsentito alla

cessione dell’asserito cre-dito che la società vantava nei confronti dell’Ufficio

misure attive (XXVIII). Della facoltà concessale (XXIX) di esprimersi sul citato

scritto 24 novembre 2008 dell’insorgente, la Cassa non ha fatto uso.

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi del-l’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della LPGA – il datore di lavoro deve risarcire il danno

che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizio-ni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce

una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento

integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF

111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid.

3a e 650 consid. 2).

2.3. Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità per il

danno può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome

suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6 p. 20; tale estensione è

stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della

responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC,

statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid.

3b). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro (Nuss-baumer, Die

Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard,

Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS,

in: RSA 1991 p. 163). In questo contesto si situa però anche il rilascio di un

attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di

pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato

adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di

lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche

se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto,

non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi

organi sussidiariamente responsabili (DTF 113 V 257s; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren

nach Art. 52 AHVG, in: Schaffauser/Kieser

(Hrsg.), Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, p. 109; idem,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 1075; RCC 1988 pp. 137ss, 1991 p. 135; ZAK 1985 p. 619). Qualora più organi di una persona giuridica (o i membri di una

società semplice) abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). In DTF

129 V 11 (= Pratique VSI pp. 79ss) il TFA ha riesaminato il problema della

responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora

adottata deve essere ancora mantenuta.

Nel

caso in esame, stante il fallimento e il rilascio di diversi ACB a carico della

DT 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa è legittimata a procedere in via sussidiaria nei

confronti di RI 1 quale ex amministratore unico della società.

2.4.

2.4.1. Conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al risarcimento si

prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto

notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dal-l’insorgere del danno. Il

termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello annuale previsto

dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002) – è un termine

di prescrizione (SVR 2005 AHV Nr. 15; STFA 23 novembre 2006 [H 136/05]; FF 1994

V 964ss, 1999 p. 4422). L’art. 52 cpv. 3 LAVS precisa che i termini di

prescrizione possono essere interrotti e che il datore di lavoro può rinunciare

ad eccepire la prescrizione. Emerge dai lavori preparatori della LPGA (cfr. Parere

approfondito del CF del 17 agosto 1994 in FF 1994 V 920s) che l’inserimento

nel testo di legge della facoltà per il datore di lavoro di rinunciare ad

invocare la prescrizione è stato auspicato con esplicito riferimento alla

precedente prassi giudiziaria e dottrina amministrativa (GAAC 1984 [48] n. 3; DTF

122 II 233; Rhinow/ Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 34 B IIa p. 97) secondo cui è data la possibilità di una rinuncia

preventiva a siffatta eccezione (STCA 11

dicembre 2007, inc. 31.2006.36-41, consid 2.4.1).

2.4.2. Con

la succitata sentenza 11 dicembre 2007, cresciuta in giudicato, questa Corte ha stabilito che la

prescrizione ai sensi del-l’art. 52 cpv. 3 LAVS – trattandosi di pretesa di

diritto pubblico – é rilevabile d’ufficio da parte del giudice, e ciò sulla base

delle seguenti considerazioni:

“ […]

2.4.2. Nel diritto privato la

prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere

espressamente sollevata dal debitore (art. 142 CO; Däppen, Commentario basilese, 2007, n. 3 ad art. 142; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das

Schweizerische Obligationenrecht, 2004, n. 52 p. 327; sui motivi per cui il

legislatore di diritto privato ha optato per tale regola cfr. DTF 101 Ib 348s a

cui i summenzionati autori rimandano e in cui il TF ha inoltre precisato che

l’eccezione deve essere “espressamente” sollevata).

2.4.3. Per

quanto riguarda i crediti di diritto pubblico, la prescrizione a favore dello

Stato (debitore) deve essere esaminata solo se eccepita (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2006, n. 787 p. 167; Gauch/Schluep/ Schmid/Druey, OR Allg. Teil, vol. 2, 1998, n. 3485; STF 20 agosto 2003 nella causa X. [2A.163/2003]

consid. 5.1; DTF 101 Ib 348, dove il TF ha modificato la sua precedente prassi

– secondo cui la prescrizione, a motivo soprattutto della natura cogente del

diritto pubblico, andava sempre esaminata d’ufficio [cfr. DTF 86 I 60 consid.

2] – stabilendo che per pretese fondate sul diritto pubblico la prescrizione,

sia essa espressamente prevista da una norma sia essa quale principio giuridico

generale, deve essere esaminata solo se eccepita quando lo Stato è debitore; su

detta modifica di giurisprudenza cfr. in particolare Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in:

AJP 1995 pp. 50-51).

La prescrizione deve per contro

essere considerata d’ufficio quando l’amministrazione ha veste di creditore (Rhinow/Krä-henmann, cit., n. 34 B II pp. 96s, con riferimento in

particolare a DTF 106 Ib 357 consid. 3a e 111 Ib 269 consid. 3a/bb; Häfelin/

Müller/Uhlmann, cit., n. 786 p. 166; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. 1, 1992, n.

753; Holzer, Verjährung und Verwirkung

der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 28, con riferimento

alla giurisprudenza federale di cui a DTF 101 Ib 348, 105 Ib 6 e 111 Ib 277 [Holzer (p. 29) sostiene addirittura che

nel diritto pubblico la prescrizione dovrebbe essere esaminata d’ufficio in

ogni caso, quindi anche quando lo Stato è debitore]; STF 12 luglio 2007 nella

causa X. [5D 50/2007 + 5D 51/2007] consid. 3.3; ZBl 1997 p. 525; GAAC 2001 [65]

n. 8; Moor, Droit administratif,

vol. 2, 2002, p. 87, illustra come nella succitata DTF 101 IB 348 ed anche in

DTF 106 Ib 357 il TF ha voluto limitare l’esame d’ufficio della prescrizione al

caso in cui lo Stato è creditore, optando invece per il sistema vigente nel

diritto privato [presa in considerazione dell’eccezione di prescrizione solo se

sollevata] nel caso in cui lo Stato è debitore. Cfr. inoltre anche Riedo, in: ASA 2007 pp. 452s; GAAC 1996

[60] n. 72). L’esame d’ufficio della prescrizione non esclude comunque la

possibilità per il debitore di validamente rinunciare a sollevare l’eccezione

di prescrizione prima che questa intervenga (GAAC 1984 [48] n. 3, 2001

[65] n. 8; Gadola, cit., p. 51 e

ivi riferimenti; cfr. supra consid. 2.4.1).

2.4.4. In materia di previdenza professionale, in

STFA 1. settembre 2006 (nella causa CM S. [B 1/04], pubblicata in SVR

2007 BVG n. 17; vedi anche DTF 129 V 241; SZS 1994 p. 388, 2001 p. 183) con riferimento

all’art. 41 LPP, laddove esso disciplina la prescrizione dei crediti

riguardanti contributi e prestazioni periodici e sancisce espressamente – contrariamente

all’art. 52 LAVS – l’applicabilità, tra gli altri, dell’art. 142 CO, l’Alta

Corte ha stabilito che la prescrizione non deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (sui dubbi, sollevati in dottrina, circa la rilevabilità d’ufficio

della prescrizione malgrado l’esplicito rimando nel diritto pubblico alle

disposizioni di diritto privato – applicabili quindi a titolo sussidiario –

cfr. Lieber, Commentario

zurighese, ad art. 7, n. 126 p. 1319, Gadola,

cit., pp. 49-50; Knapp, cit., n.

83 p. 19). Nella citata sentenza 1. settembre 2006 il TFA – con

riferimento alla precedente sua giurisprudenza pubblicata in SZS 1994 p. 388 –

ha inoltre precisato che, trattandosi di questione di diritto e non di fatto,

l’eccezione di prescrizione può essere presentata per la prima volta anche in

sede federale, sia nell’ambito di una procedura in cui l’istanza federale gode

di potere cognitivo esteso sia laddove essa disponga solo di potere cognitivo

limitato, e ciò a prescindere dal fatto che detta eccezione fosse già

invocabile in sede cantonale; l’Alta Corte ha quindi anche dichiarato non

conforme al diritto federale l’art. 5 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961, laddove

esso, prescrivendo che tutte le eccezioni devono essere formulate con l’atto di

risposta, limita proceduralmente la possibilità di eccepire la prescrizione

(sulla possibilità, nel diritto amministrativo in generale, di sollevare

l’eccezione di prescrizione in ogni stadio procedurale quindi anche per la

prima volta in sede federale cfr. Gadola,

cit., p. 51 e ivi riferimenti; STF 20 agosto 2003 nella causa X. [2A.163/2003]).

2.4.5. L’esame d’ufficio della prescrizione e

quindi la non applicabilità dell’art. 142 CO è principio applicabile alle

pretese risarcitorie (di regresso o per danno diretto) dello Stato nei

confronti dei funzionari giusta la LFResp del 14 marzo 1958 (RS 170.32) e ciò

con particolare riferimento ai suoi articoli 7, 8, 9, 19, 21 e 23 (Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, in:

Schweiz. Bundesverwaltungs-

recht, Organisationsrecht, 1996, pp. 76s; Hotz,

Die Haftpflicht des Beamten gegenüber dem Staat, 1973, p. 149). Unitamente all’art. 60 CO, l’art. 23 LFResp – che

disciplina la prescrizione delle pretese di risarcimento dello Stato nei

confronti dei funzionari – viene indicato quale modello per la regolamentazione

della prescrizione ex art. 52 LAVS (FF 1994 V 920s;

in generale sull’art. 52 LAVS quale disposizione speciale all’interno del

sistema della LFResp, nonché sulla necessità di considerare i suoi principi

generali in sede interpretativa dell’art. 52 LAVS cfr. DTF 96 V 125, 114 V 221;

Kieser, Alters- und

Hinterlassenenversicherung, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht, Soziale

Sicherheit (Meyer Hrsg.), 2007, pp. 1291ss; GAAC 1994 [58] n. 48).

[…]”

2.4.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, trattandosi di

pretesa fondata sul diritto pubblico fatta valere da una cassa di compensazione

munita di potere pubblico (Nussbaumer, Die Haftung, cit., p. 1074; Dieterle/Kieser, Der

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: ST 1995 p. 657; DTF 108 V 186, 193;

RCC 1993 p. 124; Beyeler, öffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, 2004, pp.

340, 421; STCA 11 dicembre 2007, cit., consid. 2.4.6; Grisel, Traité de droit administratif,

1984, vol. 1, pp. 301s), la questione della sua prescrizione è

suscettibile di essere esaminata d’ufficio in questa sede. Va in ogni caso

ricordato che la Cassa, invitata dal TCA a voler prendere posizione sulla

questione della prescrizione con riferimento agli ACB rilasciati nel

febbraio/marzo 2004 ed acquisiti agli atti (cfr. XXIV, XXV) non ha

presentato al riguardo osservazione alcuna; parimenti nulla ha osservato in

merito all’eccezio-ne di prescrizione di parte della pretesa risarcitoria

successivamente sollevata dall’insorgente con scritto 24 novembre 2008 (XXVIII).

Per il resto, dagli atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che

l’insorgente abbia in precedenza rinunciato a sollevare eccezione ai sensi

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. consid. 2.4).

2.5.

2.5.1. Secondo la giurisprudenza sviluppata attorno all’art. 82 cpv. 1

v.OAVS ed applicabile alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal

1. gennaio 2003), il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è

causato (insorgenza del danno). Tuttavia, decisiva per la decorrenza del

termine per far valere la pretesa risarcitoria non è l’insorgenza del danno, ma

la sua conoscenza da parte della cassa (DTF 123 V 12; Nussbaumer, Das

Schadenersatzverfahren, cit., p. 109; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H.,

p. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si

rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione

ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di

esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire

il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452

consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415

consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la

giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento

della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando

intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114

V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere

altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto

delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

2.5.2.Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del

datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del

danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale

di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi

degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del

danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo

anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non

ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di

prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il

termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260];

STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H

268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H

284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991

p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer,

Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation

d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit.,

p. 664). Da tale momento, come accennato (cfr. consid. 2.3), non vi è inoltre

motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi

sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente.

Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento

si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del

danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della

sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

2.5.3. Nel

caso in esame, con il rilascio, nel febbraio/marzo 2004, dei primi verbali di pignoramento

– a valere quali ACB definitivi (cfr. consid. 2.5.2) relativi ai contributi (con

interessi e spese) non soluti nei periodi ottobre-dicembre

2002 (con conguaglio 2002), gennaio-luglio 2003 (cfr.

XXIV; consid. 1.2), la Cassa ha quindi subìto rispettivamente è venuta a conoscenza

di un danno. La decisione di risarcimento, invece, è stata emessa il 25 giugno

2007.

Ora,

ritenuto come nessun atto interruttivo della prescrizione del credito risarcitorio

(da distinguersi, sia per la natura che per l’oggetto, dal credito contributivo

ex art. 16 LAVS; cfr. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 178, Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, cit., pp.

1290ss, n. 256, 260; DTF 123 V 171s; cfr. anche la succitata STCA 11 dicembre

2007, consid. 2.7.4) risulta nella specie essere stato posto in es-sere (e

neppure è stato invocato dalla Cassa), è da ritenere che la pretesa di

risarcimento fatta valere con decisione 25 giugno 2007 risulta prescritta per

quanto concerne l’eluso versamento dei contributi AVS/AD/AF (con spese ed

interessi) di ottobre-di-cembre 2002 (e conguaglio 2002),

gennaio-luglio 2003 per com-plessivi fr. 56'247.85, la cui irrecuperabilità

è stata sancita con gli ACB rilasciati nel febbraio/marzo. Tale importo è desumibile dalla distinta delle rivendicazioni (cfr.

doc. XXVI/2 e doc. 5) nonché dall’estratto-conto (cfr. doc.

XXVI/1 e doc. 6) ed è segnatamente composto da: fr. 36'671 per

contributi AVS, fr. 10'017 per contributi AD, fr. 2'518.20 per contributi AF,

fr. 953.45 per spese amministrative, fr. 1'718 per spese esecutive, fr. 2'060

per spese di sollecito e fr. 2'310.20 per interessi di ritardo (importo, que-st’ultimo,

calcolato, in assenza di un conteggio differenziato da parte della Cassa,

tenendo conto del fatto che la somma complessiva di fr. 2'717.85 è in misura

del 15% imputabile ai contributi della previdenza professionale, non oggetto

della presente procedura).

Prescritta

risulta d’altronde pure la pretesa risarcitoria concernente il mancato versamento

degli ulteriori contributi AVS/AD/ AF (con spese e interessi) scaduti al momento

del rilascio dei suddetti due ACB (trattasi del conguaglio 2001, dei contributi

di aprile 2002 e di settembre-dicembre 2003 per complessivi fr. 26'572.60

(fr. 5'404 per conguaglio 2001, fr. 4'200.55 per contributi di

aprile 2002, fr. 16'794.45 per contributi di settembre-dicembre 2003 e fr.

173.60 per interessi di mora di cui al conteggio dell’agosto 2003). E’

infatti da ritenere che nel febbraio/ marzo 2004 anche questi oneri sociali,

già invano sollecitati ed in parte anche precettati, erano con ogni

verosimiglianza da considerare siccome non più recuperabili (cfr. distinta

delle rivendicazioni sub doc. XXVI/2 e doc. 5, cfr. estratto-conto sub doc.

XXVI/1 e doc. 6; v. sul punto STFA 2 luglio 2004 [H 162/03]).

Per

il restante importo di fr. 41'796.90 (124'617.35 - 56'247.85 – 26'572.60)

risultano per contro adempiute le condizioni per ammettere una responsabilità di

RI 1, considerato – con riferimento alle singole censure ricorsali (cfr.

consid. 1.4, 1.6) – che:

- tale

somma è in particolare evincibile – contrariamente alla tesi del ricorrente che

contesta il conteggio riportato nel querelato provvedimento, il quale non terrebbe

conto dei diversi acconti versati – dal summenzionato estratto-conto (sub doc.

XXVI/1 e doc. 6) e dalla distinta delle rivendicazioni (sub doc. XXVI/2 e doc.

5), in cui sono indicati i versamenti effettuati dalla società nel periodo d’affiliazione,

ivi compresi quelli di cui alle ricevute prodotte in corso di causa (sub doc.

S1-S8). Giova inoltre ricordare che per quel che riguarda l'ammontare

del danno, spetta alla cassa documentare la propria pretesa mediante estratti,

salari, fatture, estratti conto ecc.; tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno

richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133);

- le

spese amministrative, le spese esecutive e le tasse di sollecito come pure interessi

moratori costituiscono per costante giurisprudenza elementi del danno da

risarcire (cfr. artt. 41bis e 142 cpv. 1 OAVS; cfr. la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369, RDAT II

2002 pp. 519 s e RtiD II-2006 p. 369);

- la

censura di non sufficiente motivazione della decisione – e quindi di violazione

del diritto essere sentito – s’appalesa infondata. La decisione in esame, ancorché

molto succinta, riporta infatti un conteggio basato su un dettagliato estratto-conto

indicante (con relativa causale) tutti gli addebiti/accrediti a carico/a favore

della DT 1 e su una distinta delle rivendicazioni (entrambi i documenti sono stati

annessi alla decisione) (sul punto cfr. Reichmut,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008,

n. 979ss pp. 232ss). Va inoltre ricordato che lo scrivente Tribunale, quale

istanza di ricorso, dispone del pieno potere cognitivo. Occorre per il resto

osservare che per giurisprudenza la cassa che costata di aver subito un

danno a seguito dell’i-nosservanza delle prescrizioni legali relative al

versamento dei contributi (cfr. art. 14 LAVS e artt. 34ss. OAVS) può presumere

che il datore di lavoro abbia violato tali prescrizioni per lo meno per grave

negligenza, incombendo quindi sostanzialmente al datore di lavoro – rispettivamente

ai suoi organi – far valere e provare validi motivi di giustificazione o di

discolpa (DTF 108 V 183; SVR 2007 AHV Nr. 9, 2005 AHV Nr. 18, 2001 AHV

Nr. 15; STFA 14 dicembre 2004 [H 59/04], consid. 3.4; sul punto v. anche Reichmut, cit., n. 536 p. 126 e n. 745s

p. 178);

- non

può assurgere a valido motivo di giustificazione o di discolpa l’asserito tentativo,

iniziato nell’aprile/giugno 2005, di vendita dei tre negozi nella prospettiva e

speranza di poter rapidamente liquidare (anche) le pendenze contributive, tentativo

che – a mente dell’insorgente – non ha avuto l’esito desiderato per intervenuto

fallimento pronunciato ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF (fallimento senza

preventiva esecuzione causa sospensione dei pagamenti) su istanza della Confederazione

svizzera (Ufficio IVA). Al riguardo è bene ricordare – non senza precisare che

la responsabilità giusta l’art. 52 LAVS non è considerata in relazione alla

gestione della società per sè stessa nè a eventuali motivi del fallimento

(STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007.18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14

giugno 1995 [inc. 31.1995.12]) – come, contrariamente al-l’assunto

dell’insorgente, la Confederazione, come ricordato nella succitata sentenza

CEF, era incontestabilmente legittimata a chiedere il fallimento della DT 1

giusta l’art. 190 LEF; che la Confederazione avrebbe da un momento all’altro

potuto agire in tal senso è un’eventualità che non poteva quindi non essere

presa in considerazione dalla società, la quale non versava contributi IVA (per

oltre fr. 90'000) da 4 anni (cfr. sentenza CEF succitata).

Per

il resto, non vi sono da un lato elementi che consentano di eventualmente ipotizzare,

quale motivo di giustificazione, che l’eluso pagamento da parte della DT

1 – che solo da marzo 2004 a giugno 2005 si era vista recapitare ben 18 ACB – dei

contributi (in particolare dei conguagli 2003 e 2004 per oltre fr. 10'000, dei

conteggi marzo–aprile 2005 per circa fr. 17'000 e dei conteggi giugno-agosto

2005 per circa fr. 20'000) sia avvenuto per far fronte ad una passeggera mancanza

di liquidità e nella realistica ed oggettiva prospettiva (che, come accennato,

non poteva non essere considerata senza tener conto della possibilità, a brevissimo

termine, di un drastico intervento dell’Ufficio IVA a salvaguardia del proprio

credito) che questi sarebbero con ogni verosimiglianza stati soluti in un futuro

prossimo (in argomento cfr. Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung,

in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss, 35s; STFA 12 dicembre 2008,9C_812/2007, consid. 3.2; Reichmut, cit., n. 585ss p. 135s e n.

668ss pp. 156ss). Né paiono d’altro lato dati

eventuali motivi di discolpa, invocabili per giurisprudenza nel

caso di aziende che, dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto

al versamento dei contributi, cadono in difficoltà economiche e devono essere

sciolte (di regola per fallimento) cagionando una perdita contributiva

circoscritta a due-tre mesi, ciò che non corrisponde al caso in esame (sul

punto cfr. la succitata STFA 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; STFA

26 settembre 2005 [H 212/104] consid. 4, STFA 11 luglio 2006 [H 67/06] consid.

5.4; Meyer, cit., p. 36; Reichmut, cit., n. 696ss pp.163);

- inconferente

è il rimprovero alla Cassa di non aver agito con la dovuta diligenza, non

avendo essa segnatamente chiesto, dopo il rilascio dei primi due ACB (febbraio/marzo

2004), il fallimento della DT 1 ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF al fine di limitare

il danno. Da un lato non vi è per giurisprudenza federale l’obbligo per la cassa

di far uso della facoltà offerta da questa norma (STF 26 novembre 2007 [H 18/07],

consid. 5.3; Reichmut, cit.,

n. 763 p. 183); d’altro lato con ogni verosimiglianza – considerati i pagamenti

della società a favore della Cassa nel periodo marzo 2004-marzo 2005 (cfr. distinta

delle rivendicazioni sub doc. XXVI/2 e doc. 5 e estratto-conto sub doc. XXVI/1

e doc. 6) – le probabilità di successo di una richiesta di fallimento ai sensi

dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF – che presuppone la sospensione dei pagamenti

da parte del debitore – sarebbero state minime (la società, come detto, è stata

per contro sciolta nell’agosto 2005 su istanza dell’Ufficio IVA a cui la DT 1

non versava contributi da 4 anni);

- la presunta mancata disponibilità della Cassa ad accettare la

cessione del credito (per aiuto al collocamento) che la DT 1 vantava nei

confronti dell’Ufficio delle misure attive (fr. 20'000; XXVIII, XXVIII/bis), è circostanza

ininfluente non essendo dato di ritenere – e d’altronde l’insorgente nulla

adduce al proposito – che tale somma avrebbe potuto essere versata alla

Cassa solo tramite cessione;

- pagamenti

parziali – come in concreto – non costituiscono di per sé motivo di

giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente

che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un

lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito

per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più

essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia

contrario al senso stesso del disposto in esame (su questo

punto STFA 28 giugno 2004 [H 270/03], 29 agosto 2002 [H 277/01]);

- la

difficile situazione finanziaria (personale) invocata dall’insor-gente nelle

more della presente procedura (XXII) non è circostanza atta a modificare il

presente giudizio. La procedura di risarcimento fondata

sull’art. 52 LAVS non contempla infatti l'istituto del condono (che presuppone

l'esistenza della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47

LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere

riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel

caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC

1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito

intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un con-dono é a priori escluso

(STCA 18 gennaio 1996, inc. 31.94. 11). Alla Cassa rimane comunque il compito

di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità

di incasso (ZAK 1986 p. 448);

-

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (XXVIII), costituiscono

elementi del danno i contributi non solo per la parte del salariato ma anche

per quella del datore di lavoro, l’art. 52 LAVS non facendo distinzione tra i

due (Pratique VSI 1994 p. 104; STFA 28 ottobre 2002 [H 166/02]).

2.7. In esito alle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento

del ricorso, RI 1 va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno causato

dal mancato versamento di contributi paritetici della DT 1 in ragione di fr.

41'796.90.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso é parzialmente accolto.

§ La decisione 15 gennaio 2008 è modificata nel senso che RI 1 è

condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 41'796.90.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve moti-vazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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