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Decisione

31.2008.6

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Amministratore unico. Misure intraprese per ovviare alle difficoltà finanziarie della società datrice di lavoro

12 febbraio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985

p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società

anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione

da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244, 108 V 193);

2.5. Costituisce motivo

di discolpa in particolare il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole.

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 12 dicembre 2008, consid. 3.2 con

riferimenti giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008 n.

668s, p. 156ss; cfr. anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pp. 25ss e 35s).

In

questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002, consid. 4.6. e riferimenti; STFA H 336/95 del

7 maggio 1997, consid. 3d).

In

un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31

agosto 2001, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e

giurisprudenza ivi citata).

Quindi,

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza federale.

2.6. Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti

giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss,

p. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit, pag. 36).

Va

poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere

riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STFA del 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7.

2.7.1 Nel ricorso

l’ex amministratore unico della FA 1, contestando una sua negligenza grave nella

violazione delle prescrizioni, ha fra l’altro evidenziato:

"

In conclusione il ricorrente rileva che

la Cassa resistente non ha fornito alcuna prova pertinente ed alcuna deduzione

circa la sua colpevolezza, cioè circa una sua presunta negligenza grave che

avrebbe condotto al presunto danno (comunque da ridurre come al doc. 62): in

particolare non può essere rimproverato al ricorrente di avere negletto in modo

colpevole la situazione, di avere privilegiato altri creditori e, stante il

flusso continuo di pagamenti alla Cassa CO 1, di averla voluta sfavorire

rispetto ad altri creditori; invero la cassa stessa ha contraddittoriamente da

un lato aderito a proposte di differimento dei pagamenti proposte da FA 1, con

ciò dimostrando di credere essa pure nelle operazioni di risanamento messe in

atto dal ricorrente e d'altro canto ha contribuito in modo decisivo a mettere

in ginocchio la società - in una fase congiunturale difficile e senza che siano

riconoscibili problematiche strutturali aziendali neglette, con l'avvio e la

prosecuzione di una cinquantina di procedure esecutive" (ricorso pag. 9).

Orbene, sulla

base delle argomentazioni addotte nel ricorso e dall’esame della documentazione

prodotta, dev’essere concluso che l’insorgente non può validamente far valere

motivi di giustificazione o di discolpa in relazione al mancato pagamento degli

oneri sociali relativi al periodo 2003 (conteggio finale) - 2006 (novembre).

2.7.2. Innanzitutto

occorre ricordare che per legge (art. 14 ss LAVS) la Cassa era tenuta a

riscuotere, procedendo anche in via esecutiva, i contributi sociali rimasti

scoperti. Anzi, se non lo avesse fatto quest’ultima sarebbe incorsa in una

violazione dei propri doveri e obblighi. Infatti, in questo contesto va

ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, l’obbligo di risarcire il

danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto

negli art. 4 Lresp e 44 CO, nel caso in cui sussiste una violazione di un

obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa

alla procedura di riscossione dei contributi che ha causato la nascita oppure

il peggioramento del danno (DTF 122 V 186ss cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16

consid. 7a).

Occorre piuttosto

esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità

passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare

giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

In questo

contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 9

giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno

1995 [inc. 31.1995.12])) la responsabilità del datore di

lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della

società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Non è

pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al

peggioramento delle condizioni del mercato (cfr. Reichmuth, op. cit., marginale

677 pag. 160 con riferimenti di giurisprudenza), che il datore di lavoro

soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza

confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha

portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., marg.

679 pag. 160 con riferimenti).

Nella

Considerandi

fattispecie, l’insorgente evidenzia di aver messo in atto diversi provvedimenti

per cercare di far fronte alle difficoltà economiche in cui era incorsa

l’azienda:

"

… come risulta dallo storico aziendale di cui al

doc. 25 (specie pag. 4), il ricorrente non ha assistito passivamente alle

difficoltà economiche, di natura esogena (congiunturale, cfr. doc. 2, 3, 5, 6,

7, 9, 13, 30, 53 e 54) che stavano colpendo la società da esso amministrata,

bensì ha adottato tutta una serie di provvedimenti di carattere strutturale,

specie proprio nell'ambito amministrativo-gestionale - di cui la querelata

decisione neppure riconosce l'esistenza - di cui è sicuramente riconoscibile l'incisività

a tutela dei diritti di tutti i creditori, ivi comprese le assicurazioni

sociali.

Giova rilevare che le difficoltà di carattere

congiunturale erano soprattutto correlate ai cantieri delle grandi trasversali

alpine, ove FA 1 curava i servizi di ristorazione delle maestranze e per i

quali i ritardi di implementazione hanno indubbiamente causato un notevole

scompenso aziendale, sia a livello di fatturato sia a livello di redditività

aziendale; a questo fattore si è aggiunta poi una politica di intervento delle

società (pubbliche) incaricate dell'esecuzione dei trafori alpini (doc. 2 e 3

ad esempio) le quali irritualmente si occupavano di aspetti gestionali loro

estranei, creando del tutto ingiustificatamente dei problemi di collaborazione

con i fornitori locali, allorché queste stesse società erano e sono conosciute

per regolare i propri debiti secondo le esigenze proprie loro o dei loro

funzionari, come è emerso - con grande clamore dei mass media - proprio

all'inizio di quest'anno con le statistiche sui ritardi nei pagamenti delle

aziende in Svizzera con risalto della circostanza che proprio le aziende

pubbliche e specialmente quelle dei trafori alpini brillavano per ritardi

inveterati e consistenti.

Diventava necessario, all'epoca, anche se la mobilità

aziendale interna aveva ovviamente dei limiti ben precisi, di cercare delle

alternative di cespiti e di migliorare la redditività (doc. 37, pag. 5), con

contestuale informazione continua alle maestranze della situazione esistente ed

accresciuta loro consapevolezza della necessità di incrementare la produttività

aziendale." (Doc. I)

Orbene,

questo TCA prende atto delle misure intraprese dal ricorrente - tra cui l’allestimento

budget acquisti per ogni centro di costo e pagamento a contanti dei fornitori,

accordo per debiti scaduti, distribuzione equa della liquidità tra i creditori,

convenzione per il pagamento degli oneri sociali -, provvedimenti elencati nell’istanza

7.

marzo 2006 di differimento del fallimento a pag. 4 (doc. 11/25).

Tuttavia non

può non essere rilevato che, come ammesso dall’ex amministratore unico, le

difficoltà finanziarie erano sorte verso la fine del 2003; quell’anno è

stata registrata una perdita di fr. 74'843.--. Questo trend negativo è

continuato nel 2004 (perdita di fr. 97'731,23) e nel 2005 (perdita di fr. 2'168'471,89;

senza gli ammortamenti la perdita era di fr. 301'011.--); eccezion fatta per il

periodo di differimento del fallimento (marzo – settembre 2006), differimento che

comunque è stato revocato su istanza della società (doc. 46), dietro consiglio

del commissario (doc. 11/46).

Va poi ricordato che, l’Alta

Corte ha ripetutamente affermato che la scelta di differire il pagamento dei

contributi paritetici deve essere, in primo luogo, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il

datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve

termine - nel senso di pochi mesi e non di anni - ogni suo credito nei

confronti della cassa (STFA 16 gennaio 2007 nella causa C, H 156/07, consid.

9.1

con riferimenti). Il motivo di discolpa infine deve esistere durante il

lasso di tempo in cui i contributi impagati avrebbero dovuto essere versati

(RCC 1986 pag. 236 consid. 5b).

Nel caso in esame, invece,

quelli scoperti concernono un periodo abbastanza lungo. Dall’insinuazione 22

giugno 2007 (doc. 50) all’UF si evince che sono rimaste impagate le fatture

relative al 2003 (conteggio finale), al 2004 (acconti marzo-giugno, dicembre e

conteggio finale), al 2005 (acconti marzo-dicembre e conteggio finale) e infine

al 2006 (gennaio- marzo, settembre-novembre 2006).

L’insorgente

ha inoltre evidenziato che la Cassa il 22 settembre 2004 (doc.10) ed il 6

aprile 2005 (doc. 15) aveva stabilito una piano di rateazione del pagamento dei

contributi. Occorre qui ricordare che ai fini di una valutazione dell’obbligo

di diligenza del datore occorre prendere in

considerazione, fra l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione

che prevede una proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento nella

misura in cui simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i

termini di pagamento usuali (DTF 124 V 254 consid. 3b. In quel caso, il datore

di lavoro non era incorso in una violazione per grave negligenza delle

prescrizioni poiché non erano emersi indizi che permettevano di ritenere che

egli avesse richiesto la dilazione nella consapevolezza di un imminente

fallimento della società, consapevole dell’impossibilità di rispettare le

scadenze. Il datore di lavoro aveva inoltre regolato gli oneri sociali precedenti

a quelli oggetto della dilazione).

Nella

fattispecie in esame, la succitata giurisprudenza non è applicabile, già per il

solo fatto che il piano di rateazione riguardava i contributi arretrati e va quindi

piuttosto letto come un andare incontro alle difficoltà di liquidità della

società.

È vero

che, come già detto, in data 30 marzo 2006 è stato pronunciato il differimento

del fallimento (doc. 11/31). Tuttavia, senza voler sminuire gli sforzi intrapresi

dall’insorgente e riconosciuti dal commissario, la situazione finanziaria della

società è stata fotografata da quest’ultimo come di grave insolvenza, senza

ipotizzabili interventi per risanare il bilancio (cfr. citato rapporto 22

settembre 2006 pag. ). Non va del resto dimenticato che già a bilancio 31

dicembre 2004 la FA 1 presentava un’eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725

cpv. 1 CO, tant’è che il 20 ottobre 2005 l’organo di revisione aveva fatto

presente dell’obbligo di avvisare il giudice (doc. 11/16).

Da

ultimo, il fatto che, come sostenuto dal ricorrente, la società abbia

versato il 70% del totale degli oneri sociali non costituisce di per sé motivo

di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente

che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un

lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito

per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più

essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia

contrario al senso stesso del disposto in esame (su questo

punto STFA 28 giugno 2004 [H 270/03], 29 agosto 2002 [H 277/01]);

Visto

quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta

di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una

valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad

ogni suo credito.

2.7.3

Non va da

ultimo dimenticato che, come visto, il mancato pagamento di contributi si

riferisce ad un lasso di tempo di anni e che quindi un tale periodo configura

negligenza grave da parte del ricorrente. Oltre a questo, si ricorda che la FA

1.

non aveva regolarmente provveduto al versamento degli oneri sociali.

Non risultano

pertanto dati i motivi di discolpa, invocabili per giurisprudenza

nel caso di aziende che, dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto

al versamento dei contributi, cadono in difficoltà economiche e devono essere

sciolte (di regola per fallimento) cagionando una perdita contributiva

circoscritta a due-tre mesi (STFA 7 maggio 1997 nella

causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato

all’incirca dieci mesi). La giurisprudenza circoscrive invece

a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52

LAVS (STF 12 dicembre 2008 nella causa H.,9C_812/2007,

consid. 3.3 con riferimenti giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 690 ss, p. 162 ss; cfr. anche Meyer, op. cit, pag. 35).

2.7.4

Non

riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati

dalla FA 1 limitatamente a fr. 699'213,50 (cfr. consid. 2.2). In tal senso la

decisione contestata dev’essere modificata.

2.8

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto

pagamento del dividendo da fallimento, circostanza che non ha inciso sulla

posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52

LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere

ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’insorgente, tantomeno una

soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle

ripetibili, ancorché parziali (vedi un caso analogo in STFA inedita del 5

agosto 2002 nella causa F e C [H 67/01]; STCA 22 febbraio 2006 nella causa S.

[inc. 31.2005.7]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire

alla CO 1 fr. 699'213,50.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non sono assegnate ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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