31.2008.7
Domanda di revisione dichiarata irricevibile in quanto presentata contro la STCA non ancora cresciuta in giudicato. Trasmissione degli atti al TF per competenza
2 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
31.2008.7
Data decisione, Autorità:
02.04.2008, TCA
Titolo:
Domanda di revisione dichiarata irricevibile in quanto presentata contro la STCA non ancora cresciuta in giudicato. Trasmissione degli atti al TF per competenza
REVISIONE PROCESSUALE
art. 61 cpv. 1 let. 1 LPGA
art. 14 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2008.7
BS
Lugano
2 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla domanda di revisione della
STCA 20 marzo 2008 in relazione al ricorso 3 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2007 emanata da
in relazione
alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1, __________
considerato in fatto ed
che - con
sentenza 20 marzo 2008 (intimata lo stesso giorno) il TCA ha respinto il
ricorso 3 agosto 2007 di RI 1 contro la decisione su opposizione 3 luglio 2007
mediante la quale la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al ricorrente il
risarcimento del danno di
fr. 85'153,20 subito a seguito del mancato pagamento degli oneri sociali da
parte della __________ e della succursale di __________ (inc. 31.2007.16);
- con
scritto 27 marzo 2008 il ricorrente, sostenendo una violazione del diritto di
essere sentito, ha chiesto la revisione della succitata STCA facendo presente
quanto segue:
" (...)
Con scritto raccomandato
14 marzo 2008 da me ricevuto il 17 marzo venivo invitato a presentare le mie
osservazioni entro il termine di 10 giorni alla lettera 5 marzo 2008 della
Cassa di compensazione.
Senza attendere lo
spirare del termine impostomi questo Tribunale ha emesso, per il tramite del
suo vicepresidente, la risposa al mio suddetto ricorso. (...)" (Doc. I)
- in
effetti, con ordinanza 14 marzo 2008 questo Tribunale ha trasmesso per
conoscenza al ricorrente (ex amministratore unico della FA 1 e della succursale
di __________) lo scritto 12 marzo 2008 della Cassa contenente lo specchietto
riassuntivo relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali dovuti
dalle succitate ragioni sociali, assegnando nel contempo un termine di 10
giorni per presentare eventuali osservazioni (XI, inc. 31.2007.16). La STCA 20
marzo 2008 è stata intimata a termine non ancora scaduto;
- l'art.
61 cpv. 1 lett. i LPGA dispone che le decisioni (del tribunale cantonale delle
assicurazioni) devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti
nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un
crimine o da un delitto;
- ai
sensi dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA
(LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente,
sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
- la
revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un
rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del
tribunale (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag.
223; cfr. anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);
- nella
fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 20 marzo
2008, non è divenuta definitiva poiché il termine di 30 giorni per presentare
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 62 LPGA in relazione
agli artt. 82 ss, 100 cpv. 1 LTF) non è ancora trascorso e quindi la domanda di
revisione è da dichiarare irricevibile;
- l'istanza
dev’essere invece considerata come ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 82 ss. LTF). Infatti, il ricorrente può far valere una
violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 lett. a), che include anche i diritti
fondamentali costituzionali, tra cui il diritto di essere sentito ex art. 29
cpv. 2 Cost. (Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, art. 95,
n. 47, pag. 940);
- ne
consegue che gli atti sono inviati al Tribunale federale, Lucerna, per
competenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1.- La domanda di revisione è irricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi per
competenza di giudizio al Tribunale federale, Lucerna.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, , entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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