31.2008.8
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte del gerente di una Sagl
17 dicembre 2008Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2008.8
Data decisione, Autorità:
17.12.2008, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte del gerente di una Sagl
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2008.8
BS/td
Lugano
17 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 marzo
2008 emanata da
in relazione
alla
terzi chiamati in
causa
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
(cancellata da RC il 30 aprile 2007)
PI 1
rappr. da : avv. RA 1,
PI 2
ritenuto in
fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 5 novembre 2004 (pubblicazione FUSC
11 novembre 2004). Lo scopo sociale consisteva nella gestione di un’impresa
generale di costruzione, nella progettazione e nella direzione lavori.
Soci gerenti della
menzionata società sono stati PI 1 (con diritto di firma individuale) dall’11
novembre 2004 e RI 1 (con diritto di firma individuale sino al 19 novembre
2004; in seguito sino all’8 agosto 2005 con diritto di firma collettiva a due)
dall’11 novembre 2004 al 23 giugno 2005 (data delle dimissioni; sub doc.2).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità
di datrice di lavoro, dal 1° novembre 2004 al 31 agosto 2006.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da giugno 2005 e precettarla da settembre
2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri
sociali, doc. 3/C-C2).
In
data 13 giugno 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli
attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF
non soluti dalla società per l’anno 2005 (doc. 3/D – D4).
Con
sentenza 4 luglio 2006 la CEF ha dichiarato l’apertura del fallimento della
società, e con decreto 7 agosto 2006 la Pretura del Distretto di __________ ha
autorizzato la liquidazione del fallimento tramite la procedura sommaria ai
sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 13 luglio 2005).
La
Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 86'299,95 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004
(novembre/dicembre), 2005 e 2006, quest’ultimo sino al mese di agosto, dopo controllo
del datore di lavoro (doc. 3/E).
La
procedura di fallimento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto
di __________ il 27 aprile 2007 (FUSC 4 maggio 2007).
La
ragione sociale è stata cancellata da RC il 30 aprile 2007 (FUSC 4 maggio 2007).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con singole decisioni 14
dicembre 2007 la Cassa ha chiesto agli ex organi formali della FA 1 il
risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti
dalla società. A PI 1 l’amministrazione ha imputato un risarcimento di fr.
86'288,95 relativi al periodo novembre 2004 – agosto 2006, mentre a RI 1 fr.
28'994,85 per il periodo gennaio – giugno 2005.
Essendosi
RI 1 opposto alla decisione di risarcimento citata, con decisione su
opposizione 12 marzo 2008 la Cassa ha confermato la condanna dell’ex socio gerente
al risarcimento di fr. 28'994,85 a titolo di contributi paritetici insoluti per
il periodo da gennaio a giugno 2005, in via solidale con PI 1.
Avendo
Fatti
i soci gerenti indicato PI 2 quale amministratore di fatto della società, il 26
marzo 2008 la Cassa ha notificato anche a quest’ultimo una decisione di risarcimento
danni (cfr. lettera 2 maggio 2008 della Cassa al TCA; III).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente ricorso,
chiedendone l’annullamento. Egli evidenzia innanzitutto di essere entrato nella
FA 1 in qualità di socio gerente a titolo fiduciario, senza alcuna
remunerazione, su richiesta di PI 2 che gestiva di fatto la società. L’ex socio
gerente contesta una sua negligenza grave, evidenzia che, durante il breve
periodo di permanenza nella società, aveva sempre ottemperato ai suoi obblighi
di diligenza, interessandosi dell’an-damento aziendale e chiesto in particolare
informazioni a PI 2 sulla gestione societaria e sul rispetto degli impegni
finanziari. Da quest’ultimo avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito.
Il
ricorrente rileva inoltre che verso la metà di febbraio 2005 aveva iniziato a
porsi dubbi circa la gestione della società da parte di PI 2 in quanto le sue
affermazioni circa la fiorente attività non venivano comprovate da nessun
documento. Il 15 marzo 2005 egli chiese a PI 2 di mostrare i conti, anche provvisori,
o i documenti che dimostrassero l’an-damento della FA 1. Non avendo ricevuto
quanto richiesto, nonostante i solleciti, e venuto a conoscenza da terzi di una
importante posizione debitoria della società, l’insorgente rinunciò al mandato
e cedette la sua quota. Per questi motivi egli conclude:
"
Va dunque sottolineato
che il breve periodo di permanenza nella gerenza della società da parte del
signor RI 1 (azienda fondata il 3 novembre 2004 contestualmente alla sua nomina
a gerente), ossia dal 5/11 novembre 2004 al 2/8 agosto 2005, non poteva far
assumere altri comportamenti, far nascere altri dubbi o fare fare diversi altri
interventi, rispetto a quelli messi in atto da RI 1, ad una personal ragionevole
e prudente nelle stesse condizioni. RI 1 ha nella fattispecie operato con
appropriata prudenza, opportuni interventi e verifiche, forzatamente lasciato
la carica quando ha potuto temere che la gestione da parte dell'amministratore
di fatto non era conforme al diritto, ciò che non costituisce negligenza grave
comportante responsabilità e quindi obbligo di risarcimento dei danni."
(Doc. I p. 5)
1.5. Con
risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma dalla
decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami
giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti dall’insorgente
non sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con
decreto 26 maggio 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI
2 (V).
1.7. Il
5 luglio 2008 PI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato una sua presa
di posizione (VIII), mentre PI 2 è rimasto silente.
Il
17 luglio 2008 la Cassa ha prodotto le proprie osservazioni in merito a quanto
sostenuto da PI 1 (X).
considerato
Considerandi
In ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
Nel
merito
2.2
In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002.
che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito
dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione).
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata
con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di
una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96
V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo
la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i
suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a
seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si
situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una
procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC
1988.
p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001.
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente
all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V
11.
= Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta
ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 3/D – D4), la Cassa ha chiesto in
via sussidiaria agli ex organi formali della FA 1 il risarcimento danni
ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art.
52.
cpv. 3 LAVS, avendo intimato le decisioni di risarcimento (14 dicembre 2007)
entro due anni dal rilascio, il 13 giugno 2006, degli
ACB da parte dell’UE di __________ (in argomento: DTF 113 V
256.
consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en
tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52
LAVS in RCC 1991 p. 405 in fine).
2.3
Si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA 18 agosto
2005.
nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V
26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité
de l’emplo-yeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002
nella causa P. e F. [H 166/02] consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa
A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della
disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4);
i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la
giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex
art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza
citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 s; STFA
24.
ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H
142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).
Nel
caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che la FA
1.
non ha versato nel periodo di affiliazione (novembre 2004 – agosto 2006) per
complessivi fr. 86'299,95, spese amministrative, esecutive e interessi di mora
inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 3/C – C2).
Avendo
con lettera 23 giugno 2005 il ricorrente annunciato le sue dimissioni da socio
gerente, con effetto dal 29 luglio 2005 (sub doc. 2), la Cassa gli ha imputato gli
oneri sociali rimasti insoluti nel periodo gennaio 2005 – giugno 2005 per complessivi
fr. 28'994,85.
2.4
Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186.
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
È
quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di
lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi
di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid.
4b, 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6
Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988.
p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985.
p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave
negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha
ricoperto la carica di socio gerente della FA 1.
Al
riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
federale della assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), i
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal mancato
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il
gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società
anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H
20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato
secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF
29.
ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 8 marzo 2005 nella causa T.
[H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella
causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc.
31.01
-39).
Accettando
il mandato di socio gerente il ricorrente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
29.
ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 2 dicembre 2003 nella
causa B. [H 171/02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal
senso, la circostanza che la società fosse effettivamente in mano PI 2 non può
assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente
il socio gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa
V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29
agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003
nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8
ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H
208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).
L’amministratore (e il socio gerente) é tenuto all'esame e all'analisi di tutte
le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale
(STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente
esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa
S. [H 282/01]). Infine, secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare
le proprie dimissioni se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H
38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella
causa N.).
2.8
A motivo di discolpa, il ricorrente sostiene di essersi informato
costantemente presso l’amministratore di fatto __________ e di aver sempre ricevuto
da quest’ultimo rassicurazioni in merito al corretto andamento della società.
Tuttavia, egli ha evidenziato:
"
Verso la metà del mese
di febbraio 2005 RI 1 ha iniziato a porsi qualche domanda sulla gestione della
società da parte di PI 2 poiché, a parte le affermazioni verbali, la fiorente
attività non veniva comprovata da nessun elemento documentale. Il 15 marzo 2005
RI 1 ha formalmente e per iscritto chiesto a PI 2 di fornire i conti, anche
provvisori, o i documenti che dimostrassero l'andamento dell'azienda.
RI 1, verso la metà di aprile 2005, nell'ambito della
sua attività di rappresentante della __________, in contatto quindi con altre
aziende edilizie, è venuto a sapere che la ditta __________ vantava un credito
verso la FA 1 per una fattura scoperta per materiale fornito e non pagato.
RI 1 ha cominciato ad avere dubbi più seri sul fatto
che la gestione di fatto della società da parte di PI 2 non fosse così rosea
come gli veniva confermato verbalmente. Pertanto, consapevole delle proprie
responsabilità, tenuto conto che la documentazione richiesta non veniva
consegnata, nemmeno dopo gli ulteriori solleciti, dietro specifica richiesta, e
non senza tribolazioni, ad PI 2, in data 2/8 agosto 2005, è finalmente riuscito
ad uscire dalla gerenza della società e a cedere la sua quota ad altro socio.
La disdetta formale fu mandata il 23 giugno 2005 dopo che tutti i precedenti
tentativi per uscire dalla ditta erano caduti infruttuosi." (Doc. I p. 3)
Orbene,
richiamati i succitati doveri di controllo e diligenza, il fatto che il ricorrente
si fosse fidato delle (presunte) rassicurazioni ricevute da PI 2 senza aver proceduto
ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di grave negligenza.
D’altronde nel ricorso egli non
prova, né sostiene, di essere stato impedito di accedere agli atti della società
e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso
impossibile lo svolgimento della sua funzione di socio gerente.
Va
poi fatto presente che (solo) con scritto 15 marzo 2005 il ricorrente, riferendosi
a precedenti infruttuose richieste verbali, aveva intimato a PI 2 di inviargli
i conti societari o altri documenti “che illustrano l’andamento della ditta”
(sub. doc. 2). Non ricevendo risposta, egli avrebbe dovuto intervenire subito, per
quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedendo per
esempio informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché
gli oneri sociali fossero pagati. Se malgrado le sollecitazioni, i contributi
pariteti fossero rimasti impagati, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare tempestivamente
le proprie dimissioni, senza attendere il 23 giugno 2005. Queste dimissioni sono
da ritenere tardive se si tiene inoltre conto che, come asserito nel ricorso
(cfr. consid. 1.4), dal mese di febbraio 2005 l’insorgente aveva iniziato “
a porsi qualche domanda sulla gestione della società da parte di PI 2…” e
che da metà aprile 2005 egli aveva appreso della posizione debitoria nei
confronti della ditta __________. Se l’insorgente sin dall’inizio avesse controllato
i pagamenti degli oneri sociali, si sarebbe reso conto che la società, subito dopo
l’affiliazione presso la Cassa, aveva iniziato a non onorare i propri obblighi
contributivi, ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità (STF 29
ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007] consid. 3.2). Infatti, come si evince
dallo specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 3/C – C2),
nonostante diffide e precetti esecutivi, la FA 1 non ha versato alcun contributo.
Irrilevante
ai fini di un’eventuale esclusione di responsabilità dell’insorgente è la
(presunta) dichiarazione fatta da PI 2 di essersi assunto la responsabilità riguardo
al mancato versamento dei contributi e di essersi impegnato a pagare lo scoperto
(cfr. ricorso p. 3). In questo contesto va ricordato che accordi tra ex amministratori
(rispettivamente organi formali) in merito all’assunzione di responsabilità per
il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale,
ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna,
eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008
nella causa B. [9_788/2007] consid. 3.3. con riferimenti; STFA 28 aprile 2003
nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,
A. P. e M.P. [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P.,
inc. 31.03.19).
Pure
irrilevante è infine la presa di posizione 5 luglio 2008 di PI 1, chiamato in
causa (cfr. consid. 1.7). Egli si è infatti dilungato sulla sua posizione nell’ambito
della società, del ruolo svolto da PI 2, per concludere di non aver violato
intenzionalmente né per negligenza grave le prescrizioni (va evidenziato che
tali osservazioni sono irricevibili, essendo, come giustamente rilevato dalla
Cassa nello scritto 17 luglio 2008 [X], la decisione risarcitoria 14 dicembre
2007.
emessa nei confronti di PI 1 cresciuta in giudicato e avendo
l’amministrazione iniziato nei sui confronti la procedura d’incasso). In merito
al ricorso di RI 1 l’ex socio gerente ha invece fatto presente di non essere in
grado di esprimersi, rimettendosi al giudizio dello scrivente Tribunale (VIII).
2.9
Va
qui ricordato che durante l’affiliazione presso la Cassa (novembre 2004 – agosto
2006) la società, nonostante diffide e precetti esecutivi, non ha versato alcun
contributo. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura
negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo
all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che,
a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di
giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante
numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella
causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per
contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi
se, tuttavia, precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF
121.
V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20
agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e
S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano
d’altronde nella fattispecie integrati gli estremi - che l’insorgente nemmeno
fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile
ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione
di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30
gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H
297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992
p. 261).
2.10
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 per complessivi fr. 28' 994,85.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il
ricorso dev’essere respinto.
2.11
Il
ricorrente ha formulato diverse richieste di assunzione di mezzi probatori, in
particolare:
"
Richiamo dell'incarto del
ricorrente e della società dalla Cassa CO 1, interrogatorio, testi, ispezione e
perizia, richiamo dell'incarto, audizione signor __________ presso ditta __________,
CP __________, __________ (che riferisce della fattura e di chi gestiva di
fatto la società) e audizione signor __________ presso ditta __________, Via __________,
__________ (che riferisce su chi gestiva di fatto la società." (Doc. I p.
2)
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In
tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124
V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario
assumere altre prove. In particolare, sentire i testi indicati non
aggiungerebbe nulla di nuovo sul ruolo gestionale assunto da PI 2, circostanza,
che, come visto, non costituisce valido motivo di discolpa.
2.12
Non avendo PI 1, chiamato in causa e rappresentato
da un legale, formulato una richiesta di giudizio in merito al presente
ricorso, egli non ha diritto a indennità per ripetibili (sul diritto a
ripetibili dei terzi chiamati in causa cfr. STFA 26 agosto 2002 nella causa S [H
204/00], 10 luglio 2006 nella causa S [K 8/06]; Zünd, Kommentar zum
Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, 1999, § 34 N. 4
p. 239 con riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili a PI 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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