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Decisione

31.2008.8

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte del gerente di una Sagl

17 dicembre 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i soci gerenti indicato PI 2 quale amministratore di fatto della società, il 26

marzo 2008 la Cassa ha notificato anche a quest’ultimo una decisione di risarcimento

danni (cfr. lettera 2 maggio 2008 della Cassa al TCA; III).

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente ricorso,

chiedendone l’annullamento. Egli evidenzia innanzitutto di essere entrato nella

FA 1 in qualità di socio gerente a titolo fiduciario, senza alcuna

remunerazione, su richiesta di PI 2 che gestiva di fatto la società. L’ex socio

gerente contesta una sua negligenza grave, evidenzia che, durante il breve

periodo di permanenza nella società, aveva sempre ottemperato ai suoi obblighi

di diligenza, interessandosi dell’an-damento aziendale e chiesto in particolare

informazioni a PI 2 sulla gestione societaria e sul rispetto degli impegni

finanziari. Da quest’ultimo avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito.

Il

ricorrente rileva inoltre che verso la metà di febbraio 2005 aveva iniziato a

porsi dubbi circa la gestione della società da parte di PI 2 in quanto le sue

affermazioni circa la fiorente attività non venivano comprovate da nessun

documento. Il 15 marzo 2005 egli chiese a PI 2 di mostrare i conti, anche provvisori,

o i documenti che dimostrassero l’an-damento della FA 1. Non avendo ricevuto

quanto richiesto, nonostante i solleciti, e venuto a conoscenza da terzi di una

importante posizione debitoria della società, l’insorgente rinunciò al mandato

e cedette la sua quota. Per questi motivi egli conclude:

"

Va dunque sottolineato

che il breve periodo di permanenza nella gerenza della società da parte del

signor RI 1 (azienda fondata il 3 novembre 2004 contestualmente alla sua nomina

a gerente), ossia dal 5/11 novembre 2004 al 2/8 agosto 2005, non poteva far

assumere altri comportamenti, far nascere altri dubbi o fare fare diversi altri

interventi, rispetto a quelli messi in atto da RI 1, ad una personal ragionevole

e prudente nelle stesse condizioni. RI 1 ha nella fattispecie operato con

appropriata prudenza, opportuni interventi e verifiche, forzatamente lasciato

la carica quando ha potuto temere che la gestione da parte dell'amministratore

di fatto non era conforme al diritto, ciò che non costituisce negligenza grave

comportante responsabilità e quindi obbligo di risarcimento dei danni."

(Doc. I p. 5)

1.5. Con

risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma dalla

decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami

giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti dall’insorgente

non sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.6. Con

decreto 26 maggio 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI

2 (V).

1.7. Il

5 luglio 2008 PI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato una sua presa

di posizione (VIII), mentre PI 2 è rimasto silente.

Il

17 luglio 2008 la Cassa ha prodotto le proprie osservazioni in merito a quanto

sostenuto da PI 1 (X).

considerato

Considerandi

In ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

Nel

merito

2.2

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002.

che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata

con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di

una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96

V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si

situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una

procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements

récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC

1988.

p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001.

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11.

= Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta

ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 3/D – D4), la Cassa ha chiesto in

via sussidiaria agli ex organi formali della FA 1 il risarcimento danni

ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art.

52.

cpv. 3 LAVS, avendo intimato le decisioni di risarcimento (14 dicembre 2007)

entro due anni dal rilascio, il 13 giugno 2006, degli

ACB da parte dell’UE di __________ (in argomento: DTF 113 V

256.

consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en

tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52

LAVS in RCC 1991 p. 405 in fine).

2.3

Si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando

questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.

Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per

insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA 18 agosto

2005.

nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V

26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité

de l’emplo-yeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon

l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002

nella causa P. e F. [H 166/02] consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa

A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4);

i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la

giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni

della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex

art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza

citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo

dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 s; STFA

24.

ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H

142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che la FA

1.

non ha versato nel periodo di affiliazione (novembre 2004 – agosto 2006) per

complessivi fr. 86'299,95, spese amministrative, esecutive e interessi di mora

inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 3/C – C2).

Avendo

con lettera 23 giugno 2005 il ricorrente annunciato le sue dimissioni da socio

gerente, con effetto dal 29 luglio 2005 (sub doc. 2), la Cassa gli ha imputato gli

oneri sociali rimasti insoluti nel periodo gennaio 2005 – giugno 2005 per complessivi

fr. 28'994,85.

2.4

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella

stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha

ricoperto la carica di socio gerente della FA 1.

Al

riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale

federale della assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), i

soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal mancato

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il

gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società

anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H

20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato

secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF

29.

ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 8 marzo 2005 nella causa T.

[H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella

causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc.

31.01

-39).

Accettando

il mandato di socio gerente il ricorrente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

29.

ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 2 dicembre 2003 nella

causa B. [H 171/02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal

senso, la circostanza che la società fosse effettivamente in mano PI 2 non può

assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente

il socio gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa

V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003

nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8

ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H

208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

L’amministratore (e il socio gerente) é tenuto all'esame e all'analisi di tutte

le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale

(STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente

esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa

S. [H 282/01]). Infine, secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare

le proprie dimissioni se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi

paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H

38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N.).

2.8

A motivo di discolpa, il ricorrente sostiene di essersi informato

costantemente presso l’amministratore di fatto __________ e di aver sempre ricevuto

da quest’ultimo rassicurazioni in merito al corretto andamento della società.

Tuttavia, egli ha evidenziato:

"

Verso la metà del mese

di febbraio 2005 RI 1 ha iniziato a porsi qualche domanda sulla gestione della

società da parte di PI 2 poiché, a parte le affermazioni verbali, la fiorente

attività non veniva comprovata da nessun elemento documentale. Il 15 marzo 2005

RI 1 ha formalmente e per iscritto chiesto a PI 2 di fornire i conti, anche

provvisori, o i documenti che dimostrassero l'andamento dell'azienda.

RI 1, verso la metà di aprile 2005, nell'ambito della

sua attività di rappresentante della __________, in contatto quindi con altre

aziende edilizie, è venuto a sapere che la ditta __________ vantava un credito

verso la FA 1 per una fattura scoperta per materiale fornito e non pagato.

RI 1 ha cominciato ad avere dubbi più seri sul fatto

che la gestione di fatto della società da parte di PI 2 non fosse così rosea

come gli veniva confermato verbalmente. Pertanto, consapevole delle proprie

responsabilità, tenuto conto che la documentazione richiesta non veniva

consegnata, nemmeno dopo gli ulteriori solleciti, dietro specifica richiesta, e

non senza tribolazioni, ad PI 2, in data 2/8 agosto 2005, è finalmente riuscito

ad uscire dalla gerenza della società e a cedere la sua quota ad altro socio.

La disdetta formale fu mandata il 23 giugno 2005 dopo che tutti i precedenti

tentativi per uscire dalla ditta erano caduti infruttuosi." (Doc. I p. 3)

Orbene,

richiamati i succitati doveri di controllo e diligenza, il fatto che il ricorrente

si fosse fidato delle (presunte) rassicurazioni ricevute da PI 2 senza aver proceduto

ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di grave negligenza.

D’altronde nel ricorso egli non

prova, né sostiene, di essere stato impedito di accedere agli atti della società

e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso

impossibile lo svolgimento della sua funzione di socio gerente.

Va

poi fatto presente che (solo) con scritto 15 marzo 2005 il ricorrente, riferendosi

a precedenti infruttuose richieste verbali, aveva intimato a PI 2 di inviargli

i conti societari o altri documenti “che illustrano l’andamento della ditta”

(sub. doc. 2). Non ricevendo risposta, egli avrebbe dovuto intervenire subito, per

quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedendo per

esempio informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché

gli oneri sociali fossero pagati. Se malgrado le sollecitazioni, i contributi

pariteti fossero rimasti impagati, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare tempestivamente

le proprie dimissioni, senza attendere il 23 giugno 2005. Queste dimissioni sono

da ritenere tardive se si tiene inoltre conto che, come asserito nel ricorso

(cfr. consid. 1.4), dal mese di febbraio 2005 l’insorgente aveva iniziato “

a porsi qualche domanda sulla gestione della società da parte di PI 2…” e

che da metà aprile 2005 egli aveva appreso della posizione debitoria nei

confronti della ditta __________. Se l’insorgente sin dall’inizio avesse controllato

i pagamenti degli oneri sociali, si sarebbe reso conto che la società, subito dopo

l’affiliazione presso la Cassa, aveva iniziato a non onorare i propri obblighi

contributivi, ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità (STF 29

ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007] consid. 3.2). Infatti, come si evince

dallo specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 3/C – C2),

nonostante diffide e precetti esecutivi, la FA 1 non ha versato alcun contributo.

Irrilevante

ai fini di un’eventuale esclusione di responsabilità dell’insorgente è la

(presunta) dichiarazione fatta da PI 2 di essersi assunto la responsabilità riguardo

al mancato versamento dei contributi e di essersi impegnato a pagare lo scoperto

(cfr. ricorso p. 3). In questo contesto va ricordato che accordi tra ex amministratori

(rispettivamente organi formali) in merito all’assunzione di responsabilità per

il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale,

ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna,

eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008

nella causa B. [9_788/2007] consid. 3.3. con riferimenti; STFA 28 aprile 2003

nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,

A. P. e M.P. [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P.,

inc. 31.03.19).

Pure

irrilevante è infine la presa di posizione 5 luglio 2008 di PI 1, chiamato in

causa (cfr. consid. 1.7). Egli si è infatti dilungato sulla sua posizione nell’ambito

della società, del ruolo svolto da PI 2, per concludere di non aver violato

intenzionalmente né per negligenza grave le prescrizioni (va evidenziato che

tali osservazioni sono irricevibili, essendo, come giustamente rilevato dalla

Cassa nello scritto 17 luglio 2008 [X], la decisione risarcitoria 14 dicembre

2007.

emessa nei confronti di PI 1 cresciuta in giudicato e avendo

l’amministrazione iniziato nei sui confronti la procedura d’incasso). In merito

al ricorso di RI 1 l’ex socio gerente ha invece fatto presente di non essere in

grado di esprimersi, rimettendosi al giudizio dello scrivente Tribunale (VIII).

2.9

Va

qui ricordato che durante l’affiliazione presso la Cassa (novembre 2004 – agosto

2006) la società, nonostante diffide e precetti esecutivi, non ha versato alcun

contributo. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura

negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo

all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che,

a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di

giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante

numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella

causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi

se, tuttavia, precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF

121.

V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e

S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano

d’altronde nella fattispecie integrati gli estremi - che l’insorgente nemmeno

fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile

ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione

di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30

gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H

297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992

p. 261).

2.10

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1 per complessivi fr. 28' 994,85.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

2.11

Il

ricorrente ha formulato diverse richieste di assunzione di mezzi probatori, in

particolare:

"

Richiamo dell'incarto del

ricorrente e della società dalla Cassa CO 1, interrogatorio, testi, ispezione e

perizia, richiamo dell'incarto, audizione signor __________ presso ditta __________,

CP __________, __________ (che riferisce della fattura e di chi gestiva di

fatto la società) e audizione signor __________ presso ditta __________, Via __________,

__________ (che riferisce su chi gestiva di fatto la società." (Doc. I p.

2)

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione

o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124

V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove. In particolare, sentire i testi indicati non

aggiungerebbe nulla di nuovo sul ruolo gestionale assunto da PI 2, circostanza,

che, come visto, non costituisce valido motivo di discolpa.

2.12

Non avendo PI 1, chiamato in causa e rappresentato

da un legale, formulato una richiesta di giudizio in merito al presente

ricorso, egli non ha diritto a indennità per ripetibili (sul diritto a

ripetibili dei terzi chiamati in causa cfr. STFA 26 agosto 2002 nella causa S [H

204/00], 10 luglio 2006 nella causa S [K 8/06]; Zünd, Kommentar zum

Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, 1999, § 34 N. 4

p. 239 con riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili a PI 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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