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31.2008.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento

alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss.

consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.6. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha ricoperto la

carica di direttore, con diritto di firma individuale, della succursale di __________

della FA 1, dalla sua costituzione fino al fallimento. Incontestato è che egli (formalmente) dirigeva la succursale, ad esempio, sottoscrivendo le dichiarazioni dei salari per gli anni 2004 e 2005 (doc. 1). Del

resto, l’insorgente non ha mai sostenuto di dipendere dalla sede principale e

quindi di non aver avuto poteri all’interno della succursale (STFA H 37/02 del

3 settembre 2003 consid. 3.4 con rinvio a RDAT 1994 II nr. 87 p. 172; cfr.

anche STCA inc. 31.2006.43 del 27 agosto 2007).

Il

ricorrente sostiene che la gestione effettiva della succursale era in mano a __________

e __________, ciò che risulta dagli atti (in particolare quelli penali) e che del

resto non è contestato dalla Cassa. All’insorgente rimaneva tuttavia l’onere di

vigilanza e di controllo. Va infatti evidenziato che, secondo la giurisprudenza

federale, se l’amministrazione di una piccola società - come nel caso in concreto,

trattandosi di una piccola succursale - è composta da un solo membro, si può in generale

esigere da quest’ultimo che abbia il controllo dell’insieme delle attività

importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta delegato

i compiti essenziali della gestione: con questa delega delle competenze egli

non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore (DTF 108 V 203 consid.

3b). Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore di una SA spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del27 febbraio 2002 e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997

nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei

dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003,

STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003, STFA H

208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003). Non è sufficiente esaminare i conti una

volta all'anno (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002). Secondo la nostra Massima istanza,

i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le

sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17

gennaio 2002, STFA 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo

la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995

nella causa M. D.), sarà ritenuto responsabile del danno.

Questo

TCA non intravede alcun motivo per non applicare la succitata giurisprudenza (applicabile

anche nel caso di socio gerente e gerente di una Sagl: DTF 126 V 238 = Pratique

VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01

del 21 giugno 2001) nella presente fattispecie, ove si tratta di un direttore

di una succursale in Svizzera di una società estera. Del resto, come ricordato

nella STCA 2 febbraio 1999 inc. 31.1997.44, l’art. 160 cpv. 1 della Legge

federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) le società estere

possono avere una succursale in Svizzera; tale succursale è regolata dal diritto

svizzero. Anche il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal

diritto svizzero. La legge impone che almeno una persona con potere di

rappresentanza dev’essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro di

commercio (art. 160 cpv. 2 LDIP). Infine, l’insorgente non ha mosso alcuna

contestazione in merito alla valutazione, da parte della Cassa, del suo obbligo

di vigilanza sotto l’aspetto dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

2.7. A sua

discolpa il ricorrente sostiene di essersi regolarmente informato

sull’andamento della società, in particolare per quel che concerne il pagamento

degli oneri sociali, presso __________ e __________, asseritamente amministratori

di fatto della succursale, senza aver mai riscontrato problemi finanziari. Egli

evidenzia inoltre come questi si siano resi colpevoli di falsificazione di

documenti, nonché della sua stessa firma, falsificando così l’effettiva

situazione finanziaria della succursale. L’insorgente sostiene inoltre di

essersi informato anche presso __________, collaboratore della fiduciaria

incaricata della tenuta della contabilità della succursale, dai cui bilanci non

risultava alcuna anomalia. Appena scoperte le malversazioni degli organi di

fatto, egli ha subito rassegnato le dimissioni. A dimostrazione di quanto

asserito, il ricorrente ha chiesto l’edizione degli atti relativi al

procedimento penale aperto contro __________ e __________.

Occorre

qui ricordare che, conformemente la giurisprudenza, nel caso in cui il

reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente

l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente

intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per

questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti

responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA

del 30 marzo 1993 in re D.S., H 195/92 e e del 9 maggio 1994 in re T.B., H

26/93, nonché STCA del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, inc. 31.1995.135-137, consid.

2.7).

Non vi è parimenti colpa

degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato,

intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti

degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma

affidanti (STFA del 15 dicembre 1993 in re L.N., H 153/92 e STCA del 7 gennaio

1998 in re M.G, inc. 31.1997.45).

Infine, qualora

l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di

rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei

contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave

negligenza (STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, STFA H

141/01 dell’8 luglio 2003; STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006; cfr. anche STCA 5

luglio 2007, inc. 31. 2006.14 +17-22 ).

Va altresì

ricordato che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice

penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che

attiene alla valutazione della colpa (STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid.

5.6, STFA H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5, STFA H 194/01 del 4 febbraio

2002 consid. 2a). Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del

giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede penale e la loro

qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni

specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate;

STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; STFA H 184/98 del 17 febbraio

1999 consid 4b).

2.8. Nella

fattispecie in esame, dalla sentenza 10 novembre 2006 del Presidente della

Corte delle assise correzionali di __________ si evince che __________ e __________

sono stati condannati per ripetuta falsità in documenti per avere, in correità

tra di loro, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, allo scopo di procacciarsi

un indebito profitto, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a

scopo di inganno, così come descritto nell’atto di accusa (IX).

In particolare,

essi hanno:

" (…) apposto

la firma falsa dell’Avv. RI 1, __________, e la falsa autentica dell’Avv.

___________ sull’ ”atto di fideiussione” datato 25.11.2002 per fr.

177'000.-,

- apposto la

firma falsa dei rappresentanti della __________ sul “contratto di acquisto”

datato 25.11.2002 (formulario PL 1),

- apposto la

firma falsa dell’ Avv. RI 1, __________, sul “protocollo di consegna”

datato 25.11.2002,

- allestito il

bilancio al 31.12.2002 della __________., succursale di __________, con dati

non corrispondenti al vero,

nonché consegnato detta documentazione alla società PL 1, __________,

al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.1 del presente atto di

accusa

e per avere

- apposto la

firma falsa dell'Avv. RI 1, __________ sull’intera documentazione di apertura

del conto __________ (contratto relativo all’apertura di un conto e di un

deposito, regolamento di deposito, condizioni generali, elenco firme,

autorizzazione per l’esecuzione di ordini telefonici, contratto fiduciario,

documentazione go-banking),

- apposto la

firma falsa dell’Avv. RI 1, __________ sull’intera documentazione bancaria

relativa alla concessione della linea di credito (contratto di credito

20.05.2003, condizioni generali /regolamento di deposito 20.05.2003, aggiunta

al contratto di credito 06.07.2004/24.08.2004),

- allestito

documentazione contabile e contrattuale con dati non corrispondenti al vero

(business plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio provvisorio

31.12.2003 - contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio 31.12.2003

dell’inesistente __________ o, rapporti di revisione per gli esercizi 2002 e

2003 dello __________ a firma falsa di __________, contratto __________ /__________

a firma falsa dell’Avv. RI 1 e a firma di fantasia del rappresentante della __________),

- apposto la

firma falsa dell’ Avv. RI 1, e la falsa autentica dell’ __________, __________,

sull’ “atto di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.-,

- creato ad

arte due estratti RC 26.03.2003 e 20.02.2005 della inesistente __________ __________,

con dati non corrispondenti al vero;

nonché consegnato detta documentazione alla Banca __________, __________,

anche al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.2 del presente atto

di accusa (…)” (cfr. Doc. IX)

In effetti,

per quel che concerne la FA 1, nel verbale 18 maggio 2005 di __________ si

legge:

"

(…)

Mi viene chiesto se i documenti di cui al plico

doc. 4 sono stati allestiti dalla Fiduciaria __________ e se effettivamente il

bilancio di cui al doc. 5 è quello effettivo e corretto.

Con riferimento alla contabilità del 2000 che mi

è stata sottoposta al plico doc. 4, posso dire che da un’analisi sommaria mi

sembra possa trattarsi di documentazione allestita da noi e dunque corretta. Si

tratta semplicemente di una copia della contabilità originale.

Con riferimento invece al bilancio al 31.12.2002

rilevo immediatamente che l’utile di ca. frs. 140'000.-- non è mai stato

raggiunto dalla __________. Anche gli altri dati, se paragonati a quelli del

doc. 5 non sono assolutamente quelli effettivi.

Con riferimento al bilancio al 31.12.2001 non mi

sembra che i dati siano corretti. Infatti guardando i dati per l’anno 2001

riportati al doc. 5 rispetto al bilancio al 31.12.2001 di cui al plico doc. 4

ci sono diverse differenze nelle cifre. Ad esempio il totale della sostanza

circolante nel plico doc. 4 di frs. 146'596.29, mentre nel doc. 5 è di frs.

58'622.19. (…)” (Doc. X/3)

In queste

circostanze, dunque, quello che risultava dai dati contabili non corrispondeva

all’effettiva situazione economica della succursale. Ad esempio, al 31 dicembre

2002 nel bilancio “ufficioso” è stato registrato un utile di fr. 143'524 (sub

doc. XXI), mentre in quello veritiero, prodotto dal ricorrente il 16 settembre

2009 (bilancio che si trova sub doc. 5 degli atti penali richiamati dal TCA), risulta

una perdita di fr. 34'902,20 (XXII). Non va tuttavia dimenticato che, come

riportato al consid. 2.2, i contributi insoluti si riferiscono al 2004 - 2005,

mentre, come visto sopra, la fideiussione con apposta la firma falsa è del 22

maggio 2003 e le chiusure concernevano gli anni 2002 e 2003. I fatti penali non

hanno pertanto avuto conseguenze per quel che concerne il mancato pagamento dei

contributi. Infatti, non si è confrontati con una fattispecie come nella STCA 5

luglio 2007 inc. 31. 2006.14 +17-22: in quella circostanza il risarcimento riguardava i contributi paritetici

che dalle pezze giustificative e dai bilanci falsificati risultavano saldati.

Gli organi formali, nonostante i controlli, non potevano rendersi conto che il

versamento dei contributi in effetti non era avvenuto. Nella fattispecie in

esame invece il ricorrente non ha dato seguito, con la dovuta diligenza

richiesta ad un direttore di una succursale, all’obbligo di vigilanza, nonostante

che la situazione della stessa necessitasse di una verifica. Al riguardo va in

primo luogo fatto riferimento al succitato verbale del 18 maggio 2005 (p. 2 e

3) di __________, il quale aveva detto che “l’anno scorso avevo contattato

l’avv. RI 1, il quale è direttore della società, per due motivi. Innanzitutto

perché la FA 1 non pagava le fatture della fiduciaria per la tenuta della

contabilità, e ciò da almeno un anno. Secondariamente ho proposto all’avv. RI 1

di fissare un incontro con i clienti per discutere l’andamento della società in

quanto da parte mia avevo rilevato che i costi previsti erano decisamente

esagerati rispetto alle entrate” (doc. X/3). Inoltre, come si evince dallo

scritto 15 luglio 2005 inviato dalla Fiduciaria __________ ai signori __________,

con copia per conoscenza al ricorrente (lettera contenuta negli atti del

fallimento e trasmessa alle parti per osservazioni; doc. XXI), le fatture per

le prestazioni contabili non erano state liquidate (per oltre fr. 10'000 di

arretrati). Sempre dallo stesso scritto si evince inoltre che il ritardo

nell’allestimento dei conteggi finali era dovuto alla consegna tardiva, da parte

dei succitati, dei relativi giustificativi. Tant’è che il bilancio/conto

economico 2004 è stato inviato il 15 luglio 2005. Vero che il ricorrente ha

saputo del contenuto di tale scritto dopo le sue dimissioni (marzo 2005) e che

quindi egli non poteva intervenire. Tuttavia, la morosità di __________ e __________

nel pagare la fiduciaria, insieme alla lacunosità della contabilità, dovevano

indurre l’insorgente a prendere in mano la situazione. In particolare egli

avrebbe dovuto controllare se i contributi sociali venivano regolarmente

versati, ciò che non è stato il caso, visto che da agosto 2004 la Cassa aveva

iniziato sistematicamente a diffidare la succursale ed, in seguito, a spiccare

precetti esecutivi.

Trattandosi

di una piccola succursale con tre dipendenti (due dei quali sono stati __________

e __________), il ricorrente, facendo uso della diligenza richiesta dal suo

ruolo di direttore con diritto di firma individuale, avrebbe dovuto (regolarmente)

controllare lo stato dei pagamenti dei contributi.

2.9. La Cassa ha

sostenuto che l’insorgente, nonostante le dimissioni inoltrate il 7 marzo 2005

(doc. 2D), abbia continuato ad occuparsi degli affari della succursale.

2.9.1. Occorre qui

ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da

ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli

ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non

dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna

facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF

126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

Determinante

ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore

è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA H 153/00 del 24

aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto

momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione

dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona

fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto

valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

Se un

amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo

della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da

parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

Sia in

caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è

impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma

pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6).

Da

rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive

dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA

non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

Se dopo

le dimissioni, rispettivamente la revoca, l’amministratore permane di fatto

nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando

decisione per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno

cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995

nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1

e la giurisprudenza citata da Reichmuth, op. cit., no. 244 p. 60).

2.9.2. Ritornando al

caso in esame, la Cassa evidenzia come l’insorgente abbia interposto, in data

20 ottobre 2005, opposizione al precetto esecutivo relativo all’acconto per il

Considerandi

II trimestre 2005 e spiccato dalla Cassa nei confronti della succursale (doc.

3/G); evidenzia pure come dal verbale di pignoramento 20 marzo 2006 risulti che

“RI 1 quale direttore della succursale escussa dichiara che per quanto a sua

conoscenza la stessa non possiede beni di sorta da sottoporre a pignoramento” (doc.

3/C1 e 3/2).

Nel

ricorso, l’ex direttore così ha giustificato tale agire: “è stato unicamente

in conformità ad un dovere di diligenza, dettato anche dalla sua stessa

professione di avvocato, che il ricorrente si è preoccupato d’agire in questo

modo. L’aver svolto questi atti al fine di tutelare la succursale non dimostra

il permanere nella sua carica di direttore, né tanto meno la facoltà di

controllo sulle attività della medesima. Anzi!.” (ricorso p. 5).

Orbene, appare

alquanto inusuale che il ricorrente, di professione avvocato, non abbia

controllato che la sua firma fosse stata cancellata da RC. Al riguardo va

rammentato che ai sensi dell’art. 25a cpv. 1 lett. a ORC (nel tenore in vigore

sino al 31 dicembre 2007, qui applicabile), nel caso in cui una persona

giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall’amministrazione,

l’interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita.

Ciononostante,

secondo questa Corte, i due succitati elementi evidenziati dalla Cassa non sono

sufficienti per ritenere che l’ex direttore, malgrado le dimissioni, abbia

continuato a svolgere gli affari della succursale. In primo luogo, l’interporre

opposizione ad un precetto esecutivo non è indizio di potere gestionale. Vero

che nella citata sentenza dell’8 ottobre 2003 (H33/03) il TFA aveva considerato

l’opposizione a due precetti esecutivi la conferma della continuazione effettiva

dell’amministrazione di una società da parte del suo organo dimissionario. In

quel caso, l’interessato aveva però partecipato all’assemblea generale,

sottoscritto un bilancio ed un conto economico. Nella presente fattispecie,

invece, non risultano altri elementi che permettono di concludere per

un’amministrazione di fatto. Certo che l’insorgente il 20 marzo 2006 (un anno

dopo le dimissioni) aveva dichiarato all’UE di __________ che la succursale non

aveva più beni. Cio’ non vuol dire che egli avvesse avuto ancora potere decisionale

visto che, come risulta dalla lettera 22 luglio 2005 dei legali dei __________

alla Cassa, dal 9 maggio 2005 l’attività della succursale è stata interrotta a

seguito del blocco dei conti da parte del Ministero Pubblico (doc. 2B). Difatti,

la succursale è rimasta affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa sino al 31

maggio 2005 (cfr. decisione contestata punto A/2).

2.10

Visto quanto

sopra, l’insorgente deve essere ritenuto responsabile dei contributi rimasti

impagati dalla FA 1, succursale di __________, sino alle dimissioni del 7 marzo

2005.

Siccome l’acconto del I trimestre 2005 è scaduto successivamente alle sue

dimissioni (art. 34 cpv. 3 OAVS), l’ammontare del danno corrisponde ai

contributi del 2004 rimasti insoluti per complessivi fr. 7’385,30 (interessi di

mora e spese amministrative incluse). Dal succitato rapporto vanno dedotti fr.

5'464,65 di dividendo da fallimento ricevuto dalla Cassa (cfr. consid. 1.8),

motivo per cui il danno residuo è di fr. 1'920.65.

2.11

Occorre ora esaminare

se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pp. 156ss; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che

la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su

equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H

170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997.

consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della

società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00

del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati

i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12

febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op.

cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

2.12

Nel caso in

esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va

dimenticato che la succursale, dopo numerose diffide e precetti, non ha

liquidato i contributi del 2004 (acconti III e IV trimestre, conteggio finale)

e 2005 (gennaio-maggio) (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo,

doc. 1/B – B1).

In queste

circostanze non risultano dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere

- per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02

del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29

agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come

detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame.

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa fr. 1'920.65.

2.13

L’insorgente

ha chiesto l’edizione degli atti penali concernenti il procedimento aperto nei

confronti dei signori __________ e l’audizione di __________ (cfr. ricorso).

Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124

V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero

alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per

sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti

svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati

su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che

certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori

misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.

111.

e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, come visto, alla richiesta di edizione degli atti

penali è stato dato seguito. Non necessaria è invece l’audizione di __________,

il quale, a mente dell’insorgente “potrà riferire che il ricorrente si informava

e veniva regolarmente informato. In merito all’andamento degli affari il signor

__________ potrà pur riferire che gli organi di fatto tenevano in effetti una

doppia contabilità: quella “ufficiale” serviva per informare il direttore, le

banche e i creditori, quella “ufficiosa” riportava ogni illecito commesso e non

veniva resa nota a terzi” (cfr. ricorso p. 4). Infatti, una conferma di una

generica informazione nei confronti di chi allestiva la contabilità della

succursale non è sufficiente per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr.

consid. 2.7) e l’esistenza della doppia contabilità è stata confermata dalla documentazione

penale acquisita agli atti.

In

conclusione, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire

ulteriori accertamenti.

2.14

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

L'indennità

per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso

patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le

eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 p.

180.

ss).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 407). Gli stessi

principi valgono per un avvocato vittorioso che agisce in causa propria (STFA H

388/99 del 20 novembre 2001 con riferimento a DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V

136.

consid. 7).

Nel caso

in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento

del dividendo (cfr. consid. 1.8), circostanza che non ha inciso sulla posizione

del ricorrente. L’insorgente risulta invece parzialmente vittorioso per quel

che concerne il periodo di responsabilità (cfr. consid. 2.9). Non sono tuttavia

dati i presupposti perché un __________ che agisce in causa propria possa

eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale. Infatti

la causa non è da ritenere complessa e il lavoro svolto non ha impedito

notevolmente l’attività professionale dell’insorgente, avendo egli allestito un

ricorso di otto pagine, delle osservazioni di 5 pagine alla documentazione

penale acquista d’ufficio dal TCA e di una pagina riguardo agli atti richiamati

dall’UF.

La richiesta

d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla

Cassa __________ AVS fr. 1'920.65.

2.

Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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