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Decisione

31.2009.10

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'amministratore unico di una società datrice di lavoro

13 aprile 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 del 2006 al 2008

(quest’ultimo sino al mese di aprile), dopo controllo del datore di lavoro

(doc. 2).

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il

presente ricorso chiedendone l’annullamento e facendo in particolare valere:

" (...)

vi comunico quanto segue:

Ÿ io ho percepito per i mesi di

maggio-giugno-luglio-agosto 2007 uno stipendio di ca. fr. 3'000.--;

Ÿ non sono a conoscenza di quanto percepiva

la dipendente sig.ra __________Ÿ i

salari miei e della sig.ra __________ venivano versati dal sig__________;

Ÿ io ho consegnato tutta la documentazione

in mio possesso all'ufficio esecuzioni e fallimenti di __________;

Ÿ sono stato interrogato in merito a questa società

dal procuratore pubblico;

Ÿ non mi sono mai occupato del pagamento dei salari;

Ÿ sono da ca. 2 anni al beneficio

dell'assistenza pubblica, come ero del resto prima di entrare a far parte di

questa società.

Io non sono in possesso di nessuna ricevuta per i

salari percepiti e non sono a conoscenza che venissero pagati altri

dipendenti."

1.5. Con

la risposta di causa la Cassa, confermando il contenuto della decisione contesta,

postula l'integrale reiezione del ricorso. In aggiunta evidenzia come al ricorrente

sia stato richiesto di comunicare i salari versati dalla Società fallita dal 1°

gennaio 2007 al 30 aprile 2008. Non avendo egli dato seguito a tale richiesta, nonostante

diffida, l’amministrazione evidenzia di aver provveduto d’ufficio

all’allestimento della distinta salari per gli anni 2007 e 2008.

considerato

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel

merito

2.2

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002.

che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata

con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di

una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96

V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V

11.

= Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente

chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento

ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.

2.3

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10

; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti,

L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti

del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche

la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali,

"Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT

II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H

194/96 del 4 novembre 1996).

Nel

caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che la FA

1.

non ha mai versato durante il periodo di affiliazione presso la Cassa (giugno

2006.

- aprile 2008). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base della distinta

salari del 2006, compilata e firmata il 19 settembre 2007 dal ricorrente quale

amministratore unico della società (sub doc. 2). I contributi per gli anni 2007

e 2008 sono stati invece determinati sulla base della distinta salari allestita

d’ufficio dalla Cassa non avendo l’insorgente, malgrado diffida e comminatoria (doc.

4.

e 5), notificato i salari di quegli anni (sub doc. 2). In questo contesto appare

poco verosimile che l’insorgente non sapesse quanto percepisse la signora __________,

visto che lui stesso ha firmato la dichiarazione dei salari 2006 tra cui figura

lo stipendio versato alla collaboratrice. Come detto, nonostante la diffida e

la comminatoria, il ricorrente non ha annunciato alla Cassa i salari del 2007 e

2008, contravvenendo quindi ad un suo obbligo legale. L’ammontare del danno di

fr. 12'208,35 comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche

le spese relative alle diffide, gli interessi di mora e le spese esecutive,

tutto come risulta dall’insinuazione del credito all’UEF di __________ e dagli

annessi conteggi (doc. 3/D e 3/C).

La

Cassa ha infine rettamente computato anche i contributi dovuti dalla società

prima dell’entrata in carico dell’insorgente quale amministratore unico (20

aprile 2007). Occorre ricordare che l'amministratore di una società anonima è

responsabile del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire

dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione,

indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V

172). Il nuovo amministratore risponde tuttavia in via solidale non soltanto

dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del

periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo

giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati

i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in

carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e

il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269

consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore l'art. 52 LAVS è

data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della

sua entrata nel consiglio di amministrazione nel caso in cui egli nulla poteva

modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 p. 24 consid. 4c/aa;

Nussbaumer, op. cit., p. 1076), circostanza che nella fattispecie non risulta

essersi realizzata e che d'altronde nemmeno è stata fatta valere dal

ricorrente.

2.4

Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa

riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima

e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti

l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi

ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore

di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione

e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per

negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in

base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

È

quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di

lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi

di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza

grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa

situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7

L’insorgente

rileva in particolare di non essersi mai occupato del versamento dei salari,

che il suo salario e quello di un’altra dipendente (sig.ra __________) venivano

versati da __________.

Cio’

non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Accettando

il mandato di amministratore unico, in sostituzione del

precedente amministratore dimissionario (cfr. verbale del- l’assemblea generale

20.

aprile 2007 in doc. 3/B), l’insorgente ha assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116;

cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H

33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108

V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO,

ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non

può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità."

Il ricorrente ha omesso di verificare che i contributi sociali venissero

pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo

dovere di diligenza. Egli non poteva, quale amministratore unico, accontentarsi

di svolgere un ruolo passivo nella società. Del resto, la passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p.

115).

Detto

diversamente, l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili

alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003 e H H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G.),

ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta

accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore

(DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio

2002.

e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

2.8

Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore

di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e

precetti, non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo di

affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° giugno 2006 all’aprile 2008 (cfr. specchietto

dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali; doc. 3/C-C2). In

queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa

valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera

situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29

agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'208,35 corrispondente

agli oneri sociali non versati dalla FA 1 nel 2006 (giugno-dicembre) e negli

anni 2007 e 2008 (gennaio-aprile).

2.9

L’insorgente

sostiene in fine di essere da circa due anni al beneficio dell’assistenza

pubblica.

La

sua situazione economica personale non è rilevante ai fini del presente giudizio.

Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l'istituto

del condono (che presuppone l'esistenza dei presupposti della buona fede e

dell'onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non

può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il

condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza

(RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della

persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli

ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é

a priori escluso. Spetta comunque alla Cassa valutare, nell'ambito

dell'esecuzione del giudizio condannatorio, le reali possibilità di incasso (STCA

31.2002.42

del 30 aprile 2008 e 31.2002.42 del 22 settembre 2003).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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