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Decisione

31.2009.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte degli amministratori di una società datrice di lavoro. Esame dei motivi di giustificazione addotti in relazione al mancato

21 aprile 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi formali, trattandosi in casu di una persona giuridica) a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità,

tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.

52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp.

156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che

la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su

equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H

170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società

deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del

fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del

31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica

il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari

criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12

febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer,

op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti

dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo

dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio

avanzato (STFA del 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8 Occorre

quindi esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza

di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da

considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda.

In

questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20

del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno

1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,

né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio,

che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni

del mercato che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio

aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e

ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società

(Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).

Nel

caso concreto, dall’esame degli atti, risulta che i problemi finanziari della società

risalivano almeno agli inizi del 2004. Al riguardo va fatto riferimento alla disdetta

6 febbraio 2004 della Banca __________ relativa al debito da conto corrente di

fr. 55'763,35 (doc. F inc. 31.2009.11), prestito accesso da RI 2, come

sostenuto nel ricorso, per finanziare l’aumento di capitale della società. Va

poi considerata la procedura iniziata nel gennaio 2005 dal locatore, per

l’incasso delle pigioni dovute da __________ Sagl (cfr. verbale d’udienza 11

gennaio 2005 dell’Ufficio di Conciliazione in doc. L inc. 31.2009.11), e sfociata

in istanza di sfratto (cfr. verbale d’udienza 29 novembre 2006 della Pretura di

__________ in doc. I inc. 31.2009.11). Come sostenuto nel ricorso (punto no. 9),

solo grazie a continue discussioni e accordi in Pretura la società è potuta rimanere

nei locali che occupava e quindi garantire la continuazione dell’attività.

RI

2 evidenzia inoltre di aver versato nel giugno 2007 fr. 96'000.--, attingendo a

capitale privato (finanziato da un prestito bancario della Banca __________,

cfr. doc. G inc. 31.2009.11), quale ultima ratio per cercare di salvare la società.

Tale finanziamento, come egli stesso ha ammesso, giungeva dopo diverse comminatorie

di fallimento a cui egli era riuscito ad ovviare ottenendo dei pagamenti dilazionati.

Non si misconosce che il ricorrente si è anche assunto personalmente un debito

della società sottoscrivendo pure una cambiale a garanzia di un prestito concesso

dalla Banca __________ alla __________ Sagl (doc. H inc. 31.2009.11).

Pur

riconoscendo l’intento di salvaguardare i posti di lavoro, queste misure sono

tuttavia intervenute in un momento in cui la situazione finanziaria della società

era gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come

visto, almeno già dal 2004 vi erano problemi di liquidità. Anzi, non va dimenticato

che, come rilevato dalla Cassa nella decisione contestata, dal settembre 2000

la __________ Sagl è stata diffidata per il mancato pagamento dei contributi paritetici

e precettata dal settembre 2001.

Va

poi evidenziato che secondo la giurisprudenza federale il fatto che il datore

di lavoro abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti

dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA H 446/00 del 31 agosto

2001 consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W.

e T.).

Visto

quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la

scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una

valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad

ogni suo credito.

La

società non ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, oltre ai contributi

della ripresa salariale 2003-2005, tre acconti trimestrali del 2006 ed il

relativo conteggio finale, come pure gli oneri sociali del 2007 (cfr.

specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli

anni 2006 e 2007; doc. 3B-B2 inc. 31.2009.11). Il mancato pagamento di contributi

riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente,

l’eluso versamento non essendo all’evi- denza riferito ad un corto periodo

contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente

assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex

art. 52 LAVS. La giurisprudenza federale ha considerato cronico il mancato

pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella

causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato

all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato

versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i

contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008, STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 295/01

del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA 31.2003.11 del 2

marzo 2004), ciò che non è manifestamente il caso in esame.

2.9 Per

quanto concerne RI 1, accettando con effetto 1° settembre 2005 il mandato di gerente della __________ Sagl, egli aveva quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

la giurisprudenza federale, non solo i soci gerenti ma anche i soli gerenti

di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi

sociali come gli organi di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del

21 giugno 2001). Il comportamento dei gerenti nell’ambito della gestione va

quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo

2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 e

31.2001.38-39 del 14 ottobre 2002).

Pertanto,

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed

agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il

sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la

delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella

causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi

vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti

in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H

310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 +

H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,

p. 165).

Nel

caso in esame, il ricorrente non può essere seguito allorquando afferma “di

non aver omesso di verificare che i contributi fossero versati venendo meno

agli obblighi imposti dalla sua carica …” (cfr. ricorso punto no. 14,

riportato al consid. 1.4) allorquando, come visto, la società era cronicamente

in arretrato con il pagamento degli oneri sociali e che dopo la liquidazione

del primo trimestre 2006, avvenuta dopo oltre un anno in ritardo, la __________

Sagl non ha più versato alcun contributo sociale.

2.10 In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, i ricorrenti devono risarcire, con vincolo di solidarietà, alla

Cassa il danno derivante dal mancato pagamento degli oneri sociali da parte

della __________ Sagl per complessivi fr. 49'279,05.

Visto

quanto precede, le querelate decisioni vanno confermate, mentre i ricorsi

devono essere respinti.

2.11 Gli

insorgenti hanno chiesto l’assunzione di alcuni testi ed il richiamo dell’incarto

da parte della Cassa.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124

V 94).

Nel caso in esame, con la risposta di causa la Cassa ha prodotto gli

atti relativi alla fattispecie concreta, motivo per cui un (ulteriore) richiamo

degli stessi non è necessario. Per quanto concerne i testi, gli insorgenti non

hanno indicato i nominativi delle persone che dovrebbero essere ascoltate e

tantomeno su che cosa esse dovrebbero riferire. A prescindere da questa

generica richiesta, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire

nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario

esperire ulteriori accertamenti.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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