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Decisione

31.2009.2

Socio gerente responsabile ex art. 52 LAVS anche per i contributi non versati dalla società prima della sua entrata in carica. Responsabilità come organo di fatto durante il periodo in cui era procura

26 agosto 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave

negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. L’insorgente

è stato socio gerente della FA 1 dal 5 luglio 2004 al 26 ottobre 2004 (date di

pubblicazione nel FUSC), poi gerente dal 23 aprile 2007 (data di pubblicazione

nel FUSC) sino al 30 luglio 2008 (data d’inoltro delle dimissioni; doc. 4/C).

Conformemente

la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del

21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi

valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa

società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005,

STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA del 10 giugno 2002 inc. 31.2002.10 e

STCA del 14 ottobre 2002 inc. 31.01.38-39);

Accettando

il mandato di socio gerente/gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA

H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a

cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di

una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC

1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente

è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11

novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

Va inoltre ricordato che il nuovo amministratore (rispettivamente

gerente o socio gerente) ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i

contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui

egli non faceva ancora parte dell’esecutivo, poiché esiste in entrambi i casi

un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento

dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid.

4c; RCC 1992, pag 269).

Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio

gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla

cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione,

nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era

già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i

contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002

AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die

Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non

aggravare la situazione.

2.8. Nella

fattispecie in esame, oggetto del danno sono i contributi paritetici non versati

dalla società negli anni 2005 e 2006. Conformemente alla giurisprudenza citata

al considerando precedente, la Cassa ha imputato al ricorrente tali contributi

scaduti e non soluti prima di divenire gerente, carica decisa durante

l’assemblea generale straordinaria del 5 aprile 2007 (cfr. il relativo verbale;

doc. 4/B) e pubblicata nel FUSC 23 aprile 2007 (doc. 4/A).

L’insorgente

sostiene che la società era già insolvibile prima che egli assumesse la

funzione di gerente. Vero che i primi due attestati di carenza beni, concernenti

i contributi paritetici 2005, risalgono al 19 giugno 2007 (doc. 4/E-E1) quindi

due mesi dopo l’entrata in carica dell’insorgente. Se si tiene conto che,

sulla base dello specchietto riassuntivo dell’evoluzione del debito

contributivo (doc. 4/D-D1), gli ultimi consistenti versamenti di contributi da

parte della società risalgono al 30 ottobre 2006 (sono stati liquidati tre

acconti trimestrali), eccezion fatta per quello del 19 settembre 2007 (liquidazione

di un solo acconto trimestrale), si potrebbe concludere che effettivamente

prima del marzo 2007 la FA 1 fosse già insolvibile. Tale questione può rimanere

tuttavia aperta poiché, come verrà esposto al considerando successivo, la

responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente è data per altri motivi.

2.9.

La giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche

a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano

l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della

società (cfr. DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16

aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3;

STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem

Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S.

Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in

AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art.

52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pag. 661s; Knus, op. cit, pag. 16),

vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo

sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e

assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto:

DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180).

Tuttavia

è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare

un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente

un'influenza sugli affari societari (cfr. 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02

+ 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

A

determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore,

il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117

Considerandi

II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005, STFA 51/00

del 24 gennaio 2002).

Nel

caso concreto, dall’esame degli atti risulta che durante il periodo in cui

l’insorgente ricopriva la carica di procuratore (dal 16 ottobre 2004 al 23

aprile 2007) egli aveva assunto una posizione di organo di fatto della __________.

Non

va dimenticato che l’insorgente beneficiava del diritto di firma individuale.

Va poi evidenziato che egli ha firmato in data 30 marzo 2006, a nome della società,

la dichiarazione salariale per l’anno 2005 (doc. 4/B) dove la firma corrisponde

a quella delle dimissioni del 30 luglio 2007 (doc. 4/C). In questo contesto,

l’allegazione di PI 1 contenuta nelle osservazioni 20 maggio 2009, ossia che “il

signor RI 1 era di fatto un organo della società e come tale si comportava gestendola

autonomamente, e si era iscritto come procuratore con firma individuale proprio

per potersi muovere autonomamente senza il consenso del sottoscritto”,

appare più che credibile.

In

queste circostanze l’insorgente è da considerare organo di fatto della società.

Egli deve di conseguenza assumersi le responsabilità del mancato pagamento

degli oneri sociali.

2.10

Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori

e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso

può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit.,

p. 36). Va poi ricordato che

per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.11

Nel

caso in esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va dimenticato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, gli

acconti trimestrali eccetto quello relativo al IV trimestre del 2006. Parimenti

rimasti scoperti sono i conteggi finali del 2005 e 2006 (cfr. specchietto

dell’evoluzione dei pagamenti del 2005 e 2005; doc. 4/D-D1). In queste circostanze

non risultano dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per

ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad

una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione

di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H

134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01

del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come

detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro

abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non

corrisponde al caso in esame. Infatti, la Cassa ha iniziato a diffidare la

società già dal novembre 2004 (pochi mesi dall’affiliazione quale datore di lavoro

avvenuta nel luglio 2004) e, nonostante diffide e preceetti, la FA 1 ha omesso

di versare i contributi di un trimestre (IV 2006) ed il conteggio finale di due

anni (2005 e 2006).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente

di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non

versati dalla FA 1, che, tenuto conto dell’avvenuto versamento di fr. 1'750.--,

ammonta a complessivi fr. 15'671,80.

2.12

Infine,

l’insorgente ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (V).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF

124.

V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario

assumere altre prove.

L’insorgente

ha segnatamente chiesto il richiamo “delle schede contabili, delle

registrazioni, del conto economico e del bilancio ed ogni altro documento contabile

della ditta FA 1 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007”. Siccome

egli è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa quale organo di

fatto e non a seguito del suo obbligo di vigilanza sugli oneri sociali scaduti

prima dell’assunzione del mandato di gerente, è superfluo richiamare la succitata

documentazioni contabile per verificare il momento in cui la società è divenuta

insolvibile.

Parimenti

non necessaria è l’ispezione a RC, visto che agli atti è contenuto l’estratto

relativo alla società.

2.13

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

Nel

caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto

pagamento da parte di PI 1 di fr. 1'750.-- (cfr. consid. 1.8), circostanza che

non ha inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di

risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che

quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale,

dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare

giustificato non assegnare ripetibili (cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5

agosto 2002 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla

Cassa __________ fr. 15'671,80.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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