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Decisione

31.2009.3

Ricorso irricevibile poiché l'insorgente, nonostante la comminatoria, non lo ha tradotto in italiano

9 giugno 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

31.2009.3

Data decisione, Autorità:

09.06.2009, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile poiché l'insorgente, nonostante la comminatoria, non lo ha tradotto in italiano

IRRICEVIBILITÀ

art. 3 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

31.2009.3

BS

Lugano

9 giugno 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27

febbraio 2009 emanata da

in relazione alla

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1 in

liquidazione, __________

(radiata da RC il 7 gennaio 2009)

letti

ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 3 aprile 2009 del Tribunale col quale,

costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale (Lptca), è stato

Considerandi

assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso

in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 4 cpv. 3 Lptca);

richiamato lo scritto 8 aprile 2009 del TCA mediante il quale ha

accolto la richiesta formulata dal ricorrente di proroga di 15 giorni del

termine di cui sopra, avvisandolo delle ferie giudiziarie pasquali;

costatato che il termine prorogato, tenuto conto delle ferie

giudiziarie di Pasqua (art. 11 lett. a Lptca), è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i

ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono

essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102

Ia 36, 83 III 56);

ricordato che il principio della territorialità delle lingue,

sancito dalla Costituzione federale, ha quale conseguenza che le parti devono

indirizzarsi alle autorità giudiziarie cantonali nella lingua ufficiale del

cantone (DTF 128 V 38 consid. 2bb con riferimenti di giurisprudenza e dottrina;

in una controversia ticinese cfr. RDAT II 1993, pag. 216-217);

altresì ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di

lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è

limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui

non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità

in una lingua che non sia quella ufficiale (STF I 438/05 del 23 settembre 2005

con riferimenti);

richiamati gli art. 3, 4 cpv. 3 della Lptca;

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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