31.2009.3
Ricorso irricevibile poiché l'insorgente, nonostante la comminatoria, non lo ha tradotto in italiano
9 giugno 2009Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2009.3
Data decisione, Autorità:
09.06.2009, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché l'insorgente, nonostante la comminatoria, non lo ha tradotto in italiano
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2009.3
BS
Lugano
9 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
febbraio 2009 emanata da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 in
liquidazione, __________
(radiata da RC il 7 gennaio 2009)
letti
ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 3 aprile 2009 del Tribunale col quale,
costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale (Lptca), è stato
Considerandi
assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso
in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 4 cpv. 3 Lptca);
richiamato lo scritto 8 aprile 2009 del TCA mediante il quale ha
accolto la richiesta formulata dal ricorrente di proroga di 15 giorni del
termine di cui sopra, avvisandolo delle ferie giudiziarie pasquali;
costatato che il termine prorogato, tenuto conto delle ferie
giudiziarie di Pasqua (art. 11 lett. a Lptca), è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i
ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono
essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102
Ia 36, 83 III 56);
ricordato che il principio della territorialità delle lingue,
sancito dalla Costituzione federale, ha quale conseguenza che le parti devono
indirizzarsi alle autorità giudiziarie cantonali nella lingua ufficiale del
cantone (DTF 128 V 38 consid. 2bb con riferimenti di giurisprudenza e dottrina;
in una controversia ticinese cfr. RDAT II 1993, pag. 216-217);
altresì ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di
lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è
limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui
non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità
in una lingua che non sia quella ufficiale (STF I 438/05 del 23 settembre 2005
con riferimenti);
richiamati gli art. 3, 4 cpv. 3 della Lptca;
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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