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Decisione

31.2009.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi in via esecutiva. La loro irrecuperabilità e di conseguenza un

danno sarebbero soltanto stati riconosciuti se la cassa di compensazione avesse

subito una perdita nella procedura esecutiva promossa in via di pignoramento

nei confronti del datore di lavoro. In mancanza di un attestato di carenza di

beni la cassa non avrebbe per contro potuto emettere una decisione di

risarcimento danni nei confronti degli organi societari. La necessaria conoscenza

del danno non poteva inoltre - sempre secondo il Tribunale giudicante - neppure

derivare dal fatto che la società avesse in precedenza sospeso la propria

attività e fosse stata sciolta, ritenuto che lo scioglimento non era avvenuto

per mancanza di attivi realizzabili ai sensi dell'art. 89 ORC, bensì in

applicazione dell'art. 86 cpv. 2 ORC, motivo per cui non si poteva dedurre che

i contributi dovuti non potessero più essere riscossi. Per il resto, la cassa

non avrebbe potuto acquisire la necessaria conoscenza del danno nemmeno con la

dichiarazione di fallimento, bensì solo con la pubblicazione nel FUSC della

sospensione della procedura per mancanza di attivi."

(sottolineatura del redattore; consid. 3.3.2 della citata sentenza;

cfr. anche Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Haftung nach Art.

52 AHVG, 2008, § 6 n. 359 p. 88).

Sempre

nella stessa sentenza, il TFA ha poi analizzato il mo-mento della conoscenza

del danno nel caso di liquidazione di una società ai sensi dell’art. 89 v.ORC.

Occorre

anzitutto ricordare che secondo l’art. 89 v.ORC, qualora l’ufficiale del registro

constati che un società anonima non ha più attivi realizzabili, egli diffida i

terzi, mediante un’u-nica pubblicazione sul FUSC, a comunicargli per scritto entro

trenta giorni il loro interesse motivato a mantenere l’iscrizione della

società. Una diffida è indirizzata contemporaneamente mediante lettera

raccomandata ai membri del consiglio d’am-ministrazione. In mancanza di

recapito è sufficiente la pubblicazione sul FUSC (cpv. 1). Qualora entro il

termine impartito non sia stato fatto valere per scritto alcun interesse

giustificato al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficiale del registro procede

alla cancellazione d’ufficio della società. Altrimenti trasmette il caso

all’autorità di vigilanza cantonale per la decisio-ne (cpv. 2).

L’Alto

Tribunale ha stabilito che in caso di cancellazione d’uf-ficio di una società

anonima per mancanza di attivi ex art. 89 v.ORC, il danno e la rispettiva conoscenza

avvengono, in assenza di altri elementi (ad esempio: precedenti attestati di carenza

beni), con la pubblicazione della misura nel FUSC (cfr. consid. 3.4). Tale

situazione è stata infatti paragonata a quella di una sospensione di fallimento

per mancanza di attivi. Nel caso esaminato, secondo il TF, la Cassa, facendo prova

Considerandi

del-l’attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che

le circostanze effettive al momento della pubblicazione della cancellazione ex

art. 89 v.ORC permettevano di riconoscere che le proprie pretese sarebbero rimaste

scoperte (cfr. consid. 3.4; cfr. anche Reichmuth, op. cit., § 6 n. 361 p. 89, il

quale precisa che il termine assoluto di prescrizione inizia a decorrere dalla

pubblicazione della cancella-zione a RC della ragione sociale per mancanza di

attività e carenza di attivi ex art. 89 v.ORC).

2.7

Nel

caso concreto, la Cassa sostiene di aver avuto subito un danno e di averne

preso conoscenza con la pubblicazione nel FUSC del 28 marzo 2007 (doc. 1/C). Tale

pubblicazione si riferisce tuttavia alla diffida ex art. 89 v. cpv. 1 v.ORC e non

alla cancellazione della società per mancanza di attivi realizzabili in

applicazione dell’art. 89 cpv. 2 v.ORC. Infatti, come si e-vince dall’estratto RC

informatizzato della FA 1 (doc. A), la ragione sociale non è (a tutt’oggi) stata

cancellata. Con pubblicazione 7 giugno 2005 nel FUSC la società è stata invece sciolta

d’ufficio e posta in liquidazione, questo in applicazione delle disposizioni

degli artt. 708 CO, 86 e 88a v.ORC in quanto priva di amministrazione e di

recapito. Tale circostanza, come visto al considerando precedente, non è sufficiente

per ammettere l’esistenza di un danno. Non vi sono del resto indizi che

permettono alla Cassa di ritenere che dalla liquidazione della società la

propria pretesa rimarrà scoperta. Agli atti non esiste infatti alcuna

comunicazione del liquidatore che attesti una carenza di attivi. Anzi, il

ricorrente rileva che la FA 1 possiede dei conti bancari (a sua detta, per

oltre fr. 50'000.--) che sono stati sequestrati nell’ambito di una procedura

penale in cui egli è coinvolto quale amministratore di un’altra società (__________).

Vero che il 27 settembre 2007 la Cassa (doc. F) ha chiesto al competente

magistrato il dissequestro (parziale) di tali beni senza tuttavia ricevere alcuna

decisione al riguardo; questa richiesta non permette tuttavia di dimostrare

l’esistenza di un danno. Va poi rilevato che dagli atti non risulta che prima dello

scioglimento della FA 1 la Cassa abbia ricevuto attestati di carenza beni per i

contributi dovuti, circostanza che avrebbe provato l’insolvibili-tà del datore

di lavoro. Dall’allegato specchietto relativo all’e-voluzione dei pagamenti

degli oneri sociali (doc. 1/D) risulta che per l’acconto del III e IV trimestre

2004.

in data 11 novem-bre 2004 l’amministrazione ha dapprima diffidato ed in

seguito (il 13 gennaio 2005) precettato la società.

2.8

In

conclusione, non essendo sorto il danno rispettivamente non avendone la Cassa avuto

conoscenza, la procedura di risarcimento da essa avviata risulta essere

prematura. Inoltre, considerato che l’insolvenza della FA 1 non è (ancora) attestata,

non risultano neppure realizzate le premesse per am-mettere una responsabilità in

via sussidiaria dell’insorgente quale ex organo della società (cfr. consid.

2.

).

Tenuto

conto dell’esito della vertenza, appare inoltre super-fluo entrare nel merito

delle ulteriori censure sollevate dal ri-corrente.

Visto

quanto precede, il ricorso accolto va accolto e il querelato provvedimento

annullato.

2.9

Patrocinato

da un avvocato e vincente in causa, il ricorrente ha diritto al rimborso delle ripetibili

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione 10 giugno 2009 è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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