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Decisione

31.2009.7

Domanda di revisione di una sentenza cantonale. Se è inoltrata prima della scadenza del termine di ricorso, la domanda di revisione è da considerare come ricorso al TF al quale vanno trasmessi gli att

17 luglio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

24 lett a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca), nella

versione in vigore dal 1° ottobre 2008 applicabile al caso concreto, dispone

che contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se sono stati scoperti

dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

- secondo la giurisprudenza federale la domanda di revisione può

essere diretta, quale rimedio straordinario, solo

contro pronunzie cantonali cresciute in giudicato (consid. 3b inedito della

sentenza pubblicata in DTF 111 V 51 segg.; STFA 1963 pag. 85 consid. 1, pag.

212 consid. 2, 1961 pag. 291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; STFA H 295/00 del 22

gennaio 2001 consid. 2, I 62/94 del 17 agosto 1994 consid. 2 e H 153/2000 del

24 aprile 2002 consid. 2; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitsgebers und seiner

Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, § 13 marg. 1138 pag. 270 con riferimenti

di giurisprudenza). Di conseguenza, se l’istanza è rivolta contro una decisione

suscettibile di essere impugnata mediante rimedio di diritto ordinario, il

giudice la dichiara irricevibile (STFA H 153/2000 del 24 aprile 2002 consid. 2;

STF H 257/00 del 18 dicembre 2001 consid. 2);

- nella

fattispecie in esame al momento dell’inoltro della presente istanza la sentenza

in oggetto, essendo stata intimata il 23 giugno 2009 e contro cui è dato il

rimedio del ricorso di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art.

100 cpv. 1 LTF), non è ancora divenuta definitiva;

- ne

consegue che, a prescindere sia dal fatto che nel danno ex art. 52 LAVS è

inclusa la quota parte dei contributi paritetici a carico del datore di lavoro

non riversati alla Cassa (cfr. STCA 22 giugno 2009 citata consid. 2.5) e non

solo i contributi paritetici dedotti ai salariati elencati nella specie nel succitato

conteggio del __________ (cfr. al riguardo la dicitura del conteggio: riassunto

dati “trattenute ai dipendenti”), sia dal quesito a sapere se tale conteggio (stampato

il 15 maggio 2009) fosse consultabile da parte dell’istante presso l’autorità

inquirente prima del luglio 2009, la domanda di revisione in oggetto dev’essere

considerata alla stregua di ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, trattandosi in sostanza di una censura contro un giudizio finale cantonale

in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF in relazione all’art. 90 LTF) per

violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) e/o accertamento inesatto dei fatti

(art. 97 LTF).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- L'istanza

di revisione è irricevibile.

Considerandi

2.

-

Gli atti sono trasmessi per competenza di giudizio al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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